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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 1966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1966 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1966/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12249/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale C5 80100 Napoli NA
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250014567224 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1361/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Tutto quanto innanzi premesso, la parte ricorrente, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa,
CHIEDE
Che Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di NAPOLI, cui spetta la competenza, voglia così provvedere:
- In via preliminare disponga la previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato attesa la palese infondatezza della pretesa impositiva per le motivazioni esposte e di converso la evidente fondatezza della opposizione quivi effettuata;
- nel merito, in accoglimento del ricorso, accerti e dichiari la illegittimità, infondatezza ed estinzione della cartella esattoriale n. 071 2025 00014029 69 000, con conseguente annullamento del tributo richiesto unitamente alle relative pretese creditorie, in ragione delle osservazioni esposte in narrativa;
- Il tutto con vittoria di spese e compensi relativi professionali alla presente procedura.
Ufficio resistente Agenzia delle Entrate Riscossione: Tutto ciò premesso, Agenzia delle Entrate - Riscossione, riportandosi a tutto quanto esposto in premessa, essendo la causa istruita per tabulas, rinuncia espressamente alla pubblica udienza e
CONCLUDE voglia l'ill.ma Commissione adita, disattendendo ogni avversa argomentazione:
a) nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza delle eccezioni sollevate contro la cartella di pagamento in quanto infondate in fatto ed in diritto;
b) condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.lgs. n. 546/1992. 2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato, impugnava nei confronti della Agenzia delle Entrate Riscossione e della REGIONE CAMPANIA la cartella esattoriale n. 071 2025 00014029 69 000, notificata in data 4.4.2025 (doc. 1) con la quale veniva intimato il pagamento del complessivo importo di € 262,63 avente ad oggetto l'omesso pagamento la tassa automobilistica anno 2019, comprensiva di interessi e sanzioni per l'anno 2019 con ente creditore rappresentato dalla Regione Campania, in riferimento ad Avviso di accertamento n.964097925670 presuntivamente notificato addì 30.08.2022 mai recapitato al ricorrente che eccepiva la prescrizione del diritto essendo ampiamente decorso il termine triennale di prescrizione e la omessa notifica degli atti presupposti. La cartella suindicata, relativa a Tassa automobilistica, non può essere oggetto di alcuna pretesa stante il decorso del relativo termine di prescrizione triennale.
La Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa come in atti, si costituiva ritualmente in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo, disattendendo ogni avversa argomentazione:
· Rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
· Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.lgs. n. 546/1992.
All'esito della discussione, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023.
3 A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è inammissibile e, in conseguenza, deve essere rigettato.
L'atto contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario.
L'Ente di riscossione, nell'emettere l'atto impugnato, ha pienamente rispettato i principi della chiarezza e della motivazione degli atti impositivi, così come sancito dall'art. 7 l. 212/2000, avendo indicato il dettaglio dei debiti con tutti i dati prescritti dalla norma (tipologia del ruolo, numero della cartella di pagamento, titolo ed ammontare dei carichi portanti, ente creditore, nominativo del debitore e relativo codice fiscale, responsabile del procedimento, tempi e modalità per il pagamento e/o per l'impugnazione dell'atto), per cui l'obbligo della motivazione può ritenersi certamente soddisfatto (Cass. sent. n. 2349 del 03.02.2011).
Del resto l'atto impugnato è tale da garantire al contribuente di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, atteso che lo stesso è stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'intimazione opposta, senza alcuna allegazione di un pregiudizio patito effettivamente (cfr.
Cass., ord. n. 9778 del 18.04.2017).
Inoltre la stessa Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha stabilito che anche qualora l'atto non sia sufficientemente chiaro ed univoco, non può essere annullato se il contribuente l'abbia comunque impugnato, dimostrando in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati (Corte di Cassazione Sez.
Unite, 11722/10).
Il ricorso proposto è inammissibile per l'omessa notificazione dello stesso alla Regione Campania, ente che ha emesso l'atto presupposto alla cartella di pagamento impugnata in questa sede in quanto il files di notifica agli atti del PTT risulta danneggiato e non è consultabile (avviso di notifica via PEC).
4 La novella normativa introdotta dal D.lgs. 220/2023 del 30/12/2023 ha introdotto all'art. 14, il comma 6 bis, il quale recita: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
In tutta evidenza, l'iniziativa del soggetto ricorrente, il quale ha inteso coinvolgere esclusivamente l'Agente della Riscossione, si pone in contrasto col precetto normativo appena menzionato;
da tanto discende la violazione del contraddittorio e la decadenza del ricorrente nei confronti dell'Ente Impositore, ovvero soggetto creditore sostanziale della pretesa fiscale, per decorrenza dei termini per l'impugnazione nei confronti di quest'ultimo. Si impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per i motivi sopra esposti.
Alla luce dei rilievi che precedono il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile.
Riguardo al regime delle spese, stante il tenore della difesa della AER e della sua eccepita carenza di legittimazione passiva, le stesse sono compensate integralmente tra le parti costituite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e spese compensate.
Così deciso in Napoli, in data 28 gennaio 2026.
Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola
5
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12249/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale C5 80100 Napoli NA
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250014567224 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1361/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Tutto quanto innanzi premesso, la parte ricorrente, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa,
CHIEDE
Che Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di NAPOLI, cui spetta la competenza, voglia così provvedere:
- In via preliminare disponga la previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato attesa la palese infondatezza della pretesa impositiva per le motivazioni esposte e di converso la evidente fondatezza della opposizione quivi effettuata;
- nel merito, in accoglimento del ricorso, accerti e dichiari la illegittimità, infondatezza ed estinzione della cartella esattoriale n. 071 2025 00014029 69 000, con conseguente annullamento del tributo richiesto unitamente alle relative pretese creditorie, in ragione delle osservazioni esposte in narrativa;
- Il tutto con vittoria di spese e compensi relativi professionali alla presente procedura.
Ufficio resistente Agenzia delle Entrate Riscossione: Tutto ciò premesso, Agenzia delle Entrate - Riscossione, riportandosi a tutto quanto esposto in premessa, essendo la causa istruita per tabulas, rinuncia espressamente alla pubblica udienza e
CONCLUDE voglia l'ill.ma Commissione adita, disattendendo ogni avversa argomentazione:
a) nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza delle eccezioni sollevate contro la cartella di pagamento in quanto infondate in fatto ed in diritto;
b) condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.lgs. n. 546/1992. 2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato, impugnava nei confronti della Agenzia delle Entrate Riscossione e della REGIONE CAMPANIA la cartella esattoriale n. 071 2025 00014029 69 000, notificata in data 4.4.2025 (doc. 1) con la quale veniva intimato il pagamento del complessivo importo di € 262,63 avente ad oggetto l'omesso pagamento la tassa automobilistica anno 2019, comprensiva di interessi e sanzioni per l'anno 2019 con ente creditore rappresentato dalla Regione Campania, in riferimento ad Avviso di accertamento n.964097925670 presuntivamente notificato addì 30.08.2022 mai recapitato al ricorrente che eccepiva la prescrizione del diritto essendo ampiamente decorso il termine triennale di prescrizione e la omessa notifica degli atti presupposti. La cartella suindicata, relativa a Tassa automobilistica, non può essere oggetto di alcuna pretesa stante il decorso del relativo termine di prescrizione triennale.
La Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa come in atti, si costituiva ritualmente in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo, disattendendo ogni avversa argomentazione:
· Rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
· Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.lgs. n. 546/1992.
All'esito della discussione, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023.
3 A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è inammissibile e, in conseguenza, deve essere rigettato.
L'atto contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario.
L'Ente di riscossione, nell'emettere l'atto impugnato, ha pienamente rispettato i principi della chiarezza e della motivazione degli atti impositivi, così come sancito dall'art. 7 l. 212/2000, avendo indicato il dettaglio dei debiti con tutti i dati prescritti dalla norma (tipologia del ruolo, numero della cartella di pagamento, titolo ed ammontare dei carichi portanti, ente creditore, nominativo del debitore e relativo codice fiscale, responsabile del procedimento, tempi e modalità per il pagamento e/o per l'impugnazione dell'atto), per cui l'obbligo della motivazione può ritenersi certamente soddisfatto (Cass. sent. n. 2349 del 03.02.2011).
Del resto l'atto impugnato è tale da garantire al contribuente di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, atteso che lo stesso è stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'intimazione opposta, senza alcuna allegazione di un pregiudizio patito effettivamente (cfr.
Cass., ord. n. 9778 del 18.04.2017).
Inoltre la stessa Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha stabilito che anche qualora l'atto non sia sufficientemente chiaro ed univoco, non può essere annullato se il contribuente l'abbia comunque impugnato, dimostrando in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati (Corte di Cassazione Sez.
Unite, 11722/10).
Il ricorso proposto è inammissibile per l'omessa notificazione dello stesso alla Regione Campania, ente che ha emesso l'atto presupposto alla cartella di pagamento impugnata in questa sede in quanto il files di notifica agli atti del PTT risulta danneggiato e non è consultabile (avviso di notifica via PEC).
4 La novella normativa introdotta dal D.lgs. 220/2023 del 30/12/2023 ha introdotto all'art. 14, il comma 6 bis, il quale recita: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
In tutta evidenza, l'iniziativa del soggetto ricorrente, il quale ha inteso coinvolgere esclusivamente l'Agente della Riscossione, si pone in contrasto col precetto normativo appena menzionato;
da tanto discende la violazione del contraddittorio e la decadenza del ricorrente nei confronti dell'Ente Impositore, ovvero soggetto creditore sostanziale della pretesa fiscale, per decorrenza dei termini per l'impugnazione nei confronti di quest'ultimo. Si impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per i motivi sopra esposti.
Alla luce dei rilievi che precedono il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile.
Riguardo al regime delle spese, stante il tenore della difesa della AER e della sua eccepita carenza di legittimazione passiva, le stesse sono compensate integralmente tra le parti costituite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e spese compensate.
Così deciso in Napoli, in data 28 gennaio 2026.
Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola
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