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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/08/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di GG, nella persona del Giudice monocratico Giacoma Fanizza ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1547/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto: assicurazione contro danni e vertente tra
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Michele La Porta
-ATTORE- contro
C.F.: in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Lucianetti
-CONVENUTA- nonché contro
CP_2
, C.F.
[...] C.F._2
-CONVENUTI CONTUMACI-
Le parti concludevano come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, riportandosi alle domande spiegate nei propri scritti difensivi.
* * *
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 18 giugno
2009, n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009), ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Svolgimento del processo
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, la nonché CP_1 Controparte_3 CP_2
chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale avvenuto in data 12 gennaio 2019, mentre si trovava quale terzo trasportato a bordo dell'autovettura Fiat 16 tg. DG877DH.
L'attore esponeva che il veicolo, condotto da e di proprietà di CP_2 CP_2
, mentre percorreva la S.P. 22 in direzione Rignano Garganico, perdeva aderenza e
[...]
fuoriusciva dalla carreggiata. A seguito dell'urto, riportava lesioni personali, Pt_1 successivamente diagnosticate presso l'Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” in San
Giovanni Rotondo.
La compagnia si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza della CP_1
domanda sia in fatto che in diritto, sostenendo l'insussistenza della qualità di trasportato dell'attore, l'inattendibilità della ricostruzione del sinistro, la mancanza di nesso causale tra le lesioni denunciate e il sinistro narrato, il concorso di colpa dell'attore per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.
Nella contumacia di e - concessi i termini ex art. 183, co. VI, CP_2 CP_2
c.p.c., - la causa veniva istruita a mezzo di prove orali ammesse e della CTU medico-legale.
Precisate le conclusioni, il procedimento veniva trattenuto in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
La domanda risarcitoria è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito descritti.
Si osserva preliminarmente che l'azione diretta prevista dall'art. 141 D.Lgs. n. 209 del 2005 in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito.
La tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile.
Ne consegue che nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144
D.Lgs. n. 209 del 2005.
L'azione ex art. 144 D.Lgs. n. 209 del 2005, invero, consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo e, facendo applicazione di quanto stabilito dall'art.2054, comma 1, c.c., prevede un onere probatorio a carico del terzo trasportato equivalente a quello previsto dal citato art. 141 D.Lgs. n. 209 del 2005. Spetta infatti al vettore la prova liberatoria "…di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno…", da intendere quale previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 35318 del 30/11/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 27263 del 16/09/2022; Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 17963 del 23/06/2021).
Tanto premesso, è utile precisare che, secondo i noti principi elaborati in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli il terzo trasportato può agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, "…a prescindere dall' accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro…". L'ordinamento prevede quindi una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo "caso fortuito", da identificarsi non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione (cfr. da ultimo Cass. Sez.
3, Sentenza ". 17963 de! 23/06/2021; Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 25033 del 08/10/2019).
Tale tutela rafforzata, tuttavia, non può prescindere dalla prova del fatto storico del sinistro stradale, del coinvolgimento dell'attore quale terzo trasportato e del nesso causale.
La fattispecie di cui all'art. 144 D.Lgs. n. 209 del 2005 prevede pertanto un onere probatorio a carico del terzo trasportato equivalente a quello previsto dal citato art. 141 D.Lgs. n. 209 del 2005. Spetta infatti al vettore la prova liberatoria "…di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno…", da intendere quale previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito.
Ne consegue che il terzo trasportato che agisca per il risarcimento del danno subito a causa di un sinistro stradale, pur non avendo l'onere di provare le concrete modalità di svolgimento del sinistro, deve tuttavia fornire la prova in giudizio, in applicazione degli ordinari criteri ex art. 2697 c.c., della effettiva verificazione del sinistro, del danno concretamente subito e del nesso di causalità tra il primo ed il secondo elemento.
Ciò chiarito in diritto, passando all'esame del caso sotto il profilo fattuale, le prove orali espletate hanno confermato la sussistenza del fatto storico su cui si fonda la domanda risarcitoria.
In particolare, il conducente in sede di interpello (ud. 27.04.2023), ha CP_2 confermato i fatti salienti della vicenda, dichiarando che in data 12.01.2019, nell'affrontare una curva destrorsa, smarriva il controllo della guida e, perdendo aderenza sull'asfalto, attraversava la carreggiata e finiva fuori strada, andando a sbattere contro le rocce e la vegetazione ivi presente. Ha inoltre confermato che al momento del sinistro si trovava trasportato a bordo, il quale indossava regolarmente le cinture di Parte_1 sicurezza.
Il testimone (ud. 27.04.2023) ha riferito in modo lineare, dettagliato e Testimone_1 coerente di aver assistito personalmente all'incidente, mentre percorreva la S.P. 22 in direzione opposta rispetto a quella dell'autovettura condotta da Il teste ha CP_2
dichiarato che, a circa metà strada tra San Marco in Lamis e Rignano Garganico, incrociava la Fiat 16, la quale, nel percorrere una curva destrorsa, perdeva aderenza, scivolava sul manto stradale, attraversava trasversalmente la carreggiata e infine finiva la sua corsa fuori strada. Ha aggiunto che, fermatosi per prestare soccorso, notava a bordo dell'autovettura due persone: il conducente e un passeggero, poi identificato come che Parte_1 presentava segni evidenti di trauma, perdeva sangue dalla bocca, era in stato confusionale e non riusciva a reggersi in piedi autonomamente. Il ha anche confermato che il Tes_1
indossava le cinture di sicurezza. Pt_1
Tale dichiarazione circostanziata, coerente e priva di incongruenze, è pienamente attendibile, sia per la chiarezza espositiva e la precisione con cui il teste ha ricostruito i fatti, sia per la convergenza con gli altri elementi probatori raccolti in giudizio.
In altri termini, la narrazione resa dal , contribuisce in modo determinante a Testimone_1 confermare la dinamica del sinistro e la presenza del quale terzo Parte_1 trasportato regolarmente “assicurato” con le cinture di sicurezza, fugando così in maniera netta ed inequivocabile i dubbi sollevati dalla Compagnia convenuta in merito al ruolo effettivo del danneggiato, all'uso dei dispositivi di sicurezza e alla stessa veridicità dell'accaduto. Definita, quindi, la questione dell'an della responsabilità, occorre determinare il quantum dell'importo dovuto quale ristoro delle lesioni subite dal terzo trasportato.
Le lesioni patite dall'attore sono descritte nella consulenza medico-legale, redatta dal Dott.
che ha ritenuto il quadro clinico compatibile con la dinamica Persona_1 del sinistro, tenuto conto anche dell'uso dei presidi di sicurezza (“…pertanto, effettuate le dovute considerazioni, sulla base della dinamica del caso di specie, un sinistro con periziando che viaggiava a bordo di autovettura in qualità di passeggero anteriore destro, riferendo di indossare la cintura di sicurezza, allorquando, l'autovettura su cui viaggiava scivolava sull'asfalto dapprima dirigendosi contro il guard rail e poi al di fuori della carreggiata sul costone laterale adiacente alla strada, terminando la marcia contro un arbusto, trattandosi di dinamica maggiore con fuoriuscita fuori strada, riportando di aver riportato un trauma cranio-facciale commotivo con urto della regione orbitomalare contro le strutture interne contigue laterali di destra dell'autovettura (pur in presenza di cintura) e un trauma cervicale, è possibile affermare che, la riferita dinamica, appresa dal racconto anamnestico e dall'esame degli atti, risulta verosimilmente compatibile con le conseguenti lesioni descritte, un trauma cranio-facciale commotivo, con frattura del massiccio facciale orbito-malare a destra, con ampia frattura comminuta ed infossata della parete laterale del seno mascellare di destra con sfondamento dello stesso con emoseno mascellare destro, frattura infossata parete laterale e pavimento dell'orbita destra con dislocazione di frammenti ossei, ferita lacerocontusa del labro inferiore, trauma cervicale, per il qual quadro fratturativo il periziando veniva sottoposto in anestesia generale il 16/01/2019 ad intervento di riduzione e contenzione della frattura orbitomalare di destra, apposizione di placca e viti in titanio e mesh (griglia in titanio) a livello dell'orbita destra con ricostruzione del pavimento dell'orbita, anche in caso di utilizzo di cinture di presidi di protezione (cinture di sicurezza). Ovvero dal punto di vista metodologico-scientifico medico-legale in termini di compatibilità, con i dati appresi ed attentamente esaminati dal caso di specie, non si può negare la possibilità del verificarsi dell'evento, anche in caso di utilizzo della cintura di sicurezza…”). Quanto alla valutazione della inabilità temporanea, il nominato consulente ha indicato: “…la documentata storia clinica, porta a ritenere che all'evento traumatico del 12/10/2019 conseguì un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 6 relativi a giorni di ricovero (dal 13/01/2019 al 18/01/2019). Relativamente alla inabilità temporanea parziale, si considerano congrui per consimili traumi quali quelli riportati dal periziando, i seguenti giorni: -al 75% di giorni 20; -al 50% di giorni 20; al
25% di giorni 20…”. Il Dott. ha concluso, infine, rappresentando che: “…in sede di Per_1 operazioni peritali si tentava un approccio conciliativo, essendo sovrapponibili le valutazioni espresse dai CTP Dr. e Dr. esprimendo gli Persona_2 Persona_3 stessi una valutazione sovrapponibile del 10%. Per tale motivo non si richiamavano le parti al fine di condividere le mie risultanze, procedendo ad inviare direttamente la bozza peritale...”.
Ciò chiarito, quanto alle tipologie di danni subiti, va rilevato che, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, risulta corretto l'operato del Giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma onnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (Cass. sent. n.
24864/2010).
In particolare, il danno biologico deve essere inteso come temporanea o definitiva compromissione della complessiva integrità psicofisica dell'individuo, suscettibile di esser positivamente accertata sotto il profilo medico-legale, dalla quale sia derivato un peggioramento concreto dell'esistenza del soggetto leso e trova la sua fonte di tutela nello stesso art. 2059 c.c.
Orbene, applicando le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (per come da ultimo aggiornate), che costituiscono un giusto parametro per la valutazione equitativa del danno biologico, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (22 anni) il danno risarcibile per la lesione del diritto alla salute strettamente inteso (cd. danno biologico) è pari ad € € 23.381,00 (pari al 10%), mentre il danno conseguente alla invalidità temporanea
è pari ad € 4.140,00, per un importo complessivo di € 27.521,00.
Si ritiene che questo importo non meriti di essere “personalizzato” considerata la mancata allegazione e conseguente prova di elementi sulla base dei quali effettuare questa operazione. Infatti, da quanto emerso in sede di giudizio non sussistono elementi in base ai quali ritenere che l'importo determinato in forza della tabella non sia adeguato al caso specifico.
Pertanto, al credito risarcitorio come sopra determinato, già liquidato all'attualità, vanno sommati gli esborsi per le spese mediche sostenute e ritenute congrue dal C.T.U. (cfr. pag.
n. 56-57/71-72 dell'elaborato peritale), pari a € 260,00, per un totale complessivo di €
27.781,00.
La somma appena liquidata, costituendo debito di valore, va, poi, maggiorata del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio.
La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17 febbraio
1995 n.1712), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito (12.01.2019) per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale.
Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dallo scaglione di riferimento del d.m. 55/2014, tenuto conto del criterio del decisum.
Al riguardo, mette conto precisare che l'attore è stato ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato con delibera consiliare n.4 del 06.03.2020 del Consiglio dell'Ordine Forense di
GG. Pertanto, le spese ed i compensi del difensore dell'attore vanno liquidate come da sperato Decreto di Pagamento onorario e spese difensore.
Le spese di c.t.u. medico-legale, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della Compagnia convenuta, quale parte soccombente, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, con il conseguente diritto dell'attore di ripetere dalla stessa le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione
P.Q.M.
Il Tribunale di GG, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da C.F. contro Parte_1 C.F._1 [...]
C.F.: in persona del legale rapp.te p.t. nonché contro CP_1 P.IVA_1
e , C.F. , reietta ogni CP_2 CP_2 C.F._2 contraria istanza, così decide:
− ACCOGLIE la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., e in solido tra loro, al CP_1 CP_2
pagamento, in favore di della somma di € 27.781,00, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria come da motivazione;
− CONDANNA e , in solido tra loro, al pagamento, in favore CP_1 CP_2
dello Stato, delle spese processuali, in considerazione dell'ammissione dell'attore al patrocinio a spese dello Stato, che liquida in complessivi € 3.808,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'Erario;
− le spese di c.t.u. medico-legale, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della Compagnia convenuta, quale parte soccombente, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, con il conseguente diritto dell'attore di ripetere dalla stessa le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione.
Così deciso in GG (data dep tel)
Il Giudice
Giacoma Fanizza