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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 879/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA BROCCA VINCENZO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4661/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Salerno - Via Nizza 146 84124 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 0188381225000002709 TICKET SANITARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 643/2026 depositato il 18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. Nr. 4661/2025, depositato in modalità telematica, la sig.ra Ricorrente_1,
codice fiscale CF_Ricorrente_1, impugnava l'avviso di pagamento n. 0188381225000002709 del 01.04.2025, notificato in data 09.06.2025, dall'Agenzia Entrate Riscossione di Salerno, emesso in relazione al presunto mancato pagamento del ticket sanitario per prestazioni effettuate presso la ASL SALERNO DS
71, riferito all'anno di imposta 2019, chiedendone l'annullamento.
A IV DE
1) Obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi – nullità;
2) Mancata notifica dell'atto prodromico: avviso bonario da parte della ASL LE - violazione della procedura di recupero.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione di Salerno, si è regolarmente costituita in giudizio con proprie contro deduzioni, ed in via preliminare ed assorbente, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per la tardiva costituzione del ricorrente, con vittoria di spese.
Verificate la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
IV DELLA DECISIONE
In base alla disciplina dettata dall'articolo 22 del D. Lgs n. 546/1992, "Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità deposita presso la segreteria della Corte di Giustizia
Tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.”
Nel caso di specie, risulta che la notifica del ricorso avveniva in data 27.08.202, mentre l'iscrizione a ruolo avveniva solo in data 06.10.2025, (36 giorni) ben oltre 6 giorni rispetto il termine previsto dall'art 22 (giorni
30) del sopracitato decreto legislativo.
Ciò stante, il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, Sezione 03, dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'articolo 22 del D. lgs 546/92. Spese compensate Il Presidente Dott. Vincenzo La Brocca
Salerno, 18.02.2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA BROCCA VINCENZO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4661/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Salerno - Via Nizza 146 84124 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 0188381225000002709 TICKET SANITARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 643/2026 depositato il 18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. Nr. 4661/2025, depositato in modalità telematica, la sig.ra Ricorrente_1,
codice fiscale CF_Ricorrente_1, impugnava l'avviso di pagamento n. 0188381225000002709 del 01.04.2025, notificato in data 09.06.2025, dall'Agenzia Entrate Riscossione di Salerno, emesso in relazione al presunto mancato pagamento del ticket sanitario per prestazioni effettuate presso la ASL SALERNO DS
71, riferito all'anno di imposta 2019, chiedendone l'annullamento.
A IV DE
1) Obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi – nullità;
2) Mancata notifica dell'atto prodromico: avviso bonario da parte della ASL LE - violazione della procedura di recupero.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione di Salerno, si è regolarmente costituita in giudizio con proprie contro deduzioni, ed in via preliminare ed assorbente, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per la tardiva costituzione del ricorrente, con vittoria di spese.
Verificate la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
IV DELLA DECISIONE
In base alla disciplina dettata dall'articolo 22 del D. Lgs n. 546/1992, "Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità deposita presso la segreteria della Corte di Giustizia
Tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.”
Nel caso di specie, risulta che la notifica del ricorso avveniva in data 27.08.202, mentre l'iscrizione a ruolo avveniva solo in data 06.10.2025, (36 giorni) ben oltre 6 giorni rispetto il termine previsto dall'art 22 (giorni
30) del sopracitato decreto legislativo.
Ciò stante, il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, Sezione 03, dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'articolo 22 del D. lgs 546/92. Spese compensate Il Presidente Dott. Vincenzo La Brocca
Salerno, 18.02.2026