Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 392
CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa tributaria

    La Corte rileva che l'intimazione di pagamento è un atto impugnabile e la sua mancata impugnazione nei termini di legge determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, precludendo l'eccezione di prescrizione maturata prima della notifica dell'intimazione.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi

    La Corte ritiene che, non essendo stata impugnata l'intimazione di pagamento che comprendeva sia il tributo che le sanzioni e gli interessi, anche la pretesa relativa a questi ultimi è cristallizzata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 392
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 392
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo