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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/07/2025, n. 2915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2915 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 7.7.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.2774/2024 R.G.
TRA
avv. PECORELLA R Parte_1
E avv. G BORRELLI CP_1
SCCI SPA
Controparte_2 conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria nell'anno 2024 la parte opponente in epigrafe indicata evocava in giudizio le parti intimate proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n.314 2023 00055431
69 0000 per il pagamento dei contributi e delle sanzioni nei termini ivi in dettaglio indicati. A sostegno CP_ dell'opposizione deduceva varie censure. Si costituiva in giudizio solo l' contestando anche nel merito la domanda e chiedendo il rigetto dell'opposizione. Istruita con prove documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata anzitutto la contumacia del concessionario e di SCCI SPA che seppure ritualmente evocati non si sono costituiti in giudizio.
2. Va poi dichiarato il difetto di legittimazione passiva di nel presente giudizio atteso Controparte_3 che essa è soggetto totalmente estraneo alla gestione della procedura di recupero esperita in specie con l'avviso di addebito emesso e gravato in ossequio all'art. 30 d.l. 31.5.2010 n. 78.
3. Nel merito, in limine si deve evidenziare che l'art. 24, comma 5, d.lgs. 26.2.1999, n. 46, intitolato
“Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali”, recita: “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.Precisa poi il comma 6, primo periodo, della medesima disposizione:”Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 ss. c.p.c.”. Dunque, secondo tale disciplina, atteso il carattere impugnatorio di tali giudizi (come è rivelato dalla definizione legale di opposizione contro l'iscrizione a ruolo e dalla previsione di un termine, oramai comunemente ritenuto perentorio dalla giurisprudenza di merito, per proporre l'opposizione stessa, decorrente dalla notifica della cartella di pagamento cui si riferisce l'iscrizione a ruolo oggetto di contestazione), devono essere ritenuti indubbiamente ammissibili motivi di impugnativa formali (ad es., nullità dell'iscrizione a ruolo, etc.), ma, di regola, l'oggetto del giudizio di opposizione è costituito da “motivi inerenti il merito della pretesa contributiva. Se così è, deve essere condiviso l'orientamento già espresso in precedenti sentenze di questa
Sezione Lavoro, secondo cui in tali giudizi (analogamente a quelli che ne occupa vertente su avviso di addebito), come in tutte le procedure di opposizione ad accertamenti ante causam, è la parte intimante ad assumere la veste di attore in senso sostanziale mentre il ricorrente è il convenuto di fatto. In altre parole, anche nei procedimenti di opposizione contro l'iscrizione a ruolo, allo stesso modo che nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui ciò è pacifico già nella giurisprudenza di legittimità, è la parte opposta ad assumere il ruolo di attore sul piano sostanziale, con i conseguenti oneri di allegazione e di prova incombenti appunto su chi agisce in giudizio. D'altronde, è la stessa configurazione legale di tali giudizi impugnatori a confermare tale conclusione, non essendo esigibile che l'opponente - nel breve termine perentorio di 40 giorni a far tempo dalla notificazione della cartella di pagamento (che è l'atto finale a contenuto vincolato, sostanzialmente riproduttivo del contenuto dell'iscrizione a ruolo, da comunicare al contribuente, ma privo di una vera e propria motivazione e che, comunque, non deve contenere l'indicazione di tutti gli atti precedenti e presupposti su cui si fonda l'iscrizione) - appresti tutte le sue difese nel merito e si accolli per di più l'onere di allegare e dimostrare perché la pretesa fatta valere dall'ente previdenziale sia priva di fondamento. Di regola, perciò, l'opponente può limitarsi a contestare anche genericamente la pretesa contributiva avversa, attendendo che l'opposto fornisca la prova del suo credito, precisamente come avviene nei procedimenti di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e di opposizione a decreto ingiuntivo, i quali - sotto il profilo in esame – presentano evidenti analogie con i giudizi di opposizione a cartella esattoriale. Sul piano probatorio, perciò, possono in quest'ambito valere le regole di giudizio già affermate per tali simili procedimenti. In tale prospettiva, si è espressa a più riprese anche la Suprema Corte, ad avviso della quale l'opposizione de qua da' luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sulla spettanza della pretesa azionata in via esattoriale, relativamente al quale la ripartizione dell'onere della prova è regolata in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti in tale procedimento (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, 05/02/2009, n. 2835 ed in termini Cass. n.5763/2002).
4.1. Nella specie l'opponente, ha contestato nel merito la fondatezza della pretesa avversa (cfr. ricorso introduttivo). Ove si consideri che l'avviso di addebito impugnato si riferisce all'anno 2016, la data di notifica del medesimo risalente al 22.1.2024 non pare dubbio che in concreto si sia perfezionata la prescrizione quinquiennale ai sensi dell'art. 3 comma 9 e 10 l. n. 335/1995.
2 CP_
4.2. In senso contrario non è stato dedotto e provato dall' il compimento di qualsivoglia atto interruttivo della prescrizione opposta (ritualmente comunicato). In forza della documentazione in atti, non è possibile sostenere con ragionevole certezza la notifica rituale dell'avviso bonario del
18.11.2022 citato nella memoria difensiva di costituzione, a fronte della contestazione specifica sollevata dall'opponente e della inerzia correlata dalla parte intimata. In conclusione, per le ragioni CP_ sopra indicate, l'opposizione svolta va accolta e per l'effetto va dichiarato che l' non ha titolo per il recupero delle somme oggetto dell'avviso di addebito gravato.
5. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016). CP_
6. Le spese di causa restano a carico dell' nella misura di cui in dispositivo in considerazione del valore della controversia e dell'attività svolta. Nulle sulle spese nei confronti delle parti intimate contumaci.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede: dichiara la contumacia ed il difetto di legittimazione passiva del concessionario e di SCCI SPA e nulla si dispone sulle spese;
CP_ accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che l' non ha titolo per il recupero delle somme oggetto dell'intimazione gravata, nei termini di cui in motivazione;
CP_ condanna l' al pagamento in favore dell'opponente delle spese di causa per la somma di euro
4500,00 oltre iva cap e rimborso spese anche forfettario come per legge con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Bari 7.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Giuseppe Minervini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 7.7.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.2774/2024 R.G.
TRA
avv. PECORELLA R Parte_1
E avv. G BORRELLI CP_1
SCCI SPA
Controparte_2 conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria nell'anno 2024 la parte opponente in epigrafe indicata evocava in giudizio le parti intimate proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n.314 2023 00055431
69 0000 per il pagamento dei contributi e delle sanzioni nei termini ivi in dettaglio indicati. A sostegno CP_ dell'opposizione deduceva varie censure. Si costituiva in giudizio solo l' contestando anche nel merito la domanda e chiedendo il rigetto dell'opposizione. Istruita con prove documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata anzitutto la contumacia del concessionario e di SCCI SPA che seppure ritualmente evocati non si sono costituiti in giudizio.
2. Va poi dichiarato il difetto di legittimazione passiva di nel presente giudizio atteso Controparte_3 che essa è soggetto totalmente estraneo alla gestione della procedura di recupero esperita in specie con l'avviso di addebito emesso e gravato in ossequio all'art. 30 d.l. 31.5.2010 n. 78.
3. Nel merito, in limine si deve evidenziare che l'art. 24, comma 5, d.lgs. 26.2.1999, n. 46, intitolato
“Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali”, recita: “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.Precisa poi il comma 6, primo periodo, della medesima disposizione:”Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 ss. c.p.c.”. Dunque, secondo tale disciplina, atteso il carattere impugnatorio di tali giudizi (come è rivelato dalla definizione legale di opposizione contro l'iscrizione a ruolo e dalla previsione di un termine, oramai comunemente ritenuto perentorio dalla giurisprudenza di merito, per proporre l'opposizione stessa, decorrente dalla notifica della cartella di pagamento cui si riferisce l'iscrizione a ruolo oggetto di contestazione), devono essere ritenuti indubbiamente ammissibili motivi di impugnativa formali (ad es., nullità dell'iscrizione a ruolo, etc.), ma, di regola, l'oggetto del giudizio di opposizione è costituito da “motivi inerenti il merito della pretesa contributiva. Se così è, deve essere condiviso l'orientamento già espresso in precedenti sentenze di questa
Sezione Lavoro, secondo cui in tali giudizi (analogamente a quelli che ne occupa vertente su avviso di addebito), come in tutte le procedure di opposizione ad accertamenti ante causam, è la parte intimante ad assumere la veste di attore in senso sostanziale mentre il ricorrente è il convenuto di fatto. In altre parole, anche nei procedimenti di opposizione contro l'iscrizione a ruolo, allo stesso modo che nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui ciò è pacifico già nella giurisprudenza di legittimità, è la parte opposta ad assumere il ruolo di attore sul piano sostanziale, con i conseguenti oneri di allegazione e di prova incombenti appunto su chi agisce in giudizio. D'altronde, è la stessa configurazione legale di tali giudizi impugnatori a confermare tale conclusione, non essendo esigibile che l'opponente - nel breve termine perentorio di 40 giorni a far tempo dalla notificazione della cartella di pagamento (che è l'atto finale a contenuto vincolato, sostanzialmente riproduttivo del contenuto dell'iscrizione a ruolo, da comunicare al contribuente, ma privo di una vera e propria motivazione e che, comunque, non deve contenere l'indicazione di tutti gli atti precedenti e presupposti su cui si fonda l'iscrizione) - appresti tutte le sue difese nel merito e si accolli per di più l'onere di allegare e dimostrare perché la pretesa fatta valere dall'ente previdenziale sia priva di fondamento. Di regola, perciò, l'opponente può limitarsi a contestare anche genericamente la pretesa contributiva avversa, attendendo che l'opposto fornisca la prova del suo credito, precisamente come avviene nei procedimenti di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e di opposizione a decreto ingiuntivo, i quali - sotto il profilo in esame – presentano evidenti analogie con i giudizi di opposizione a cartella esattoriale. Sul piano probatorio, perciò, possono in quest'ambito valere le regole di giudizio già affermate per tali simili procedimenti. In tale prospettiva, si è espressa a più riprese anche la Suprema Corte, ad avviso della quale l'opposizione de qua da' luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sulla spettanza della pretesa azionata in via esattoriale, relativamente al quale la ripartizione dell'onere della prova è regolata in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti in tale procedimento (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, 05/02/2009, n. 2835 ed in termini Cass. n.5763/2002).
4.1. Nella specie l'opponente, ha contestato nel merito la fondatezza della pretesa avversa (cfr. ricorso introduttivo). Ove si consideri che l'avviso di addebito impugnato si riferisce all'anno 2016, la data di notifica del medesimo risalente al 22.1.2024 non pare dubbio che in concreto si sia perfezionata la prescrizione quinquiennale ai sensi dell'art. 3 comma 9 e 10 l. n. 335/1995.
2 CP_
4.2. In senso contrario non è stato dedotto e provato dall' il compimento di qualsivoglia atto interruttivo della prescrizione opposta (ritualmente comunicato). In forza della documentazione in atti, non è possibile sostenere con ragionevole certezza la notifica rituale dell'avviso bonario del
18.11.2022 citato nella memoria difensiva di costituzione, a fronte della contestazione specifica sollevata dall'opponente e della inerzia correlata dalla parte intimata. In conclusione, per le ragioni CP_ sopra indicate, l'opposizione svolta va accolta e per l'effetto va dichiarato che l' non ha titolo per il recupero delle somme oggetto dell'avviso di addebito gravato.
5. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016). CP_
6. Le spese di causa restano a carico dell' nella misura di cui in dispositivo in considerazione del valore della controversia e dell'attività svolta. Nulle sulle spese nei confronti delle parti intimate contumaci.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede: dichiara la contumacia ed il difetto di legittimazione passiva del concessionario e di SCCI SPA e nulla si dispone sulle spese;
CP_ accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che l' non ha titolo per il recupero delle somme oggetto dell'intimazione gravata, nei termini di cui in motivazione;
CP_ condanna l' al pagamento in favore dell'opponente delle spese di causa per la somma di euro
4500,00 oltre iva cap e rimborso spese anche forfettario come per legge con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Bari 7.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Giuseppe Minervini
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