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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/09/2025, n. 3423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3423 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 7871/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 MARTELLOTTA GIOVANNI;
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
all'udienza del 25/09/2025, a seguito della camera di consiglio, ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti in quanto risulta in atti che l' CP_1 successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio ha pagato la prestazione richiesta.
Le rivendicazioni avanzate dalla parte ricorrente sono così state soddisfatte integralmente.
Le spese di lite - liquidate come da dispositivo secondo i parametri vigenti al minimo per la semplicità delle questioni trattate - sono poste a carico dell' CP_1 secondo soccombenza in considerazione dell'effettiva spettanza delle pretese avanzate come riconosciuto dallo stesso ente previdenziale e vanno distratte in favore del difensore anticipatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
1 - condanna l' alla rifusione delle spese CP_1 processuali che liquida in Euro 1.865,00 oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CAP come per legge, somma da distrarsi in favore dell'avvocato anticipatario.
Bari, 25/09/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 MARTELLOTTA GIOVANNI;
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
all'udienza del 25/09/2025, a seguito della camera di consiglio, ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti in quanto risulta in atti che l' CP_1 successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio ha pagato la prestazione richiesta.
Le rivendicazioni avanzate dalla parte ricorrente sono così state soddisfatte integralmente.
Le spese di lite - liquidate come da dispositivo secondo i parametri vigenti al minimo per la semplicità delle questioni trattate - sono poste a carico dell' CP_1 secondo soccombenza in considerazione dell'effettiva spettanza delle pretese avanzate come riconosciuto dallo stesso ente previdenziale e vanno distratte in favore del difensore anticipatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
1 - condanna l' alla rifusione delle spese CP_1 processuali che liquida in Euro 1.865,00 oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CAP come per legge, somma da distrarsi in favore dell'avvocato anticipatario.
Bari, 25/09/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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