CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 24/02/2026, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1160/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente e Relatore
URBANO MASSIMO, Giudice
MORRONE MANUELA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3761/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003340557000 VARIE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130044354271000 IVA-ALTRO 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140045201564000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160010170551000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160010170551000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160010170551000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160010170551000 IVA-ALTRO 2012
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160013615902000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160027171658000 IRAP 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220005140959000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220005140959000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170010728231000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170032349923000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220026571702000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso, la contribuente Ricorrente_1 ha adito questa Corte impugnando l'intimazione di pagamento epigrafata, emessa per il recupero di crediti erariali derivanti da plurime cartelle di pagamento relative a IVA, IRPEF, IRAP, diritto annuale CCIAA, tassa automobilistica e spese di giustizia. La ricorrente eccepiva in via principale la nullità dell'atto per intervenuta prescrizione quinquennale dei tributi, delle sanzioni e degli interessi, evidenziando che la mancata opposizione alle originarie cartelle non determina la conversione in prescrizione ordinaria decennale ex art. 2953 c.c. Lamentava altresì la carenza di motivazione nonché un'illegittima applicazione degli interessi viziata da anatocismo. In corso di causa, a seguito della costituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la ricorrente depositava memorie illustrative contestando la documentazione prodotta dalla controparte a prova degli atti interruttivi della prescrizione, eccependo, in particolare, che il procedimento notificatorio non si era perfezionato in quanto le relate di notifica risultavano prive della cd. "raccomandata informativa", obbligatoria per legge nei casi di notifica non effettuata a mani proprie del destinatario, ma a familiari o portiere.
Si costituiva ritualmente l'Agenzia delle Entrate-Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso e producendo gli estratti di ruolo e le relate di notifica. A contrasto dell'eccezione di prescrizione, ADER indicava di aver regolarmente notificato le cartelle presupposte e diversi atti interruttivi, tra cui precedenti intimazioni di pagamento (negli anni 2017, 2018, 2019 e 2022) e una comunicazione di ipoteca nel dicembre 2022.
Ribadiva, inoltre, la piena regolarità del calcolo degli interessi di mora predeterminato legalmente dall'art. 30 D.P.R. n. 602/73, opponendosi alle censure generiche della ricorrente. ADER chiedeva, infine, in caso di esito negativo, la non condanna alle spese di lite, avendo agito in conformità alle norme sulla riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare parzialmente fondato e va accolto per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
La controversia verte essenzialmente sulla dedotta estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale. Al riguardo, la Corte aderisce al pacifico orientamento della Corte di Cassazione (SS.UU. sentenza n. 23397/2016; Ordinanza n. 14244/2021) secondo cui l'inutile decorso del termine per l'opposizione alla cartella non determina l'effetto di conversione del termine breve di prescrizione in quello ordinario decennale. Ne consegue che per i tributi locali, i tributi erariali periodici (IVA, IRPEF) e per le relative sanzioni ed interessi, si applica il termine di prescrizione di cinque anni.
A fronte dell'eccezione formulata dalla contribuente, l'Ufficio ha prodotto diverse intimazioni di pagamento e relate asseritamente interruttive. Tuttavia, la Corte rileva la fondatezza dell'eccezione di parte ricorrente concernente l'assenza della prova di invio della raccomandata informativa per le notifiche non eseguite a mani proprie del destinatario (es. a familiare convivente o portiere ex art. 139 c.p.c.). Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n. 19730/2016 e SS.UU. n. 10012/2021), ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio in caso di assenza temporanea o consegna a soggetti terzi abilitati alla ricezione, l'Agente ha l'onere ineludibile di provare la spedizione e la ricezione dell'avviso informativo al reale destinatario. Difettando in atti la specifica prova della produzione della ricevuta di ritorno di tale raccomandata informativa per gli atti asseritamente notificati nel quinquennio, le relative notifiche sono nulle ed inidonee a interrompere validamente la prescrizione. Di conseguenza, il termine prescrizionale deve intendersi compiuto per le pretese più risalenti.
Pertanto, devono essere annullate, in quanto prescritte, le seguenti cartelle di pagamento, in difetto di validi atti interruttivi nel quinquennio antecedente all'intimazione notificata in data 20.03.2024:
• 03420130044354271000
• 03420140045201564000
• 03420160010170551000
• 03420160013615902000
• 03420160027171658000
• 03420170010728231000
• 03420170032349923000
Risultano, viceversa, pienamente legittime e non prescritte le cartelle di pagamento di più recente formazione, in quanto regolarmente notificate all'interno del quinquennio che precede l'intimazione opposta. In particolare, il ricorso deve essere rigettato per le pretese contenute nelle seguenti cartelle:
• 03420220005140959000 (notificata in data 12.05.2022)
• 03420220026571702000 (notificata in data 17.01.2023).
Relativamente a queste due cartelle legittime, vanno respinte le ulteriori eccezioni sollevate dalla ricorrente circa la carenza di motivazione e la presunta natura anatocistica degli interessi di mora applicati. Trova infatti applicazione il principio giurisprudenziale (Cass. n. 8613/2011) per il quale il tasso degli interessi previsti per il ritardato pagamento ex art. 30 del D.P.R. 602/73 è legalmente predeterminato e conoscibile dal contribuente attraverso i competenti decreti ministeriali, rendendo inammissibile un'impugnazione fondata su una contestazione del tutto generica e priva di indicazioni su specifici errori aritmetici imputabili all'Ente esattore.
In ragione dell'esito della lite, caratterizzato da un accoglimento solo parziale del gravame originario, si ritiene sussistano giusti motivi di parziale e reciproca soccombenza tali da giustificare la totale compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n.
03420249003340557000 limitatamente alle posizioni debitorie iscritte a ruolo e derivanti dalle cartelle di pagamento nn. 03420130044354271000, 03420140045201564000, 03420160010170551000, 03420160013615902000,
03420160027171658000, 03420170010728231000 e 03420170032349923000, dichiarando le stesse estinte per intervenuta prescrizione.
2. Rigetta per il resto il ricorso, confermando la piena validità, legittimità ed esigibilità dell'intimazione di pagamento unicamente per gli importi recati dalle cartelle n. 03420220005140959000 e n.
03420220026571702000.
Dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese processuali e di giudizio.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente e Relatore
URBANO MASSIMO, Giudice
MORRONE MANUELA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3761/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003340557000 VARIE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130044354271000 IVA-ALTRO 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140045201564000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160010170551000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160010170551000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160010170551000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160010170551000 IVA-ALTRO 2012
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160013615902000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160027171658000 IRAP 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220005140959000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220005140959000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170010728231000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170032349923000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220026571702000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso, la contribuente Ricorrente_1 ha adito questa Corte impugnando l'intimazione di pagamento epigrafata, emessa per il recupero di crediti erariali derivanti da plurime cartelle di pagamento relative a IVA, IRPEF, IRAP, diritto annuale CCIAA, tassa automobilistica e spese di giustizia. La ricorrente eccepiva in via principale la nullità dell'atto per intervenuta prescrizione quinquennale dei tributi, delle sanzioni e degli interessi, evidenziando che la mancata opposizione alle originarie cartelle non determina la conversione in prescrizione ordinaria decennale ex art. 2953 c.c. Lamentava altresì la carenza di motivazione nonché un'illegittima applicazione degli interessi viziata da anatocismo. In corso di causa, a seguito della costituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la ricorrente depositava memorie illustrative contestando la documentazione prodotta dalla controparte a prova degli atti interruttivi della prescrizione, eccependo, in particolare, che il procedimento notificatorio non si era perfezionato in quanto le relate di notifica risultavano prive della cd. "raccomandata informativa", obbligatoria per legge nei casi di notifica non effettuata a mani proprie del destinatario, ma a familiari o portiere.
Si costituiva ritualmente l'Agenzia delle Entrate-Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso e producendo gli estratti di ruolo e le relate di notifica. A contrasto dell'eccezione di prescrizione, ADER indicava di aver regolarmente notificato le cartelle presupposte e diversi atti interruttivi, tra cui precedenti intimazioni di pagamento (negli anni 2017, 2018, 2019 e 2022) e una comunicazione di ipoteca nel dicembre 2022.
Ribadiva, inoltre, la piena regolarità del calcolo degli interessi di mora predeterminato legalmente dall'art. 30 D.P.R. n. 602/73, opponendosi alle censure generiche della ricorrente. ADER chiedeva, infine, in caso di esito negativo, la non condanna alle spese di lite, avendo agito in conformità alle norme sulla riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare parzialmente fondato e va accolto per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
La controversia verte essenzialmente sulla dedotta estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale. Al riguardo, la Corte aderisce al pacifico orientamento della Corte di Cassazione (SS.UU. sentenza n. 23397/2016; Ordinanza n. 14244/2021) secondo cui l'inutile decorso del termine per l'opposizione alla cartella non determina l'effetto di conversione del termine breve di prescrizione in quello ordinario decennale. Ne consegue che per i tributi locali, i tributi erariali periodici (IVA, IRPEF) e per le relative sanzioni ed interessi, si applica il termine di prescrizione di cinque anni.
A fronte dell'eccezione formulata dalla contribuente, l'Ufficio ha prodotto diverse intimazioni di pagamento e relate asseritamente interruttive. Tuttavia, la Corte rileva la fondatezza dell'eccezione di parte ricorrente concernente l'assenza della prova di invio della raccomandata informativa per le notifiche non eseguite a mani proprie del destinatario (es. a familiare convivente o portiere ex art. 139 c.p.c.). Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n. 19730/2016 e SS.UU. n. 10012/2021), ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio in caso di assenza temporanea o consegna a soggetti terzi abilitati alla ricezione, l'Agente ha l'onere ineludibile di provare la spedizione e la ricezione dell'avviso informativo al reale destinatario. Difettando in atti la specifica prova della produzione della ricevuta di ritorno di tale raccomandata informativa per gli atti asseritamente notificati nel quinquennio, le relative notifiche sono nulle ed inidonee a interrompere validamente la prescrizione. Di conseguenza, il termine prescrizionale deve intendersi compiuto per le pretese più risalenti.
Pertanto, devono essere annullate, in quanto prescritte, le seguenti cartelle di pagamento, in difetto di validi atti interruttivi nel quinquennio antecedente all'intimazione notificata in data 20.03.2024:
• 03420130044354271000
• 03420140045201564000
• 03420160010170551000
• 03420160013615902000
• 03420160027171658000
• 03420170010728231000
• 03420170032349923000
Risultano, viceversa, pienamente legittime e non prescritte le cartelle di pagamento di più recente formazione, in quanto regolarmente notificate all'interno del quinquennio che precede l'intimazione opposta. In particolare, il ricorso deve essere rigettato per le pretese contenute nelle seguenti cartelle:
• 03420220005140959000 (notificata in data 12.05.2022)
• 03420220026571702000 (notificata in data 17.01.2023).
Relativamente a queste due cartelle legittime, vanno respinte le ulteriori eccezioni sollevate dalla ricorrente circa la carenza di motivazione e la presunta natura anatocistica degli interessi di mora applicati. Trova infatti applicazione il principio giurisprudenziale (Cass. n. 8613/2011) per il quale il tasso degli interessi previsti per il ritardato pagamento ex art. 30 del D.P.R. 602/73 è legalmente predeterminato e conoscibile dal contribuente attraverso i competenti decreti ministeriali, rendendo inammissibile un'impugnazione fondata su una contestazione del tutto generica e priva di indicazioni su specifici errori aritmetici imputabili all'Ente esattore.
In ragione dell'esito della lite, caratterizzato da un accoglimento solo parziale del gravame originario, si ritiene sussistano giusti motivi di parziale e reciproca soccombenza tali da giustificare la totale compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n.
03420249003340557000 limitatamente alle posizioni debitorie iscritte a ruolo e derivanti dalle cartelle di pagamento nn. 03420130044354271000, 03420140045201564000, 03420160010170551000, 03420160013615902000,
03420160027171658000, 03420170010728231000 e 03420170032349923000, dichiarando le stesse estinte per intervenuta prescrizione.
2. Rigetta per il resto il ricorso, confermando la piena validità, legittimità ed esigibilità dell'intimazione di pagamento unicamente per gli importi recati dalle cartelle n. 03420220005140959000 e n.
03420220026571702000.
Dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese processuali e di giudizio.