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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 392/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 972/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Piemonte, 39 00187 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12863/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202300002519000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1998 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202300002519000 IRPEF-ALTRO 1998
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3677/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202300002519000 emessa dalla AdER e notificata il 27/10/2023 per € 44.871,12 eccependo la prescrizione delle pretese sottese alla comunicazione trattandosi di IRPEF anno 2008.
Si costituiva in primo grado AdER chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato con vittoria di spese. Con sentenza n. 12863/2024 la CGT di primo grado di Roma rigettava il ricorso con condanna alle spese.
Ricorrente_1La ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma e in subordine dichiarare la prescrizione quanto a interessi e sanzioni, con condanna dell'Ufficio alle spese del doppio grado o ,in subordine con compensazione delle spese.
L'appellato AdER si è costituito chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata con conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
All'udienza del 2/12/2025 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante affida l' impugnazione ad un unico motivo con il quale si duole del fatto che il giudice di primo grado non avrebbe correttamente valutato la scansione temporale delle notifiche degli atti alla contribuente, con la conseguenza che non avrebbe erroneamente considerato decorso il termine di prescrizione della pretesa tributaria alla data della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata in questa sede. In particolare l'appellante rileva che dalla notifica dell'ultimo atto interruttivo della prescrizione costituito dalla intimazione di pagamento n. 09720099139269811000, notificata il 27/1/2010, sarebbero decorsi 10 anni senza la notifica di alcun atto interruttivo nelle more, atteso che la successiva intimazione di pagamento n. 09720199074442000 è stata notificata solo il 28/1/2020.
Conseguentemente alla data del 28/1/2010, a detta del contribuente, era già decorso sia il termine di prescrizione decennale del tributo, che il termine di prescrizione quinquennale delle sanzioni e interessi e che la contribuente sarebbe legittimata ad eccepire la prescrizione impugnando la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria pur non avendo impugnato nei termini l'intimazione di pagamento.
Il motivo è infondato.
Rileva questa Corte che l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del Dpr n. 602/1973 è uno degli atti impugnabili tassativamente elencati dall'art. 19 del D.lgs n. 546/92, essendo assimilabile all' avviso di mora previsto dall'art. 46 del Dpr n. 602/1973 nella versione antecedente alla riforma di cui al D.lgs.
n. 46/1999 di tal che, la mancata impugnazione dell'intimazione nei termini di decadenza previsti, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva con conseguente preclusione per il contribuente, successivamente alla scadenza del termine per impugnare l'intimazione di pagamento, di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla notifica dell'intimazione compresa la prescrizione della pretesa impositiva compiutasi prima dello spirare del termine per impugnare l'intimazione (Cass. sent. n. 20476/2025).
Ciò sia con riferimento al tributo che alle sanzioni ed interessi in quanto entrambi oggetto dell'intimazione di pagamento non impugnata.
Conclusivamente, l'appello proposto da Ricorrente_1 deve essere respinto, con conseguente conferma della impugnata sentenza n. 12863/2024 della CGT di primo grado di Roma, ritenuta assorbita ogni altra questione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori.
Roma 2/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 972/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Piemonte, 39 00187 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12863/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202300002519000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1998 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202300002519000 IRPEF-ALTRO 1998
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3677/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202300002519000 emessa dalla AdER e notificata il 27/10/2023 per € 44.871,12 eccependo la prescrizione delle pretese sottese alla comunicazione trattandosi di IRPEF anno 2008.
Si costituiva in primo grado AdER chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato con vittoria di spese. Con sentenza n. 12863/2024 la CGT di primo grado di Roma rigettava il ricorso con condanna alle spese.
Ricorrente_1La ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma e in subordine dichiarare la prescrizione quanto a interessi e sanzioni, con condanna dell'Ufficio alle spese del doppio grado o ,in subordine con compensazione delle spese.
L'appellato AdER si è costituito chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata con conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
All'udienza del 2/12/2025 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante affida l' impugnazione ad un unico motivo con il quale si duole del fatto che il giudice di primo grado non avrebbe correttamente valutato la scansione temporale delle notifiche degli atti alla contribuente, con la conseguenza che non avrebbe erroneamente considerato decorso il termine di prescrizione della pretesa tributaria alla data della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata in questa sede. In particolare l'appellante rileva che dalla notifica dell'ultimo atto interruttivo della prescrizione costituito dalla intimazione di pagamento n. 09720099139269811000, notificata il 27/1/2010, sarebbero decorsi 10 anni senza la notifica di alcun atto interruttivo nelle more, atteso che la successiva intimazione di pagamento n. 09720199074442000 è stata notificata solo il 28/1/2020.
Conseguentemente alla data del 28/1/2010, a detta del contribuente, era già decorso sia il termine di prescrizione decennale del tributo, che il termine di prescrizione quinquennale delle sanzioni e interessi e che la contribuente sarebbe legittimata ad eccepire la prescrizione impugnando la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria pur non avendo impugnato nei termini l'intimazione di pagamento.
Il motivo è infondato.
Rileva questa Corte che l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del Dpr n. 602/1973 è uno degli atti impugnabili tassativamente elencati dall'art. 19 del D.lgs n. 546/92, essendo assimilabile all' avviso di mora previsto dall'art. 46 del Dpr n. 602/1973 nella versione antecedente alla riforma di cui al D.lgs.
n. 46/1999 di tal che, la mancata impugnazione dell'intimazione nei termini di decadenza previsti, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva con conseguente preclusione per il contribuente, successivamente alla scadenza del termine per impugnare l'intimazione di pagamento, di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla notifica dell'intimazione compresa la prescrizione della pretesa impositiva compiutasi prima dello spirare del termine per impugnare l'intimazione (Cass. sent. n. 20476/2025).
Ciò sia con riferimento al tributo che alle sanzioni ed interessi in quanto entrambi oggetto dell'intimazione di pagamento non impugnata.
Conclusivamente, l'appello proposto da Ricorrente_1 deve essere respinto, con conseguente conferma della impugnata sentenza n. 12863/2024 della CGT di primo grado di Roma, ritenuta assorbita ogni altra questione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori.
Roma 2/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri