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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/11/2025, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3527/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Messeri Ciro Parte_1
Gianfranco);
E
, nata a [...] il [...] (con l'avv. Messeri Ciro Controparte_1
Gianfranco);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili.
Conclusioni dei ricorrenti: vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del
10/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario del matrimonio contratto in AN GI JA (PA) il 03/08/1993 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
10/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 04/08/2008;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) i figli e , data la loro maggiore età, decideranno in piena autonomia la Persona_1 Per_2 loro residenza e le modalità con le quali mantenere i rapporti con i loro genitori;
2) verserà a per il solo mantenimento della figlia Parte_1 Controparte_1 Per_2 che attualmente continua a dimorare presso la madre, la somma di € 200,00 mensili, suscettibile degli aumenti ISTAT, oltre al 50% delle spese universitarie, di istruzione e sportive, nonché le spese mediche di straordinaria rilevanza non coperte dal servizio sanitario nazionale ritendo che l'altra figlia ormai non è più alloggiante presso la madre;
Persona_1
3) ciascun ricorrente continuerà a provvedere autonomamente al proprio mantenimento;
4) la casa coniugale, di esclusiva proprietà di sita in AN Cipirello (PA) Parte_1
Via Crifasi n. 40, rimarrà nella disponibilità del medesimo;
5) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio;
6) i coniugi autorizzano l'ufficiale dello stato civile ad annotare a margine dell'atto di matrimonio, contratto in data 03/08/1993 in AN GI JA (PA), il presente divorzio;
7) i coniugi, con la sottoscrizione del presente atto, convengono di dare esecuzione immediata ai patti ivi convenuti e sopra elencati” (cfr. ricorso congiunto).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in AN GI JA (PA), in data 03/08/1993, da Parte_1
, nato a [...] il [...], e da , nata a [...]
[...] Controparte_1
GI JA (PA) il 02/10/1969, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 28, parte II, serie A, dell'anno 1993, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 10/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3527/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Messeri Ciro Parte_1
Gianfranco);
E
, nata a [...] il [...] (con l'avv. Messeri Ciro Controparte_1
Gianfranco);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili.
Conclusioni dei ricorrenti: vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del
10/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario del matrimonio contratto in AN GI JA (PA) il 03/08/1993 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
10/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 04/08/2008;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) i figli e , data la loro maggiore età, decideranno in piena autonomia la Persona_1 Per_2 loro residenza e le modalità con le quali mantenere i rapporti con i loro genitori;
2) verserà a per il solo mantenimento della figlia Parte_1 Controparte_1 Per_2 che attualmente continua a dimorare presso la madre, la somma di € 200,00 mensili, suscettibile degli aumenti ISTAT, oltre al 50% delle spese universitarie, di istruzione e sportive, nonché le spese mediche di straordinaria rilevanza non coperte dal servizio sanitario nazionale ritendo che l'altra figlia ormai non è più alloggiante presso la madre;
Persona_1
3) ciascun ricorrente continuerà a provvedere autonomamente al proprio mantenimento;
4) la casa coniugale, di esclusiva proprietà di sita in AN Cipirello (PA) Parte_1
Via Crifasi n. 40, rimarrà nella disponibilità del medesimo;
5) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio;
6) i coniugi autorizzano l'ufficiale dello stato civile ad annotare a margine dell'atto di matrimonio, contratto in data 03/08/1993 in AN GI JA (PA), il presente divorzio;
7) i coniugi, con la sottoscrizione del presente atto, convengono di dare esecuzione immediata ai patti ivi convenuti e sopra elencati” (cfr. ricorso congiunto).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in AN GI JA (PA), in data 03/08/1993, da Parte_1
, nato a [...] il [...], e da , nata a [...]
[...] Controparte_1
GI JA (PA) il 02/10/1969, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 28, parte II, serie A, dell'anno 1993, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 10/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.