TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/12/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9033 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Simone Saiu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
19/11/1987, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Simone Saiu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
RT SS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 24/10/2013, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Montecorice, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Controparte_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) A titolo di mantenimento una tantum, il signor si obbliga a cedere e Pt_1 trasferire alla coniuge la propria quota corrispondente ad ½ Controparte_1 del diritto di piena e perfetta proprietà dell'unità immobiliare per civile abitazione, sito al piano settimo del maggior fabbricato sito in LE, avente accesso dalla via Roma n. 17, contraddistinto con il numero interno 18 e composto da 5,5 vani catastali, confinante con vano scale, con la via Roma e con la via Nuoro in distacco, del quale costituisce pertinenza esclusiva un locale cantina, posto al piano seminterrato del medesimo fabbricato, della consistenza catastale di metri quadrati 6, confinante con corridoio di accesso, con proprietà
e proprietà Per_1 Per_2
L'appartamento è censito al Catasto dei fabbricati del Comune di LE, alla Sezione L, foglio 3, mappale 60, subalterno 47, via Roma n. 17, piano 7, interno 18, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 2, vani 5,5, superficie mq 106, totale escluse aree scoperte mq 104, rendita catastale 440,28.
Il locale cantina è censito al Catasto dei fabbricati del Comune di LE, alla Sezione L, foglio 3, mappale 60, subalterno 48, via Roma n. 19, piano S/1,
Pag. 2 di 3 interno 18, zona censuaria 1, categoria C/2, classe 4, consistenza mq. 6, superficie mq. 8, rendita catastale 17,97.
Detto immobile è pervenuto agli odierni istanti per giusti e legittimi titoli quali l'atto pubblico in data 14.03.2017 a rogito del dott. , notaio in Persona_3
Cagliari, repertorio n. 53.305 raccolta n. 27.150 ed alla parte venditrice degli odierni istanti per atto pubblico di compravendita ricevuto dal notaio dott.
notaio in Cagliari, in data 27.10.2003, repertorio n. Persona_4
60163/18348.
Si precisa inoltre che, in esito al presente accordo, le parti si impegnano a sottoscrivere atto pubblico di vendita entro 60 giorni dalla data dell'udienza di trattazione e che, quale riconoscimento del contributo fornito dal signor Pt_1 nella manutenzione dell'immobile, la signora verserà entro la stessa CP_1 data fissata per la stipula del rogito, € 20.000,00 (euro ventimila/00) a favore del coniuge.
Le spese necessarie per l'atto di vendita verranno interamente sostenute dalla parte che acquisisce formalmente la veste di acquirente, ovvero dalla signora
CP_1
Gli arredi, accessori e regalie sono già stati ripartiti fra i coniugi con separato accordo, dichiarando espressamente e reciprocamente di non aver null'altro da pretendere.
3) I coniugi dichiarano di non avere ulteriori reciproche pretese di natura patrimoniale o economica, oltre a quanto statuito nel presente accordo.
4) I coniugi si rilasciano fin d'ora nulla osta per il rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 18/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9033 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Simone Saiu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
19/11/1987, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Simone Saiu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
RT SS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 24/10/2013, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Montecorice, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Controparte_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) A titolo di mantenimento una tantum, il signor si obbliga a cedere e Pt_1 trasferire alla coniuge la propria quota corrispondente ad ½ Controparte_1 del diritto di piena e perfetta proprietà dell'unità immobiliare per civile abitazione, sito al piano settimo del maggior fabbricato sito in LE, avente accesso dalla via Roma n. 17, contraddistinto con il numero interno 18 e composto da 5,5 vani catastali, confinante con vano scale, con la via Roma e con la via Nuoro in distacco, del quale costituisce pertinenza esclusiva un locale cantina, posto al piano seminterrato del medesimo fabbricato, della consistenza catastale di metri quadrati 6, confinante con corridoio di accesso, con proprietà
e proprietà Per_1 Per_2
L'appartamento è censito al Catasto dei fabbricati del Comune di LE, alla Sezione L, foglio 3, mappale 60, subalterno 47, via Roma n. 17, piano 7, interno 18, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 2, vani 5,5, superficie mq 106, totale escluse aree scoperte mq 104, rendita catastale 440,28.
Il locale cantina è censito al Catasto dei fabbricati del Comune di LE, alla Sezione L, foglio 3, mappale 60, subalterno 48, via Roma n. 19, piano S/1,
Pag. 2 di 3 interno 18, zona censuaria 1, categoria C/2, classe 4, consistenza mq. 6, superficie mq. 8, rendita catastale 17,97.
Detto immobile è pervenuto agli odierni istanti per giusti e legittimi titoli quali l'atto pubblico in data 14.03.2017 a rogito del dott. , notaio in Persona_3
Cagliari, repertorio n. 53.305 raccolta n. 27.150 ed alla parte venditrice degli odierni istanti per atto pubblico di compravendita ricevuto dal notaio dott.
notaio in Cagliari, in data 27.10.2003, repertorio n. Persona_4
60163/18348.
Si precisa inoltre che, in esito al presente accordo, le parti si impegnano a sottoscrivere atto pubblico di vendita entro 60 giorni dalla data dell'udienza di trattazione e che, quale riconoscimento del contributo fornito dal signor Pt_1 nella manutenzione dell'immobile, la signora verserà entro la stessa CP_1 data fissata per la stipula del rogito, € 20.000,00 (euro ventimila/00) a favore del coniuge.
Le spese necessarie per l'atto di vendita verranno interamente sostenute dalla parte che acquisisce formalmente la veste di acquirente, ovvero dalla signora
CP_1
Gli arredi, accessori e regalie sono già stati ripartiti fra i coniugi con separato accordo, dichiarando espressamente e reciprocamente di non aver null'altro da pretendere.
3) I coniugi dichiarano di non avere ulteriori reciproche pretese di natura patrimoniale o economica, oltre a quanto statuito nel presente accordo.
4) I coniugi si rilasciano fin d'ora nulla osta per il rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 18/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3