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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 01/10/2025, n. 1913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1913 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4560/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 03/10/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAIAFFA Parte_1 C.F._1
MATTEA
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PITEO ANGELO Controparte_1 P.IVA_1
ET e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO DEL MEZZOGIORNO, N.72 71100 FOGGIApresso il difensore avv. PITEO ANGELO ET
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con ricorso ex art. 445 bis, c.p.c. depositato il 29/04/2025, ricorreva Parte_1
a questa A.G. chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno mensile di assistenza Sulla questione reddituale veniva sollecitato il contraddittorio e, acquisite note di trattazione, veniva fissata l'udienza del 1-10-2025 per la decisione.
Osserva
Il ricorrente risulta titolare nell'anno 2024 di redditi per € 8.400,00, superiori al limite per il 2024 di € 5.725,46.
Fa pertanto difetto l'interesse ad agire.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- dichiara inammissibile la domanda;
- dichiara le spese non ripetibili.
1 Foggia, 3 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 03/10/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAIAFFA Parte_1 C.F._1
MATTEA
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PITEO ANGELO Controparte_1 P.IVA_1
ET e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO DEL MEZZOGIORNO, N.72 71100 FOGGIApresso il difensore avv. PITEO ANGELO ET
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con ricorso ex art. 445 bis, c.p.c. depositato il 29/04/2025, ricorreva Parte_1
a questa A.G. chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno mensile di assistenza Sulla questione reddituale veniva sollecitato il contraddittorio e, acquisite note di trattazione, veniva fissata l'udienza del 1-10-2025 per la decisione.
Osserva
Il ricorrente risulta titolare nell'anno 2024 di redditi per € 8.400,00, superiori al limite per il 2024 di € 5.725,46.
Fa pertanto difetto l'interesse ad agire.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- dichiara inammissibile la domanda;
- dichiara le spese non ripetibili.
1 Foggia, 3 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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