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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 2, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RI NO, Presidente BRUNI CRISTIANA, Relatore BERTOCCHI STEFANO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 416/2025 depositato il 10/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pisa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08720259006512472000 IRPEF-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso Resistente: rigetto del ricorso
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorrente lamenta l'inesistenza/nullità della comunicazione dell'intimazione, la violazione di legge, violazione del principio di buona fede e correttezza e del ne bis in idem, l'invalidità delle notifiche, la prescrizione-decadenza delle pretese erariali, l'illegittimità delle sanzioni. L'ADER resiste respingendo tutti i motivi del ricorso e riaffermando la legittimità del proprio operato. Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento. Con istanza del 01.06.2023 – il ricorrente ha aderito alla cosiddetta “rottamazione quater” dei carichi affidati all'Agente della Riscossione al 1° gennaio del 2000 al 30 giugno del 2022 ex art. 1, commi da 231 a 252, L. 197/2022 con riferimento alle cartelle 08720210000640113000, 08720210001932207000 e 08720220002330365000. Nessuna rata è stata corrisposta. Effetto automatico e irrinunciabile dell'adesione alla definizione agevolata è l'incondizionato riconoscimento di debito, con rinuncia al contenzioso attuale e futuro relativamente alle cartelle chieste in definizione, con la conseguenza che la controparte non potrà successivamente contestare l'an e il quantum debeatur. Quanto alle contestazioni riguardanti l'intimazione di pagamento, le stesse sono prive di fondamento. L'intimazione è regolarmente sottoscritta con firma digitale e il documento allegato al messaggio pec è l'originale, trattandosi del documento informatico nativo, formato elettronicamente e sottoscritto, appunto, digitalmente. Non vi è carenza motivazionale e il ricorrente ha tempestivamente impugnato l'atto, in totale assenza di ogni eventuale pregiudizio processuale che avesse a minarne la capacità di difesa. Infondate sono pure le contestazioni sulla presunta violazione del principio di buona fede e correttezza e del principio del ne bis in idem. Come noto, infatti, in difetto del provvedimento di sospensione o di sentenza di annullamento del titolo, la semplice presenza di contenzioso pendente non costituisce motivo di arresto della riscossione ex art. 49 del DPR n. 602/73 e dunque non vi è alcun “ne bis in idem” violato dall'Agenzia per la riscossione. Quanto alla notifica, le cartelle sono state validamente notificate a mezzo pec, ex art. 26, c.2, del DPR n. 601/73, né vi è un obbligo a suo carico di produzione delle stesse in giudizio. Quanto alla presunta decadenza/prescrizione, si rimanda a quanto esposto in merito agli effetti della presentazione della domanda di definizione agevolata. Quanto, infine, alle sanzioni, si ribadisce che il credito è cristallizzato per come indicato nelle cartelle non opposte. La decisione nel merito comporta la soccombenza anche per quanto riguarda le spese, che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite liquidate nella misura di euro 3.100,00 oltre accessori se e in quanto dovuti.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 2, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RI NO, Presidente BRUNI CRISTIANA, Relatore BERTOCCHI STEFANO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 416/2025 depositato il 10/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pisa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08720259006512472000 IRPEF-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso Resistente: rigetto del ricorso
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorrente lamenta l'inesistenza/nullità della comunicazione dell'intimazione, la violazione di legge, violazione del principio di buona fede e correttezza e del ne bis in idem, l'invalidità delle notifiche, la prescrizione-decadenza delle pretese erariali, l'illegittimità delle sanzioni. L'ADER resiste respingendo tutti i motivi del ricorso e riaffermando la legittimità del proprio operato. Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento. Con istanza del 01.06.2023 – il ricorrente ha aderito alla cosiddetta “rottamazione quater” dei carichi affidati all'Agente della Riscossione al 1° gennaio del 2000 al 30 giugno del 2022 ex art. 1, commi da 231 a 252, L. 197/2022 con riferimento alle cartelle 08720210000640113000, 08720210001932207000 e 08720220002330365000. Nessuna rata è stata corrisposta. Effetto automatico e irrinunciabile dell'adesione alla definizione agevolata è l'incondizionato riconoscimento di debito, con rinuncia al contenzioso attuale e futuro relativamente alle cartelle chieste in definizione, con la conseguenza che la controparte non potrà successivamente contestare l'an e il quantum debeatur. Quanto alle contestazioni riguardanti l'intimazione di pagamento, le stesse sono prive di fondamento. L'intimazione è regolarmente sottoscritta con firma digitale e il documento allegato al messaggio pec è l'originale, trattandosi del documento informatico nativo, formato elettronicamente e sottoscritto, appunto, digitalmente. Non vi è carenza motivazionale e il ricorrente ha tempestivamente impugnato l'atto, in totale assenza di ogni eventuale pregiudizio processuale che avesse a minarne la capacità di difesa. Infondate sono pure le contestazioni sulla presunta violazione del principio di buona fede e correttezza e del principio del ne bis in idem. Come noto, infatti, in difetto del provvedimento di sospensione o di sentenza di annullamento del titolo, la semplice presenza di contenzioso pendente non costituisce motivo di arresto della riscossione ex art. 49 del DPR n. 602/73 e dunque non vi è alcun “ne bis in idem” violato dall'Agenzia per la riscossione. Quanto alla notifica, le cartelle sono state validamente notificate a mezzo pec, ex art. 26, c.2, del DPR n. 601/73, né vi è un obbligo a suo carico di produzione delle stesse in giudizio. Quanto alla presunta decadenza/prescrizione, si rimanda a quanto esposto in merito agli effetti della presentazione della domanda di definizione agevolata. Quanto, infine, alle sanzioni, si ribadisce che il credito è cristallizzato per come indicato nelle cartelle non opposte. La decisione nel merito comporta la soccombenza anche per quanto riguarda le spese, che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite liquidate nella misura di euro 3.100,00 oltre accessori se e in quanto dovuti.