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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/03/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 13697/2024 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 25 novembre 2024
da
Parte_1
rappresentato, assistito e difeso dall'avv. Sebastiano Chessa, con studio in Milano, viale Sabotino n. 13, presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in calce rilasciata su foglio separato ricorrente contro
, in persona del liquidatore Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Grasso del Foro di Crema, con studio in Crema, via Mongia n. 10 convenuta
OGGETTO: impugnazione licenziamento
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 25 novembre 2025, il sig. si è rivolto Parte_1 all'intestato Tribunale chiedendo accogliersi, nei confronti della società le CP_1 conclusioni di seguito riportate: accertare e dichiarare, in virtù dei motivi sopra esposti, l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 17.5.2024 e per l'effetto
2. ordinare e\o condannare , in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, ai sensi dell'art. 3 comma 2 DL .23\2015 a reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro con adibizione alle mansioni da ultimo svolte o in altre equivalenti;
3. condannare la convenuta al pagamento di una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento utile al calcolo del tfr ( € 986,96) , corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello a quello dell'effettiva reintegrazione.
In via subordinata rispetto alle domande di cui ai nn. 2 e 3
1. Previa declaratoria di illegittimità del licenziamento :
2. Dichiarare estinto il rapporto e condannare , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 3 comma 1 DL n. 23\2015 e successive modificazioni e integrazioni , al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria da un minimo di sei a un massimo di trentasei mensilità, al tallone mensile di Euro 986,46 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia.
3. Previo annullamento della sanzione di tre ore di multa comminata in data
6.10.2023, condannare la società convenuta al pagamento della relativa trattenuta pari a € 19,56.
7.con vittoria di compensi del presente giudizio, spese generali 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Deduceva, a tal riguardo:
-di essere stato assunto dalla società resistente dal 1 ottobre 2019, dapprima con contratto a tempo determinato, poi trasformato a tempo indeterminato, con orario part time a 35 ore settimanali, inquadramento nel I livello CCNL Multiservizi e mansioni di movimentazione merci, addetto all'appalto presso la lavanderia industriale sita in San Giuliano Milanese;
-di aver, in data 8 maggio 2024, ricevuto lettera di contestazione disciplinare per l'assenza nei giorni dal 24 aprile al 2 maggio 2024; -che, nonostante le sue giustificazioni, con lettera del 17 maggio era stato licenziato per giusta causa;
-che il licenziamento doveva ritenersi illegittimo in quanto intimato per un numero di giorni inferiori a quelli per i quali il CCNL prevede il recesso;
-che, comunque, la sanzione doveva ritenersi sproporzionata;
-che anche la contestazione della recidiva doveva ritenersi errata e mal contestata in quanto l'abbandono del posto di lavoro nella giornata del 16 settembre doveva ritenersi autorizzata.
Si è costituita la società resistente, contestando le avverse pretese.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 5 marzo 2025, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Il licenziamento è illegittimo in quanto, per la violazione contestata, il CCNL prevede una sanzione conservativa.
Il ricorrente è stato estromesso dall'azienda in quanto assente dal lavoro nei giorni dal 24 aprile al 2 maggio 2024.
Calendario alla mano, il 24 aprile 2024 era mercoledì, il 25 aprile è festa nazionale, il
26 aprile era un venerdì, il 27 un sabato, il 28 domenica, il 29 lunedì, il 30 martedì, l'1 maggio festa dei lavoratori, il 2 maggio giovedì.
Il contratto sottoscritto dalle parti prevedeva un orario di lavoro dal lunedì al venerdì.
Il ricorrente avrebbe, quindi, dovuto presentarsi al lavoro il 24 aprile, il 26, il 29, il 30
e il 2 maggio.
Contrariamente a quanto contestato dalla società, risulta agli atti (buste paga sub doc.
11) che il giorno 2 maggio 2024, il ricorrente era al lavoro.
Trattandosi di documento di provenienza datoriale, lo stesso vale come riconoscimento confessorio della presenza del ricorrente in azienda. Le risultanze documentali non consentono, quindi, di computare tra i giorni di assenza il 2 maggio con la conseguenza che la stessa risulta perdurata per soli 4 giorni e non cinque così come contestato.
L'art 48 CCNL prevede la possibilità del licenziamento per l'assenza dal lavoro pari a oltre quattro giorni. Fattispecie che, come detto, non risulta configurabile nel caso di specie, laddove l'assenza è stata per quattro giorni e non oltre.
L'art. 47 CCNl punisce con sanzioni conservative rimesse poi alla scelta del datore di lavoro, l'assenza dal posto di lavoro che, pur non essendo quantificata, deve ritenersi, in forza di una lettura sistematica tra le due norme, pari o al di sotto a quattro giorni.
Accertato che, a tutto voler concedere il ricorrente è risultato assente per quattro giorni e che, quindi, il licenziamento è stato intimato al di fuori delle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva, quanto alla sanzione applicabile, va richiamata la recente pronuncia della Corte Costituzionale (sent. N. 129/24) che, investita della questione di costituzionalità dell'art. 3, comma 2, glgs 23/15, pur rigettandola, ha così statuito:
“la disposizione censurata può – e deve – essere letta nel senso che il riferimento alla proporzionalità del licenziamento, il cui difetto è attratto all'ambito della tutela solo indennitaria del licenziamento illegittimo, ha sì una portata ampia, tale da comprendere anche le ipotesi in cui la contrattazione collettiva vi faccia riferimento, come clausola generale ed elastica, non diversamente dalla legge, allorché questa richiede che il licenziamento si fondi su una giusta causa o un giustificato motivo e ne definisce la nozione. Essa non concerne, però, anche le particolari ipotesi di regolamentazione pattizia alla stregua delle quali specifiche e nominate inadempienze del lavoratore sono passibili solo di sanzioni conservative. In tali ipotesi, il fatto contestato è in radice inidoneo, per espressa pattuizione, a giustificare il licenziamento. Non vi è un ‟fatto materiale” che possa essere posto a fondamento del licenziamento, il quale, se intimato, risulta essere in violazione della prescrizione della contrattazione collettiva, sì che la fattispecie va equiparata a quella, prevista dalla disposizione censurata, dell'«insussistenza del fatto materiale», con conseguente applicabilità della tutela reintegratoria attenuata”.
Sebbene, come detto, nella specie l'assenza per soli quattro e non oltre quattro giorni non sia prevista con esplicita sanzione conservativa, tale deve ritenersi la conseguenza prevista ed ammessa dalle parti sociali che hanno ritenuto sanzionabile con il licenziamento solo l'assenza per oltre quattro giorni.
Ne consegue che di fronte all'ipotesi qui esaminata, la conseguenza non può che essere la reintegrazione del ricorrente ed il pagamento, in favore dello stesso, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione valida per il TFR nella misura massima di 12 mensilità.
Non appare condivisibile l'assunto difensivo prospettato dall'azienda in sede di discussione, ovvero che la contestazione disciplinare contemplerebbe non solo l'addebito dell'assenza, ma anche dell'assenza non autorizzata. Ed, invero, al di là del profilo terminologico, è evidente che la mancanza rimproverabile al lavoratore è pur sempre l'assenza priva di alcuna giustificazione, dovendosi intendere l'autorizzazione quale foma di giustificazione.
In sostanza, non pare esservi differenza disciplinare tra un'assenza pura e semplice ed un'assenza non autorizzata in quanto in ambedue i casi l'assenza risulta ingiustificata.
Ciò detto, va ribadito il fatto che le parti sociali, per tale tipo di mancanza hanno previsto, allorquando la durata non supera i quattro giorni, una sanzione conservativa.
Sicchè la decisione datoriale si pone in contrasto con la volontà contrattuale.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita, tra cui anche quella relativa alla recidiva che, in assenza di una sanzione legittima non può certo avere alcuna efficacia.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 17.5.2024 e per l'effetto
-condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi CP_2 dell'art. 3 comma 2 DL .23\2015 a reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro con adibizione alle mansioni da ultimo svolte o in altre equivalenti;
-condanna la convenuta al pagamento di una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento utile al calcolo del tfr ( € 986,96) , corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello a quello dell'effettiva reintegrazione nel massimo di 12 mensilità oltre alla regolarizzazione contributiva e assicurativa e con detrazione dell'aliunde perceptum;
-condanna la società resistente alla rifusione delle spese processuali che liquida, in favore del ricorrente e con distrazione al difensore antistatario, in € 3000 oltre accessori di legge.
Milano, 5 marzo 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 25 novembre 2024
da
Parte_1
rappresentato, assistito e difeso dall'avv. Sebastiano Chessa, con studio in Milano, viale Sabotino n. 13, presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in calce rilasciata su foglio separato ricorrente contro
, in persona del liquidatore Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Grasso del Foro di Crema, con studio in Crema, via Mongia n. 10 convenuta
OGGETTO: impugnazione licenziamento
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 25 novembre 2025, il sig. si è rivolto Parte_1 all'intestato Tribunale chiedendo accogliersi, nei confronti della società le CP_1 conclusioni di seguito riportate: accertare e dichiarare, in virtù dei motivi sopra esposti, l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 17.5.2024 e per l'effetto
2. ordinare e\o condannare , in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, ai sensi dell'art. 3 comma 2 DL .23\2015 a reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro con adibizione alle mansioni da ultimo svolte o in altre equivalenti;
3. condannare la convenuta al pagamento di una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento utile al calcolo del tfr ( € 986,96) , corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello a quello dell'effettiva reintegrazione.
In via subordinata rispetto alle domande di cui ai nn. 2 e 3
1. Previa declaratoria di illegittimità del licenziamento :
2. Dichiarare estinto il rapporto e condannare , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 3 comma 1 DL n. 23\2015 e successive modificazioni e integrazioni , al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria da un minimo di sei a un massimo di trentasei mensilità, al tallone mensile di Euro 986,46 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia.
3. Previo annullamento della sanzione di tre ore di multa comminata in data
6.10.2023, condannare la società convenuta al pagamento della relativa trattenuta pari a € 19,56.
7.con vittoria di compensi del presente giudizio, spese generali 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Deduceva, a tal riguardo:
-di essere stato assunto dalla società resistente dal 1 ottobre 2019, dapprima con contratto a tempo determinato, poi trasformato a tempo indeterminato, con orario part time a 35 ore settimanali, inquadramento nel I livello CCNL Multiservizi e mansioni di movimentazione merci, addetto all'appalto presso la lavanderia industriale sita in San Giuliano Milanese;
-di aver, in data 8 maggio 2024, ricevuto lettera di contestazione disciplinare per l'assenza nei giorni dal 24 aprile al 2 maggio 2024; -che, nonostante le sue giustificazioni, con lettera del 17 maggio era stato licenziato per giusta causa;
-che il licenziamento doveva ritenersi illegittimo in quanto intimato per un numero di giorni inferiori a quelli per i quali il CCNL prevede il recesso;
-che, comunque, la sanzione doveva ritenersi sproporzionata;
-che anche la contestazione della recidiva doveva ritenersi errata e mal contestata in quanto l'abbandono del posto di lavoro nella giornata del 16 settembre doveva ritenersi autorizzata.
Si è costituita la società resistente, contestando le avverse pretese.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 5 marzo 2025, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Il licenziamento è illegittimo in quanto, per la violazione contestata, il CCNL prevede una sanzione conservativa.
Il ricorrente è stato estromesso dall'azienda in quanto assente dal lavoro nei giorni dal 24 aprile al 2 maggio 2024.
Calendario alla mano, il 24 aprile 2024 era mercoledì, il 25 aprile è festa nazionale, il
26 aprile era un venerdì, il 27 un sabato, il 28 domenica, il 29 lunedì, il 30 martedì, l'1 maggio festa dei lavoratori, il 2 maggio giovedì.
Il contratto sottoscritto dalle parti prevedeva un orario di lavoro dal lunedì al venerdì.
Il ricorrente avrebbe, quindi, dovuto presentarsi al lavoro il 24 aprile, il 26, il 29, il 30
e il 2 maggio.
Contrariamente a quanto contestato dalla società, risulta agli atti (buste paga sub doc.
11) che il giorno 2 maggio 2024, il ricorrente era al lavoro.
Trattandosi di documento di provenienza datoriale, lo stesso vale come riconoscimento confessorio della presenza del ricorrente in azienda. Le risultanze documentali non consentono, quindi, di computare tra i giorni di assenza il 2 maggio con la conseguenza che la stessa risulta perdurata per soli 4 giorni e non cinque così come contestato.
L'art 48 CCNL prevede la possibilità del licenziamento per l'assenza dal lavoro pari a oltre quattro giorni. Fattispecie che, come detto, non risulta configurabile nel caso di specie, laddove l'assenza è stata per quattro giorni e non oltre.
L'art. 47 CCNl punisce con sanzioni conservative rimesse poi alla scelta del datore di lavoro, l'assenza dal posto di lavoro che, pur non essendo quantificata, deve ritenersi, in forza di una lettura sistematica tra le due norme, pari o al di sotto a quattro giorni.
Accertato che, a tutto voler concedere il ricorrente è risultato assente per quattro giorni e che, quindi, il licenziamento è stato intimato al di fuori delle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva, quanto alla sanzione applicabile, va richiamata la recente pronuncia della Corte Costituzionale (sent. N. 129/24) che, investita della questione di costituzionalità dell'art. 3, comma 2, glgs 23/15, pur rigettandola, ha così statuito:
“la disposizione censurata può – e deve – essere letta nel senso che il riferimento alla proporzionalità del licenziamento, il cui difetto è attratto all'ambito della tutela solo indennitaria del licenziamento illegittimo, ha sì una portata ampia, tale da comprendere anche le ipotesi in cui la contrattazione collettiva vi faccia riferimento, come clausola generale ed elastica, non diversamente dalla legge, allorché questa richiede che il licenziamento si fondi su una giusta causa o un giustificato motivo e ne definisce la nozione. Essa non concerne, però, anche le particolari ipotesi di regolamentazione pattizia alla stregua delle quali specifiche e nominate inadempienze del lavoratore sono passibili solo di sanzioni conservative. In tali ipotesi, il fatto contestato è in radice inidoneo, per espressa pattuizione, a giustificare il licenziamento. Non vi è un ‟fatto materiale” che possa essere posto a fondamento del licenziamento, il quale, se intimato, risulta essere in violazione della prescrizione della contrattazione collettiva, sì che la fattispecie va equiparata a quella, prevista dalla disposizione censurata, dell'«insussistenza del fatto materiale», con conseguente applicabilità della tutela reintegratoria attenuata”.
Sebbene, come detto, nella specie l'assenza per soli quattro e non oltre quattro giorni non sia prevista con esplicita sanzione conservativa, tale deve ritenersi la conseguenza prevista ed ammessa dalle parti sociali che hanno ritenuto sanzionabile con il licenziamento solo l'assenza per oltre quattro giorni.
Ne consegue che di fronte all'ipotesi qui esaminata, la conseguenza non può che essere la reintegrazione del ricorrente ed il pagamento, in favore dello stesso, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione valida per il TFR nella misura massima di 12 mensilità.
Non appare condivisibile l'assunto difensivo prospettato dall'azienda in sede di discussione, ovvero che la contestazione disciplinare contemplerebbe non solo l'addebito dell'assenza, ma anche dell'assenza non autorizzata. Ed, invero, al di là del profilo terminologico, è evidente che la mancanza rimproverabile al lavoratore è pur sempre l'assenza priva di alcuna giustificazione, dovendosi intendere l'autorizzazione quale foma di giustificazione.
In sostanza, non pare esservi differenza disciplinare tra un'assenza pura e semplice ed un'assenza non autorizzata in quanto in ambedue i casi l'assenza risulta ingiustificata.
Ciò detto, va ribadito il fatto che le parti sociali, per tale tipo di mancanza hanno previsto, allorquando la durata non supera i quattro giorni, una sanzione conservativa.
Sicchè la decisione datoriale si pone in contrasto con la volontà contrattuale.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita, tra cui anche quella relativa alla recidiva che, in assenza di una sanzione legittima non può certo avere alcuna efficacia.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 17.5.2024 e per l'effetto
-condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi CP_2 dell'art. 3 comma 2 DL .23\2015 a reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro con adibizione alle mansioni da ultimo svolte o in altre equivalenti;
-condanna la convenuta al pagamento di una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento utile al calcolo del tfr ( € 986,96) , corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello a quello dell'effettiva reintegrazione nel massimo di 12 mensilità oltre alla regolarizzazione contributiva e assicurativa e con detrazione dell'aliunde perceptum;
-condanna la società resistente alla rifusione delle spese processuali che liquida, in favore del ricorrente e con distrazione al difensore antistatario, in € 3000 oltre accessori di legge.
Milano, 5 marzo 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia