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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/09/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1914/2024 RG avente ad oggetto: « retribuzione : responsabilità ex art. 29 d.lgs. 276/2003 – art. 1676
c.c.»
TRA
- rappresentato e difeso dall'Avvocato ZANARELLO Parte_1
EMANUELE ed elettivamente domiciliato come in ricorso (Indirizzo
Telematico)
- ricorrente
E in persona del legale rappresentate pro tempore – contumace Controparte_1
-resistente
ED
[...]
in persona del legale rappresentate pro tempore – Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avvocato ORIONE MAURIZIO ed elettivamente domiciliata come in memoria di costituzione,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/09/2024 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha convenuto in giudizio le società resistenti chiedendo « IN
VIA PRINCIPALE 1) CONDANNARE per tutte le ragioni di cui in narrativa- la società (P.IVA: ) al pagamento a favore del CP_3 P.IVA_1
1 ricorrente della somma lorda di € 7.252,55 (diconsi settemiladuecentocinquanta-due/55) – a titolo di retribuzione, straordinario,
Tfr, spettanze di fine rapporto- oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi commerciali e rivalutazione monetaria come per legge.
VERTENZA
Festività €. 93,98
Straordinario feriale diurno
€. 3.160,05
28
Straordinario festivo diurno
€. 3.174,24
50
13/esima €. 639,25
TFR su lavoro ordinario €. 1.593,53
Rivalutazione €. 6,49
Acconti percepiti tfr €. 1.414,99
TOTALE GENERALE €. 7.252,55
2) ACCERTARE la responsabilità solidale -ex art. 29 Legge Biagi ed ex art 1676 cc - della società (P.IVA: in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante “pro tempore” con sede in Trie-ste, via Genova n. 1 e per l'effetto
3) CONDANNARE la società (P.IVA: ) al Controparte_2 P.IVA_2
PAGAMENTO della somma di € 7.252,55 (diconsi settemiladuecento- cinquantadue/55) per le ragioni di cui in narrativa -a titolo di retribu-zione, straordinario, Tfr e spettanze di fine rapporto- oppure la di-versa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi commerciali e rivalutazione monetaria come per legge. IN OGNI CASO 4) Con vittoria di spese, diritti e onorari maggiorati del 30 % per links ipertestuali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. 5) Con condanna alla regolarizzazione contributiva».
Nel costituirsi contestando la fondatezza della Controparte_2 domanda e concludendo « (i) “accertare e dichiarare l'inapplicabilità dell'art. 1676 c.c. nei confronti di in assenza di rapporti di appalto diretti fra CP_2 essa e;
(ii) respingere ogni e tutte le domande formulate dal ricorrente CP_1 nei confronti di essa per carenza di prova nell'an e nel quantum di CP_2
2 tutte le pretese vantate dal ricorrente anche con riferimento a pretese differenze retributive rinvenienti dall'asserito svolgimento di attività lavorativa in orario c.d. straordinario e carenza di legittimazione passiva di in qualità di CP_2 asserita committente responsabile in solido, rispetto ai crediti non aventi natura strettamente retributiva”. Con reiezione delle istanze istruttorie formulate dal ricorrente. Vinti gli onorari e le spese di giudizio».
Pur regolarmente raggiunta da notifica non si è costituita Controparte_1
e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti e l'esame di alcuni testi addotti dal ricorrente.
*** *** ***
1. Il ricorrente espone di aver lavorato alle dipendenze di CP_3 dal 1/8/22 al 31/7/23 (per scadenza del termine) in virtù di un rapporto di lavoro tempo determinato poi prorogato, e a tempo pieno, con inquadramento nel livello AE1 CCNL Legno Arredamenti piccola media impresa applicato al rapporto di lavoro e mansioni di operaio generico;
di aver sempre lavorato nel cantiere di Marghera in appalti e/o subappalti affidati da questa CP_2 alla alla propria datrice di lavoro;
di essere rimasto creditore alla data di cessazione del rapporto dei seguenti importi: tfr, 13^ e spettanze di fine rapporto (festività lavorate) oltre allo straordinario;
agisce nei confronti della datrice di lavoro e e anche della committente ex art. 29 d.lgs. 27672003 e art. 1676 c.c.
2. A seguito della costituzione di è stato chiarito che il CP_2 ricorrente effettivamente è stato dipendente di dal 1/8/22 al 31/7/23, CP_3 come da scheda anagrafico professionale.
PROVA DEL RAPPORTO DI LAVORO e DELL'IMPIEGO NELL'APPALTO
3. ha esposto di non aver intrattenuto alcun rapporto di CP_2 appalto direttamente con;
di avere, nel periodo in cui il ricorrente ha CP_1 affermato di avere lavorato alle dipendenze di , conferito alla società CP_1
l'ordine di appalto n. 006299CMI relativo a Controparte_4 lavori di allestimento della costruzione C. 6299 e che Controparte_4
ha chiesto a l'autorizzazione al subappalto ed
[...] CP_2
3 all'ingresso delle maestranze di presso lo stabilimento di CP_1 CP_2
Marghera in data 28 settembre 2022 ed in data 28 aprile 2023; che il ricorrente non ha offerto il benché minimo elemento probatorio a sostegno dello svolgimento di attività lavorativa a favore di nel periodo in cui CP_2 sarebbe maturato il proprio asserito credito.
4. Ciò posto, deve ritenersi provata la sussistenza del rapporto di lavoro con dal 1/8/22 al 31/7/23 alla luce della documentazione prodotta dal CP_3 ricorrente (contratto di lavoro, buste paga, scheda anagrafico professionale ed estratto conto contributivo).
5. In particolare, data l'obbligatorietà, penalmente sanzionata, del loro contenuto e della corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite sui libri- paga ed equipollenti (artt. 2 e 5 della legge 5 gennaio 1953 n. 4), i prospetti- paga, approntati sotto qualsiasi forma accolta dalla prassi aziendale per la documentazione e la quietanza dei compensi corrisposti al lavoratore
(prospetti-paga, buste-paga, strisce-paga), fanno fede nei confronti del datore di lavoro per quanto riguarda gli elementi in essi indicati ( Cass. 364/1989, Conf.
1074/86, Conf. 5807/81). Anche nei confronti del coobbligato i predetti prospetti determinano una presunzione di corrispondenza della realtà fattuale con quanto in esse attestato, che il coobbligato in solido può vincere con adeguate allegazioni.
6. Deve, altresì, ritenersi provato l'impiego del ricorrente nel subappalto con e nell'appalto tra questa e alla luce Controparte_5 Controparte_2 delle prove testimoniali che hanno confermato che il ricorrente ha sempre lavorato all'interno del cantiere di Marghera e dello stesso CP_2 riconoscimento di di aver concesso alla società CP_2 [...]
l'autorizzazione al subappalto ed all'ingresso delle Controparte_4 maestranze di presso lo stabilimento di Marghera in data CP_1 CP_2
28 settembre 2022 ed in data 28 aprile 2023 nonché dell'oggetto sociale della società datrice di lavoro indicato ne « la produzione, la costruzione, la manutenzione, la posa in opera di arredamenti ed allestimenti per navi ed imbarcazioni in genere, per edifici civili, pubblici, industriali » (vd. visura camerale)
4 7. A ciò si aggiunga la contestazione generica ed inefficace di sulla predetta circostanza allegata dal ricorrente. Non può dirsi CP_2 che la circostanza dell'impiego del ricorrente in appalto o subappalto di non rientri nella sua sfera di conoscibilità (vd ex plurimis CP_2
Dunque. Sez. 2 - , Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022) atteso che è emerso nel presente giudizio – ed è un dato acquisito da molti altri simili giudizi – come l'accesso al cantiere di sia consentito solo a seguito di CP_2 autorizzazione di quest'ultima la quale rilascia apposito tesserino, sicché
è non solo in grado di contestare specificamente la circostanza CP_2 ma anche di offrire prova contraria.
LAVORO STRAORDINARIO
8. L'istruttoria svolta ha provato lo svolgimento sistematico da parte del ricorrente di lavoro straordinario.
9. Innanzitutto il ricorrente ha coerentemente confermato «di aver lavorato per la ditta dal 1/8/2022 al 31/7/2023, con mansioni di CP_1 arredatore, ho lavorato sempre dentro a Marghera. (...) il mio CP_2 orario di lavoro era dalle 7:00 di mattina alle sei di sera cioè alle 18:00, con un'ora di pausa pranzo, questo da lunedì a venerdì e sabato dalle 7:00 alle Contr 12:00. Questo era l'orario di lavoro effettivo. (...) non ricordo se la ditta aveva la macchinetta per timbrare, alla fine del mese portavo alla ditta
[...]
l'orario».
10. I testi hanno poi univocamente riferito:
- dipendente di , e da Testimone_1 CP_6 CP_3 Pt_2 ottobre 2021 a giugno 2024, nell'arredamento cabine «(...) i lavoratori di
, e lavoravamo sempre tutti insieme. (...) ho conosciuto i CP_6 Pt_2 CP_1 ricorrenti, ha iniziato a lavorare con me, (...) Non so dire le date Parte_1 in cui i ricorrenti hanno lavorato per le varie ditte, ma come ho detto lavoravamo tutti insieme anche se risultavamo dipedenti delle tre ditte , CP_6
e (...) l'orario di lavoro era sempre lo stesso ed era 7:00 – Pt_2 CP_1
18:00 con un'ora di pausa dalle 12:00 alle 13:00 questo da lunedì a venerdì. Il sabato 7:00 – 12:00. Di sabato si lavorava sempre. (...) nel periodo in cui ho lavorato per . e ho sempre lavorato in a CP_6 CP_1 Pt_2 CP_2
5 Marghera e in questo periodo anche i ricorrenti hanno lavorato in a Marghera. (...) l'orario che ho detto è proprio quello di lavoro, CP_2 entravo in cantiere prima e uscivo dopo. (...) , e avevano CP_6 Pt_2 CP_1 la macchinetta per timbrare l'orario»;
- dipendente di e per per quasi 6 anni, Tes_2 CP_1 CP_6 in vari cantieri: Ancona, Genova, Monfalcone e Venezia – Marghera sempre nei cantieri di nell'arredo delle cabine «il nostro orario era dalle CP_2
7:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 18:00 questo da lunedì a venerdì e lavoravamo anche il sabato dalle 7:00 alle 12:00 qualche volte [anche] alle
15:00 o 16:00, ma questo quando si stava di più. Lavoravamo tutti i sabati. A me è capitato anche qualche domenica quando la nave doveva partire. (...)
l'orario che ho indicato era di lavoro effettivo. (...) le ditte avevano una macchinetta per timbrare l'inizio e la fine dell'orario di lavoro e anche la pausa pranzo, esibisco al Giudice sul mio cellulare alcune schede marcatempo» Il GL dà atto che si tratta di [alcune] schede del 2024 e che gli orari sono quelli indicati dal teste».
11. Secondo la consolidata giurisprudenza della S.C. sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del Giudice ( Cass. L., 16150 del 19/06/2018), avendo poi l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso ( ex plurimis Cass. L., n. 4076 del 20/02/2018).
12. Seppur non è possibile provare giorno per giorno il superamento dell'orario normale di lavoro è stato provato lo svolgimento sistematico di un orario di almeno 9 ore al giorno dal lunedì a venerdì e quindi dalle 7:00 alle
18:00 con un'ora di pausa e il sabato 5 ore dalle 7:00 alle 12:00, con precisazione che il ricorrente come i colleghi hanno lavorato tutti i sabati.
CREDITI LAVORATORE
6 13. Dunque con la produzione del contratto di lavoro, delle buste paga, del CCNL e con la prova dello svolgimento di lavoro straordinario, tenuto conto che non vi è una effettiva ed efficace contestazione dei conteggi, il ricorrente ha provato di andare creditore degli importi richiesti in ricorso e sopra riportati.
14. Costituisce principio consolidato quello secondo il quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (vd. ex plurimis Cass. S.U. 30/10/2001 n.
13533).
15. Mentre il ricorrente ha provato le proprie pretese e ha allegato l'inadempimento né la datrice di lavoro né hanno provato il loro CP_2 adempimento.
16. Pertanto la società datrice di lavoro deve essere condannata a corrispondere al ricorrente la somma di € 7.252,55 per i seguenti titoli: festività lavorate, straordinario feriale diurno e straordinario festivo diurno, 13^ e la differenza del TFR sul lavoro ordinario (tratto quanto ricevuto a titolo di acconti).
EMOLUMENTI RIENTRANTI NELLA GARANZIA EX ART. 29 CIT.
17. L'art. 29 d.lgs. 276/2003 è limitato agli emolumenti di natura strettamente retributiva ( Cass. L., 28517/2019; Cass. L., 23303/19) con esclusione dell' indennità sostitutiva ferie e dei permessi non goduti (Cass.
15958/2021 che richiama . Cass. 16/7/1992 n. 8627, Cass. 13/3/1997 n. 2231,
Cass. 29/8/1997 n. 8212, v. anche Cass. 24/12/1997 n. 13039, Cass. 7/3/2002
n. 3298), con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso (Cass.
8717/1990, 7109/1990, 4081/1990; in senso contrario Cass. n. 27140/2024 alla quale questa sezione allo stato non intende aderire in quanto fondata sul rilievo della «natura indennitaria e retributiva e non risarcitoria» dell'indennità di preavviso mentre la costante giurisprudenza di legittimità fa riferimento alla
7 nozione di «natura strettamente retributiva» e quindi con esclusione di quegli emolumenti che hanno una componente anche indennitaria o risarcitoria), con inclusione, invece, dei ROL per riduzione orario di lavoro (Cass. L.,
10354/2016), mentre sono inclusi 13^, EAR (= Elemento Aggiuntivo della
Retribuzione), straordinario, retribuzione ordinaria, TFR, elemento perequativo
– avente natura chiaramente retributiva come da declaratoria contrattuale – festività lavorate.
18. Dalla responsabilità ex art. 29 d.lgs. 276/2003 è altresì escluso il pagamento di retribuzioni non corrisposte per l'unilaterale sospensione del rapporto. In tal senso si veda infatti ex plurimis Cass. L., 28517/2019 «in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi", contenuta nell'art. 29, comma 2, del d.lgs.
n. 276 del 2003, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, con conseguente esclusione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno per illegittima unilaterale riduzione dell'orario lavorativo da parte del datore di lavoro».
19. Il committente risponde solamente per i crediti maturati in relazione al periodo del rapporto di lavoro coinvolto dall'appalto ed in particolare della sola quota parte di maturato dal lavoratore nell'ambito dello specifico Pt_3 appalto (Cass, Lav. 444/2019)
20. Pertanto di tutte le somme richieste (pagamento della festività lavorata, dello straordinario, del TFR e 13^) ed accertate come dovute risponde anche
CP_2
RESPONSABILITA' EX ART. 1676 C.C.
21. A norma del' art. 1676 c.c. «Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda».
22. La norma per giurisprudenza ormai consolidata si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o
8 subappaltante, con qualificazione quale subappalto della fattispecie in cui l'appalto sia conferito ad un e questo assegni i lavori alle imprese CP_7 consorziate (vd ex plurimis Cass. Lav. 24368/2017).
23. Per contro, non trova applicazione nel caso in esame l'art. 1676 c.c. non essendovi stato un rapporto contrattuale diretto tra società datrice di lavoro e ma avendo la prima lavorato in subappalto di un appaltatore CP_2 di CP_2
REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA
24. La condanna alla regolarizzazione contributiva è inammissibile non essendo stato citato l' ( vd Cass. L., 14853/2019) e potrà solo farsi luogo CP_8 all'accertamento del diritto alla regolarizzazione.
ACCESSORI
25. Sono dovuti rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429
c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dovendosi escludere il riconoscimento degli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. alla luce di Cass. SSUU 12449/2024; si richiama sul punto propria sentenza 183/2025 RG ex art. 118 disp. att. c.p.c.
SPESE DI LITE
26. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM
147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di lavoro, scaglione € 5200-26.000, ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (medie ma oggetto di numerose decisioni, e dunque aventi carattere quasi seriale , si ritiene applicabile la riduzione del 30%), dei contrasti giurisprudenziali (non sussistenti), aumentato del 30% ex art. 1, comma 1, lett. b), DM 37 dell'8.3.2017 atteso che gli atti depositati telematicamente sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione in quanto consentono la ricerca dei documenti allegati.
9 27. Il ricorrente ha dichiarato di essere esente dal contributo unificato per ragioni di reddito come da autocertificazione in atti.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Condanna e in solido ex Controparte_1 Controparte_2 art. 29 d.lgs. 276/03 a corrispondere al ricorrente la somma di € 7.252,55 per i titoli di cui alla parte motiva, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali ex art. 42 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) Condanna i resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1800 + 30% (ex comma 1 bis dell'art. 1 DM 55/2014, introdotto dall'art. 1, lett. b) DM 37/2018) per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Venezia, all'udienza del 18/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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