Articolo 75 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 74Articolo 76
Versione
1 gennaio 1992
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Versione
10 dicembre 1994
Art. 75.
(Esecuzione del sequestro
conservativo dei mobili)
1. Il primo comma dell'articolo 678 del codice di procedura civile e' costituito dal seguente:
"Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo e comparire davanti al pretore del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo e' sospeso fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi". ((3)) ----------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 , convertito con modificazioni dalla L.6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che "Gli articoli 74 , 75 , 76 , 77 , 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353 , e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, e' rigettata l'istanza di convalida ovvero e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi. ".
Entrata in vigore il 10 dicembre 1994
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