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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 31/10/2025, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1467/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna Presidente rel.
Dott. Elena M.A. Luppino Giudice
Dott. Valeria Marchese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1467 R.G.A.C. dell'anno 2022 riservata in decisione all'udienza del 03.06.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, vertente
TRA
(cod. fisc.: , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
26.05.1989) rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Francesco Romeo, giusta procura in atti, preso il cui studio in Condofuri MA (RC) alla via Aristotele n.5 ha eletto domicilio.
-ricorrente-
E
(cod. fisc.: , nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
Calabria il 04.09.1989), rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo
pagina 1 di 12 Giovinazzo, giusta procura in atti, presso il cui studio in Taurianova (RC) alla via La Resta, I traversa, n.13 ha eletto domicilio.
-resistente-
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 03 giugno 2025, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti con le note scritte depositate insistevano nelle rispettive conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, in tutti gli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 18.05.2022 “vistava” il ricorso.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 09.05.2022 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di volere pronunciare la separazione personale dal proprio marito, , assumendo che: Controparte_1
-il 21 luglio 2012 aveva contratto in San Lorenzo (RC) matrimonio concordatario con il resistente;
-dall'unione coniugale è nata una figlia, (11.05.2013), ancora Per_1
minorenne;
-la convivenza tra essi, dopo un primo periodo caratterizzato da serenità ed armonia, si era rivelata nel prosieguo contrassegnata da difficoltà e problematiche di diversa natura, ed era deteriorata e divenuta impossibile pagina 2 di 12 a causa del comportamento aggressivo e violento posto in essere dal marito;
-in data 11.08.2021 i coniugi avevano depositato un ricorso congiunto per una separazione consensuale, poi non definitasi, non avendo le parti raggiunto un accordo;
-ella non svolgeva alcuna attività lavorativa.
Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente chiedeva che: a) venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
b) fosse disposto l'affidamento in via condivisa ad entrambi i genitori della figlia minore, riconoscendosi al padre il diritto di incontrarla e tenerla con sé nei termini e secondo le modalità che sarebbero stati stabiliti dal Tribunale;
c) fosse posto a carico del marito un assegno di mantenimento complessivo in favore di moglie (nella misura di € 250,00)
e della figlia (nella misura di € 300,00) non inferiore ad € 550,00, oltre al
50% delle spese straordinarie, secondo le previsioni contenute nel protocollo adottato dal Tribunale.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva il quale, pur non opponendosi alla Controparte_1
separazione, contestava l'esposizione dei fatti offerta dalla moglie, assumendo di non avere mai tenuto comportamenti violenti e/o aggressivi, e che la ricostruzione offerta dalla moglie era stata posta in essere al fine di addebitare la separazione al proprio coniuge ed ottenere un ingiusto assegno di mantenimento, poiché la denuncia-querela era stata sporta soltanto quando i rapporti tra i coniugi erano già deteriorati e quando già gli stessi avevano maturato l'idea di separarsi, per cui, a suo dire, l'utilizzo dello strumento penale era stato artatamente studiato,
pagina 3 di 12 tant'è che dopo aver raggiunto un accordo per una separazione consensuale, la ricorrente aveva deciso di revocare il proprio consenso nel momento in cui si era vista rifiutare l'ulteriore richiesta di un assegno di mantenimento in suo favore;
osservava, infine, quanto agli aspetti economici, di essere disoccupato, di percepire a titolo di Naspi l'importo mensile di € 900,00 dal quale dovevano essere detratte le spese che mensilmente era costretto ad affrontare.
Chiedeva, quindi, che: 1) fosse pronunciata la separazione;
2) fosse disposto l'affidamento in via condivisa della figlia ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, prevedendosi il diritto del padre di incontrarla e tenerla con sé secondo le indicazioni che sarebbero state stabilite dal Tribunale;
3) fosse rigettata la richiesta di assegno di mantenimento in favore della moglie;
4) fosse posto a suo carico l'obbligo della corresponsione di un assegno mensile per il mantenimento della figlia nella misura di € 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 26 gennaio 2023 tenutasi davanti al Presidente del
Tribunale, entrambe le parti insistevano nell'accoglimento delle rispettive conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi;
fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza depositata il 14.02.2023 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affidamento ad entrambi i genitori della figlia minore della coppia con sua collocazione con la madre e riconoscendo al padre il diritto di incontrare e di tenere con sé la figlia, compatibilmente con le sue esigenze prioritarie anche scolastiche, due pomeriggi alla settimana dall'uscita di scuola sino alle ore 20,00 e a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del sabato sino alle ore 20,00 della domenica;
veniva stabilito che per il periodo delle pagina 4 di 12 festività natalizie la minore avrebbe trascorso con ciascuno dei genitori alternativamente la vigilia ed il giorno delle ricorrenze principali (Natale,
Capodanno Epifania) salvo diversi accordi tra le parti;
analogamente per il periodo pasquale;
e che durante il periodo estivo da stabilirsi di comune accordo tra i genitori, la minore avrebbe trascorso 15 anche non consecutivi con il padre;
veniva infine ordinato al di CP_1
corrispondere alla moglie un assegno provvisorio mensile di € 250,00 a titolo di contributo esclusivamente per il mantenimento della figlia, oltre al pagamento delle spese straordinarie individuate come da protocollo nella misura del 50%.
Rimesse le parti davanti al giudice istruttore, il processo veniva istruito con l'espletamento della prova testimoniale diretta articolata dalle parti e con l'acquisizione della documentazione di natura patrimoniale che ciascun coniuge avrebbe dovuto produrre;
infine, all'udienza del
03.06.2025, svoltasi in modalità cartolare, sulle conclusioni nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art.190 c.p.c.
* * * * * *
La domanda di separazione personale proposta da è senza Parte_1
dubbio fondata e merita accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ad avviso di questo Collegio, sulla scorta delle eloquenti risultanze istruttorie, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
pagina 5 di 12 E' emerso in maniera inequivoca che la frattura subìta dal rapporto di coniugio è tanto grave -sarebbe più esatto definirla irreversibile- da rendere praticamente impossibile la prosecuzione della convivenza.
Alla luce della situazione venutasi a creare, la dichiarazione di separazione personale, peraltro invocata dalle stesse parti, si appalesa dunque l'unica decisione allo stato adottabile.
Passando poi ad esaminare la domanda di addebito formulata dalla ricorrente, reputa il Collegio fondate le censure mosse dalla moglie in ordine al comportamento riprovevole tenuto dal marito e ritiene, di conseguenza, addebitabile al la responsabilità della rottura del CP_1
vincolo coniugale, appalesandosi la condotta violenta e aggressiva posta in essere dall'uomo, ad un attenta, complessiva e serena valutazione della vicenda sottoposta al suo esame quale emerge dalle risultanze processuali, sia sul piano logico che cronologico, gravemente in contrasto con i doveri nascenti dal matrimonio.
Ed invero, deve, a tal proposito, evidenziarsi, condividendo il Collegio sul punto l'orientamento granitico espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse;
il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono pagina 6 di 12 comparabili solo con comportamenti omogenei (tra le tante, da ultimo,
Cass. n.35249/2023; Cass. n.16262/2023; Cass. n.27766/2022; Trib. Bari
n.2111/2023; Trib. Bari n.1471/2023; Trib. Lamezia Terme n.166/2023;
Trib. Pisa n.1195/2023; Trib. Monza n.1971/2023; Trib. Castrovillari
n.1140/2023; Trib. Terni n.134/2023; Trib. Teramo n.448/2023).
In buona sostanza, è stato affermato che le violenze fisiche e morali che un coniuge infligge all'altro, specie se reiterate nel tempo, costituiscono un “vulnus” di tale gravità rispetto ai doveri coniugali, da rappresentare cause idonee a rendere intollerabile la convivenza e da fondare non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, sì da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
Proprio di recente, con l'ordinanza n.9392/2025, la Suprema Corte ha ribadito con forza che, in materia di separazione personale, anche un solo episodio di violenza domestica, per quanto lieve negli esiti clinici, integra una violazione dei doveri coniugali sanciti dagli artt.143 e 151 c.c. e determina l'addebito della crisi al coniuge responsabile.
I giudici di legittimità collocano tale principio nel quadro dell'art.29
Cost. che tutela la famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio,
e richiama la Convenzione di Istanbul (L. 77/2013) a tutela della dignità
e dell'incolumità personale, riaffermando che la violenza spezza irrimediabilmente l'equilibrio della coppia.
pagina 7 di 12 La Cassazione ha avuto modo di rammentare in questa occasione che nei rapporti familiari, la prova indiziaria è spesso indispensabile perché le condotte violente avvengono in ambiti privati, sottratti alla percezione diretta dei testimoni;
una volta accertata l'offesa alla pari dignità dei coniugi, non occorre dimostrare il nesso causale tra aggressione e rottura: l'intollerabilità della convivenza è insita nell'atto violento stesso.
Orbene, facendo leva sui consolidati e condivisi principi appena enunciati, ritiene il Collegio che nella vicenda processuale in esame non possa sussistere dubbio alcuno in ordine all'ascrivibilità alla grave e accertata condotta del la responsabilità della rottura del vincolo CP_1
coniugale e della irreversibilità della crisi matrimoniale, poiché le lamentate violenze fisiche perpetuate a danno della moglie hanno trovato decisiva e significativa conferma nella sentenza pronunciata il
12.12.2024 con la quale il Tribunale penale di Reggio Calabria ha accertato la penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato di cui all'art.582 c.p. in relazione all'art.577 comma n.1, aggravato perchè commesso contro il coniuge, e ha di conseguenza condannato il CP_1
alla pena di mesi otto di reclusione.
I giudici penali hanno infatti accertato che i fatti sono stati commessi in data anteriore e prossima al 03.06.2021, ossia allorquando i coniugi vivevano ancora sotto lo stesso tetto, di talchè deve ragionevolmente desumersi che proprio tali accadimenti abbiano determinato l'irreversibile intollerabilità della vita coniugale tanto da costringere la donna a lasciare l'abitazione coniugale.
Ed allora, preso atto che l'assunto di parte ricorrente appare riscontrato sulla scorta del quadro probatorio come sopra delineato, e che i fatti pagina 8 di 12 accertati a carico del marito costituiscono violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili -traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner- e che come tali essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo, la separazione non può che essere addebitata al atteso che la CP_1
sua condotta cosciente e volontaria si palesa in tutta evidenza apertamente in contrasto con i doveri connessi al suo status di uomo coniugato.
Passando ad esaminare la richiesta formulata dalla volta ad Pt_1
ottenere un assegno di mantenimento in suo favore, è appena il caso di rimarcare come costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche.
Grava, tuttavia, sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali,
pagina 9 di 12 poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art.156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (Cass. n.3354/2025; Cass.
n.20866/2021; Cass. n.24049/21; Cass. n.234/20215).
Ne consegue che il coniuge che richiede l'assegno di mantenimento non può limitarsi a far valere la propria disoccupazione o disparità reddituale rispetto all'altro, ma ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 156 c.c., di avere tentato di reperire un'occupazione confacente alle proprie attitudini professionali e di non esserci riuscito nonostante un'effettiva e diligente ricerca.
In buona sostanza, il principio sancito dall'art.156 c.c. riflette un dovere solidaristico post-coniugale, ma non può essere spinto fino al punto di compensare completamente l'inerzia di chi sarebbe in grado di lavorare.
Dall'altro lato, in base ai canoni dell'ordinaria diligenza e alla regola generale per cui ciascuna parte è tenuta a fornire la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della propria domanda (artt.115 e 116 c.p.c.),
è indispensabile che chi invoca l'assegno di mantenimento dimostri di aver inviato curricula, sostenuto colloqui o quantomeno fatto tutto il possibile per trovarsi un impiego adeguato.
In definitiva, l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a coprire ciò che l'istante potrebbe ragionevolmente procurarsi da solo se idoneo al lavoro e in assenza di insormontabili ostacoli personali o ambientali.
pagina 10 di 12 Ebbene, nella vicenda processuale qui scrutinata, la ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere, si è limitata ad asserire di non svolgere alcuna attività lavorativa, ma non ha in alcun modo fornito prova dell'adeguata ricerca di lavoro se non la sua iscrizione nelle liste del Centro per l'Impiego, di talchè non avendo dimostrato di essere impossibilitata di proporsi sul mercato del lavoro, nonostante la sua giovane età (36 anni oggi), e di essersi attivata invano per cercare opportunità lavorative, nessun assegno di mantenimento in suo favore le può essere riconosciuto.
Per ciò che concerne la questione dell'affidamento della figlia minore della coppia, ritiene il Collegio di confermare sul punto le Per_1
statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale del 14.02.2023, non essendo state segnalate circostanze che impongano una diversa valutazione del regime di visite e di incontri genitore non collocatario- figlia stabilito in quella sede.
Deve soltanto aggiungersi, che deve essere attribuito alla nella Pt_1
misura del 100%, l'Assegno Unico Universale (Cass. n.4672/2025).
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e tenuto conto del principio della soccombenza relativamente alla domanda autonoma di addebito, le spese di giudizio vanno poste a carico di parte resistente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e il rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale con addebito proposta da con ricorso depositato il 09.05.2022, nei Parte_1
pagina 11 di 12 confronti di , ogni altra istanza, deduzione ed eccezione Controparte_1
disattese, così provvede:
-dichiara la separazione personale dei coniugi Controparte_2
[...]
-dichiara, in accoglimento della richiesta di addebito formulata da Pt_1
che la responsabilità della separazione è da ascrivere a
[...] CP_1
, per le causali di cui in parte motiva;
[...]
-dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore della coppia con collocazione presso la madre e Per_1
prevedendo il diritto di visita e di incontri del padre da esercitarsi secondo le modalità specificate in motivazione;
-pone a carico del l'obbligo della corresponsione in favore della CP_1
di un assegno mensile pari ad € 250,00 a titolo di contributo per il Pt_1
mantenimento della figlia importo rivalutabile ogni fine anno Per_1
sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo adottato da questo Tribunale;
-attribuisce alla nella misura del 100%, l'Assegno Unico Pt_1
Universale;
-condanna al pagamento delle spese processuali del Controparte_1
presente giudizio che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre Iva, Cpa
e rimborso spese generali come per legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 28.10.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna Presidente rel.
Dott. Elena M.A. Luppino Giudice
Dott. Valeria Marchese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1467 R.G.A.C. dell'anno 2022 riservata in decisione all'udienza del 03.06.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, vertente
TRA
(cod. fisc.: , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
26.05.1989) rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Francesco Romeo, giusta procura in atti, preso il cui studio in Condofuri MA (RC) alla via Aristotele n.5 ha eletto domicilio.
-ricorrente-
E
(cod. fisc.: , nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
Calabria il 04.09.1989), rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo
pagina 1 di 12 Giovinazzo, giusta procura in atti, presso il cui studio in Taurianova (RC) alla via La Resta, I traversa, n.13 ha eletto domicilio.
-resistente-
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 03 giugno 2025, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti con le note scritte depositate insistevano nelle rispettive conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, in tutti gli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 18.05.2022 “vistava” il ricorso.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 09.05.2022 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di volere pronunciare la separazione personale dal proprio marito, , assumendo che: Controparte_1
-il 21 luglio 2012 aveva contratto in San Lorenzo (RC) matrimonio concordatario con il resistente;
-dall'unione coniugale è nata una figlia, (11.05.2013), ancora Per_1
minorenne;
-la convivenza tra essi, dopo un primo periodo caratterizzato da serenità ed armonia, si era rivelata nel prosieguo contrassegnata da difficoltà e problematiche di diversa natura, ed era deteriorata e divenuta impossibile pagina 2 di 12 a causa del comportamento aggressivo e violento posto in essere dal marito;
-in data 11.08.2021 i coniugi avevano depositato un ricorso congiunto per una separazione consensuale, poi non definitasi, non avendo le parti raggiunto un accordo;
-ella non svolgeva alcuna attività lavorativa.
Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente chiedeva che: a) venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
b) fosse disposto l'affidamento in via condivisa ad entrambi i genitori della figlia minore, riconoscendosi al padre il diritto di incontrarla e tenerla con sé nei termini e secondo le modalità che sarebbero stati stabiliti dal Tribunale;
c) fosse posto a carico del marito un assegno di mantenimento complessivo in favore di moglie (nella misura di € 250,00)
e della figlia (nella misura di € 300,00) non inferiore ad € 550,00, oltre al
50% delle spese straordinarie, secondo le previsioni contenute nel protocollo adottato dal Tribunale.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva il quale, pur non opponendosi alla Controparte_1
separazione, contestava l'esposizione dei fatti offerta dalla moglie, assumendo di non avere mai tenuto comportamenti violenti e/o aggressivi, e che la ricostruzione offerta dalla moglie era stata posta in essere al fine di addebitare la separazione al proprio coniuge ed ottenere un ingiusto assegno di mantenimento, poiché la denuncia-querela era stata sporta soltanto quando i rapporti tra i coniugi erano già deteriorati e quando già gli stessi avevano maturato l'idea di separarsi, per cui, a suo dire, l'utilizzo dello strumento penale era stato artatamente studiato,
pagina 3 di 12 tant'è che dopo aver raggiunto un accordo per una separazione consensuale, la ricorrente aveva deciso di revocare il proprio consenso nel momento in cui si era vista rifiutare l'ulteriore richiesta di un assegno di mantenimento in suo favore;
osservava, infine, quanto agli aspetti economici, di essere disoccupato, di percepire a titolo di Naspi l'importo mensile di € 900,00 dal quale dovevano essere detratte le spese che mensilmente era costretto ad affrontare.
Chiedeva, quindi, che: 1) fosse pronunciata la separazione;
2) fosse disposto l'affidamento in via condivisa della figlia ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, prevedendosi il diritto del padre di incontrarla e tenerla con sé secondo le indicazioni che sarebbero state stabilite dal Tribunale;
3) fosse rigettata la richiesta di assegno di mantenimento in favore della moglie;
4) fosse posto a suo carico l'obbligo della corresponsione di un assegno mensile per il mantenimento della figlia nella misura di € 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 26 gennaio 2023 tenutasi davanti al Presidente del
Tribunale, entrambe le parti insistevano nell'accoglimento delle rispettive conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi;
fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza depositata il 14.02.2023 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affidamento ad entrambi i genitori della figlia minore della coppia con sua collocazione con la madre e riconoscendo al padre il diritto di incontrare e di tenere con sé la figlia, compatibilmente con le sue esigenze prioritarie anche scolastiche, due pomeriggi alla settimana dall'uscita di scuola sino alle ore 20,00 e a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del sabato sino alle ore 20,00 della domenica;
veniva stabilito che per il periodo delle pagina 4 di 12 festività natalizie la minore avrebbe trascorso con ciascuno dei genitori alternativamente la vigilia ed il giorno delle ricorrenze principali (Natale,
Capodanno Epifania) salvo diversi accordi tra le parti;
analogamente per il periodo pasquale;
e che durante il periodo estivo da stabilirsi di comune accordo tra i genitori, la minore avrebbe trascorso 15 anche non consecutivi con il padre;
veniva infine ordinato al di CP_1
corrispondere alla moglie un assegno provvisorio mensile di € 250,00 a titolo di contributo esclusivamente per il mantenimento della figlia, oltre al pagamento delle spese straordinarie individuate come da protocollo nella misura del 50%.
Rimesse le parti davanti al giudice istruttore, il processo veniva istruito con l'espletamento della prova testimoniale diretta articolata dalle parti e con l'acquisizione della documentazione di natura patrimoniale che ciascun coniuge avrebbe dovuto produrre;
infine, all'udienza del
03.06.2025, svoltasi in modalità cartolare, sulle conclusioni nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art.190 c.p.c.
* * * * * *
La domanda di separazione personale proposta da è senza Parte_1
dubbio fondata e merita accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ad avviso di questo Collegio, sulla scorta delle eloquenti risultanze istruttorie, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
pagina 5 di 12 E' emerso in maniera inequivoca che la frattura subìta dal rapporto di coniugio è tanto grave -sarebbe più esatto definirla irreversibile- da rendere praticamente impossibile la prosecuzione della convivenza.
Alla luce della situazione venutasi a creare, la dichiarazione di separazione personale, peraltro invocata dalle stesse parti, si appalesa dunque l'unica decisione allo stato adottabile.
Passando poi ad esaminare la domanda di addebito formulata dalla ricorrente, reputa il Collegio fondate le censure mosse dalla moglie in ordine al comportamento riprovevole tenuto dal marito e ritiene, di conseguenza, addebitabile al la responsabilità della rottura del CP_1
vincolo coniugale, appalesandosi la condotta violenta e aggressiva posta in essere dall'uomo, ad un attenta, complessiva e serena valutazione della vicenda sottoposta al suo esame quale emerge dalle risultanze processuali, sia sul piano logico che cronologico, gravemente in contrasto con i doveri nascenti dal matrimonio.
Ed invero, deve, a tal proposito, evidenziarsi, condividendo il Collegio sul punto l'orientamento granitico espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse;
il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono pagina 6 di 12 comparabili solo con comportamenti omogenei (tra le tante, da ultimo,
Cass. n.35249/2023; Cass. n.16262/2023; Cass. n.27766/2022; Trib. Bari
n.2111/2023; Trib. Bari n.1471/2023; Trib. Lamezia Terme n.166/2023;
Trib. Pisa n.1195/2023; Trib. Monza n.1971/2023; Trib. Castrovillari
n.1140/2023; Trib. Terni n.134/2023; Trib. Teramo n.448/2023).
In buona sostanza, è stato affermato che le violenze fisiche e morali che un coniuge infligge all'altro, specie se reiterate nel tempo, costituiscono un “vulnus” di tale gravità rispetto ai doveri coniugali, da rappresentare cause idonee a rendere intollerabile la convivenza e da fondare non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, sì da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
Proprio di recente, con l'ordinanza n.9392/2025, la Suprema Corte ha ribadito con forza che, in materia di separazione personale, anche un solo episodio di violenza domestica, per quanto lieve negli esiti clinici, integra una violazione dei doveri coniugali sanciti dagli artt.143 e 151 c.c. e determina l'addebito della crisi al coniuge responsabile.
I giudici di legittimità collocano tale principio nel quadro dell'art.29
Cost. che tutela la famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio,
e richiama la Convenzione di Istanbul (L. 77/2013) a tutela della dignità
e dell'incolumità personale, riaffermando che la violenza spezza irrimediabilmente l'equilibrio della coppia.
pagina 7 di 12 La Cassazione ha avuto modo di rammentare in questa occasione che nei rapporti familiari, la prova indiziaria è spesso indispensabile perché le condotte violente avvengono in ambiti privati, sottratti alla percezione diretta dei testimoni;
una volta accertata l'offesa alla pari dignità dei coniugi, non occorre dimostrare il nesso causale tra aggressione e rottura: l'intollerabilità della convivenza è insita nell'atto violento stesso.
Orbene, facendo leva sui consolidati e condivisi principi appena enunciati, ritiene il Collegio che nella vicenda processuale in esame non possa sussistere dubbio alcuno in ordine all'ascrivibilità alla grave e accertata condotta del la responsabilità della rottura del vincolo CP_1
coniugale e della irreversibilità della crisi matrimoniale, poiché le lamentate violenze fisiche perpetuate a danno della moglie hanno trovato decisiva e significativa conferma nella sentenza pronunciata il
12.12.2024 con la quale il Tribunale penale di Reggio Calabria ha accertato la penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato di cui all'art.582 c.p. in relazione all'art.577 comma n.1, aggravato perchè commesso contro il coniuge, e ha di conseguenza condannato il CP_1
alla pena di mesi otto di reclusione.
I giudici penali hanno infatti accertato che i fatti sono stati commessi in data anteriore e prossima al 03.06.2021, ossia allorquando i coniugi vivevano ancora sotto lo stesso tetto, di talchè deve ragionevolmente desumersi che proprio tali accadimenti abbiano determinato l'irreversibile intollerabilità della vita coniugale tanto da costringere la donna a lasciare l'abitazione coniugale.
Ed allora, preso atto che l'assunto di parte ricorrente appare riscontrato sulla scorta del quadro probatorio come sopra delineato, e che i fatti pagina 8 di 12 accertati a carico del marito costituiscono violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili -traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner- e che come tali essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo, la separazione non può che essere addebitata al atteso che la CP_1
sua condotta cosciente e volontaria si palesa in tutta evidenza apertamente in contrasto con i doveri connessi al suo status di uomo coniugato.
Passando ad esaminare la richiesta formulata dalla volta ad Pt_1
ottenere un assegno di mantenimento in suo favore, è appena il caso di rimarcare come costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche.
Grava, tuttavia, sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali,
pagina 9 di 12 poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art.156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (Cass. n.3354/2025; Cass.
n.20866/2021; Cass. n.24049/21; Cass. n.234/20215).
Ne consegue che il coniuge che richiede l'assegno di mantenimento non può limitarsi a far valere la propria disoccupazione o disparità reddituale rispetto all'altro, ma ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 156 c.c., di avere tentato di reperire un'occupazione confacente alle proprie attitudini professionali e di non esserci riuscito nonostante un'effettiva e diligente ricerca.
In buona sostanza, il principio sancito dall'art.156 c.c. riflette un dovere solidaristico post-coniugale, ma non può essere spinto fino al punto di compensare completamente l'inerzia di chi sarebbe in grado di lavorare.
Dall'altro lato, in base ai canoni dell'ordinaria diligenza e alla regola generale per cui ciascuna parte è tenuta a fornire la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della propria domanda (artt.115 e 116 c.p.c.),
è indispensabile che chi invoca l'assegno di mantenimento dimostri di aver inviato curricula, sostenuto colloqui o quantomeno fatto tutto il possibile per trovarsi un impiego adeguato.
In definitiva, l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a coprire ciò che l'istante potrebbe ragionevolmente procurarsi da solo se idoneo al lavoro e in assenza di insormontabili ostacoli personali o ambientali.
pagina 10 di 12 Ebbene, nella vicenda processuale qui scrutinata, la ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere, si è limitata ad asserire di non svolgere alcuna attività lavorativa, ma non ha in alcun modo fornito prova dell'adeguata ricerca di lavoro se non la sua iscrizione nelle liste del Centro per l'Impiego, di talchè non avendo dimostrato di essere impossibilitata di proporsi sul mercato del lavoro, nonostante la sua giovane età (36 anni oggi), e di essersi attivata invano per cercare opportunità lavorative, nessun assegno di mantenimento in suo favore le può essere riconosciuto.
Per ciò che concerne la questione dell'affidamento della figlia minore della coppia, ritiene il Collegio di confermare sul punto le Per_1
statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale del 14.02.2023, non essendo state segnalate circostanze che impongano una diversa valutazione del regime di visite e di incontri genitore non collocatario- figlia stabilito in quella sede.
Deve soltanto aggiungersi, che deve essere attribuito alla nella Pt_1
misura del 100%, l'Assegno Unico Universale (Cass. n.4672/2025).
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e tenuto conto del principio della soccombenza relativamente alla domanda autonoma di addebito, le spese di giudizio vanno poste a carico di parte resistente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e il rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale con addebito proposta da con ricorso depositato il 09.05.2022, nei Parte_1
pagina 11 di 12 confronti di , ogni altra istanza, deduzione ed eccezione Controparte_1
disattese, così provvede:
-dichiara la separazione personale dei coniugi Controparte_2
[...]
-dichiara, in accoglimento della richiesta di addebito formulata da Pt_1
che la responsabilità della separazione è da ascrivere a
[...] CP_1
, per le causali di cui in parte motiva;
[...]
-dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore della coppia con collocazione presso la madre e Per_1
prevedendo il diritto di visita e di incontri del padre da esercitarsi secondo le modalità specificate in motivazione;
-pone a carico del l'obbligo della corresponsione in favore della CP_1
di un assegno mensile pari ad € 250,00 a titolo di contributo per il Pt_1
mantenimento della figlia importo rivalutabile ogni fine anno Per_1
sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo adottato da questo Tribunale;
-attribuisce alla nella misura del 100%, l'Assegno Unico Pt_1
Universale;
-condanna al pagamento delle spese processuali del Controparte_1
presente giudizio che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre Iva, Cpa
e rimborso spese generali come per legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 28.10.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
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