Articolo 6 della Legge 21 marzo 1990, n. 53
Articolo 5Articolo 7
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23 marzo 1990
Art. 6. 1. Dopo l' articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95 , e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - 1. Entro il mese di ottobre di ogni anno il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori disposti ad essere inseriti in apposito albo, diverso da quello di cui all'articolo 1, di persone idonee all'ufficio di scrutatore a farne apposita domanda entro il mese di novembre.
2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi dell'amministrazione comunale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , li inserisce nell'albo.
3. All'albo cosi' formato si applicano le disposizioni degli articoli 3, commi 4 e seguenti, 4 e 5".
Entrata in vigore il 23 marzo 1990