Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 1966
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Palese infondatezza della pretesa impositiva

    La corte non ha accolto la richiesta di sospensione, dichiarando il ricorso inammissibile.

  • Inammissibile
    Illegittimità, infondatezza ed estinzione della cartella esattoriale

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per omessa notificazione alla Regione Campania, ente che ha emesso l'atto presupposto.

  • Inammissibile
    Prescrizione del diritto

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per omessa notificazione alla Regione Campania, ente che ha emesso l'atto presupposto.

  • Inammissibile
    Omessa notifica degli atti presupposti

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per omessa notificazione alla Regione Campania, ente che ha emesso l'atto presupposto.

  • Rigettato
    Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio

    Le spese sono state compensate integralmente tra le parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 1966
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1966
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo