Decreto cautelare 8 agosto 2022
Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 13/10/2025, n. 17590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17590 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 17590/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07986/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7986 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Giannini, Giovanni Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
a) Dell'art. 7 commi 4, lett. e), 7 e 8 dell'Ordinanza Ministeriale del Ministero dell'Istruzione prot. n. 112 del 6/5/2022 avente ad oggetto “ Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo ”, nella parte in cui dispone che i candidati che hanno conseguito il titolo di accesso all'estero ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, devono “ dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo ” e non invece entro il 20 luglio al pari di tutti gli altri candidati che conseguono il titolo dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda (vedi art. 7 co 4 lett. e) OM cit);
b) Dell'art. 7 commi 4, lett. e), 7 e 8 dell'OM cit. nella parte in cui preclude di fatto l'inserimento, con riserva, del ricorrente che consegue il titolo estero nel corrente anno accademico, dopo la data di scadenza per la presentazione delle domande di inserimento in GPS, fissata al 31 maggio 2022, e non estende anche in loro favore la deroga prevista per tutti i candidati che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio;
c) Ove occorre, dell'art. 7 commi 4, lett. e), 7 e 8 dell'OM cit. nella parte in cui non consente al ricorrente di sciogliere la riserva relativa all'avvenuto conseguimento della specializzazione/abilitazione all'estero dopo il 31 maggio ed entro il 20 luglio al pari dei candidati specializzati/abilitati in Italia.
d) Dell'Ordinanza Ministeriale cit., nella parte in cui all'art. 7 co 4 lett. e), dopo aver previsto l'inserimento con riserva per coloro che hanno conseguito all'estero il titolo di accesso in quanto ancora in attesa del suo riconoscimento in Italia, dispone che “ l'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto ”, precludendo così a priori la possibilità di conseguire incarichi a tempo determinato al ricorrente che rivendica l'inserimento con riserva nelle GPS Sostegno di interesse (relative ai diversi gradi di istruzione della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado), in quanto ancora in attesa del riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione conseguito all'estero;
e) Di ogni altro atto preordinato, collegato e conseguenziale ivi compreso ove occorra l'art. 3 co 3 dell'OM cit, nella parte in cui prevede che “ i titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione ” e la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 18095 dell'11/5/2022 con cui è stata prevista la finestra temporale dal 12 maggio al 31 maggio 2022 per l'inoltro delle domande tramite portale dei servizi telematici.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 settembre 2025 la dott.ssa ES LL BA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 5 luglio 2022 e depositato in data 6 luglio 2022, il ricorrente, docente precario già inserito nelle Graduatorie provinciali per supplenze formate ai sensi dell’O.M. n 60/2020 e del D.M. n. 51/2021 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, ha impugnato gli atti in epigrafe indicati.
1.1 L’istante ha rappresentato: - di avere frequentato all’estero, durante l’anno accademico 2022/2023, corsi universitari di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno; - che avrebbe conseguito il relativo titolo dopo il 31 maggio 2022 e entro il 20 luglio; - di avere avuto interesse a spendere il titolo di specializzazione ai fini dell’inserimento con riserva nella prima fascia delle GPS di sostegno della Provincia di Chieti valide per il biennio 2022/2023- 2023/2024, ai sensi dell’art. 3, comma 10, lett. a) dell’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022.
2. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto.
- “ I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 59 co 4 del dl 73 del 25 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 106; violazione e falsa applicazione art. 3, 51 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dpr 3/57; violazione e falsa applicazione dpr 487/94; violazione e falsa applicazione degli art 7 co 4 lett e), 7 e 8 dell’OM 60/20 (lex specialis); violazione e falsa applicazione delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, così come recepite dal d.lgs. n. 206/2007; violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 53 del TFUE; eccesso di potere per erroneità nei presupposti, sviamento di potere, illogicità, manifesta ingiustizia; disparità di trattamento; difetto di istruttoria; perplessità dell’azione; violazione del giusto procedimento; violazione del legittimo affidamento e del favor partecipationis alle procedure concorsuali ”.
Il ricorrente ha chiesto di essere inserito per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 nelle GPS di prima fascia della provincia di Chieti, ai sensi dell’O.M. n. 112/2020, per l’insegnamento su posti di sostegno, in virtù di un titolo conseguito all’estero per il quale, però, non ha potuto avviare la procedura di riconoscimento in Italia entro il 31 maggio 2022, ovvero entro la data di scadenza per la presentazione delle domande. La disposizione di riferimento sarebbe contraddittoria laddove richiede, da un lato, l’avvio entro il 31 maggio del procedimento di riconoscimento in Italia del titolo estero e, dall’altro lato, che “ possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio ”.
- “ II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 59 co 4 del dl 73 del 25 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 106; violazione e falsa applicazione l. 124/99; violazione e falsa applicazione art. 3, 51 e 97 cost.; violazione e falsa applicazione degli art. 3 e 21 septies l. 241/90; violazione e falsa applicazione degli art 7 co 4 lett e) dell’OM 60/20; violazione e falsa applicazione della direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, così come recepite dal d.lgs. n. 206/2007; violazione e falsa applicazione degli artt 26 e 53 del TFUE; eccesso di potere per erroneità nei presupposti, sviamento di potere, illogicità, manifesta ingiustizia; disparità di trattamento; perplessità dell’azione; violazione del giusto procedimento; difetto di motivazione; violazione del legittimo affidamento e del favor partecipationis alle procedure concorsuali ”.
L’interesse del ricorrente a far valere il titolo estero di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno ai fini dell’inserimento nella nuova prima fascia sostegno di cui all’art. 3, comma 10, lett, a), dell’O.M. n. 112/2022 - con ogni conseguente beneficio anche assuntorio – sarebbe stato pregiudicato dall’eccessiva lentezza del procedimento di riconoscimento in Italia del titolo in questione.
3. In data 15 luglio 2022 si è costituito in resistenza il Ministero dell’Istruzione.
4. Con atto notificato e depositato in data 5 agosto 2022, parte ricorrente ha chiesto l’adozione di misure cautelari sia monocratiche che collegiali, entrambe non concesse.
4.1 In particolare, con ordinanza n. 5650 adottata all’esito della camera di consiglio del 7 settembre 2022 (non appellata), il Collegio ha respinto la domanda di misure interinali ritenendo la sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso per avere la parte ricorrente “ impugnato esclusivamente l’atto generale, senza la necessaria impugnazione delle graduatorie concretamente lesive, per cui risulta impossibile la individuazione dei soggetti controinteressati alle pretese di parte ricorrente ”.
5. Con memoria depositata in data 6 agosto 2025, parte ricorrente ha rappresentato la sopravvenuta parziale cessazione della materia del contendere, relativamente ai capi a), b) e c) indicati nell’epigrafe del ricorso, contestualmente deducendo la permanenza dell’interesse all’annullamento dell’art. 7, comma 4, lett. e), dell’O.M. n. 112/2022, secondo cui l’inserimento nelle GPS “ non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto ”.
6. All’udienza del 19 settembre 2025, il Collegio ha rilevato l’inutilizzabilità processuale della predetta memoria, con particolare riferimento all’ivi rappresentato interesse risarcitorio ad un pronunciamento sulla eventuale illegittimità dell’atto impugnato.
Il Collegio ha, altresì, formulato ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. l’avviso, comunque già rappresentato nell’ordinanza cautelare sopra citata, della possibile inammissibilità del ricorso per carenza di interesse dovuta alla mancata impugnazione degli atti applicativi (di quelli generali gravati) costituiti dalle Graduatorie provinciali per le supplenze.
6.1 La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.
7. Ritiene il Collegio che la memoria sopra citata sia stata depositata dalla parte ricorrente oltre i termini di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a.. Della stessa non si potrà pertanto tenere conto ai fini della decisione del ricorso. In particolare, come anticipato, tale tardività preclude la disamina della domanda risarcitoria, previo accertamento dell’eventuale illegittimità degli atti qui avversati.
Se, infatti, “ per ottenere l’accertamento preventivo si palesa sufficiente una semplice dichiarazione ”, tale dichiarazione deve essere resa “ nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 cod. proc. amm., a garanzia del contraddittorio nei confronti delle altre parti ” (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 8/2022).
8. Quanto sopra posto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera b), c.p.a., per mancata impugnazione degli atti applicativi.
8.1 Con il ricorso introduttivo, parte ricorrente ha infatti gravato gli atti generali di disciplina delle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali ma non anche le graduatorie che di tale disciplina hanno fatto concreta applicazione.
Nel caso di specie, quindi, la dichiarazione d’inammissibilità “ costituisce applicazione del principio fondamentale per cui gli atti generali debbono essere impugnati congiuntamente con i provvedimenti attuativi che rendono concreta e attuale la lesione della posizione giuridica soggettiva del destinatario di essi, entro il termine decadenziale per la censura di questi ultimi, laddove, come nel caso in esame, l’atto generale non presenti un carattere specifico e concreto, tale da risultare idoneo, di per sé, a incidere direttamente sulla sfera giuridica del ricorrente (ex aliis, C.g.a.r.s., sez. riunite, 13 marzo 2019, n. 53) ” (Cons. Stato, Sez . II, sent. n 5809/2025).
Peraltro, la mancata impugnazione delle graduatorie è necessariamente connessa anche, quale ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso introduttivo e come già rilevato nell’ordinanza cautelare di rigetto, alla omessa notifica del gravame ai soggetti controinteressati.
Secondo un consolidato principio giurisprudenziale, infatti, “ in ipotesi di impugnazione di graduatorie, vanno qualificati come controinteressati coloro fra i partecipanti i quali, per effetto dell’ipotetico accoglimento del ricorso, verrebbero a subire un pregiudizio anche in termini di postergazione nella graduatoria medesima (cfr., in termini generali, Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 luglio 2016, n. 3076; Id., Sez. III, 11 febbraio 2013, n. 770; Id., Sez. V, 31 luglio 2012, n. 4333) ” (Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 4428/2025) .
In ogni caso, il ricorso appare anche infondato nel merito alla luce di consolidata giurisprudenza di questo Tribunale ( ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. IV bis sentt. nn. 677/2024 e 1527/2024).
9. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ET PP, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere
ES LL BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES LL BA | ET PP |
IL SEGRETARIO