CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado La Spezia, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 288/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20231T003838000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2023
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente
come in atti
Resistente “...CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
1) attesa l'intervenuta conciliazione, dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese”.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso regolarmente notificato la Ricorrente 1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava l'avviso di rettifica e liquidazione n. 2023 1T 003838000 com il quale l'Agenzia delle Entrate -
Ufficio Territoriale della Spezia rettificava, ai sensi degli artt. 51 e 52 del DPR n. 131/1986, da € 83.673,00 a € 187.850,00, il valore dichiarato nell'atto a rogito Nominativo_1 in relazione all'unità immobiliare sita nel comune della Spezia censita al NCEU FG. 22, Mapp.le 1937, sub. 48, Cat. D/8.
Costituitosi in giudizio con deposito di controdeduzioni l'ente resistente contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Con atto depositato in data 13.2.2026 l'Agenzia delle Entrate rappresentava che, nelle more, la controversia era stata conciliata. Chiedeva pertanto che fosse dichiarata, per tale motivo, l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art 46 D.Lgs 54671992.
Si perveniva quindi all'udienza del 16.2.2026, nella quale la Corte, in composizione monocratica, decideva la causa.
Non essendovi ragioni per non accogliere la richiesta dell'ente resistente, in applicazione dell'art. 46 del D.
Lgs 546/1992, deve essere dichiarata l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
In adesione alla richiesta dell'ADE le spese sono compensate.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione. Compensa le spese processuali.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 288/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20231T003838000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2023
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente
come in atti
Resistente “...CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
1) attesa l'intervenuta conciliazione, dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese”.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso regolarmente notificato la Ricorrente 1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava l'avviso di rettifica e liquidazione n. 2023 1T 003838000 com il quale l'Agenzia delle Entrate -
Ufficio Territoriale della Spezia rettificava, ai sensi degli artt. 51 e 52 del DPR n. 131/1986, da € 83.673,00 a € 187.850,00, il valore dichiarato nell'atto a rogito Nominativo_1 in relazione all'unità immobiliare sita nel comune della Spezia censita al NCEU FG. 22, Mapp.le 1937, sub. 48, Cat. D/8.
Costituitosi in giudizio con deposito di controdeduzioni l'ente resistente contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Con atto depositato in data 13.2.2026 l'Agenzia delle Entrate rappresentava che, nelle more, la controversia era stata conciliata. Chiedeva pertanto che fosse dichiarata, per tale motivo, l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art 46 D.Lgs 54671992.
Si perveniva quindi all'udienza del 16.2.2026, nella quale la Corte, in composizione monocratica, decideva la causa.
Non essendovi ragioni per non accogliere la richiesta dell'ente resistente, in applicazione dell'art. 46 del D.
Lgs 546/1992, deve essere dichiarata l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
In adesione alla richiesta dell'ADE le spese sono compensate.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione. Compensa le spese processuali.