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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/12/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dr. NC AG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 2713 R.G.A.C. per il 2024 tra nato a [...] il [...], C.F.: , difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Sergio Notarianni;
ricorrente e
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. Silvia Parisi;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente, premesso: di essere stato riconosciuto invalido civile al 100%, a seguito di visita medico-legale delle competenti Commissioni Sanitarie in data 07.12.2020; che, non avendo soddisfatto, negli anni 2020 e 2021, il requisito reddituale per il titolo alla pensione, inoltrava domanda di riesame in data 23.06.2022, essendo in possesso, a decorrere dal 01.01.2022, anche del requisito reddituale;
che, nondimeno, l' aveva riconosciuto la prestazione soltanto a partire dal CP_1
01.08.2023; tanto premesso, chiede accertarsi il suo titolo alla pensione di invalidità, a decorrere dal
01.01.2022, con condanna dell' al pagamento dei ratei maturati da tale data. CP_1
Resiste in giudizio il costituito . Controparte_2
La domanda è infondata.
E' pacifico che il ricorrente sia stato riconosciuto “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L. 118/71”, con decorrenza 25.09.2020 (data della domanda amministrativa), a seguito di visita sanitaria del 07.12.2020, ad opera della competente Commissione
Medica per l'accertamento dell'invalidità civile.
Accanto al requisito sanitario, il diritto alla pensione di invalidità civile presuppone il possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 1) residenza in Italia;
2) cittadinanza italiana alla quale è equiparata la situazione dei cittadini comunitari e dei cittadini extracomunitari purché, relativamente a questi ultimi, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato;
3) età compresa tra i 18 anni e i 67 anni (il limite massimo di età è stato innalzato in forza degli adeguamenti alla speranza di vita); 4) possesso di redditi annui inferiori agli importi stabiliti annualmente.
Nel caso di specie, la domanda di pensione di invalidità civile che l'interessato ha presentata il
25.09.2020 è stata respinta, in data 04.01.2021, per insussistenza del requisito reddituale, avendo il ricorrente, sia nell'anno 2019 che nell'anno 2020, prodotto redditi superiori ai limiti di legge (cfr. all.
n. 3 fascicolo ), e tale provvedimento di rigetto non è stato impugnato dal ricorrente. CP_1
Condividendo le argomentazioni dell' , si ritiene che, una volta acquisito successivamente il CP_1 requisito reddituale – nell'anno 2022, secondo l'assunto attoreo – l'interessato avrebbe dovuto presentare all' una nuova domanda amministrativa, con l'inoltro dell'apposito modello AP93, CP_1 al fine di ottenere la liquidazione della prestazione a decorrere dal mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa. Sul punto la Suprema Corte, anche di recente, ha statuito che:
“In tema di assegno mensile ex art. 13 della l. n. 118 del 1971, se l'originaria domanda è stata respinta per l'insussistenza dei requisiti socio-economici, che sono elementi costitutivi per la prestazione, al loro sopraggiungere l'interessato deve proporre un'altra istanza al fine di consentirne il vaglio in funzione del riconoscimento dell'emolumento, il quale andrà attribuito dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della nuova domanda amministrativa, anch'essa elemento costitutivo del diritto alla prestazione” (cfr. Cass. Civile Sez. Lav. 29.12.2023,
n. 36508). Nella motivazione di tale pronuncia, la Corte ha precisato: “… 2.3.- La tesi che considera necessaria e sufficiente la sola domanda amministrativa iniziale poggia sul presupposto, sguarnito di un solido supporto normativo, che tale domanda dia l'avvio a un procedimento destinato a perpetuarsi per un tempo indefinito, anche quando la domanda sia respinta per la carenza dei requisiti socioeconomici e a tale provvedimento l'interessato abbia prestato acquiescenza. Al presupposto della pendenza sine die del procedimento amministrativo si affianca il rilievo, egualmente fallace, che la successiva segnalazione del maturare dei requisiti si configuri come un riesame della domanda inoltrata ab origine. Da quest'angolo visuale, la domanda che dà impulso all'iniziale procedimento presenterebbe un'efficacia ultrattiva, suscettibile di protrarsi sine die. 2.4.-
La necessità di una nuova domanda rinviene un'ulteriore conferma, sul piano sistematico, nelle previsioni richiamate nel ricorso (pagina 9), che, in caso di prima liquidazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali correlate al reddito, conferiscono rilievo al reddito dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva al momento della domanda. La nuova domanda è, pertanto, necessaria al fine precipuo di consentire le ineludibili verifiche in ordine a un requisito prima mancante, che assurge a elemento costitutivo indefettibile della prestazione dedotta in causa, senza esaurirsi in una mera condizione di erogabilità. 2.5.- La reiezione, oramai inoppugnabile, dell'originaria domanda, con la conseguente conclusione del procedimento, e il ruolo che tali sopraggiunti requisiti rivestono, di elementi costitutivi della prestazione rivendicata, mai prima vagliati, convergono nel rendere necessaria la presentazione d'una nuova domanda, al sopraggiungere dei requisiti all'inizio carenti.
2.6.- La mancanza di ogni preventiva verifica su requisiti che si sono perfezionati solo successivamente, in relazione a una prestazione mai riconosciuta, frustrerebbe la ratio che permea la necessità di presentare la domanda amministrativa, ancorando proprio alla domanda, anche per evidenti esigenze di certezza, la decorrenza della prestazione.”.
Lo stesso ha precisato con il Messaggio HERMES del 04.04.2017 n. 1487 (cfr. all. n. 8 CP_1 fascicolo ) che, quando la reiezione della domanda di prestazione di invalidità civile sia dipesa CP_1 dall'assenza di un requisito socio-economico e, successivamente, l'interessato ritenga che lo stesso si sia perfezionato, si potrà presentare una domanda di riesame (rectius: una nuova domanda) tramite l'invio del modello AP93 al quale dovrà essere allegato il verbale sanitario in corso di validità; qualora l'Istituto accerti il possesso di tutti i requisiti la domanda potrà essere accolta dal mese successivo alla data di presentazione del modello AP93.
Condividendo gli esposti principi, ritiene il giudice che il soggetto interessato da un provvedimento di rigetto della prestazione di invalidità civile per mancanza del requisito socio-economico, debba presentare una domanda di riesame, equivalente ad una nuova domanda di prestazione, attraverso la produzione del modello denominato AP93 nel quale si attesti il perfezionamento successivo del requisito reddituale.
Nel caso concreto, si osserva che il ricorrente, soltanto in data 10.07.2023, ha presentato il suddetto modello AP93, chiedendo il riesame della sua domanda di prestazione per sopraggiunta sussistenza dei requisiti socio-economici (cfr. all. nn. 4 e 5 fascicolo ). Per tale ragione, la prestazione gli è CP_1 stata correttamente erogata dall'Ente a partire dal 01.08.2023, vale a dire dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda di riesame.
E' solo il caso di aggiungere che la richiesta che l'attore ha avanzata il 23.06.2022 non costituisce una richiesta di riesame poiché la PEC inoltrata all' conteneva solo il modello AP70 relativo ai CP_1 redditi dell'assistito (cfr. all. nn. 6 e 7 fascicolo ). CP_1 Sussistendo in atti la dichiarazione di cui all'art. 152 c.p.c., va disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese del giudizio.
Catanzaro, 04.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
NC AG
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dr. NC AG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 2713 R.G.A.C. per il 2024 tra nato a [...] il [...], C.F.: , difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Sergio Notarianni;
ricorrente e
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. Silvia Parisi;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente, premesso: di essere stato riconosciuto invalido civile al 100%, a seguito di visita medico-legale delle competenti Commissioni Sanitarie in data 07.12.2020; che, non avendo soddisfatto, negli anni 2020 e 2021, il requisito reddituale per il titolo alla pensione, inoltrava domanda di riesame in data 23.06.2022, essendo in possesso, a decorrere dal 01.01.2022, anche del requisito reddituale;
che, nondimeno, l' aveva riconosciuto la prestazione soltanto a partire dal CP_1
01.08.2023; tanto premesso, chiede accertarsi il suo titolo alla pensione di invalidità, a decorrere dal
01.01.2022, con condanna dell' al pagamento dei ratei maturati da tale data. CP_1
Resiste in giudizio il costituito . Controparte_2
La domanda è infondata.
E' pacifico che il ricorrente sia stato riconosciuto “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L. 118/71”, con decorrenza 25.09.2020 (data della domanda amministrativa), a seguito di visita sanitaria del 07.12.2020, ad opera della competente Commissione
Medica per l'accertamento dell'invalidità civile.
Accanto al requisito sanitario, il diritto alla pensione di invalidità civile presuppone il possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 1) residenza in Italia;
2) cittadinanza italiana alla quale è equiparata la situazione dei cittadini comunitari e dei cittadini extracomunitari purché, relativamente a questi ultimi, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato;
3) età compresa tra i 18 anni e i 67 anni (il limite massimo di età è stato innalzato in forza degli adeguamenti alla speranza di vita); 4) possesso di redditi annui inferiori agli importi stabiliti annualmente.
Nel caso di specie, la domanda di pensione di invalidità civile che l'interessato ha presentata il
25.09.2020 è stata respinta, in data 04.01.2021, per insussistenza del requisito reddituale, avendo il ricorrente, sia nell'anno 2019 che nell'anno 2020, prodotto redditi superiori ai limiti di legge (cfr. all.
n. 3 fascicolo ), e tale provvedimento di rigetto non è stato impugnato dal ricorrente. CP_1
Condividendo le argomentazioni dell' , si ritiene che, una volta acquisito successivamente il CP_1 requisito reddituale – nell'anno 2022, secondo l'assunto attoreo – l'interessato avrebbe dovuto presentare all' una nuova domanda amministrativa, con l'inoltro dell'apposito modello AP93, CP_1 al fine di ottenere la liquidazione della prestazione a decorrere dal mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa. Sul punto la Suprema Corte, anche di recente, ha statuito che:
“In tema di assegno mensile ex art. 13 della l. n. 118 del 1971, se l'originaria domanda è stata respinta per l'insussistenza dei requisiti socio-economici, che sono elementi costitutivi per la prestazione, al loro sopraggiungere l'interessato deve proporre un'altra istanza al fine di consentirne il vaglio in funzione del riconoscimento dell'emolumento, il quale andrà attribuito dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della nuova domanda amministrativa, anch'essa elemento costitutivo del diritto alla prestazione” (cfr. Cass. Civile Sez. Lav. 29.12.2023,
n. 36508). Nella motivazione di tale pronuncia, la Corte ha precisato: “… 2.3.- La tesi che considera necessaria e sufficiente la sola domanda amministrativa iniziale poggia sul presupposto, sguarnito di un solido supporto normativo, che tale domanda dia l'avvio a un procedimento destinato a perpetuarsi per un tempo indefinito, anche quando la domanda sia respinta per la carenza dei requisiti socioeconomici e a tale provvedimento l'interessato abbia prestato acquiescenza. Al presupposto della pendenza sine die del procedimento amministrativo si affianca il rilievo, egualmente fallace, che la successiva segnalazione del maturare dei requisiti si configuri come un riesame della domanda inoltrata ab origine. Da quest'angolo visuale, la domanda che dà impulso all'iniziale procedimento presenterebbe un'efficacia ultrattiva, suscettibile di protrarsi sine die. 2.4.-
La necessità di una nuova domanda rinviene un'ulteriore conferma, sul piano sistematico, nelle previsioni richiamate nel ricorso (pagina 9), che, in caso di prima liquidazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali correlate al reddito, conferiscono rilievo al reddito dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva al momento della domanda. La nuova domanda è, pertanto, necessaria al fine precipuo di consentire le ineludibili verifiche in ordine a un requisito prima mancante, che assurge a elemento costitutivo indefettibile della prestazione dedotta in causa, senza esaurirsi in una mera condizione di erogabilità. 2.5.- La reiezione, oramai inoppugnabile, dell'originaria domanda, con la conseguente conclusione del procedimento, e il ruolo che tali sopraggiunti requisiti rivestono, di elementi costitutivi della prestazione rivendicata, mai prima vagliati, convergono nel rendere necessaria la presentazione d'una nuova domanda, al sopraggiungere dei requisiti all'inizio carenti.
2.6.- La mancanza di ogni preventiva verifica su requisiti che si sono perfezionati solo successivamente, in relazione a una prestazione mai riconosciuta, frustrerebbe la ratio che permea la necessità di presentare la domanda amministrativa, ancorando proprio alla domanda, anche per evidenti esigenze di certezza, la decorrenza della prestazione.”.
Lo stesso ha precisato con il Messaggio HERMES del 04.04.2017 n. 1487 (cfr. all. n. 8 CP_1 fascicolo ) che, quando la reiezione della domanda di prestazione di invalidità civile sia dipesa CP_1 dall'assenza di un requisito socio-economico e, successivamente, l'interessato ritenga che lo stesso si sia perfezionato, si potrà presentare una domanda di riesame (rectius: una nuova domanda) tramite l'invio del modello AP93 al quale dovrà essere allegato il verbale sanitario in corso di validità; qualora l'Istituto accerti il possesso di tutti i requisiti la domanda potrà essere accolta dal mese successivo alla data di presentazione del modello AP93.
Condividendo gli esposti principi, ritiene il giudice che il soggetto interessato da un provvedimento di rigetto della prestazione di invalidità civile per mancanza del requisito socio-economico, debba presentare una domanda di riesame, equivalente ad una nuova domanda di prestazione, attraverso la produzione del modello denominato AP93 nel quale si attesti il perfezionamento successivo del requisito reddituale.
Nel caso concreto, si osserva che il ricorrente, soltanto in data 10.07.2023, ha presentato il suddetto modello AP93, chiedendo il riesame della sua domanda di prestazione per sopraggiunta sussistenza dei requisiti socio-economici (cfr. all. nn. 4 e 5 fascicolo ). Per tale ragione, la prestazione gli è CP_1 stata correttamente erogata dall'Ente a partire dal 01.08.2023, vale a dire dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda di riesame.
E' solo il caso di aggiungere che la richiesta che l'attore ha avanzata il 23.06.2022 non costituisce una richiesta di riesame poiché la PEC inoltrata all' conteneva solo il modello AP70 relativo ai CP_1 redditi dell'assistito (cfr. all. nn. 6 e 7 fascicolo ). CP_1 Sussistendo in atti la dichiarazione di cui all'art. 152 c.p.c., va disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese del giudizio.
Catanzaro, 04.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
NC AG