Versione
1 gennaio 1992
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Versione
10 dicembre 1994
10 dicembre 1994
Art. 75.
(Esecuzione del sequestro
conservativo dei mobili)
1. Il primo comma dell'articolo 678 del codice di procedura civile e' costituito dal seguente:
"Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo e comparire davanti al pretore del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo e' sospeso fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi". ((3)) ----------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 , convertito con modificazioni dalla L.6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che "Gli articoli 74 , 75 , 76 , 77 , 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353 , e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, e' rigettata l'istanza di convalida ovvero e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi. ".
(Esecuzione del sequestro
conservativo dei mobili)
1. Il primo comma dell'articolo 678 del codice di procedura civile e' costituito dal seguente:
"Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo e comparire davanti al pretore del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo e' sospeso fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi". ((3)) ----------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 , convertito con modificazioni dalla L.6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che "Gli articoli 74 , 75 , 76 , 77 , 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353 , e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, e' rigettata l'istanza di convalida ovvero e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi. ".
Commentari • 18
- 1. Competenza in corso di causaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 1
LIBRO QUARTO DEI PROCEDIMENTI SPECIALI Titolo I DEI PROCEDIMENTI SOMMARI Capo III Dei procedimenti cautelari Sezione I Dei procedimenti cautelari in generale Art. 669 quater c.p.c. Competenza in corso di causa. 1.Quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa. 2.Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all'istruttore oppure, se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente, il quale provvede ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 669-ter. 3.Se la causa pende davanti al conciliatore, la domanda si propone al tribunale. [3] [4] 4.In pendenza dei termini per proporre l'impugnazione la …
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Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 01/02/2011, n. 2333Provvedimento: 2333-/ 201 1 ORIGINALE Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1) MOTIVO DI IMPUGNAZIONE SULLE MUNI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE GENGERE DEL TERZA SEZIONE CIVILE PROCEDIMENTO CAUTELARE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RILEVANZA 2) INTERPRETAZIONE Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Presidente DELL'ART. 4 COMMA 5, D. Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO L. N. 571 DEL 1994 Rel. Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA R.G. N. 27135/2006 Consigliere Dott. GIULIO LEVI Cron. 2333 Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO 728Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 29/11/2010 SENTENZA PU sul ricorso 27135-2006 proposto da: contributo unificato IE LO, elettivamente domiciliato in ROMA, …Leggi di più...
- legge di riforma del rito cautelare·
- applicabilità·
- ambito temporale di efficacia·
- sequestri autorizzati anteriormente al 1° gennaio 1993·
- esclusione·
- procedimenti cautelari