Decreto cautelare 19 agosto 2022
Ordinanza cautelare 22 settembre 2022
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00103/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00530/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 530 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Celestino Chia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Sardegna;
contro
Prefettura di -OMISSIS- - U.T.G., in persona del Prefetto pro tempore , Questura di -OMISSIS-, in persona del Questore pro tempore e Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliata in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Nuoro n. 50;
Ministero dell'Interno - U.T.G., Sportello Unico Questura di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione:
del provvedimento di rigetto della domanda di sanatoria inl. ITL SS Registro Ufficiale -OMISSIS-, nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, conseguenziale e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, della Prefettura di -OMISSIS- e della Questura di -OMISSIS-;
Visti gli artt. 35, c. 1, lett. c), e 85, c. 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, c. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 gennaio 2026 il dott. VI IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che la parte ricorrente e le amministrazioni resistenti, all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 22 gennaio 2026, hanno concordato sulla sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese di lite;
Ritenuto di provvedere alla dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse in conformità alla richiesta delle parti, con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco UR, Presidente
Andrea Gana, Referendario
VI IT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI IT | Marco UR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.