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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 12:45 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
ON RO, AT
TOLLOSO ANTONIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 272/2024 depositato il 21/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO DEF. AG n. 08390202303469066280 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto Ricorrente_1 impugnava il diniego di definizione agevolata ad oggetto la cartella di pagamento n. 08320110004859344000 per € 11.215,66, nonché dell'implicito precedente provvedimento di parziale compensazione del rimborso IVA per € 17.947,00,
contro
Agenzia-
Entrate Riscossione a Agenzia-Entrate di Pescara.
Con istanza presentata il 18/07/2019 la ricorrente avanzava domanda di rimborso del credito IVA 2017 di
€ 17.947,00. L'Ufficio con comunicazione del 24/7/2019, chiedeva l'assenso a compensare detto credito con la cartella esattoriale di cui sopra, riguardante imposta di registro, notificata il 20/03/2012. La ricorrente rileva che non manifestava alcuno assenso alla richiesta di compensazione chiedendo in autotutela l'annullamento della cartella n.08320110004859344000, deducendone la prescrizione quinquennale per assenza di notifica di atti interruttivi della stessa. Riceveva a titolo di rimborso IVA 2017 la somma di € 4.608,95.
Presentava domanda di definizione agevolata ex art. 1, commi 231 e ss. L. 197/2022 ricevendo provvedimento di diniego impugnato. Deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 68 D.L. 18/2020
e violazione e falsa applicazione dell'art. 28-ter DPR 602/73 e art. 23 Dlgs. 472/97. Rilevava che a seguito del provvedimento di notifica del diniego impugnato ha avuto contezza delle somme erogate a titolo di rimborso della sola eccedenza del credito IVA a seguito di illegittima compensazione. L'art. 28-ter del DPR
n. 602/73 prevede che, nell'ipotesi in cui il contribuente richieda a rimborso crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione ma contemporaneamente sia debitore di somme iscritte a ruolo, l'Amministrazione debba formulare proposta di compensazione la quale deve essere espressamente accettata dal contribuente nel termine di 60 giorni dalla notifica (c.d. compensazione volontaria). Eccepiva che nel caso di specie non vi è stata nessuna proposta di compensazione e non vi è stato consenso alla compensazione dalla ricorrente.
Rilevava che l'Ufficio non ha rispettato le disposizioni dell'art. 23 Dlgs. 472/97 “Sospensione dei rimborsi e compensazione”, poiché la compensazione non è stata mai pronunciata dall'Amministrazione e nessun atto in tal senso è stato mai adottato e poi notificato alla ricorrente la quale, pertanto non poteva avvedersene.
Rilevava che la compensazione da parte dell'Agenzia-Entrate avendo estinto il credito, ha precluso alla ricorrente di poter validamente presentare domanda di definizione agevolata ex art. 1, commi 231 e ss. della
Legge 197/2022 e quindi di poter beneficiare del risparmio del versamento di somme a titolo di interessi, interessi di mora, somme aggiuntive e aggio e, quindi, con il pagamento di somma minore si sarebbe sbloccato il diritto alla percezione del rimborso IVA in misura integrale. Concludeva per l'annullamento della implicita compensazione effettuata dalla Direzione Prov.le di Pescara dell'Agenzia-Entrate , annullare il diniego di definizione agevolata.
In data 22/01/2026 pervenivano da parte ricorrente memorie ove insisteva per l'accoglimento delle conclusioni tutte rassegnate nel ricorso introduttivo.
L'Agenzia-Entrate Direzione Provinciale di Pescara con atto di costituzione in giudizio e controdeduzioni contestava l'argomentazione di parte e chiedeva l'inammissibilità.
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti si evince che la ricorrente alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata sapeva della cartella di pagamento n. 08320110004859344000 notificata in data 20/03/2012, già inclusa nell'intimazione n. 08320159003251978/000 notificata il 13/01/2016, non pagata né impugnata resosi definitiva e, l'Ufficio le aveva comunicato la compensazione della cartella con le somme richieste a rimborso e che il rimborso era avvenuto per la differenza per cui il debito della cartella non esisteva più e, quindi, non poteva definirla con la L. 197/2022. Pertanto il ricorso al diniego di definizione agevolata è inammissibile per carenza di interesse ad agire. Inoltre neppure il rimborso avvenuta in data 17/10/2020 (come confermato dalla ricorrente) è stato impugnato e, poteva essere impugnato con ricorso, nei modi e termini (perentori, decadenziali) di legge (Cass.sez. trib. Ord. N. 10251 del 15-18/4/2023). Per le esposte considerazioni, quindi, il ricorso è inammissibile, assorbiti i restanti motivi.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso, spese compensate
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 12:45 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
ON RO, AT
TOLLOSO ANTONIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 272/2024 depositato il 21/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO DEF. AG n. 08390202303469066280 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto Ricorrente_1 impugnava il diniego di definizione agevolata ad oggetto la cartella di pagamento n. 08320110004859344000 per € 11.215,66, nonché dell'implicito precedente provvedimento di parziale compensazione del rimborso IVA per € 17.947,00,
contro
Agenzia-
Entrate Riscossione a Agenzia-Entrate di Pescara.
Con istanza presentata il 18/07/2019 la ricorrente avanzava domanda di rimborso del credito IVA 2017 di
€ 17.947,00. L'Ufficio con comunicazione del 24/7/2019, chiedeva l'assenso a compensare detto credito con la cartella esattoriale di cui sopra, riguardante imposta di registro, notificata il 20/03/2012. La ricorrente rileva che non manifestava alcuno assenso alla richiesta di compensazione chiedendo in autotutela l'annullamento della cartella n.08320110004859344000, deducendone la prescrizione quinquennale per assenza di notifica di atti interruttivi della stessa. Riceveva a titolo di rimborso IVA 2017 la somma di € 4.608,95.
Presentava domanda di definizione agevolata ex art. 1, commi 231 e ss. L. 197/2022 ricevendo provvedimento di diniego impugnato. Deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 68 D.L. 18/2020
e violazione e falsa applicazione dell'art. 28-ter DPR 602/73 e art. 23 Dlgs. 472/97. Rilevava che a seguito del provvedimento di notifica del diniego impugnato ha avuto contezza delle somme erogate a titolo di rimborso della sola eccedenza del credito IVA a seguito di illegittima compensazione. L'art. 28-ter del DPR
n. 602/73 prevede che, nell'ipotesi in cui il contribuente richieda a rimborso crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione ma contemporaneamente sia debitore di somme iscritte a ruolo, l'Amministrazione debba formulare proposta di compensazione la quale deve essere espressamente accettata dal contribuente nel termine di 60 giorni dalla notifica (c.d. compensazione volontaria). Eccepiva che nel caso di specie non vi è stata nessuna proposta di compensazione e non vi è stato consenso alla compensazione dalla ricorrente.
Rilevava che l'Ufficio non ha rispettato le disposizioni dell'art. 23 Dlgs. 472/97 “Sospensione dei rimborsi e compensazione”, poiché la compensazione non è stata mai pronunciata dall'Amministrazione e nessun atto in tal senso è stato mai adottato e poi notificato alla ricorrente la quale, pertanto non poteva avvedersene.
Rilevava che la compensazione da parte dell'Agenzia-Entrate avendo estinto il credito, ha precluso alla ricorrente di poter validamente presentare domanda di definizione agevolata ex art. 1, commi 231 e ss. della
Legge 197/2022 e quindi di poter beneficiare del risparmio del versamento di somme a titolo di interessi, interessi di mora, somme aggiuntive e aggio e, quindi, con il pagamento di somma minore si sarebbe sbloccato il diritto alla percezione del rimborso IVA in misura integrale. Concludeva per l'annullamento della implicita compensazione effettuata dalla Direzione Prov.le di Pescara dell'Agenzia-Entrate , annullare il diniego di definizione agevolata.
In data 22/01/2026 pervenivano da parte ricorrente memorie ove insisteva per l'accoglimento delle conclusioni tutte rassegnate nel ricorso introduttivo.
L'Agenzia-Entrate Direzione Provinciale di Pescara con atto di costituzione in giudizio e controdeduzioni contestava l'argomentazione di parte e chiedeva l'inammissibilità.
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti si evince che la ricorrente alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata sapeva della cartella di pagamento n. 08320110004859344000 notificata in data 20/03/2012, già inclusa nell'intimazione n. 08320159003251978/000 notificata il 13/01/2016, non pagata né impugnata resosi definitiva e, l'Ufficio le aveva comunicato la compensazione della cartella con le somme richieste a rimborso e che il rimborso era avvenuto per la differenza per cui il debito della cartella non esisteva più e, quindi, non poteva definirla con la L. 197/2022. Pertanto il ricorso al diniego di definizione agevolata è inammissibile per carenza di interesse ad agire. Inoltre neppure il rimborso avvenuta in data 17/10/2020 (come confermato dalla ricorrente) è stato impugnato e, poteva essere impugnato con ricorso, nei modi e termini (perentori, decadenziali) di legge (Cass.sez. trib. Ord. N. 10251 del 15-18/4/2023). Per le esposte considerazioni, quindi, il ricorso è inammissibile, assorbiti i restanti motivi.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso, spese compensate