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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 9292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9292 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 24476/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 24476/2022 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 16.10.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 24476 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, dall'avv. Giuseppe Granata con studio in Castello di Cisterna
(Na) Corso Vittorio Emanuele n.12, presso il quale è anche elettivamente domiciliata., giusta procura in atti
ATTRICE
E
P.I. , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elett.te dom.ta in Napoli alla via P. Della Valle 4, presso lo studio dell'avv. NN OP e dell'avv. LU NO dai quali è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
CONVENUTA
Oggetto: inadempimento contrattuale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
n. 24476/2022 r.g.a.c. Pag. 2 1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice, premettendo: - di aver sottoscritto proposta di acquisto dell'immobile in Napoli alla
Via Vico Storto l Purgatorio ad Arco n. 4 – p.1 – sez. SLO – foglio 1 –
p.lla 123 – sub 35, zc 13 – A/4 – CL 3 – 3,5 vani – RC 162,68 per il tramite dell'agenzia immobiliare affiliato Tecnorete Controparte_1
“ - che tale offerta veniva accettata da il quale Controparte_2 provvedeva al ritiro e all'incasso del l'assegno di 5.000,00 € tratto sul
Banco di Napoli e avente n. 103976211906 – datato 23.11.2019 e a lui intestato, a fronte dei 76.000,00 fissati e accettati per la vendita del cespite, da rogitare entro il termine del 31.03.2020 c/o il Notaio
[...]
con studio in SMCV, il tutto subordinato: A) all'ottenimento Per_1 della concessione in sanatoria del condono presentato – B)alla redazione dell'inventario relativo alla successione della Sig. ra Per_2
e dell'accettazione con beneficio di inventario dell'eredità di
[...]
. Persona_3
n. 24476/2022 r.g.a.c. Pag. 3 Evidenziava tuttavia che non si era addivenuti alla stipula del definitivo per causa imputabile al venditore e, pertanto, concludeva per l'accertamento della legittimità del proprio diritto di recesso con obbligo del venditore della restituzione del doppio della caparra e la condanna della agenzia immobiliare alla restituzione dell'importo ricevuto a titolo di provvigione, € 9.000,00.
2. Si costituivano sia venditore, che l'agenzia Controparte_2 immobiliare, contestando gli avversi assunti e concludendo per il rigetto delle domande.
3. Nelle more del giudizio veniva dichiarata l'estromissione dal giudizio di stante una intervenuta transazione Controparte_2 intercorsa tra l'attrice ed il predetto convenuto. Il giudizio dunque proseguiva esclusivamente con riferimento alla richiesta di restituzione delle provvigioni nei confronti dell'agenzia immobiliare.
4. Le parti non hanno articolate richieste istruttorie.
5. All'udienza odierna - sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127-ter c.p.c. - il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c..
6. La domanda è infondata e va rigettata.
6.1. Com'è noto, la mediazione consiste nello svolgimento da parte del mediatore di un'attività materiale di “messa in relazione di due o più parti per la conclusione di un affare” (art. 1754 c.c.).
Secondo il tessuto codicistico, così come interpretato in maniera condivisibile dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo il
n. 24476/2022 r.g.a.c. Pag. 4 principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso” (ex pluribus: cfr. Cass. n. 11443/2022).
La prestazione del mediatore, pertanto, può ben esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. n. 3438 del
2002; conf. Cass. n. 9884 del 2008; Cass. n. 23438 del 2004).
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge, in definitiva, tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché
è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo
- abbia messo in relazione le stesse, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. n. 869 del 2018; conf. Cass. n.
25851 del 2014).
D'altra parte, ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene (Cass.
n. 11656 del 2018; Cass. n. 25851 del 2014).
Non è nemmeno richiesta la totale identità oggettiva (cfr. Cass. civ.
n. 25851/2014) o soggettiva (cfr. Cass. civ. n. 6552/2018) tra l'affare per il quale il mediatore ha prestato la sua attività e l'affare successivamente concluso.
Il rapporto di mediazione, inteso come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la conclusione di un determinato affare, non postula, infatti, necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla n. 24476/2022 r.g.a.c. Pag. 5 persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto: sicché, ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra, quest'ultima resta del pari vincolata verso il mediatore (Cass. n. 21737/2010).
Ancora, come precisato dalla S.C. con motivazione integralmente condivisa dallo scrivente “Nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 c.c. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso;
ne consegue che la provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare di vendita di un immobile privo della concessione edificatoria e non regolarizzabile urbanisticamente, posto che la sanzione di nullità prevista dall'art. 40 della legge n. 47 del 1985 si applica ai soli atti di trasferimento comportanti effetti reali e non a quelli con efficacia obbligatoria” (Cass. n. 20132/2022).
6.2. Ebbene, ad avviso di questo giudicante, deve ritenersi che l'attività dell'agenzia abbia determinato, secondo i principi della causalità adeguata, la conclusione dell'affare.
6.2.1. Invero, come si evince nitidamente dal doc. 1 depositato da parte attrice, al momento della conoscenza, da parte del venditore, dell'accettazione della proposta, la proposta sarebbe diventata direttamente un contratto preliminare.
Conseguentemente, ben potendo la a seguito di tale Pt_1 accettazione, chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto,
l'attività da parte dell'agenzia era stata espletata.
D'altro canto ancora è vero che la proposta era subordinata ad alcune condizioni, doc. 3 prod. parte attrice, ma la condizione concerneva esclusivamente il rapporto tra venditore ed acquirente, non anche l'agenzia immobiliare.
n. 24476/2022 r.g.a.c. Pag. 6 Tanto è vero che il predetto allegato di cui al doc. 3 è firmato solo dall'acquirente e dal venditore e non anche dall'agenzia, che dunque non ha subordinato il proprio compenso ad alcunché (cfr. doc. 1 prod. parte convenuta), se non “alla conclusione dell'affare”, ex art. 1755
c.c., come interpretato dalla giurisprudenza sopra citata.
7. Ne discende che ben avrebbe potuto e dovuto l'attrice agire per la risoluzione del contratto nei confronti del venditore ed a quest'ultimo domandare l'importo versato al mediatore a titolo di risarcimento del danno da danno emergente.
Ogni questione sul rapporto tra le parti è, tuttavia, oramai definita dall'intervenuta transazione versata in atti.
8. Ne discende il rigetto della domanda.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal
DM 147/2022, ai valori minimi (scaglione: fino ad € 26.000,00), stante la non particolare complessità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.540,00 per
[...] compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione agli avv.ti
NN OP e LU NO.
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale n. 24476/2022 r.g.a.c. Pag. 7
11 SEZIONE CIVILE
N. 24476/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 24476/2022 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 16.10.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 24476 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, dall'avv. Giuseppe Granata con studio in Castello di Cisterna
(Na) Corso Vittorio Emanuele n.12, presso il quale è anche elettivamente domiciliata., giusta procura in atti
ATTRICE
E
P.I. , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elett.te dom.ta in Napoli alla via P. Della Valle 4, presso lo studio dell'avv. NN OP e dell'avv. LU NO dai quali è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
CONVENUTA
Oggetto: inadempimento contrattuale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
n. 24476/2022 r.g.a.c. Pag. 2 1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice, premettendo: - di aver sottoscritto proposta di acquisto dell'immobile in Napoli alla
Via Vico Storto l Purgatorio ad Arco n. 4 – p.1 – sez. SLO – foglio 1 –
p.lla 123 – sub 35, zc 13 – A/4 – CL 3 – 3,5 vani – RC 162,68 per il tramite dell'agenzia immobiliare affiliato Tecnorete Controparte_1
“ - che tale offerta veniva accettata da il quale Controparte_2 provvedeva al ritiro e all'incasso del l'assegno di 5.000,00 € tratto sul
Banco di Napoli e avente n. 103976211906 – datato 23.11.2019 e a lui intestato, a fronte dei 76.000,00 fissati e accettati per la vendita del cespite, da rogitare entro il termine del 31.03.2020 c/o il Notaio
[...]
con studio in SMCV, il tutto subordinato: A) all'ottenimento Per_1 della concessione in sanatoria del condono presentato – B)alla redazione dell'inventario relativo alla successione della Sig. ra Per_2
e dell'accettazione con beneficio di inventario dell'eredità di
[...]
. Persona_3
n. 24476/2022 r.g.a.c. Pag. 3 Evidenziava tuttavia che non si era addivenuti alla stipula del definitivo per causa imputabile al venditore e, pertanto, concludeva per l'accertamento della legittimità del proprio diritto di recesso con obbligo del venditore della restituzione del doppio della caparra e la condanna della agenzia immobiliare alla restituzione dell'importo ricevuto a titolo di provvigione, € 9.000,00.
2. Si costituivano sia venditore, che l'agenzia Controparte_2 immobiliare, contestando gli avversi assunti e concludendo per il rigetto delle domande.
3. Nelle more del giudizio veniva dichiarata l'estromissione dal giudizio di stante una intervenuta transazione Controparte_2 intercorsa tra l'attrice ed il predetto convenuto. Il giudizio dunque proseguiva esclusivamente con riferimento alla richiesta di restituzione delle provvigioni nei confronti dell'agenzia immobiliare.
4. Le parti non hanno articolate richieste istruttorie.
5. All'udienza odierna - sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127-ter c.p.c. - il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c..
6. La domanda è infondata e va rigettata.
6.1. Com'è noto, la mediazione consiste nello svolgimento da parte del mediatore di un'attività materiale di “messa in relazione di due o più parti per la conclusione di un affare” (art. 1754 c.c.).
Secondo il tessuto codicistico, così come interpretato in maniera condivisibile dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo il
n. 24476/2022 r.g.a.c. Pag. 4 principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso” (ex pluribus: cfr. Cass. n. 11443/2022).
La prestazione del mediatore, pertanto, può ben esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. n. 3438 del
2002; conf. Cass. n. 9884 del 2008; Cass. n. 23438 del 2004).
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge, in definitiva, tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché
è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo
- abbia messo in relazione le stesse, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. n. 869 del 2018; conf. Cass. n.
25851 del 2014).
D'altra parte, ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene (Cass.
n. 11656 del 2018; Cass. n. 25851 del 2014).
Non è nemmeno richiesta la totale identità oggettiva (cfr. Cass. civ.
n. 25851/2014) o soggettiva (cfr. Cass. civ. n. 6552/2018) tra l'affare per il quale il mediatore ha prestato la sua attività e l'affare successivamente concluso.
Il rapporto di mediazione, inteso come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la conclusione di un determinato affare, non postula, infatti, necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla n. 24476/2022 r.g.a.c. Pag. 5 persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto: sicché, ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra, quest'ultima resta del pari vincolata verso il mediatore (Cass. n. 21737/2010).
Ancora, come precisato dalla S.C. con motivazione integralmente condivisa dallo scrivente “Nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 c.c. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso;
ne consegue che la provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare di vendita di un immobile privo della concessione edificatoria e non regolarizzabile urbanisticamente, posto che la sanzione di nullità prevista dall'art. 40 della legge n. 47 del 1985 si applica ai soli atti di trasferimento comportanti effetti reali e non a quelli con efficacia obbligatoria” (Cass. n. 20132/2022).
6.2. Ebbene, ad avviso di questo giudicante, deve ritenersi che l'attività dell'agenzia abbia determinato, secondo i principi della causalità adeguata, la conclusione dell'affare.
6.2.1. Invero, come si evince nitidamente dal doc. 1 depositato da parte attrice, al momento della conoscenza, da parte del venditore, dell'accettazione della proposta, la proposta sarebbe diventata direttamente un contratto preliminare.
Conseguentemente, ben potendo la a seguito di tale Pt_1 accettazione, chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto,
l'attività da parte dell'agenzia era stata espletata.
D'altro canto ancora è vero che la proposta era subordinata ad alcune condizioni, doc. 3 prod. parte attrice, ma la condizione concerneva esclusivamente il rapporto tra venditore ed acquirente, non anche l'agenzia immobiliare.
n. 24476/2022 r.g.a.c. Pag. 6 Tanto è vero che il predetto allegato di cui al doc. 3 è firmato solo dall'acquirente e dal venditore e non anche dall'agenzia, che dunque non ha subordinato il proprio compenso ad alcunché (cfr. doc. 1 prod. parte convenuta), se non “alla conclusione dell'affare”, ex art. 1755
c.c., come interpretato dalla giurisprudenza sopra citata.
7. Ne discende che ben avrebbe potuto e dovuto l'attrice agire per la risoluzione del contratto nei confronti del venditore ed a quest'ultimo domandare l'importo versato al mediatore a titolo di risarcimento del danno da danno emergente.
Ogni questione sul rapporto tra le parti è, tuttavia, oramai definita dall'intervenuta transazione versata in atti.
8. Ne discende il rigetto della domanda.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal
DM 147/2022, ai valori minimi (scaglione: fino ad € 26.000,00), stante la non particolare complessità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.540,00 per
[...] compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione agli avv.ti
NN OP e LU NO.
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale n. 24476/2022 r.g.a.c. Pag. 7