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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/10/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2265/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa AN FR Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. VI RO Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 2265/2025promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Spadaro
ATTORE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Rossato CP_1 C.F._2
CONVENUTA
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: modifica condizioni di divorzio
Conclusioni comuni delle parti: “1) Le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 947/2024 vengono così modificate:
i) a partire dal mese di novembre 2025 compreso il sig. verserà quale assegno divorzile Parte_1 alla signora la somma di € 300,00 al mese entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat;
CP_1 da tale mensilità cesserà l'obbligo di contribuire alle spese auto e all'indennizzo abitativo. Restano
pagina 1 di 3 fermi gli obblighi per i mesi antecedenti;
ii) restano ferme le ulteriori condizioni
2) spese compensate”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 12.2.2025 ha adito l'intestato ufficio chiedendo la modifica Parte_1 delle condizioni di divorzio da , di cui alla sentenza n. 947/2024 di questo Tribunale CP_1 pubblicata in data 11.4.2024, pubblicata il 2.5.2024 con riferimento alla misura dell'assegno divorzile, di cui chiedeva la revoca;
a sostegno delle richieste deduceva tra l'altro che, rispetto alle condizioni valutate all'epoca del divorzio, l'ex moglie avesse iniziato a lavorare.
Con comparsa in data 12.9.2025 si è costituita la convenuta, opponendosi alla richiesta di modifica.
All'udienza del 14.10.2025, interrogate le parti, dopo ampia discussione il Giudice articolava una proposta conciliativa, anche alla luce delle diverse condizioni emergenti dalle difese e dichiarazioni delle parti, più diffusamente riportate a verbale.
Dopo ulteriore discussione le parti dichiarano di aver raggiunto un accordo, basato sull'assetto patrimoniale/reddituale emergente dall'odierna udienza – quanto ai redditi, per il un Parte_1 reddito mensile di ca. 2.600,00 netti, per la convenuta € 1.200 netti e quanto alle ulteriori condizioni patrimoniali, quanto dichiarato dalle parti a verbale - e chiedevano congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni riportate in epigrafe. I difensori discutevano quindi la causa, rinunciando agli scritti conclusivi e la stessa veniva trattenuta la causa in decisione, previa trasmissione degli atti al PM che ha concluso come in epigrafe.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, vertendo in materia di diritti disponibili.
Le spese, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) dispone che le condizioni di divorzio delle parti di cui alla sentenza n. 947/2024 dell'intestato
Tribunale, ferme le ulteriori condizioni, siano modificate nei termini seguenti:
i) a partire dal mese di novembre 2025 compreso il sig. verserà quale assegno divorzile alla Parte_1 signora la somma di € 300,00 al mese entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat;
da tale CP_1 mensilità cesserà l'obbligo di contribuire alle spese auto e all'indennizzo abitativo. Restano fermi gli obblighi per i mesi antecedenti;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti pagina 2 di 3 Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 2025
Il Giudice relatore ed estensore
VI RO
Il Presidente
AN FR
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa AN FR Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. VI RO Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 2265/2025promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Spadaro
ATTORE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Rossato CP_1 C.F._2
CONVENUTA
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: modifica condizioni di divorzio
Conclusioni comuni delle parti: “1) Le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 947/2024 vengono così modificate:
i) a partire dal mese di novembre 2025 compreso il sig. verserà quale assegno divorzile Parte_1 alla signora la somma di € 300,00 al mese entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat;
CP_1 da tale mensilità cesserà l'obbligo di contribuire alle spese auto e all'indennizzo abitativo. Restano
pagina 1 di 3 fermi gli obblighi per i mesi antecedenti;
ii) restano ferme le ulteriori condizioni
2) spese compensate”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 12.2.2025 ha adito l'intestato ufficio chiedendo la modifica Parte_1 delle condizioni di divorzio da , di cui alla sentenza n. 947/2024 di questo Tribunale CP_1 pubblicata in data 11.4.2024, pubblicata il 2.5.2024 con riferimento alla misura dell'assegno divorzile, di cui chiedeva la revoca;
a sostegno delle richieste deduceva tra l'altro che, rispetto alle condizioni valutate all'epoca del divorzio, l'ex moglie avesse iniziato a lavorare.
Con comparsa in data 12.9.2025 si è costituita la convenuta, opponendosi alla richiesta di modifica.
All'udienza del 14.10.2025, interrogate le parti, dopo ampia discussione il Giudice articolava una proposta conciliativa, anche alla luce delle diverse condizioni emergenti dalle difese e dichiarazioni delle parti, più diffusamente riportate a verbale.
Dopo ulteriore discussione le parti dichiarano di aver raggiunto un accordo, basato sull'assetto patrimoniale/reddituale emergente dall'odierna udienza – quanto ai redditi, per il un Parte_1 reddito mensile di ca. 2.600,00 netti, per la convenuta € 1.200 netti e quanto alle ulteriori condizioni patrimoniali, quanto dichiarato dalle parti a verbale - e chiedevano congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni riportate in epigrafe. I difensori discutevano quindi la causa, rinunciando agli scritti conclusivi e la stessa veniva trattenuta la causa in decisione, previa trasmissione degli atti al PM che ha concluso come in epigrafe.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, vertendo in materia di diritti disponibili.
Le spese, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) dispone che le condizioni di divorzio delle parti di cui alla sentenza n. 947/2024 dell'intestato
Tribunale, ferme le ulteriori condizioni, siano modificate nei termini seguenti:
i) a partire dal mese di novembre 2025 compreso il sig. verserà quale assegno divorzile alla Parte_1 signora la somma di € 300,00 al mese entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat;
da tale CP_1 mensilità cesserà l'obbligo di contribuire alle spese auto e all'indennizzo abitativo. Restano fermi gli obblighi per i mesi antecedenti;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti pagina 2 di 3 Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 2025
Il Giudice relatore ed estensore
VI RO
Il Presidente
AN FR
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