CASS
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2025, n. 38796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38796 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SESTA SEZIONE PENALE Composta da Ercole LE - Presidente - Sent. n. sez. 1490/2025 LO ZO CC - 28/10/2025 RD OR - Relatore - R.G.N. 24714/2025 IU NN IA PA FA RI ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da SO RO nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 09/07/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RD OR;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori che ha concluso per inammissibilità del ricorso. 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Roma ha dichiarato l’inammissibilità della istanza di ricusazione proposta da RO SO nell’ambito del procedimento per il riesame pendente davanti al Tribunale di Roma nella fase del giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto da parte della Corte di Cassazione L'istanza è stata dichiarata inammissibile con procedura “de plano” perché ritenuta manifestamente infondata. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, RO SO ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i due motivi di seguito sintetizzati. 2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 41 e 127 cod. proc. pen. per non avere la Corte di appello Penale Sent. Sez. 6 Num. 38796 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 28/10/2025 2 fissato l’udienza camerale ed aver valutato l’istanza come manifestamente infondata con procedura senza contraddittorio perché ritenuta reiterativa di una precedente istanza di ricusazione che in realtà era stata avanzata per ragioni e presupposti differenti. 2.2. Vizio della motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. relativamente alla valutazione operata in termini di infondatezza della questione di legittimità rimessa per competenza alla decisione della Corte Costituzionale. 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi dedotti. Si deve innanzitutto ricordare che l’art.41, comma 1, cod.proc.pen. prevede che oltre che nei casi di assenza dei presupposti formali, l’istanza di ricusazione sia dichiarata inammissibile con procedura anche nel caso di manifesta infondatezza della causa di ricusazione (Sez. 4, n.42024 del 06/07/2017, Ventrici, Rv. 270770). Nel caso in esame, dalla lettura dell’ordinanza impugnata si evince che la Corte di appello ha operato una valutazione nel merito della proposta di ricusazione, avendola ritenuta manifestamente infondata perché reiterativa di una linea interpretativa risultata palesemente in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nel senso che «Nell'ipotesi in cui la Corte di cassazione annulli con rinvio un'ordinanza pronunciata dal tribunale del riesame, non sussiste alcuna incompatibilità dei magistrati che abbiano adottato la precedente decisione a comporre il collegio chiamato a deliberare in sede di rinvio, poiché l'art. 623, lett. a), cod. proc. pen., non richiede che i componenti siano diversi e il procedimento incidentale "de libertate" non comporta, per sua natura, un accertamento sul merito della contestazione» (Sez. 4, n. 16717 del 14/04/2021, Langella, Rv. 281039 - 01; Sez. 6, n. 33883 del 26/03/2014, Gabriele, Rv. 261076 - 01; Sez. 2, n. 15305 del 29/01/2013, Martena, Rv. 255783 - 01). Il predetto indirizzo ermeneutico trae spunto, in primo luogo, dal testo dell'art. 623 cod. proc. pen. che impone, in caso di annullamento, l'assegnazione ad un giudice diverso nella sola ipotesi in cui il provvedimento cassato abbia veste di sentenza, in considerazione non tanto della formale qualificazione dell'atto quanto, piuttosto, della portata e del contenuto della funzione a presidio della cui imparzialità si pone la normativa in materia di incompatibilità. 3 2. Ciò premesso, con riguardo al carattere di novità della nuova istanza di ricusazione, si deve rilevare che la Corte di appello ha citato la precedente ordinanza di inammissibilità di una prima istanza di ricusazione per ribadire il concetto che l’incompatibilità non si verifica nella fase cautelare quando le decisioni che vengono adottate concernono la misura cautelare e non il giudizio di responsabilità. La precedente ricusazione sempre dello stesso Giudice del riesame di Roma era stata avanzata sul rilievo che il predetto magistrato aveva già fatto parte del collegio che aveva deciso il riesame, sull’assunto che non avrebbe potuto partecipare al Collegio sull’appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. Nella seconda istanza di ricusazione si lamenta, invece, che lo stesso Giudice che ha deciso il provvedimento di riesame annullato con rinvio dalla Cassazione avrebbe partecipato alla decisione in sede di giudizio di rinvio. Si tratta di profili diversi di incompatibilità ma accomunati dall’essere entrambi riferiti a valutazioni operate in sede cautelare che – come osservato dal Tribunale - non pregiudicano l’imparzialità del giudice che decide altre istanze sempre riferite alla sola fase cautelare. È stato perciò ribadito il consolidato orientamento di legittimità secondo cui la decisione cautelare può essere causa di incompatibilità rispetto al giudizio di responsabilità, ma nell’ambito della fase cautelare i precedenti provvedimenti non sono mai causa di incompatibilità del giudice che ha preso parte alle relative decisioni. In tal senso è orientata la giurisprudenza di legittimità anche con riferimento alla dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 623 cod. proc. pen., che impone, in caso di annullamento, l'assegnazione ad un giudice diverso nella sola ipotesi in cui il provvedimento cassato abbia veste di sentenza. Si tratta di una questione già valutata come manifestamente infondata da questa Corte di cassazione, in relazione all’art. 34, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111, 117 Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice che ha emesso l'ordinanza cautelare annullata dalla Corte di cassazione a comporre il collegio in sede di rinvio, in quanto la funzione asseritamente pregiudicata non riguarda la delibazione dell'innocenza o della colpevolezza dell'imputato, bensì i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari (Sez. 1, n. 46935 del 11/07/2023, Nerini, Rv. 285409 – 01). A conforto di tale orientamento è stato fatto riferimento anche nella ordinanza impugnata alla sentenza n. 91/2023 della Corte Costituzionale che ha valutato come non fondate le medesime questioni sollevate con riferimento alla materia cautelare reale. 4 Nonostante la diversità dei presupposti delle misure cautelari personali, che a differenza di quelle reali investono la valutazione della gravità indiziaria e non il solo del reato, la fondamentale ragione che ne giustifica l’assimilazione ai fini della dedotta questione di legittimità costituzionale è data dalla riferibilità alla fase cautelare delle decisioni che non attengono al giudizio sul merito dell'accusa penale. È stato affermato che una situazione di incompatibilità del giudice può insorgere solo quando questi è chiamato a pronunciarsi nel giudizio per l'accertamento di merito sulla responsabilità dell'imputato. La sede pregiudicata dall'effetto di condizionamento è perciò il "giudizio", che implica «una valutazione sul merito dell'accusa, e non determinazioni incidenti sul semplice svolgimento del processo, ancorché adottate sulla base di un apprezzamento delle risultanze processuali» (cfr. sentenza Corte Cost. n. 224 del 2001). Nella fattispecie delle misure cautelari, siano esse reali o personali, le decisioni riguardano una fase incidentale del giudizio principale, e il giudice è chiamato a pronunciarsi non già sul merito dell'accusa, bensì sulla richiesta di tutela cautelare, ed «[è] del tutto ragionevole [...] che, all'interno di ciascuna delle fasi - intese come sequenze ordinate di atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di merito, su quanto in esse risulti, prodromici alla decisione conclusiva - resti, in ogni caso, preservata l'esigenza di continuità e di globalità, venendosi altrimenti a determinare una assurda frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere ( , sentenze n. 153 del 2012, n. 177 e n. 131 del 1996; ordinanze n. 76 del 2007, n. 123 e n. 90 del 2004, n. 370 del 2000, n. 232 del 1999)» (cfr. sentenze n. 18 del 2017 e n. 91 del 2023). Pertanto, emergendo dalla motivazione dell’ordinanza impugnata il riferimento a fondati profili di manifesta infondatezza dell’istanza di ricusazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza di tutte le questioni riproposte in questa sede. 3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. 5 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RD OR Ercole LE
udita la relazione svolta dal Consigliere RD OR;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori che ha concluso per inammissibilità del ricorso. 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Roma ha dichiarato l’inammissibilità della istanza di ricusazione proposta da RO SO nell’ambito del procedimento per il riesame pendente davanti al Tribunale di Roma nella fase del giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto da parte della Corte di Cassazione L'istanza è stata dichiarata inammissibile con procedura “de plano” perché ritenuta manifestamente infondata. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, RO SO ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i due motivi di seguito sintetizzati. 2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 41 e 127 cod. proc. pen. per non avere la Corte di appello Penale Sent. Sez. 6 Num. 38796 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 28/10/2025 2 fissato l’udienza camerale ed aver valutato l’istanza come manifestamente infondata con procedura senza contraddittorio perché ritenuta reiterativa di una precedente istanza di ricusazione che in realtà era stata avanzata per ragioni e presupposti differenti. 2.2. Vizio della motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. relativamente alla valutazione operata in termini di infondatezza della questione di legittimità rimessa per competenza alla decisione della Corte Costituzionale. 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi dedotti. Si deve innanzitutto ricordare che l’art.41, comma 1, cod.proc.pen. prevede che oltre che nei casi di assenza dei presupposti formali, l’istanza di ricusazione sia dichiarata inammissibile con procedura anche nel caso di manifesta infondatezza della causa di ricusazione (Sez. 4, n.42024 del 06/07/2017, Ventrici, Rv. 270770). Nel caso in esame, dalla lettura dell’ordinanza impugnata si evince che la Corte di appello ha operato una valutazione nel merito della proposta di ricusazione, avendola ritenuta manifestamente infondata perché reiterativa di una linea interpretativa risultata palesemente in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nel senso che «Nell'ipotesi in cui la Corte di cassazione annulli con rinvio un'ordinanza pronunciata dal tribunale del riesame, non sussiste alcuna incompatibilità dei magistrati che abbiano adottato la precedente decisione a comporre il collegio chiamato a deliberare in sede di rinvio, poiché l'art. 623, lett. a), cod. proc. pen., non richiede che i componenti siano diversi e il procedimento incidentale "de libertate" non comporta, per sua natura, un accertamento sul merito della contestazione» (Sez. 4, n. 16717 del 14/04/2021, Langella, Rv. 281039 - 01; Sez. 6, n. 33883 del 26/03/2014, Gabriele, Rv. 261076 - 01; Sez. 2, n. 15305 del 29/01/2013, Martena, Rv. 255783 - 01). Il predetto indirizzo ermeneutico trae spunto, in primo luogo, dal testo dell'art. 623 cod. proc. pen. che impone, in caso di annullamento, l'assegnazione ad un giudice diverso nella sola ipotesi in cui il provvedimento cassato abbia veste di sentenza, in considerazione non tanto della formale qualificazione dell'atto quanto, piuttosto, della portata e del contenuto della funzione a presidio della cui imparzialità si pone la normativa in materia di incompatibilità. 3 2. Ciò premesso, con riguardo al carattere di novità della nuova istanza di ricusazione, si deve rilevare che la Corte di appello ha citato la precedente ordinanza di inammissibilità di una prima istanza di ricusazione per ribadire il concetto che l’incompatibilità non si verifica nella fase cautelare quando le decisioni che vengono adottate concernono la misura cautelare e non il giudizio di responsabilità. La precedente ricusazione sempre dello stesso Giudice del riesame di Roma era stata avanzata sul rilievo che il predetto magistrato aveva già fatto parte del collegio che aveva deciso il riesame, sull’assunto che non avrebbe potuto partecipare al Collegio sull’appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. Nella seconda istanza di ricusazione si lamenta, invece, che lo stesso Giudice che ha deciso il provvedimento di riesame annullato con rinvio dalla Cassazione avrebbe partecipato alla decisione in sede di giudizio di rinvio. Si tratta di profili diversi di incompatibilità ma accomunati dall’essere entrambi riferiti a valutazioni operate in sede cautelare che – come osservato dal Tribunale - non pregiudicano l’imparzialità del giudice che decide altre istanze sempre riferite alla sola fase cautelare. È stato perciò ribadito il consolidato orientamento di legittimità secondo cui la decisione cautelare può essere causa di incompatibilità rispetto al giudizio di responsabilità, ma nell’ambito della fase cautelare i precedenti provvedimenti non sono mai causa di incompatibilità del giudice che ha preso parte alle relative decisioni. In tal senso è orientata la giurisprudenza di legittimità anche con riferimento alla dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 623 cod. proc. pen., che impone, in caso di annullamento, l'assegnazione ad un giudice diverso nella sola ipotesi in cui il provvedimento cassato abbia veste di sentenza. Si tratta di una questione già valutata come manifestamente infondata da questa Corte di cassazione, in relazione all’art. 34, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111, 117 Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice che ha emesso l'ordinanza cautelare annullata dalla Corte di cassazione a comporre il collegio in sede di rinvio, in quanto la funzione asseritamente pregiudicata non riguarda la delibazione dell'innocenza o della colpevolezza dell'imputato, bensì i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari (Sez. 1, n. 46935 del 11/07/2023, Nerini, Rv. 285409 – 01). A conforto di tale orientamento è stato fatto riferimento anche nella ordinanza impugnata alla sentenza n. 91/2023 della Corte Costituzionale che ha valutato come non fondate le medesime questioni sollevate con riferimento alla materia cautelare reale. 4 Nonostante la diversità dei presupposti delle misure cautelari personali, che a differenza di quelle reali investono la valutazione della gravità indiziaria e non il solo del reato, la fondamentale ragione che ne giustifica l’assimilazione ai fini della dedotta questione di legittimità costituzionale è data dalla riferibilità alla fase cautelare delle decisioni che non attengono al giudizio sul merito dell'accusa penale. È stato affermato che una situazione di incompatibilità del giudice può insorgere solo quando questi è chiamato a pronunciarsi nel giudizio per l'accertamento di merito sulla responsabilità dell'imputato. La sede pregiudicata dall'effetto di condizionamento è perciò il "giudizio", che implica «una valutazione sul merito dell'accusa, e non determinazioni incidenti sul semplice svolgimento del processo, ancorché adottate sulla base di un apprezzamento delle risultanze processuali» (cfr. sentenza Corte Cost. n. 224 del 2001). Nella fattispecie delle misure cautelari, siano esse reali o personali, le decisioni riguardano una fase incidentale del giudizio principale, e il giudice è chiamato a pronunciarsi non già sul merito dell'accusa, bensì sulla richiesta di tutela cautelare, ed «[è] del tutto ragionevole [...] che, all'interno di ciascuna delle fasi - intese come sequenze ordinate di atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di merito, su quanto in esse risulti, prodromici alla decisione conclusiva - resti, in ogni caso, preservata l'esigenza di continuità e di globalità, venendosi altrimenti a determinare una assurda frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere ( , sentenze n. 153 del 2012, n. 177 e n. 131 del 1996; ordinanze n. 76 del 2007, n. 123 e n. 90 del 2004, n. 370 del 2000, n. 232 del 1999)» (cfr. sentenze n. 18 del 2017 e n. 91 del 2023). Pertanto, emergendo dalla motivazione dell’ordinanza impugnata il riferimento a fondati profili di manifesta infondatezza dell’istanza di ricusazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza di tutte le questioni riproposte in questa sede. 3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. 5 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RD OR Ercole LE