TRIB
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/09/2025, n. 8790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8790 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 9.09.2025 svolta ex art. 127 ter c.p.c. e nel successivo termine di giorni trenta, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 33845/2024 RG promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Elia Francesco e dall'Avv. Parte_1
Daniela De Salvatore ed elettivamente domiciliato presso Studio legale CP_1
in Roma, Largo Toniolo n. 6, giusta mandato in calce al ricorso
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_2
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande
n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Piergentili in virtù di procura alle liti del 22 marzo 2024 n. repertorio 37875 Raccolta n.7313 a rogito notaio di Fiumicino, elettivamente domiciliato in Roma, presso Persona_1
l'Ufficio Legale Distrettuale, Via Cesare Beccaria 29.
Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso, depositato in data 20/09/2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, , premesso Parte_1
di aver proposto accertamento tecnico preventivo 9304/2024 per ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie ai fini dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1, L. 222/84 e che il consulente tecnico nominato all'uopo non riscontrava la sussistenza dei relativi requisiti sanitari, ha convenuto in giudizio l' , contestando le conclusioni della relazione peritale e chiedendo CP_3
l'accertamento del diritto all'assegno anzidetto.
Si è costituito l' , il quale ha chiesto il rigetto della domanda per sua CP_3
infondatezza.
Istruita mediante rinnovo di CTU medico legale, all'udienza del 9/09/2025,
svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione mediante deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di giorni trenta.
II. La domanda va disattesa alla luce delle chiare valutazioni contenute nella consulenza espletata nella presente fase di opposizione, peraltro in linea con quanto già riscontrato dal consulente nominato nell'accertamento tecnico preventivo.
In particolare la Dott.ssa ha così concluso: “ Persona_2 Parte_1
risulta affetto da riferita sindrome di Wolf Parkinson White intermittente, in
assenza di documentazione cardiologica, esiti di protesi di anca bilaterale (2014),
meniscopatia bilaterale, ipertrofia prostatica benigna.
Tale complesso morboso, per la sua modestia e l'incidenza funzionale cui da
luogo, non è tale da ridurre a meno di 1/3 la capacità di lavoro del soggetto, in
occupazioni confacenti alle sue attitudini. Pertanto si conferma la mancanza di
requisiti sanitari per il riconoscimento dell'art.1 della Legge 222/84”.
2 Le valutazioni espresse dal CTU, cui il Giudice aderisce con piena convinzione,
sono suffragate da riscontri oggettivi, anamnestici e documentali.
Alla stregua di tutte le considerazioni espresse il ricorso non può trovare accoglimento.
Sussistono le condizioni di esonero dalle spese di lite in presenza delle dichiarate condizioni reddituali ex art. 152 disp. Att. C.p.c..
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste in via definitiva in capo all' . CP_3
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 33845/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-respinge il ricorso;
-dichiara l'irripetibilità delle spese di lite;
-pone in via definitiva in capo all' le spese di CTU, liquidate come da CP_3
separato decreto.
Manda alla cancelleria di comunicare alle parti la presente sentenza.
Roma, 9.09.2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 9.09.2025 svolta ex art. 127 ter c.p.c. e nel successivo termine di giorni trenta, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 33845/2024 RG promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Elia Francesco e dall'Avv. Parte_1
Daniela De Salvatore ed elettivamente domiciliato presso Studio legale CP_1
in Roma, Largo Toniolo n. 6, giusta mandato in calce al ricorso
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_2
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande
n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Piergentili in virtù di procura alle liti del 22 marzo 2024 n. repertorio 37875 Raccolta n.7313 a rogito notaio di Fiumicino, elettivamente domiciliato in Roma, presso Persona_1
l'Ufficio Legale Distrettuale, Via Cesare Beccaria 29.
Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso, depositato in data 20/09/2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, , premesso Parte_1
di aver proposto accertamento tecnico preventivo 9304/2024 per ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie ai fini dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1, L. 222/84 e che il consulente tecnico nominato all'uopo non riscontrava la sussistenza dei relativi requisiti sanitari, ha convenuto in giudizio l' , contestando le conclusioni della relazione peritale e chiedendo CP_3
l'accertamento del diritto all'assegno anzidetto.
Si è costituito l' , il quale ha chiesto il rigetto della domanda per sua CP_3
infondatezza.
Istruita mediante rinnovo di CTU medico legale, all'udienza del 9/09/2025,
svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione mediante deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di giorni trenta.
II. La domanda va disattesa alla luce delle chiare valutazioni contenute nella consulenza espletata nella presente fase di opposizione, peraltro in linea con quanto già riscontrato dal consulente nominato nell'accertamento tecnico preventivo.
In particolare la Dott.ssa ha così concluso: “ Persona_2 Parte_1
risulta affetto da riferita sindrome di Wolf Parkinson White intermittente, in
assenza di documentazione cardiologica, esiti di protesi di anca bilaterale (2014),
meniscopatia bilaterale, ipertrofia prostatica benigna.
Tale complesso morboso, per la sua modestia e l'incidenza funzionale cui da
luogo, non è tale da ridurre a meno di 1/3 la capacità di lavoro del soggetto, in
occupazioni confacenti alle sue attitudini. Pertanto si conferma la mancanza di
requisiti sanitari per il riconoscimento dell'art.1 della Legge 222/84”.
2 Le valutazioni espresse dal CTU, cui il Giudice aderisce con piena convinzione,
sono suffragate da riscontri oggettivi, anamnestici e documentali.
Alla stregua di tutte le considerazioni espresse il ricorso non può trovare accoglimento.
Sussistono le condizioni di esonero dalle spese di lite in presenza delle dichiarate condizioni reddituali ex art. 152 disp. Att. C.p.c..
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste in via definitiva in capo all' . CP_3
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 33845/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-respinge il ricorso;
-dichiara l'irripetibilità delle spese di lite;
-pone in via definitiva in capo all' le spese di CTU, liquidate come da CP_3
separato decreto.
Manda alla cancelleria di comunicare alle parti la presente sentenza.
Roma, 9.09.2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
3