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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/05/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 4345/2022 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato ad [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, come da procura in atti, dall'avv. Rita Cesta ed elettivamente domiciliato in Avellino alla via
Partenio n. 44;
RICORRENTE
E nata ad [...] il [...], C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa, come da procura in atti, dall'avv. Giovanna Crisci ed elettivamente domiciliata in Avellino alla via
Circumvallazione, Galleria Ciardiello n. 2;
RESISTENTE
Con gli atti trasmessi al PM
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.11.2022 ha chiesto al Tribunale di Avellino di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data Controparte_1
11.05.2013, di disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento posto a proprio carico in favore della figlia rideterminandolo in € 150,00 mensili, di revocare il contributo versato a titolo di canone di locazione nonché di disporre che la resistente si attenga a quanto statuito sulle spese straordinarie a carico di ciascun genitore al 50%. In punto di fatto il ricorrente, dopo aver premesso che dall'unione coniugale è nata la figlia il 20.01.2014, ha esposto che non vi è stata alcuna riconciliazione con la resistente in seguito PE al decreto di omologa n. 473/2019. La parte ha, inoltre, esposto di non poter versare il contributo di € 1/4 125,00 mensili a titolo di canone di locazione, evidenziando di lavorare quale operaio stagionale con contratto a tempo determinato presso La Frutticola s.n.c. e di alternare momenti di lavoro a momenti di disoccupazione. In ordine al mantenimento in favore della figlia , il ricorrente ha osservato di aver PE sempre versato l'importo di € 215,00 nonostante, nel corso del tempo, l'assegno unico sia stato interamente gestito dalla resistente.
Con memoria difensiva del 31.05.2023 si è costituita in giudizio che, pur non Controparte_1 opponendosi alla declaratoria della cessazione degli effetti civili, ha chiesto al Tribunale di confermare le condizioni già stabilite in sede di separazione in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore PE con collocamento prevalente presso di sé e con regolamentazione del diritto di visita del padre;
all'assegno di mantenimento per la figlia di € 215,00 mensili con spese straordinarie al 50% e con esclusione dell'assegno unico pari ad € 64,00 mensili per la mancata dimostrazione del peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente ed infine di confermare anche il contributo pari ad € 125,00 mensili posto a carico della controparte a titolo di canone di locazione, evidenziando di essere disoccupata e di percepire il solo reddito di cittadinanza pari ad € 750,00 mensili svolgendo tre giorni di lavori socialmente utili.
All'udienza del 3.07.2023 il ricorrente ha rappresentato di guadagnare € 400,00 mensili con lavori stagionali e la resistente ha precisato di guadagnare € 750,00 mensili a titolo di reddito di cittadinanza e di abitare in una casa condotta in locazione per € 150,00 mensili.
Fallito il tentativo di conciliazione con ordinanza presidenziale dell'8.11.2023 è stato confermato l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre e con PE diritto di visita del padre secondo le modalità concordate tra le parti nel procedimento di separazione;
l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente della somma di € 215,00 mensili in favore della minore con spese extra assegno a carico di ciascun coniuge al 50% ed è stato revocato il contributo a carico del ricorrente della somma di € 125,00 mensili a titolo di canone di locazione.
Con note scritte del 30.04.2024 la resistente si è riportata alle conclusioni rassegnate in atti, chiedendo di modificare l'ordinanza presidenziale e di disporre un assegno di mantenimento in favore della minore pari ad € 300,00 mensili tenuto conto dell'aumento del costo di vita.
Con note scritte del 28.10.2023 il ricorrente si è riportata alle richieste ed alle osservazioni rassegnate in atti, ribadendo di non poter versare una somma maggiore ad € 200,00 mensili in favore della figlia.
Disposte indagini economico finanziarie nei confronti del ricorrente, all'esito dell'udienza del 28.11.2024 la causa è stata assegnata alla decisione collegiale con termini 190 cpc.
Con comparsa conclusionale del 22.01.2025 il ricorrente si è riportato alle medesime conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo evidenziando che la resistente nell'anno 2024 ha avuto un altro figlio dal nuovo compagno con cui convive.
2/4 Con comparsa conclusionale e con memorie di replica la resistente ha chiesto di confermare il regime di affidamento condiviso e l'assegno di mantenimento in favore della minore di € 215,00 mensili disposti con ordinanza presidenziale dell'8.11.2023 e ha rinunciato alla richiesta volta ad ottenere la conferma del canone di locazione posta a carico del ricorrente di € 125,00. In via subordinata, la parte ha chiesto di disporre un aumento dell'assegno di mantenimento per la minore.
Orbene, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Invero, nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Avellino nel procedimento di separazione, terminato con decreto di omologa n. 473/2019 reso il 19.02.2019 ed è, altresì, provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi.
Quanto alle restanti domande deve, anzitutto, darsi atto che la resistente ha rinunciato alla richiesta del contributo mensile a titolo di canone di locazione e che in ordine al regime di affidamento non risulta alcun contrasto tra le parti.
Ne deriva che deve essere confermato l'affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del visita del padre, secondo quanto già disposto con ordinanza dell'8.11.2023, per due giorni infrasettimanali e a fine settimana alternati, per una settimana durante le vacanze natalizie, per due giorni consecutivi durante le festività Pasquali, per 15 giorni durante le vacanze estive nel periodo che i coniugi concorderanno.
Allo stesso modo deve essere confermato l'importo previsto nell'ordinanza presidenziale a titolo di assegno di mantenimento per la figlia pari alla somma di € 215,00 tenuto conto delle condizioni patrimoniali delle parti, della mancata dimostrazione del peggioramento della situazione patrimoniale del ricorrente, dell'età della minore e della gestione dell'assegno unico per intero da parte della ricorrente.
Le spese extra assegno ordinarie e le spese extra assegno straordinarie devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura della metà con applicazione del protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Avellino confermando, pertanto, quanto precedentemente statuito.
Le spese del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione dell'interesse di entrambe alla domanda volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
l'11.05.2013;
[...]
3/4 - conferma l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre e PE con diritto di visita del padre come disposto in parte motiva;
- conferma a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente entro il giorno cinque di ogni mese un assegno di mantenimento per la figlia pari ad euro 215,00 oltre rivalutazione annuale, PE secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai, con spese extra assegno ordinarie e straordinarie, nella misura della metà, come da protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Avellino;
- conferma la revoca del contributo posto a carico del ricorrente a titolo di canone di locazione;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 8.5.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
4/4