Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00217/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06620/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6620 del 2024, proposto da
Saint Michel S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Scolavino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di VI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
1) del provvedimento prot. n. 0037566 del 18.11.2024, notificato in pari data, mediante il quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di VI, ritenute non meritevoli di accoglimento le osservazioni acquisite al prot. n. 32862 del 07.11.2024, ha disposto il diniego dell’istanza di Permesso di costruire prot. n. 9858 del 19.03.2024, pratica edilizia n. 28/2024;
2) del Preavviso di diniego, prot. n. 0031892 del 27.09.2024, mediante il quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di VI ha comunicato i motivi ostativi al rilascio del P.d.C. prot. n. 32862 del 07.11.2024;
3) di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e conseguenziale rispetto a quelli espressamente impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di VI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 la dott.ssa IA AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente deduce di essere proprietaria di un edificio a destinazione produttiva ricadente in zona agricola.
Afferma di aver ottenuto, in data 01.06.2015, previa deliberazione del Consiglio Comunale di VI n. 2 del 03.04.2014 (cui faceva seguito la deliberazione di Giunta Provinciale di Napoli n. 371 del 27.06.2014) il rilascio di un permesso di costruire (il n. 36/2015), ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 20.10.1998, n. 447, con cui veniva autorizzato l’ampliamento dell’edificio di sua proprietà mediante la costruzione di due piani in più previa variante della destinazione urbanistica del fondo. Nel titolo si afferma, infatti, si afferma che “nel P.R.G. vigente, il fondo ricade in zona agricola E2, seminativa, arborata a frutteti, vigneti ed oliveti, ma è individuato come “… area asservita agli opifici concessi dal 10 agosto 1998 al 20 giugno 2001””.
Il permesso di costruire, tuttavia, è decaduto per mancato inizio dei lavori entro l’anno dal suo rilascio.
La ricorrente, in data 19.03.2024, ha presentato una nuova istanza di p.d.c. per l’approvazione di un progetto identico a quello autorizzato in precedenza con il permesso decaduto.
Con il provvedimento impugnato, il Comune ha negato il rilascio del permesso di costruire evidenziando, in primo luogo, che la "richiesta di permesso di costruire" presentata telematicamente al S.U.E. Prot. 9858 del 19/03/2024 risultava presentata ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 380/2001, mentre sui "frontespizi" degli allegati grafici veniva riportata la dicitura "Procedimento Conferenziale art. 8, D.P.R. 160/2010, giusta Delibera di Consiglio Comunale n°02 del 03/04/2014 Permesso di Costruire n° 36 del 2015" e che pertanto non risultava univocamente indicato il procedimento a cui l'interessato intendesse riferirsi. Evidenziava, quindi, le ragioni per le quali l’istanza non avrebbe potuto essere accolta in relazione a ciascuno dei due procedimenti indicati
Affermava, pertanto, che qualora il procedimento si riferisse all'art. 10 del D.P.R. 380/2001 l'intervento di ampliamento in sopraelevazione di ulteriori due piani (secondo e terzo) non sarebbe stato conforme alle previsioni del P.R.G. vigente poiché l’edificio ricade in zona E2 per le quali le N.T.A al vigente PRG prevede l’edificazione solo per finalità agricole e con un indice ridotto. Vi sarebbe comunque un contrasto con i limiti d’altezza.
Qualora il procedimento si riferisse alla procedura dettata dall'art. 8 del D.P.R. 160/2010, avrebbe dovuto essere inviata in modalità telematica al S.U.A.P. del comune di VI. i compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Inoltre, il tipo di intervento non rientrerebbe nell’ambito di applicazione dell’art. 8 D.P.R. 160/2010: nella descrizione dell’intervento si afferma che i lavori consistono in: “Ampliamento di un edificio destinato a produzione di beni e servizi”. L’art. 8 si riferisce all’insediamento di impianti produttivi e ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. j per "impianti produttivi" s’intendono i fabbricati o altri manufatti, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e la prestazione dei servizi e non potrebbe ritenersi che un immobile destinato ad essere locato o venduto dalla società istante (che esercita come attività prevalente la "Locazione immobiliare di beni propri o in leasing") sia equiparabile ad un impianto produttivo.
La disciplina della variante semplificata, prevista dall'art.8 del DPR 160/2010, ha carattere eccezionale e derogatorio ed è necessario che siano verificati i presupposti previsti dal legislatore. Allo stato il Comune di VI è sprovvisto di P.U.C. e, pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Regolamento Regione Campania n.5/2011 le uniche varianti allo strumento urbanistico vigente consentite sono esclusivamente quelle funzionali alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico.
Anche la richiesta di rinnovo del p.d.c. ai sensi dell’art. 8 D.P.R. 160/2010 sollecitata con nota del 23/05/2024 assunta al Prot. 17320 sarebbe da respingere per le ragioni già evidenziate poiché il rinnovo del titolo edilizio costituisce un autonomo titolo edilizio per il quale è quindi necessario ex novo il completamento dell'intero iter procedimentale, compreso il rilascio di tutti i pareri, nulla osta o autorizzazioni comunque denominate, che prendano a riferimento l'attuale contesto, e non quello riferibile alla precedente richiesta del titolo edilizio (Tar NA VII n. 525 del 25 gennaio 2017).
In merito all'iter procedurale seguito per il rilascio del P.d.C. 36/2015 ai sensi dell'ex art. 5 D.P.R. 447/1998 il Comune afferma che la procedura di variante dell'ex art. 5 D.P.R. 447/1998 come modificato dall'art. 8 D.P.R. 160/2010 ha ad oggetto l’approvazione di specifici progetti, che comportano una modifica degli strumenti urbanistici vincolata in modo inscindibile al progetto di attività produttiva da cui deriva. Pertanto, essendo decaduto il p.d.c. 2015, deve ritenersi decaduta anche la variante approvata in vista del suo rilascio.
Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego per i seguenti motivi:
I – Violazione articoli 41, 42, 97 e 117 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione L.R. Campania n. 17/1982 - Violazione e falsa applicazione art. 5, d.P.R. 447/1998 e art. 8, d.P.R. n. 160/2010 – Violazione plurima e falsa applicazione d.P.R. n. 380/2001 – Violazione delle prerogative e dei poteri delegati della Provincia in materia urbanistica - Violazione del principio del giusto procedimento – Violazione del principio del legittimo affidamento - Eccesso di potere per vizio grave della motivazione – carenza assoluta dei presupposti - arbitrarietà – contraddittorietà - ingiustizia manifesta – invalidità derivata.
La ricorrente contesta la tesi del Comune, secondo cui la decadenza del permesso di costruire rilasciato ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 447/98 determinerebbe anche la decadenza della variante. La variante semplificata di cui alla suddetta disposizione sarebbe una variante specifica o parziale, ma comunque idonea a modificare a tempo indeterminato la strumentazione urbanistica, definendo la norma sopra citata soltanto uno “speciale regime procedimentale”.
II – Violazione articoli 41, 42 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione art. 6, comma 4, Regolamento Regione Campania n. 5/2001 – Eccesso di potere per vizio della motivazione – carenza dei presupposti - arbitrarietà – contraddittorietà - ingiustizia manifesta – invalidità derivata.
Sarebbe fallace l’argomento ostativo opposto dal Comune con il quale si sostiene l’impossibilità di approvare un nuovo P.d.C. ai sensi dell’art. 8 D.P.R. 160/2010, atteso che il Comune di VI sarebbe privo di P.U.C. poiché la variante approvata con Deliberazione Consiliare n. 2/2014 sarebbe ancora vigente.
III – Violazione articoli 41, 42 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, d.P.R. n. 160/2010 - Eccesso di potere per vizio della motivazione – carenza dei presupposti - arbitrarietà – contraddittorietà -ingiustizia manifesta – invalidità derivata.
Il provvedimento impugnato non chiarisce per quali ragioni l’attività esercitata dalla ricorrente non rientrerebbe nell’ambito applicativo dell’art. 8 D.P.R. 160/2010, atteso che trattasi di attività di prestazione di servizi, inerenti e connessi alla gestione di beni immobili di proprietà della stessa società.
L’intervento edilizio, quindi, sarebbe riconducibile all’art. 8 del d.P.R. n. 160/2010, essendo chiaro che l’ampliamento del fabbricato di proprietà della Società, la cui attuale natura produttiva non può essere disconosciuta, sarà eseguito per incrementare il patrimonio immobiliare esistente, già composto da immobili funzionalmente “produttivi”, all’evidente scopo di offrire in locazione ai propri clienti ulteriori cespiti di identica natura “produttiva”, in tal modo smentendo la diversa ed immotivata tesi del Settore Tecnico.
In maniera del tutto illogica, poi, il provvedimento genericamente sostiene che la Società potrebbe realizzare nuovi cespiti su ipotetiche aree esistenti sul territorio comunale, già dotate di destinazione produttiva, in tal modo contraddittoriamente legittimando l’attività produttiva svolta dalla ricorrente, ma anche implicitamente pretendendo dalla ricorrente l’acquisto di ulteriori cespiti, nonostante la disponibilità dell’area per cui vi è causa.
IV – Violazione articoli 41, 42 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, d.P.R. n. 160/2010 - Eccesso di potere per vizio della motivazione – carenza dei presupposti - arbitrarietà – contraddittorietà -ingiustizia manifesta – invalidità derivata.
Considerato, quindi, che la variante semplificata approvata con deliberazione consiliare n. 2/2014 sarebbe da ritenersi efficace sarebbe illogica e immotivata l’affermazione secondo cui la richiesta di rinnovo del titolo edilizio non potrebbe essere accolta, stante la mera decadenza del P.d.C. n. 36/2015.
Si è costituito il Comune di VI, il quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, non avendo parte ricorrente impugnato il provvedimento di decadenza del permesso di costruire del 16.08.2024. Ha contestato, inoltre, nel merito le avverse censure.
All’esito dell’udienza pubblica del 15 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato e può, pertanto, prescindersi dall’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dal Comune.
2. La questione principale posta dal ricorso in disamina riguarda l’efficacia temporale delle varianti apportate agli strumenti urbanistici nell’ambito dei procedimenti di rilascio di titoli edilizi ai sensi dell’art 5 D.P.R. 445/98 e dell’art. 8 D.P.R. 160/2010. Parte ricorrente, infatti, ha presentato al Comune di VI un’istanza di rilascio di p.d.c. volto all’ampliamento dell’edificio in cui è collocata la sede operativa della propria attività, sito in zona agricola, sul presupposto che la variante approvata in occasione del rilascio del titolo edilizio del 2015 (emesso ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 447/98) fosse ancora vigente, nonostante l’intervenuta decadenza del permesso di costruire. Parte ricorrente, infatti, afferma che le varianti semplificate approvate ai sensi della normativa del S.U.A.P., avrebbero la medesima natura di quelle ordinarie, e, come tali, durata indeterminata nel tempo.
Il Comune, invece, sostiene che la variante urbanistica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale di VI n. 2 del 03.04.2014, in occasione del rilascio del p.d.c. del 1.06.2015, abbia riguardato lo specifico progetto proposto dalla società ricorrente e, per tale ragione, la variante seguirebbe le sorti del titolo edilizio, venendone meno l’efficacia con la decadenza del titolo.
3. Ritiene il Collegio che l’interpretazione degli atti fornita dal Comune sia maggiormente aderente sia al contenuto della deliberazione del Consiglio Comunale di VI n. 2 del 03.04.2014, sia alla ratio e alla lettera della normativa speciale in argomento.
La delibera, infatti, ha approvato “ quale variante al vigente P.R.G., il progetto per l’ampliamento (sopraelevazione) di un fabbricato produttivo ”.
La locuzione utilizzata evidenzia che oggetto della delibera è stato “il progetto ” dell’opera, per consentire il quale è stata contestualmente approvata anche la “variante al P.R.G.”. Infatti l’edificio che la società ricorrente intende ampliare è situato in Z.T.O. E, dove sono ammesse soltanto costruzioni funzionali all’esercizio dell’attività agricola ed era, dunque, necessario, per consentire l’ampliamento del fabbricato esistente, attribuire al fondo una diversa destinazione, nonché i parametri edificatori della zona D.
La volontà espressa dal Consiglio comunale, dunque, non appare tanto quella di modificare a tempo indeterminato il piano regolatore vigente, ma di approvare lo specifico progetto proposto.
Per tale ragione, il Collegio ritiene che la decadenza del titolo edilizio con cui il progetto è stato autorizzato, abbia inciso anche sull’efficacia della modifica apportata al P.R.G., atteso che essa era strumentale all’esecuzione di quello specifico intervento.
Tale interpretazione della delibera è, peraltro, più coerente con le finalità e i presupposti della normativa speciale S.U.A.P., che consente di derogare al procedimento di approvazione delle varianti al piano regolatore soltanto laddove gli strumenti urbanistici non prevedano – nel momento in cui la richiesta è esaminata – sufficienti aree dedicate allo sviluppo delle attività economiche (art. 5 D.P.R. 447/98: “1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta l'istanza. Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso ”; art. 8 D.P.R. 160/2010: “1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. ”).
Ove si ritenesse che la variante urbanistica “sopravvivesse ” in ogni caso al permesso di costruire rilasciato ai sensi delle suddette disposizioni, si consentirebbe il mantenimento a tempo indeterminato di una deroga al piano regolatore, approvata sul presupposto dell’insussistenza di aree sufficienti allo sviluppo di uno specifico progetto imprenditoriale, anche laddove, nelle more, esse siano state reperite. Ciò contrasta con i presupposti stessi dello strumento utilizzato.
Per tale ragione, laddove non risulti che il Consiglio comunale abbia inteso approvare una variante “ordinaria ” al piano regolatore, ma, come nel caso di specie, abbia approvato “il progetto presentato”, “in variante al P.R.G .” deve ritenersi che la variante disposta non sopravviva al p.d.c. con cui il progetto è stato autorizzato. A diversamente opinare si consentirebbe l’esecuzione di un intervento distonico con la destinazione di zona, anche laddove – essendo decorso un notevole lasso di tempo – non ne sussistano più i presupposti, attribuendo portata ordinaria ad uno strumento eccezionale e derogatorio dell’ordine urbanistico, i cui presupposti, per costante giurisprudenza, sono di rigorosa interpretazione.
Si è, in proposito, affermato: “Secondo la consolidata esegesi giurisprudenziale, tale speciale procedimento - il quale ha sostituito quello un tempo disciplinato dall’art. 5 del d.p.r. n. 447 del 1998 - ha carattere eccezionale e derogatorio e non può essere surrettiziamente trasformato in una modalità “ordinaria” di variazione dello strumento urbanistico generale; pertanto, “perché a tale procedura possa legittimamente farsi luogo, occorre che siano preventivamente accertati in modo oggettivo e rigoroso i presupposti di fatto richiesti dalla norma, e quindi anche l’assenza nello strumento urbanistico di aree destinate ad insediamenti produttivi ovvero l'insufficienza di queste, laddove per “insufficienza” deve intendersi, in costanza degli standard previsti, una superficie non congrua (e, quindi, insufficiente) in ordine all’insediamento da realizzare” (Cons. Stato, sez. IV, 19 giugno 2020, n. 3921; 8 gennaio 2016, n. 27).
Più specificamente, si è affermato che, se è vero che il concetto di sufficienza o insufficienza delle aree esistenti va verificato “in relazione al progetto presentato, il che certamente significa che esiste un margine di flessibilità e adattabilità di quest'ultimo, per inserirlo nel contesto risultante dallo strumento urbanistico”, tuttavia resta fermo “che il parametro di riferimento è costituito dallo strumento vigente, il quale non può essere esso oggetto di modifiche per adeguarlo alle esigenze del proponente [...] (sentenza n. 27 del 2016, cit; sez. IV n. 5273 del 2020).
Le previsioni dello strumento urbanistico generale costituiscono, infatti, un delicato punto di equilibrio e sono espressione di una programmazione che ha ad oggetto una valutazione globale e complessiva del territorio comunale.
Ne consegue che, naturaliter, tali previsioni debbano essere osservate e non modificate ove comunque consentano la possibilità, per l’interesse del privato, di trovare realizzazione.
Inoltre, poiché la disciplina di tale speciale procedimento inverte i rapporti e i ruoli circa la valutazione degli interessi all’ordinato e generale assetto del territorio, essa è “di stretta interpretazione e, comunque, al di là della prima iniziativa, nulla sottrae all'ordinaria discrezionalità dell'Amministrazione in materia urbanistica” (Cons. Stato, sez. IV, n. 4498 del 27 luglio 2011).” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 3.4.2024, n. 3046).
Sulla scorta delle suddette considerazioni, il Consiglio di Stato, nella suddetta pronuncia, ha ritenuto coerente con l’art. 8 D.P.R. 160/2010 l’atto di indirizzo e coordinamento approvato (con la delibera di giunta regionale n. 2332/2018) dalla Regione Puglia per l’applicazione della norma, con la quale si afferma che “Il carattere straordinario della procedura di variante ex art. 8 del DPR n. 160/2010, che approva non piani ma progetti che comportano la variazione degli strumenti urbanistici, non solo si esplica in un suo limitato utilizzo, ma ha riflessi anche sulla natura e sugli effetti di detta variante rispetto alle varianti urbanistiche. La variante ex art. 8 non può essere assimilata alle varianti che modificano a tempo indeterminato la disciplina urbanistico edilizia di un’area (destinazione d'uso, indici, parametri, ecc.) e deve essere vincolata in modo inscindibile al progetto di attività produttiva da cui deriva”.
Ciò in quanto “ La delibera in esame, contenente le linee guida di disciplina per l’attuazione del d.p.r. n. 160/2010, appare coerente con la natura eccezionale della variante semplificata alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza, secondo cui la variante semplificata è un istituto alternativo che comporta una rilevante deroga al modello ordinario di approvazione di una variazione allo strumento urbanistico, per cui non può ritenersi che attraverso di essa possa autorizzarsi un insediamento in deroga ai principi informatori del piano, del tutto avulso da un coerente sviluppo armonioso del territorio, tale da eludere la logica unitaria della pianificazione territoriale (Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 27/2016; Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 4821/2007; Cons. Stato, sez, IV, sentenza n. 3243/2005).”.
4. Per le ragioni sopra specificate è infondato anche il secondo motivo, con il quale parte ricorrente censura la motivazione del provvedimento nella parte in cui afferma che non potrebbe essere attivato un nuovo procedimento in variante, ai sensi dell’art. 8 D.P.R. 160/2010 in ragione del fatto che, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del Regolamento Regione Campania n. 5/2011, per i Comuni privi di P.U.C., - qual era VI - le varianti allo strumento urbanistico vigente sarebbero consentite esclusivamente per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico. Parte ricorrente censura il rilievo affermando che esso sarebbe inconferente dal momento che non sarebbe necessario apportare alcuna modifica al P.R.G. per approvare il progetto in considerazione della perdurante efficacia di quella approvata con la delibera n. 2 del 03.04.2014.
5. Per le medesime ragioni deve essere respinto anche il quarto motivo di ricorso, con cui è censurata – sempre in ragione della già acquisita destinazione produttiva dell’area ove insiste l’edificio – la motivazione del provvedimento che nega l’applicabilità dell’art 8 D.P.R. 160/2010 sulla base della riconducibilità dell’attività esercitata dalla ricorrente all’ambito di applicazione oggettivo della suddetta disposizione.
In aggiunta va precisato che il motivo è infondato anche quanto alle argomentazioni sviluppate per confutare l’inapplicabilità dell’art. 8 alla fattispecie affermata dal Comune. La norma prevede un procedimento semplificato di approvazione di variante urbanistica per “l'insediamento di impianti produttivi ” laddove lo strumento urbanistico non individui aree ad essi destinate o che siano sufficienti.
Nella specie la ricorrente, società immobiliare, pretende di utilizzare la disposizione per costruire, in deroga alla strumentazione urbanistica, nuovi immobili da locare o vendere, affermando che gli immobili stessi sarebbero l’oggetto della sua attività. Se tale ultima affermazione è condivisibile, non può tuttavia convenirsi con parte ricorrente sull’assimilabilità degli immobili suddetti agli “impianti produttivi ” di cui l’art 8 si occupa.
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. j, D.P.R. 160/2010 per "impianti produttivi " s’intendono “i fabbricati o altri manufatti, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e la prestazione dei servizi”.
Gli immobili da locare o vendere da parte di società immobiliari non sono “luoghi ove si svolge una fase della produzione o la prestazione di servizi”, ma l’oggetto stesso della prestazione di servizi.
Non può, dunque, estendersi l’applicazione dell’art. 8 D.P.R. 160/2010 anche alla realizzazione di immobili oggetto di successiva locazione o vendita poiché in tal caso l’effetto non sarebbe più agevolare l’insediamento o l’ampliamento di un’attività produttiva di beni o servizi, ma consentire la realizzazione di nuovi immobili da immettere sul mercato in deroga al P.R.G.
Tale risultato si produrrebbe per il sol fatto che l’attività produttiva svolta è quella tipica di una società immobiliare.
Ne deriverebbe un potenziale stravolgimento dell’ordine urbanistico vigente, del tutto ingiustificato.
6. L’ultimo motivo può essere assorbito stante la natura plurimotivata del provvedimento impugnato.
7. Stante la natura interpretativa delle questioni esaminate, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN AL, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario
IA AM, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA AM | NN AL |
IL SEGRETARIO