Ordinanza cautelare 9 febbraio 2023
Sentenza 11 aprile 2023
Ordinanza cautelare 26 maggio 2023
Ordinanza collegiale 5 dicembre 2023
Improcedibile
Sentenza 5 maggio 2026
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- 2. Appalti: no all’aggiudicazione al minor prezzo per servizi standardizzati e ad alta intensità di manodoperaAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 15 dicembre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 05/05/2026, n. 3504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3504 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03504/2026REG.PROV.COLL.
N. 03990/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3990 del 2023, proposto da
Mara Società Cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9351659124, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Mario Pagliarulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
contro
Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Gruppo IR Global Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, n. 6259 del 2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Gruppo IR Global Service S.r.l.;
Visto l’appello incidentale del Gruppo IR Global Service S.r.l.;
Vista la sentenza non definitiva della sezione n. 10496 del 2023;
Vista l’ordinanza della sezione n. 10530 del 2023;
Vista la sentenza della Corte di giustizia, sezione III, 18 dicembre 2025 nella causa C-769/23;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2026 il Cons. EL RI;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
Giunge in decisione l’appello proposto da Mara Società Cooperativa a r.l. per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 6259 del 2023 che ha accolto il ricorso proposto da Gruppo IR Global Service s.r.l. e ha annullato il bando di gara avente ad oggetto l’aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento del “ Servizio di manovalanza occasionale ed urgente connessa e non ai trasporti per esigenze centrali e periferiche del Ministero della Difesa ”, CIG 9351659124, “ limitatamente alla procedura avente ad oggetto il lotto 6 ” perché contemplava il criterio del minor prezzo nonostante l’appalto fosse ad alta intensità di manodopera.
Gruppo IR Global Service S.r.l. ha proposto appello incidentale.
Con sentenza non definitiva n. 10496 del 2023 la sezione ha così previsto:
“ a) respinge l’appello incidentale, nei sensi indicati in motivazione;
b) respinge le eccezioni in rito formulate in seno al primo motivo dell’appello principale;
c) respinge il secondo motivo dell’appello principale, limitatamente alla sua prima parte;
d) dichiara improcedibile il secondo motivo dell’appello principale, limitatamente alla sua seconda parte, nei sensi indicati in motivazione.
Spese al definitivo ”.
Con separata ordinanza n. 10530 la sezione ha formulato alla Corte di giustizia il seguente quesito: “ se i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli artt. 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), nonché il principio euro-unitario di proporzionalità e l’art. 67, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE ostino all’applicazione di una normativa nazionale in materia di appalti pubblici, quale quella italiana contenuta nell’art. 95, commi 3, lettera a), e 4, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nonché nell’art. 50, comma 1, del medesimo decreto legislativo, come anche derivante dal principio di diritto enunciato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 21 maggio 2019, n. 8, secondo la quale, in caso di appalti aventi ad oggetto servizi con caratteristiche standardizzate ed al contempo ad alta intensità di manodopera, è vietata all’amministrazione aggiudicatrice la previsione, quale criterio di aggiudicazione, di quello del minor prezzo, anche nell’ipotesi in cui la legge di gara abbia cura di prevedere il ribasso sul solo aggio o utile potenziale di impresa, con salvezza dei costi per la manodopera ”, sospendendo il giudizio.
Con sentenza della sezione III del 18 dicembre 2025 nella causa C-769/23 la Corte di giustizia ha così deciso:
“ L’articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, nonché il principio di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che: non ostano a una normativa nazionale in forza della quale, nel caso di appalti pubblici aventi ad oggetto servizi che presentano caratteristiche standardizzate ma il cui valore totale è costituito almeno per metà dai costi della manodopera, è vietato all’amministrazione aggiudicatrice utilizzare il prezzo come unico criterio di aggiudicazione di tali appalti. A tale riguardo non è pertinente il fatto che il bando di gara preveda che qualsiasi eventuale ribasso proposto da un offerente debba essere effettuato sul solo aggio, senza poter comportare una diminuzione della retribuzione dei lavoratori impiegati da tale offerente ”.
Pertanto, l’appellante principale ha depositato il 27 febbraio 2026 dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’appello principale, che deve essere, dunque, dichiarato improcedibile.
Il Gruppo IR, invece, il 24 marzo 2026 ha depositato memoria con cui insiste nella decisione dell’appello incidentale.
Risultando l’appello incidentale già deciso con la succitata sentenza della sezione n. 10496 del 2023, che lo ha respinto, l’istanza di decisione del medesimo va dichiarata inammissibile.
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello principale è improcedibile e l’istanza di decisione dell’appello incidentale è inammissibile.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi, per le peculiarità della controversia, per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello principale, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile; dichiara inammissibile l’istanza di decisione dell’appello incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
DI BA, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
EL RI, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| EL RI | DI BA |
IL SEGRETARIO