Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2025, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. N. 7583/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Rocco Parte_1 Lattanzio;
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con il ricorso di cui all'odierno vaglio la parte ricorrente in epigrafe, premesso di avere lavorato, in qualità di bracciante agricola nell'anno 2020 per 51 giornate e di avere presentato domanda per il conseguimento della indennità di malattia per l'anno 2021 ha adito il Giudice del lavoro chiedendo che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto ad ottenere l'indennità in parola per il periodo dal 4.01.2021 al 3.02.2021 con conseguente condanna dell' al pagamento della CP_2 relativa prestazione previdenziale. L' regolarmente convenuto, ha contestato la CP_2 prescrizione e la decadenza dell'azione nonché la sussistenza dello stato di malattia della parte ricorrente. Nel merito, l'art. 5 comma 6 legge 638/1983 espressamente sancisce che i lavoratori agricoli a tempo determinato, iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giorni, per ciascun anno, alle prestazioni di cui ai commi precedenti (indennità di malattia) per un numero di giornate corrispondente a quello risultante dall'anzidetta iscrizione nell'anno precedente.
1
P.Q.M.
- rigetta la domanda;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Bari, 17/04/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
2