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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 4640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4640 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
27/10/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 13059/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
Parte_1
Avv. CHIARAMONTE GIUSEPPE)
[...]
ricorrente
CONTRO
(Avv. Controparte_1
CC GIUSEPPE)
Controparte_2
(Avv. CACIOPPO SALVATORE)
[...]
resistenti
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ annulla l'intimazione di pagamento n. 29620229005310406, notificata in data
06/05/2022, limitatamente ai crediti relativi alla cartella di pagamento n.
29620140008946755 e all'avviso di addebito n. 59620130001968935, rispetto ai quali dichiara cessata la materia del contendere, nonché alla cartella di pagamento n. 29620040017340700 ed agli avvisi di addebito n.
59620160000108977 e n. 59620160003762698, di cui dichiara prescritto il credito;
◊ rigetta il ricorso nella restante parte;
◊ compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato il 16/12/2022 il ricorrente ha convenuto in giudizio l' e l' proponendo opposizione avverso l'intimazione di CP_1 CP_2
pagamento n. 29620229005310406, notificatagli in data 06/05/2022, in ragione della mancata previa notificazione di taluni degli atti ad essa presupposti
(segnatamente le seguenti cartelle di pagamento ed i seguenti avvisi di addebito:
- n. 29620040017340700000, per un importo di euro 126.805,10,
asseritamente notificata in data 20/05/2004;
- n. 29620140008946755000, per un importo di euro 986,85,
asseritamente notificata in data 20/06/2014;
- n. 29620170028119761000, per un importo di euro 840,37, asseritamente notificata in data 04/09/2017;
- n. 59620130001968935000, per un importo di euro 1.424,59,
asseritamente notificato in data 23/04/2013;
- n. 59620160000108977000, per un importo di euro 2.015,48,
asseritamente notificato in data 05/03/2016;
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro - n. 59620160003762698000, per un importo di euro 5.466,21,
asseritamente notificato in data 14/06/2016);
nonché in conseguenza della prescrizione quinquennale delle pretese creditorie esposte in ciascuno di essi, a decorrere dalle pretese annualità o, in subordine,
maturata posteriormente alla relativa notificazione.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l' e CP_1
l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. In CP_2
particolare, l'istituto previdenziale, qualificando l'azione intrapresa dal ricorrente come opposizione a ruolo, in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso in opposizione ex art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, conv. in L.215/2021; eccepiva,
altresì, nell'ipotesi in cui il ricorso fosse stato considerato quale opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il proprio difetto di legittimazione passiva per i vizi afferenti all'intimazione di pagamento di competenza dell'ente riscossore;
la disintegrità del contraddittorio, non essendo stato, il Concessionario della
Riscossione, evocato in giudizio;
la tardività dell'opposizione, stante la rituale notifica degli avvisi di addebito. L'istituto assicurativo, dal canto suo, evidenziava come, sulla base delle proprie risultanze contabili, la cartella esattoriale in oggetto risultasse ritualmente notificata al ricorrente e come ogni eventuale pregiudizio derivante da una tardiva o mancata notifica fosse ascrivibile unicamente all'Agente, precisando, altresì, di avere richiesto a quest'ultimo la documentazione comprovante l'avvenuta notificazione delle cartelle, nonché copia dei successivi atti esecutivi e/o interruttivi della prescrizione.
All'esito dell'ordine di esibizione formulato all'Agenzia delle Entrate Riscossione
con ordinanza del 30/11/2023, la causa viene decisa in data odierna con il deposito del dispositivo nel fascicolo telematico.
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, vanno svolte le seguenti considerazioni.
1. Preliminarmente va rilevata la cessata materia del contendere in relazione alle somme, fra quelle sottese all'intimazione di pagamento impugnata, oggetto della cartella di pagamento n. 29620140008946755 e dell'avviso di addebito n.
59620130001968935.
Tale pronunzia si impone ogni qualvolta al processo risulti ritualmente acquisita una situazione dalla quale emerga che non sussiste più contestazione sul diritto sostanziale dedotto. Ciò è avvenuto nel caso di specie;
infatti, ai sensi dell'art. 1,
comma 222, della L. n. 197/2022, “Sono automaticamente annullati, alla data del
30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della
presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata
iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti
della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2015 dalle amministrazioni statali,
dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle
definizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'art. bis del decreto
legge 30 aprile 2019, n 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, e dall'art. 1, commi dal 184 al 198, della legge 30 dicembre 2018, n.
145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico
dell'Ente creditore, e dell'eliminazione delle relative scritture patrimoniali,
l'Agente della Riscossione trasmette agli Enti interessati, entro il 30 settembre
2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via
telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15 giugno 2015,
pubblicato nella G.U. n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di
cui all'art. 1, comma 529, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli Enti
creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall' Controparte_3
adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili
vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali
effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. NO
definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data
dell'annullamento”.
Orbene, dall'esame dell'estratto di ruolo concernente i detti titoli, allegato dall' con nota di deposito del 17/02/2025, risulta che gli importi di CP_1
ciascuno dei carichi ivi elencati (comprensivi di interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) affidati all'Ente impositore nell'arco temporale preso in considerazione dall'indicato comma (tra l'01/01/2000 e il 31/12/2015), non superano la soglia di euro 1.000,00. Essendo stati conseguentemente annullati i carichi previdenziali portati dalla cartella di pagamento n. 29620140008946755 e dall'avviso di addebito n. 59620130001968935, deve dichiararsi ex officio la sopravvenuta cessazione del contendere in relazione ai menzionati titoli:
statuizione: ciò che assorbe – per i medesimi - ogni ulteriore questione sollevata al riguardo dalle parti.
2. Va, quindi, evidenziato che non coglie nel segno l'eccezione di inammissibilità
ex art. 3-bis D.L. n. 146, conv. in L. n. 215/2021 formulata dall' in quanto CP_1
la presente opposizione ha ad oggetto l'intimazione di pagamento sopra citata e -
tramite questa - anche i crediti portati nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito in essa contenuti specificamente indicati in premessa.
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
3. Altrettanto infondate sono le restanti eccezioni, pure dell' di CP_1
disintegrità del contraddittorio e di tardività dell'azione, poiché, ricorda la giurisprudenza di legittimità (di seguito, testualmente, Cass. n. 16425/2019),
l'opposizione contro l'avviso di mora (ora intimazione ad adempiere) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale e si deducano fatti estintivi del credito ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare contro la cartella non notificata, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, sicché l'opposizione va qualificata come all'esecuzione ex art. 615, cod.
proc. civ. (cfr. anche Cass. n. 28583 del 2018; Cass. n.594 del 2016; Cass. n.24215
del 2009; Cass. n. 6119 del 2004). A sua volta l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass.
n. 12239 del 2007), senza che tragga in inganno il fatto che si lamenti da parte del ricorrente anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è
funzionale proprio al recupero della tempestività dell'opposizione, la quale altrimenti sarebbe effettivamente tardiva perché esercitata a distanza di anni dalle date di asserita notifica delle cartelle medesime, ed è altresì direttamente funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria, da far valere in ogni tempo nei soli riguardi del titolare del credito, e cioè nei confronti dell'ente impositore, e senza che si renda necessaria alcuna integrazione del contraddittorio anche nei confronti del concessionario della riscossione (cfr. pure Cass., S.U., sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022: “In tema di
riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999,
nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al
fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a
contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione
sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del
solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107
o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione
passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del
pagamento ex 1188 c.c.”).
Del resto, anche il diritto di agire in via esecutiva spetta al titolare del credito,
laddove l'agente per la riscossione agisce esclusivamente per conto di quest'ultimo ed assume appunto la veste di mero destinatario del pagamento ex art. 1188 c.c.
(cfr. la stessa Cass., S.U., sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022), rimanendo comunque irrilevante il fatto che si contesti l'esistenza della notifica di un suo atto
(cioè la cartella di pagamento, nel caso dei crediti dell' . CP_2
L'odierna opposizione, proposta dinanzi al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c., appare,
dunque, pienamente ammissibile, in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 c.p.c.
4. Aggiungasi che il diritto di credito azionato dagli enti convenuti mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, neppure in ragione della sopravvenuta inopponibilità dell'avviso di addebito che si riveli poi ritualmente notificato (cfr.
ex multis Cass. civ., Sez. V, Ordinanza del 19/06/2024, n. 16893). La riscossione attraverso ruoli esattoriali, disciplinata anche per i crediti contributivi dal D. Lgs.
46/1999, costituisce, infatti, un procedimento alternativo (e per molti interpreti esclusivo) rispetto a quello giurisdizionale (costituito ad esempio dal
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro procedimento monitorio - finalizzato alla formazione in tempi rapidi di un titolo esecutivo stragiudiziale) necessario e sufficiente alla riscossione in forma coattiva
(con gli strumenti previsti dalla legge speciale) dei crediti medesimi. Ciò comporta che il credito iscritto a ruolo non muta la sua fonte e natura a seguito della mancata opposizione tempestiva delle cartelle esattoriali/avvisi di addebito ritualmente notificati.
Pertanto, sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica, diventi intangibile il titolo esecutivo stragiudiziale costituito appunto dal ruolo esattoriale, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato (non potendosi estendere ad esso, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente riscossore, la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di actio iudicati)
al regime prescrizionale speciale proprio della sua natura ovvero, ove applicabile ratione temporis, il regime prescrizionale introdotto dalla L. 335/1995. In
particolare l'art. 3 della suddetta legge, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che: «Le contribuzioni di previdenza e di
assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il
decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di
pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni
pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto
dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di
contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere
dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia
del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni
di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. …».
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Orbene, poiché gli atti opposti afferiscono a crediti sorti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della suddetta norma, deve ritenersi applicabile agli stessi il nuovo ridotto termine prescrizionale quinquennale.
5. Ciò detto, appare opportuno procedere partitamente esaminando le singole cartelle di pagamento e i singoli avvisi di addebito oggetto di contestazione.
5.1 Con riferimento alla cartella di pagamento n. 29620040017340700, dalla documentazione versata in atti dall' in data 17/02/2025 emerge che la CP_1
stessa è stata regolarmente notificata prima in data 20/05/2004 e poi in data
10/01/2007. Successivamente, la prescrizione del credito in essa portato è stata interrotta dalla notifica di una intimazione di pagamento in data 26/06/2012.
Orbene, tra la notificazione (da ultimo in data 10/01/2007) e l'intimazione di pagamento (notificata in data 26/06/2012) è decorso un termine superiore a cinque anni. Ne consegue che il credito appare irrimediabilmente prescritto.
5.2. Con riferimento agli avvisi di addebito n. 5962016000108977000 e
59620160003762698, dalla documentazione prodotta dall'Istituto si ricava esclusivamente un messaggio rilasciato dal sistema informatico in formato “.xml”,
che non può costituire prova dell'avvenuta notifica, in quanto non rappresentativo del contenuto della missiva (cfr. all.ti memoria di cost. . CP_1
Infatti, come già osservato da questo Tribunale in diversa composizione in precedenti sentenze che si richiamano ex art. 118 c.p.c. (ma si guardino, per analoghi principi, anche le pronunce della Corte di Appello di Palermo, nn.
670/25, 308/24, 1085/23; contra, tuttavia, le pronunce allegate dall' , dalla CP_1
semplice ricevuta in formato “.xml” – attestante la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un messaggio, l'indirizzo pec del mittente e del destinatario – non emerge né il contenuto del messaggio né la sussistenza di un documento ad esso
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro allegato, né vi è alcun riferimento numerico relativo all'atto impugnato,
informazioni che si sarebbero potute ricavare unicamente dalla produzione della ricevuta di accettazione e di consegna in formato “.eml” o “.msg”.
Ne consegue, pertanto, che i suddetti avvisi di addebito non possano ritenersi validamente notificati e il credito in essi portato appare irrimediabilmente prescritto per decorso del termine quinquennale.
5.3. Infine, proseguendo nella disamina degli avvisi di addebito opposti, emerge,
per tabulas, la regolare notifica, effettuata tramite pec in data 04/09/2017, della cartella di pagamento n. 29620170028119761 (cfr. all. prod. del CP_1
17/02/2025).
Orbene, ai fini del maturare dei termini di prescrizione occorre considerare il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da OV Sars-19.
In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, D.L. 2020 n. 18 (“Decreto Cura
Italia), convertito in L. n. 27 del 24/04/2020, “i termini di prescrizione delle
contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3,
comma 9, della Legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23
febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo
di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di
129 giorni.
È poi intervenuta una ulteriore sospensione, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021, cioè per 182 giorni. Invero, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.L. 31
dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 2021, n. 21), “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e
assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9, della Legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 30
giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione …
omissis …”.
Pertanto, riassumendo:
- nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi 129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1°luglio 2020 (se, durante la sospensione, la prescrizione sia stata interrotta, i termini vengono sospesi nuovamente dal 31 dicembre);
- nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre
2020 a causa della sospensione del decreto Cura Italia, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
- nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020, la data viene rimandata di 311 giorni (129+182), grazie alla somma delle due sospensioni.
Pertanto, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (avvenuta il
06/05/2022), applicando altresì i termini di sospensione OV di cui al D.L. n.
18/2020 e al D.L. 183/2020 (pari a 311 giorni), i crediti portati nella cartella n.
29620170028119761 risultano non prescritti.
6. In definitiva, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ragione dell'automatico annullamento ex art. 1, comma 222, della L. n. 197/2022, dei carichi portati dalla cartella di pagamento n. 29620140008946755 e dall'avviso di addebito n. 59620130001968935, e l'intervenuta prescrizione, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (avvenuta il 06/05/2022), dei crediti di
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro cui alla cartella di pagamento n. 29620040017340700 e agli avvisi di addebito n.
59620160000108977 e n. 59620160003762698 con la conseguenza che per questi deve essere dichiarato che non sono dovute dal ricorrente, poiché prescritto il diritto di esigerle, le somme che vi si riferiscono indicate nell'intimazione di pagamento opposta.
Di contro, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, non può
ritenersi maturata la prescrizione quinquennale relativamente ai crediti portati nella cartella di pagamento n. 29620170028119761, notificata in data
04/09/2017, non essendo decorso, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (06/05/2022) l'ordinario termine quinquennale.
7. In ragione della parziale reciproca soccombenza, della natura controversa della questione afferente alla prova delle notificazioni esperite via pec, della sopravvenuta cessazione della materia del contendere per una parte del credito contestato, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
◊
Così deciso in Palermo, il 03/11/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
27/10/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 13059/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
Parte_1
Avv. CHIARAMONTE GIUSEPPE)
[...]
ricorrente
CONTRO
(Avv. Controparte_1
CC GIUSEPPE)
Controparte_2
(Avv. CACIOPPO SALVATORE)
[...]
resistenti
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ annulla l'intimazione di pagamento n. 29620229005310406, notificata in data
06/05/2022, limitatamente ai crediti relativi alla cartella di pagamento n.
29620140008946755 e all'avviso di addebito n. 59620130001968935, rispetto ai quali dichiara cessata la materia del contendere, nonché alla cartella di pagamento n. 29620040017340700 ed agli avvisi di addebito n.
59620160000108977 e n. 59620160003762698, di cui dichiara prescritto il credito;
◊ rigetta il ricorso nella restante parte;
◊ compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato il 16/12/2022 il ricorrente ha convenuto in giudizio l' e l' proponendo opposizione avverso l'intimazione di CP_1 CP_2
pagamento n. 29620229005310406, notificatagli in data 06/05/2022, in ragione della mancata previa notificazione di taluni degli atti ad essa presupposti
(segnatamente le seguenti cartelle di pagamento ed i seguenti avvisi di addebito:
- n. 29620040017340700000, per un importo di euro 126.805,10,
asseritamente notificata in data 20/05/2004;
- n. 29620140008946755000, per un importo di euro 986,85,
asseritamente notificata in data 20/06/2014;
- n. 29620170028119761000, per un importo di euro 840,37, asseritamente notificata in data 04/09/2017;
- n. 59620130001968935000, per un importo di euro 1.424,59,
asseritamente notificato in data 23/04/2013;
- n. 59620160000108977000, per un importo di euro 2.015,48,
asseritamente notificato in data 05/03/2016;
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro - n. 59620160003762698000, per un importo di euro 5.466,21,
asseritamente notificato in data 14/06/2016);
nonché in conseguenza della prescrizione quinquennale delle pretese creditorie esposte in ciascuno di essi, a decorrere dalle pretese annualità o, in subordine,
maturata posteriormente alla relativa notificazione.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l' e CP_1
l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. In CP_2
particolare, l'istituto previdenziale, qualificando l'azione intrapresa dal ricorrente come opposizione a ruolo, in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso in opposizione ex art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, conv. in L.215/2021; eccepiva,
altresì, nell'ipotesi in cui il ricorso fosse stato considerato quale opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il proprio difetto di legittimazione passiva per i vizi afferenti all'intimazione di pagamento di competenza dell'ente riscossore;
la disintegrità del contraddittorio, non essendo stato, il Concessionario della
Riscossione, evocato in giudizio;
la tardività dell'opposizione, stante la rituale notifica degli avvisi di addebito. L'istituto assicurativo, dal canto suo, evidenziava come, sulla base delle proprie risultanze contabili, la cartella esattoriale in oggetto risultasse ritualmente notificata al ricorrente e come ogni eventuale pregiudizio derivante da una tardiva o mancata notifica fosse ascrivibile unicamente all'Agente, precisando, altresì, di avere richiesto a quest'ultimo la documentazione comprovante l'avvenuta notificazione delle cartelle, nonché copia dei successivi atti esecutivi e/o interruttivi della prescrizione.
All'esito dell'ordine di esibizione formulato all'Agenzia delle Entrate Riscossione
con ordinanza del 30/11/2023, la causa viene decisa in data odierna con il deposito del dispositivo nel fascicolo telematico.
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, vanno svolte le seguenti considerazioni.
1. Preliminarmente va rilevata la cessata materia del contendere in relazione alle somme, fra quelle sottese all'intimazione di pagamento impugnata, oggetto della cartella di pagamento n. 29620140008946755 e dell'avviso di addebito n.
59620130001968935.
Tale pronunzia si impone ogni qualvolta al processo risulti ritualmente acquisita una situazione dalla quale emerga che non sussiste più contestazione sul diritto sostanziale dedotto. Ciò è avvenuto nel caso di specie;
infatti, ai sensi dell'art. 1,
comma 222, della L. n. 197/2022, “Sono automaticamente annullati, alla data del
30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della
presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata
iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti
della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2015 dalle amministrazioni statali,
dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle
definizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'art. bis del decreto
legge 30 aprile 2019, n 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, e dall'art. 1, commi dal 184 al 198, della legge 30 dicembre 2018, n.
145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico
dell'Ente creditore, e dell'eliminazione delle relative scritture patrimoniali,
l'Agente della Riscossione trasmette agli Enti interessati, entro il 30 settembre
2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via
telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15 giugno 2015,
pubblicato nella G.U. n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di
cui all'art. 1, comma 529, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli Enti
creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall' Controparte_3
adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili
vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali
effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. NO
definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data
dell'annullamento”.
Orbene, dall'esame dell'estratto di ruolo concernente i detti titoli, allegato dall' con nota di deposito del 17/02/2025, risulta che gli importi di CP_1
ciascuno dei carichi ivi elencati (comprensivi di interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) affidati all'Ente impositore nell'arco temporale preso in considerazione dall'indicato comma (tra l'01/01/2000 e il 31/12/2015), non superano la soglia di euro 1.000,00. Essendo stati conseguentemente annullati i carichi previdenziali portati dalla cartella di pagamento n. 29620140008946755 e dall'avviso di addebito n. 59620130001968935, deve dichiararsi ex officio la sopravvenuta cessazione del contendere in relazione ai menzionati titoli:
statuizione: ciò che assorbe – per i medesimi - ogni ulteriore questione sollevata al riguardo dalle parti.
2. Va, quindi, evidenziato che non coglie nel segno l'eccezione di inammissibilità
ex art. 3-bis D.L. n. 146, conv. in L. n. 215/2021 formulata dall' in quanto CP_1
la presente opposizione ha ad oggetto l'intimazione di pagamento sopra citata e -
tramite questa - anche i crediti portati nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito in essa contenuti specificamente indicati in premessa.
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
3. Altrettanto infondate sono le restanti eccezioni, pure dell' di CP_1
disintegrità del contraddittorio e di tardività dell'azione, poiché, ricorda la giurisprudenza di legittimità (di seguito, testualmente, Cass. n. 16425/2019),
l'opposizione contro l'avviso di mora (ora intimazione ad adempiere) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale e si deducano fatti estintivi del credito ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare contro la cartella non notificata, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, sicché l'opposizione va qualificata come all'esecuzione ex art. 615, cod.
proc. civ. (cfr. anche Cass. n. 28583 del 2018; Cass. n.594 del 2016; Cass. n.24215
del 2009; Cass. n. 6119 del 2004). A sua volta l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass.
n. 12239 del 2007), senza che tragga in inganno il fatto che si lamenti da parte del ricorrente anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è
funzionale proprio al recupero della tempestività dell'opposizione, la quale altrimenti sarebbe effettivamente tardiva perché esercitata a distanza di anni dalle date di asserita notifica delle cartelle medesime, ed è altresì direttamente funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria, da far valere in ogni tempo nei soli riguardi del titolare del credito, e cioè nei confronti dell'ente impositore, e senza che si renda necessaria alcuna integrazione del contraddittorio anche nei confronti del concessionario della riscossione (cfr. pure Cass., S.U., sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022: “In tema di
riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999,
nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al
fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a
contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione
sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del
solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107
o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione
passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del
pagamento ex 1188 c.c.”).
Del resto, anche il diritto di agire in via esecutiva spetta al titolare del credito,
laddove l'agente per la riscossione agisce esclusivamente per conto di quest'ultimo ed assume appunto la veste di mero destinatario del pagamento ex art. 1188 c.c.
(cfr. la stessa Cass., S.U., sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022), rimanendo comunque irrilevante il fatto che si contesti l'esistenza della notifica di un suo atto
(cioè la cartella di pagamento, nel caso dei crediti dell' . CP_2
L'odierna opposizione, proposta dinanzi al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c., appare,
dunque, pienamente ammissibile, in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 c.p.c.
4. Aggiungasi che il diritto di credito azionato dagli enti convenuti mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, neppure in ragione della sopravvenuta inopponibilità dell'avviso di addebito che si riveli poi ritualmente notificato (cfr.
ex multis Cass. civ., Sez. V, Ordinanza del 19/06/2024, n. 16893). La riscossione attraverso ruoli esattoriali, disciplinata anche per i crediti contributivi dal D. Lgs.
46/1999, costituisce, infatti, un procedimento alternativo (e per molti interpreti esclusivo) rispetto a quello giurisdizionale (costituito ad esempio dal
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro procedimento monitorio - finalizzato alla formazione in tempi rapidi di un titolo esecutivo stragiudiziale) necessario e sufficiente alla riscossione in forma coattiva
(con gli strumenti previsti dalla legge speciale) dei crediti medesimi. Ciò comporta che il credito iscritto a ruolo non muta la sua fonte e natura a seguito della mancata opposizione tempestiva delle cartelle esattoriali/avvisi di addebito ritualmente notificati.
Pertanto, sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica, diventi intangibile il titolo esecutivo stragiudiziale costituito appunto dal ruolo esattoriale, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato (non potendosi estendere ad esso, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente riscossore, la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di actio iudicati)
al regime prescrizionale speciale proprio della sua natura ovvero, ove applicabile ratione temporis, il regime prescrizionale introdotto dalla L. 335/1995. In
particolare l'art. 3 della suddetta legge, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che: «Le contribuzioni di previdenza e di
assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il
decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di
pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni
pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto
dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di
contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere
dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia
del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni
di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. …».
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Orbene, poiché gli atti opposti afferiscono a crediti sorti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della suddetta norma, deve ritenersi applicabile agli stessi il nuovo ridotto termine prescrizionale quinquennale.
5. Ciò detto, appare opportuno procedere partitamente esaminando le singole cartelle di pagamento e i singoli avvisi di addebito oggetto di contestazione.
5.1 Con riferimento alla cartella di pagamento n. 29620040017340700, dalla documentazione versata in atti dall' in data 17/02/2025 emerge che la CP_1
stessa è stata regolarmente notificata prima in data 20/05/2004 e poi in data
10/01/2007. Successivamente, la prescrizione del credito in essa portato è stata interrotta dalla notifica di una intimazione di pagamento in data 26/06/2012.
Orbene, tra la notificazione (da ultimo in data 10/01/2007) e l'intimazione di pagamento (notificata in data 26/06/2012) è decorso un termine superiore a cinque anni. Ne consegue che il credito appare irrimediabilmente prescritto.
5.2. Con riferimento agli avvisi di addebito n. 5962016000108977000 e
59620160003762698, dalla documentazione prodotta dall'Istituto si ricava esclusivamente un messaggio rilasciato dal sistema informatico in formato “.xml”,
che non può costituire prova dell'avvenuta notifica, in quanto non rappresentativo del contenuto della missiva (cfr. all.ti memoria di cost. . CP_1
Infatti, come già osservato da questo Tribunale in diversa composizione in precedenti sentenze che si richiamano ex art. 118 c.p.c. (ma si guardino, per analoghi principi, anche le pronunce della Corte di Appello di Palermo, nn.
670/25, 308/24, 1085/23; contra, tuttavia, le pronunce allegate dall' , dalla CP_1
semplice ricevuta in formato “.xml” – attestante la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un messaggio, l'indirizzo pec del mittente e del destinatario – non emerge né il contenuto del messaggio né la sussistenza di un documento ad esso
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro allegato, né vi è alcun riferimento numerico relativo all'atto impugnato,
informazioni che si sarebbero potute ricavare unicamente dalla produzione della ricevuta di accettazione e di consegna in formato “.eml” o “.msg”.
Ne consegue, pertanto, che i suddetti avvisi di addebito non possano ritenersi validamente notificati e il credito in essi portato appare irrimediabilmente prescritto per decorso del termine quinquennale.
5.3. Infine, proseguendo nella disamina degli avvisi di addebito opposti, emerge,
per tabulas, la regolare notifica, effettuata tramite pec in data 04/09/2017, della cartella di pagamento n. 29620170028119761 (cfr. all. prod. del CP_1
17/02/2025).
Orbene, ai fini del maturare dei termini di prescrizione occorre considerare il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da OV Sars-19.
In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, D.L. 2020 n. 18 (“Decreto Cura
Italia), convertito in L. n. 27 del 24/04/2020, “i termini di prescrizione delle
contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3,
comma 9, della Legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23
febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo
di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di
129 giorni.
È poi intervenuta una ulteriore sospensione, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021, cioè per 182 giorni. Invero, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.L. 31
dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 2021, n. 21), “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e
assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9, della Legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 30
giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione …
omissis …”.
Pertanto, riassumendo:
- nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi 129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1°luglio 2020 (se, durante la sospensione, la prescrizione sia stata interrotta, i termini vengono sospesi nuovamente dal 31 dicembre);
- nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre
2020 a causa della sospensione del decreto Cura Italia, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
- nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020, la data viene rimandata di 311 giorni (129+182), grazie alla somma delle due sospensioni.
Pertanto, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (avvenuta il
06/05/2022), applicando altresì i termini di sospensione OV di cui al D.L. n.
18/2020 e al D.L. 183/2020 (pari a 311 giorni), i crediti portati nella cartella n.
29620170028119761 risultano non prescritti.
6. In definitiva, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ragione dell'automatico annullamento ex art. 1, comma 222, della L. n. 197/2022, dei carichi portati dalla cartella di pagamento n. 29620140008946755 e dall'avviso di addebito n. 59620130001968935, e l'intervenuta prescrizione, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (avvenuta il 06/05/2022), dei crediti di
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro cui alla cartella di pagamento n. 29620040017340700 e agli avvisi di addebito n.
59620160000108977 e n. 59620160003762698 con la conseguenza che per questi deve essere dichiarato che non sono dovute dal ricorrente, poiché prescritto il diritto di esigerle, le somme che vi si riferiscono indicate nell'intimazione di pagamento opposta.
Di contro, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, non può
ritenersi maturata la prescrizione quinquennale relativamente ai crediti portati nella cartella di pagamento n. 29620170028119761, notificata in data
04/09/2017, non essendo decorso, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (06/05/2022) l'ordinario termine quinquennale.
7. In ragione della parziale reciproca soccombenza, della natura controversa della questione afferente alla prova delle notificazioni esperite via pec, della sopravvenuta cessazione della materia del contendere per una parte del credito contestato, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
◊
Così deciso in Palermo, il 03/11/2025.
GGIIUUDDIICCEE
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(firmato digitalmente a margine)
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro