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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 12/12/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 707/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel.
Dott.ssa Ilaria PEPE Giudice
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 707/2025 V.G. promosso da:
(c.f. ), nata il [...] a [...], residente Parte_1 C.F._1
in Avezzano (AQ), Via Mons. Bagnoli n° 169 e (c.f. Parte_2
, nato il [...] a [...], residente in [...]
Marruvio n° 10, entrambi rappresentati e difesi dall' avv.to Graziella Rubeo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Avezzano, alla via F. Crispi 17, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento del decreto di omologa di separazione personale tra coniugi n.
3527/2019 emesso da questo Tribunale in data 02.07.2019 nel procedimento R.G 426/2019 ad oggi passato in giudicato, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 26/09/1987; matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Roma al n.00939 serie A01, P.2;
2) ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dichiarare compensate le spese legali “
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 25.09.2025, E Parte_1 Pt_2 icorrevano in giudizio per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio contratto in data 26.09.1987 in Roma dal quale è nata una figlia ad oggi maggiorenne, coniugata ed economicamente autonoma.
Il Tribunale di Avezzano ha omologato la separazione personale dei coniugi con decreto n.
3527/2019 emesso da questo Tribunale in data 02.07.2019 nel procedimento R.G 426/2019 ad oggi passato in giudicato.
All'udienza del 10 dicembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio precisando di non aver mai ripreso la convivenza dopo la separazione ed hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù del decreto di omologa di separazione personale, depositato da questo Tribunale in data 02.07.2019, di talchè deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti. Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e appaiono congrue rispetto alle condizioni economiche delle parti e all'interesse della figlia, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
E in data 26.09.0987 in Roma, trascritto presso il Parte_1 Parte_2
detto comune al n. 00939, p. 2, s A06, anno 1987;
PRENDE ATTO delle condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato;
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 10 dicembre 2025.
Il Presidente rel.
Dott. Leopoldo Sciarrillo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel.
Dott.ssa Ilaria PEPE Giudice
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 707/2025 V.G. promosso da:
(c.f. ), nata il [...] a [...], residente Parte_1 C.F._1
in Avezzano (AQ), Via Mons. Bagnoli n° 169 e (c.f. Parte_2
, nato il [...] a [...], residente in [...]
Marruvio n° 10, entrambi rappresentati e difesi dall' avv.to Graziella Rubeo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Avezzano, alla via F. Crispi 17, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento del decreto di omologa di separazione personale tra coniugi n.
3527/2019 emesso da questo Tribunale in data 02.07.2019 nel procedimento R.G 426/2019 ad oggi passato in giudicato, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 26/09/1987; matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Roma al n.00939 serie A01, P.2;
2) ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dichiarare compensate le spese legali “
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 25.09.2025, E Parte_1 Pt_2 icorrevano in giudizio per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio contratto in data 26.09.1987 in Roma dal quale è nata una figlia ad oggi maggiorenne, coniugata ed economicamente autonoma.
Il Tribunale di Avezzano ha omologato la separazione personale dei coniugi con decreto n.
3527/2019 emesso da questo Tribunale in data 02.07.2019 nel procedimento R.G 426/2019 ad oggi passato in giudicato.
All'udienza del 10 dicembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio precisando di non aver mai ripreso la convivenza dopo la separazione ed hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù del decreto di omologa di separazione personale, depositato da questo Tribunale in data 02.07.2019, di talchè deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti. Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e appaiono congrue rispetto alle condizioni economiche delle parti e all'interesse della figlia, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
E in data 26.09.0987 in Roma, trascritto presso il Parte_1 Parte_2
detto comune al n. 00939, p. 2, s A06, anno 1987;
PRENDE ATTO delle condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato;
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 10 dicembre 2025.
Il Presidente rel.
Dott. Leopoldo Sciarrillo