TRIB
Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/05/2024, n. 3185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3185 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 11/04/2024, lette le note scritte ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 8507/2021 R.G. promossa da:
rappr.to e difeso dall'Avv. MAIELLO MARIA Parte_1
LUISA come da procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rapp.to e difeso dall'Avv. MARESCA ANTONIO Controparte_1 come da procura in atti
RESISTENTE OGGETTO: categoria e qualifica
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.05.2021 parte ricorrente esponeva di aver lavorato a far data dal 01.11.1991 alle dipendenze della soc. CP_2 con contratto a tempo determinato, con inquadramento di impiegato III livello, mansioni addetto biglietteria e, successivamente, dal 20.12.1993 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dalla soc. Controparte_1 con la medesima qualifica di III livello e mansione addetto biglietteria, presso la sede di Napoli Molo Beverello. Il ricorrente dichiarava di aver sempre lavorato per sei giorni alla settimana svolgendo, alternativamente, i seguenti turni di lavoro: 06:00/12:50 o 12:30/19:10 e che, ogni qualvolta lo stesso svolgeva il proprio turno lavorativo di mattina e, precisamente, dalle h: 06:00 alle 12:50, effettuava un'ora di straordinario in quanto, dopo aver contabilizzato il denaro incassato, terminato l'orario di lavoro svolto presso la biglietteria, provvedeva a depositare lo stesso, personalmente, presso l'istituto bancario indicato dalla società. A decorrere dagli inizi degli anni 2000, lo stesso effettuava un'ora di straordinario in quanto, dopo aver contabilizzato il denaro incassato dalla biglietteria, provvedeva a compilare le distinte di versamento e, dopo averlo opportunamente inserito nelle apposite buste, consegnava le stesse al portavalori che sopraggiungeva a ritirarle. Il rapporto di lavoro si interrompeva nel mese di ottobre 2020 per intervenuto pensionamento. L'istante, alla luce delle mansioni a suo dire effettivamente svolte, chiedeva che gli fosse riconosciuto il livello retributivo superiore e, dunque, IV livello anziché III dalla data di assunzione sino al 06/2015 e livello C anziché D dal 07/2015 sino alla data di intervenuta cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento e, conseguentemente, che gli venissero riconosciute le differenze retributive derivanti dal diverso e superiore inquadramento, per un totale pari ad € 140.843,22. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente concludeva per veder accertarsi e dichiararsi la continuità del rapporto di lavoro in precedenza instaurato con la soc. e, a decorrere dal 20.12.1993, con la soc. CP_2
; accertarsi e dichiararsi che il sig. ha Controparte_1 Parte_1 svolto mansioni eccedenti quelle previste per il livello per il quale è stato negli anni retribuito e dunque il III livello sino al mese di giugno 2015 ed il livello D dal mese di luglio 2015 sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro;
riconoscere al ricorrente, per l'effetto, quale livello di inquadramento retributivo il IV livello dalla data di assunzione novembre 1991 sino al mese di giugno 2015 e il livello C dal mese di luglio 2015 sino alla data di intervenuta cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento;
condannare la al pagamento delle differenze Controparte_3 retributive, TFR e di tutti gli altri emolumenti di cui al conteggio analitico allegato per un importo pari ad € 140.843,22 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge per il periodo dal 11/1991 sino alla cessazione del rapporto di lavoro intervenuta addì 10/2020. Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari, da attribuirsi al costituito procuratore antistatario. Si costituiva tempestivamente la la quale chiedeva Controparte_4 dichiararsi la domanda attorea nulla e/o inammissibile, contestando i conteggi allegati dal ricorrente e ritenendo corretto l'inquadramento contrattuale dello stesso;
concludeva per sentir dichiarare la nullità e/o inammissibilità del ricorso, con rigetto immediato della domanda relativa all'accertamento del diritto ad un superiore inquadramento;
in subordine rigettare il ricorso ed ogni domanda in quanto destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto oltre che sfornita di prova e in ogni caso parzialmente prescritta;
emettere ogni altro provvedimento di giustizia;
condannare il ricorrente alla refusione delle spese, diritti ed onorari con attribuzione al costituito avvocato per fattone anticipo. All'udienza del 19.5.2022 veniva disposto il libero interrogatorio del ricorrente, il quale dichiarava: “Nell'anno 1993, ovvero quando sono passato alle dipendenze della convenuta ero addetto alla biglietteria di Mergellina e mi occupavo dell'emissione dei biglietti, dell'incasso del corrispettivo e a fine turno provvedevo a giorni alterni a fare versamenti presso l'intesa San Paolo sita alla Riviera di Chiaia. A fine turno contavo i soldi compilavo una distinta di versamento, inserivo i soldi con la distinta in un cassonetto e provvedevo al versamento presso la banca. A tanto provvedevo fino agli anni 2000. Negli anni 2000 consegnavamo i plichi le ricevute e i versamenti al personale della vigilanza. Nell'anno 1993 e fino all'anno 1996 lavoravo dalle ore 6,00 fino alle 19,00. Eravamo solo in due. In quel periodo ero addetto al molo di Mergellina. Successivamente osservavo dei turni di lavoro, il primo turno iniziava alle ore 6,00 e terminava alle ore 12,50, il secondo turno iniziava alle 12,30 e terminava alle 19,10. L'attività accessoria di contabilizzazione e compilazione della distinta di versamento la effettuavo a inizio turno o a fine turno entro l'orario di lavoro. Nell'anno 2000, se ben ricordo, sono stato trasferito al molo Beverello. Le mansioni e gli orari di lavoro sono rimasti immutati”. All'udienza del 18.01.2023 il sig. riferiva: “in riferimento Parte_1 alle mansioni svolte dal 1993 al 2020 preciso che oltre ad essere operatore di biglietteria a fine turno contabilizzavo gli incassi separavo gli incassi tra le società (per la linea e (per l'isola di Ischia e Org_1 Org_2 CP_1 Org_2
a volte portavo gli incassi di persona presso le banche che si sono susseguite negli anni altre volte aspettavo la vigilanza che ritirava i plichi. Il mio orario di lavoro era di 6,40 ore il turno di mattina era dalle ore 6,00 alle 12,50 il secondo turno iniziava alle 12,30 e terminava alle 19,10. Nel periodo estivo il turno pomeridiano iniziava alle 12,30 e terminava alle ore 20,20. Preciso che facevo le chiusure di cassa e contabilizzavo gli incassi. Impiegavo circa un'oretta per fare il conteggio perché, se non avesse quadrato il conteggio avrei dovuto rimetterci i soldi. Quando non riuscivo la sera a svolgere tale attività la mattina mi anticipavo di circa un'oretta per svolgere tale attività. Ci contattavano con il responsabile della Org_1
o della anche nei giorni successivi in merito al conteggio e deposito CP_1 dell'incasso in banca” Quindi, all'udienza odierna, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa.
Il ricorso è infondato. In via preliminare va qui riconosciuto che il ricorrente ha documentalmente provato con il deposito dei cedolini paga relativi ai vari anni di servizio, la continuità del proprio rapporto di lavoro, iniziato in data 01.11.1991 con la società e proseguito, a decorrere dal 20.12.1993 con la società CP_2
Controparte_1
Venendo al merito della questione, va qui ricordato che, ai sensi dell'art. 2103 c.c., il lavoratore utilizzato per un certo intervallo di tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza ha il diritto sia al trattamento economico previsto per l'attività concretamente espletata, sia all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica. È, pertanto, necessario accertare il verificarsi delle condizioni previste per l'acquisizione della qualifica superiore, ossia: a) quali siano state le mansioni effettivamente svolte;
b) la riconducibilità di queste nelle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore;
c) il decorso del tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Evidentemente, incombe sul lavoratore dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte;
il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la qualifica superiore viene rivendicata;
la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale di riferimento (in tal senso, la giurisprudenza consolidata sin da Cass. lav. 27/9/2010, n. 20272;
31/12/2009, n. 28284). Il ricorrente agisce per il riconoscimento del proprio diritto all'inquadramento nel IV livello del C.c.n.l. Armamento Marittimi – Addetti agli Uffici dalla data di assunzione al 30.6.2015 e nel livello C del c.c.n.l.
– Addetti agli Uffici dal 1.7.2015 al 14.10.2020 e la Controparte_5 conseguente condanna all'attribuzione delle differenze retributive. Orbene, nel suddetto IV livello sono inquadrati “…i lavoratori di concetto che, con perizia e buona conoscenza delle proprie mansioni, svolgono attività tecniche o amministrative che comportano l'interpretazione e l'applicazione di principi, norme e procedure, richiedenti specifiche conoscenze teoriche e partiche. Tra i profili professionali previsti, rientra, tra gli altri, quello di: a) impiegati, cassiere che effettua riscossioni e pagamenti curando le relative registrazioni contabili”, mentre nel livello III, nel quale era inquadrato il ricorrente, rientravano: “Lavoratori che svolgono attività di media complessità, richiedenti preparazione acquisita in istituti o enti professionali o attraverso corsi di aggiornamento o di riqualificazione, nonché acquisita attraverso conoscenza diretta derivante da una corrispondente esperienza di lavoro. Profili professionali a) IMPIEGATI - addetto prenotazione/vendita, settore passeggeri (NOTA 1) - addetti alla prenotazione e vendita passaggi aerei, marittimi, ferroviari”.
Nel caso di specie va rilevato come emerga, anche dal ricorso introduttivo, come il ricorrente, negli anni, si sia sostanzialmente occupato della semplice emissione dei titoli di viaggio e della chiusura della cassa al termine del proprio turno di lavoro, senza alcuna ulteriore attività di gestione dell'incasso, ovvero di registrazione contabile e/o consuntivazione di dati, limitata al mero conteggio dell'importo incassato e predisposizione di una distinta riepilogativa dello stesso. Peraltro, va qui aggiunto che, ai fini dell'inquadramento, nulla rileva la deduzione che il ricorrente si sia potuto in talune occasioni recare presso gli sportelli bancari per il deposito del denaro relativo all'incasso, poiché operazione meramente marginale, nonché occasionale, in quanto normalmente il sig. si limitava a consegnare il plico con il denaro agli Pt_1 addetti dell'istituto di Vigilanza privata che ne curavano il trasferimento presso la banca, come evidenzia anche la documentazione prodotta dal ricorrente. (cfr. allegato n. 9 produzione ricorrente). Tutto quanto sopra esposto appare chiaro come l'inquadramento del ricorrente, dapprima nel terzo livello retributivo del c.c.n.l. CP_6 applicato sino al 30 giugno 2015 e poi nel livello “D” del c.c.n.l. , CP_5 sia ampiamente satisfattivo delle mansioni espletate dal sig. , anche Pt_1 per come descritte in ricorso, in quanto la semplice lettura della declaratoria del 3° livello retributivo del c.c.n.l. dell' Organizzazione_3 CP_6 in cui è stato inquadrato sino al 30 giugno 2015 consente di agevolmente convenire che in esso andavano inquadrati quei “profili lavorativi” che come il sig. : “svolgono attività di media complessità, richiedenti Pt_1 preparazione in istituti o enti professionali o attraverso corsi di aggiornamento o di riqualificazione, nonché acquisita attraverso conoscenza diretta, derivante da una corrispondente esperienza di lavoro”, che trovano aderente collocazione nel Profilo professionale:” a) Impiegati - addetto prenotazione/vendita, settore passeggeri;
- addetti alla prenotazione e vendita passaggi aerei, marittimi, ferroviari”. In conseguenza di quanto sopra esposto, anche le rivendicazioni economiche che traggono fondamento dall'espletamento di mansioni superiori vanno, pertanto, interamente rigettate.
In definitiva, il ricorrente non ha offerto alcun elemento di prova circa lo svolgimento delle mansioni rientranti nel livello IV del evocato. Org_4
Sul punto, la giurisprudenza ormai stratificata (cfr. ex plurimis Cass. nr. 18418/2013) ha più volte precisato che è sul lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dallo stesso art. 2103 c.c., mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato, pertanto conclusivamente va rigettata ogni domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo teendo conto del valore e dell'attività svolta dai difensori delle parti, nonché della circostanza che non è stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2000,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge con distrazione.
2) Si comunichi Così deciso in data 11/04/2024. il Giudice Dott. Manuela Montuori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 11/04/2024, lette le note scritte ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 8507/2021 R.G. promossa da:
rappr.to e difeso dall'Avv. MAIELLO MARIA Parte_1
LUISA come da procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rapp.to e difeso dall'Avv. MARESCA ANTONIO Controparte_1 come da procura in atti
RESISTENTE OGGETTO: categoria e qualifica
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.05.2021 parte ricorrente esponeva di aver lavorato a far data dal 01.11.1991 alle dipendenze della soc. CP_2 con contratto a tempo determinato, con inquadramento di impiegato III livello, mansioni addetto biglietteria e, successivamente, dal 20.12.1993 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dalla soc. Controparte_1 con la medesima qualifica di III livello e mansione addetto biglietteria, presso la sede di Napoli Molo Beverello. Il ricorrente dichiarava di aver sempre lavorato per sei giorni alla settimana svolgendo, alternativamente, i seguenti turni di lavoro: 06:00/12:50 o 12:30/19:10 e che, ogni qualvolta lo stesso svolgeva il proprio turno lavorativo di mattina e, precisamente, dalle h: 06:00 alle 12:50, effettuava un'ora di straordinario in quanto, dopo aver contabilizzato il denaro incassato, terminato l'orario di lavoro svolto presso la biglietteria, provvedeva a depositare lo stesso, personalmente, presso l'istituto bancario indicato dalla società. A decorrere dagli inizi degli anni 2000, lo stesso effettuava un'ora di straordinario in quanto, dopo aver contabilizzato il denaro incassato dalla biglietteria, provvedeva a compilare le distinte di versamento e, dopo averlo opportunamente inserito nelle apposite buste, consegnava le stesse al portavalori che sopraggiungeva a ritirarle. Il rapporto di lavoro si interrompeva nel mese di ottobre 2020 per intervenuto pensionamento. L'istante, alla luce delle mansioni a suo dire effettivamente svolte, chiedeva che gli fosse riconosciuto il livello retributivo superiore e, dunque, IV livello anziché III dalla data di assunzione sino al 06/2015 e livello C anziché D dal 07/2015 sino alla data di intervenuta cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento e, conseguentemente, che gli venissero riconosciute le differenze retributive derivanti dal diverso e superiore inquadramento, per un totale pari ad € 140.843,22. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente concludeva per veder accertarsi e dichiararsi la continuità del rapporto di lavoro in precedenza instaurato con la soc. e, a decorrere dal 20.12.1993, con la soc. CP_2
; accertarsi e dichiararsi che il sig. ha Controparte_1 Parte_1 svolto mansioni eccedenti quelle previste per il livello per il quale è stato negli anni retribuito e dunque il III livello sino al mese di giugno 2015 ed il livello D dal mese di luglio 2015 sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro;
riconoscere al ricorrente, per l'effetto, quale livello di inquadramento retributivo il IV livello dalla data di assunzione novembre 1991 sino al mese di giugno 2015 e il livello C dal mese di luglio 2015 sino alla data di intervenuta cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento;
condannare la al pagamento delle differenze Controparte_3 retributive, TFR e di tutti gli altri emolumenti di cui al conteggio analitico allegato per un importo pari ad € 140.843,22 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge per il periodo dal 11/1991 sino alla cessazione del rapporto di lavoro intervenuta addì 10/2020. Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari, da attribuirsi al costituito procuratore antistatario. Si costituiva tempestivamente la la quale chiedeva Controparte_4 dichiararsi la domanda attorea nulla e/o inammissibile, contestando i conteggi allegati dal ricorrente e ritenendo corretto l'inquadramento contrattuale dello stesso;
concludeva per sentir dichiarare la nullità e/o inammissibilità del ricorso, con rigetto immediato della domanda relativa all'accertamento del diritto ad un superiore inquadramento;
in subordine rigettare il ricorso ed ogni domanda in quanto destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto oltre che sfornita di prova e in ogni caso parzialmente prescritta;
emettere ogni altro provvedimento di giustizia;
condannare il ricorrente alla refusione delle spese, diritti ed onorari con attribuzione al costituito avvocato per fattone anticipo. All'udienza del 19.5.2022 veniva disposto il libero interrogatorio del ricorrente, il quale dichiarava: “Nell'anno 1993, ovvero quando sono passato alle dipendenze della convenuta ero addetto alla biglietteria di Mergellina e mi occupavo dell'emissione dei biglietti, dell'incasso del corrispettivo e a fine turno provvedevo a giorni alterni a fare versamenti presso l'intesa San Paolo sita alla Riviera di Chiaia. A fine turno contavo i soldi compilavo una distinta di versamento, inserivo i soldi con la distinta in un cassonetto e provvedevo al versamento presso la banca. A tanto provvedevo fino agli anni 2000. Negli anni 2000 consegnavamo i plichi le ricevute e i versamenti al personale della vigilanza. Nell'anno 1993 e fino all'anno 1996 lavoravo dalle ore 6,00 fino alle 19,00. Eravamo solo in due. In quel periodo ero addetto al molo di Mergellina. Successivamente osservavo dei turni di lavoro, il primo turno iniziava alle ore 6,00 e terminava alle ore 12,50, il secondo turno iniziava alle 12,30 e terminava alle 19,10. L'attività accessoria di contabilizzazione e compilazione della distinta di versamento la effettuavo a inizio turno o a fine turno entro l'orario di lavoro. Nell'anno 2000, se ben ricordo, sono stato trasferito al molo Beverello. Le mansioni e gli orari di lavoro sono rimasti immutati”. All'udienza del 18.01.2023 il sig. riferiva: “in riferimento Parte_1 alle mansioni svolte dal 1993 al 2020 preciso che oltre ad essere operatore di biglietteria a fine turno contabilizzavo gli incassi separavo gli incassi tra le società (per la linea e (per l'isola di Ischia e Org_1 Org_2 CP_1 Org_2
a volte portavo gli incassi di persona presso le banche che si sono susseguite negli anni altre volte aspettavo la vigilanza che ritirava i plichi. Il mio orario di lavoro era di 6,40 ore il turno di mattina era dalle ore 6,00 alle 12,50 il secondo turno iniziava alle 12,30 e terminava alle 19,10. Nel periodo estivo il turno pomeridiano iniziava alle 12,30 e terminava alle ore 20,20. Preciso che facevo le chiusure di cassa e contabilizzavo gli incassi. Impiegavo circa un'oretta per fare il conteggio perché, se non avesse quadrato il conteggio avrei dovuto rimetterci i soldi. Quando non riuscivo la sera a svolgere tale attività la mattina mi anticipavo di circa un'oretta per svolgere tale attività. Ci contattavano con il responsabile della Org_1
o della anche nei giorni successivi in merito al conteggio e deposito CP_1 dell'incasso in banca” Quindi, all'udienza odierna, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa.
Il ricorso è infondato. In via preliminare va qui riconosciuto che il ricorrente ha documentalmente provato con il deposito dei cedolini paga relativi ai vari anni di servizio, la continuità del proprio rapporto di lavoro, iniziato in data 01.11.1991 con la società e proseguito, a decorrere dal 20.12.1993 con la società CP_2
Controparte_1
Venendo al merito della questione, va qui ricordato che, ai sensi dell'art. 2103 c.c., il lavoratore utilizzato per un certo intervallo di tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza ha il diritto sia al trattamento economico previsto per l'attività concretamente espletata, sia all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica. È, pertanto, necessario accertare il verificarsi delle condizioni previste per l'acquisizione della qualifica superiore, ossia: a) quali siano state le mansioni effettivamente svolte;
b) la riconducibilità di queste nelle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore;
c) il decorso del tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Evidentemente, incombe sul lavoratore dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte;
il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la qualifica superiore viene rivendicata;
la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale di riferimento (in tal senso, la giurisprudenza consolidata sin da Cass. lav. 27/9/2010, n. 20272;
31/12/2009, n. 28284). Il ricorrente agisce per il riconoscimento del proprio diritto all'inquadramento nel IV livello del C.c.n.l. Armamento Marittimi – Addetti agli Uffici dalla data di assunzione al 30.6.2015 e nel livello C del c.c.n.l.
– Addetti agli Uffici dal 1.7.2015 al 14.10.2020 e la Controparte_5 conseguente condanna all'attribuzione delle differenze retributive. Orbene, nel suddetto IV livello sono inquadrati “…i lavoratori di concetto che, con perizia e buona conoscenza delle proprie mansioni, svolgono attività tecniche o amministrative che comportano l'interpretazione e l'applicazione di principi, norme e procedure, richiedenti specifiche conoscenze teoriche e partiche. Tra i profili professionali previsti, rientra, tra gli altri, quello di: a) impiegati, cassiere che effettua riscossioni e pagamenti curando le relative registrazioni contabili”, mentre nel livello III, nel quale era inquadrato il ricorrente, rientravano: “Lavoratori che svolgono attività di media complessità, richiedenti preparazione acquisita in istituti o enti professionali o attraverso corsi di aggiornamento o di riqualificazione, nonché acquisita attraverso conoscenza diretta derivante da una corrispondente esperienza di lavoro. Profili professionali a) IMPIEGATI - addetto prenotazione/vendita, settore passeggeri (NOTA 1) - addetti alla prenotazione e vendita passaggi aerei, marittimi, ferroviari”.
Nel caso di specie va rilevato come emerga, anche dal ricorso introduttivo, come il ricorrente, negli anni, si sia sostanzialmente occupato della semplice emissione dei titoli di viaggio e della chiusura della cassa al termine del proprio turno di lavoro, senza alcuna ulteriore attività di gestione dell'incasso, ovvero di registrazione contabile e/o consuntivazione di dati, limitata al mero conteggio dell'importo incassato e predisposizione di una distinta riepilogativa dello stesso. Peraltro, va qui aggiunto che, ai fini dell'inquadramento, nulla rileva la deduzione che il ricorrente si sia potuto in talune occasioni recare presso gli sportelli bancari per il deposito del denaro relativo all'incasso, poiché operazione meramente marginale, nonché occasionale, in quanto normalmente il sig. si limitava a consegnare il plico con il denaro agli Pt_1 addetti dell'istituto di Vigilanza privata che ne curavano il trasferimento presso la banca, come evidenzia anche la documentazione prodotta dal ricorrente. (cfr. allegato n. 9 produzione ricorrente). Tutto quanto sopra esposto appare chiaro come l'inquadramento del ricorrente, dapprima nel terzo livello retributivo del c.c.n.l. CP_6 applicato sino al 30 giugno 2015 e poi nel livello “D” del c.c.n.l. , CP_5 sia ampiamente satisfattivo delle mansioni espletate dal sig. , anche Pt_1 per come descritte in ricorso, in quanto la semplice lettura della declaratoria del 3° livello retributivo del c.c.n.l. dell' Organizzazione_3 CP_6 in cui è stato inquadrato sino al 30 giugno 2015 consente di agevolmente convenire che in esso andavano inquadrati quei “profili lavorativi” che come il sig. : “svolgono attività di media complessità, richiedenti Pt_1 preparazione in istituti o enti professionali o attraverso corsi di aggiornamento o di riqualificazione, nonché acquisita attraverso conoscenza diretta, derivante da una corrispondente esperienza di lavoro”, che trovano aderente collocazione nel Profilo professionale:” a) Impiegati - addetto prenotazione/vendita, settore passeggeri;
- addetti alla prenotazione e vendita passaggi aerei, marittimi, ferroviari”. In conseguenza di quanto sopra esposto, anche le rivendicazioni economiche che traggono fondamento dall'espletamento di mansioni superiori vanno, pertanto, interamente rigettate.
In definitiva, il ricorrente non ha offerto alcun elemento di prova circa lo svolgimento delle mansioni rientranti nel livello IV del evocato. Org_4
Sul punto, la giurisprudenza ormai stratificata (cfr. ex plurimis Cass. nr. 18418/2013) ha più volte precisato che è sul lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dallo stesso art. 2103 c.c., mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato, pertanto conclusivamente va rigettata ogni domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo teendo conto del valore e dell'attività svolta dai difensori delle parti, nonché della circostanza che non è stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2000,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge con distrazione.
2) Si comunichi Così deciso in data 11/04/2024. il Giudice Dott. Manuela Montuori