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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 3870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3870 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12021/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29.10.2025 da 1) , Parte_1 nato a [...], Caltanisetta il 12 Agosto 1955 cittadino/a: italiana Cod. Fisc. . C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Michela Campanile presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) , residente in [...] nato/a a Belfast, Irlande del Nord (Regno Unito) il 22 Dicembre 1955, cittadino/a: irlandese Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Michela Campanile presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in TE IL (anno 1986 atto n. 7 reg. parte II serie A) In separazione dei beni. con i seguenti figli: (C.F. ) in data 13.02.1987 a TE Persona_1 C.F._3
IL e (C.F. in data 31.07.1989 a LY (Irlanda del Persona_2 C.F._4
Nord), entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.10.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. La Sig.ra si è già attivata per CP_1 il cambio di residenza.
2) La casa familiare sita in TE M.se Via Pergolesi 2 verrà giudizialmente assegnata con tutti gli arredi ivi presenti al Sig. , sino a quando a definizione e tacitazione di ogni Parte_1 pretesa sottesa ai pregressi rapporti patrimoniali dei coniugi, la Sig.ra , entro 90 CP_1 giorni dall'emissione della sentenza, si impegna a cedere a titolo oneroso la propria quota di proprietà pari al 50% dell'anzidetto immobile sito in TE IL Via Pergolesi 2 – Torre
o Scala n. 1, posto al piano 8 foglio 13 mapp. 287 sub. 30 categoria A/3 classe 4 vani 7 rendita catastale 596,51 oltre a posto auto sito nel corpo di fabbrica sotterraneo foglio 13 mapp. 282 sub. 50 P T categoria C/6 classe 6 mq 15 rendita catast. Euro 27,89, per € 100.000,00 (centomila/00), al Sig. , che si impegna ad accettare, il tutto mediante stipula di rogito notarile avanti Parte_1 al Notaio che le parti sceglieranno di comune accordo. Le imposte e il compenso del Notaio saranno a carico del Sig. e comunque qualsivoglia onere relativo alla suddetta cessione sarà Parte_1
a carico del Sig. . Parte_1
3) I Sig.ri e comproprietari dell'immobile sito in Campofelice di Parte_1 CP_1
Roccella Contrada Pistavecchia, nell'edificio “C”, piano 1 composto da 3 vani, disimpegno, servizio WC, ripostiglio con terrazzini censito al catasto foglio di mappa 1 particella 1240/123 Contrada Pistavecchia s.n., PT-1 CAT A/7 Classe 3 vani 3 sup. Catastale 52 mq rendita catast. euro 255,65 concordano e si impegnano con stipula di rogito notarile avanti al Notaio che le parti sceglieranno di comune accordo, entro 90 giorni dall'emissione della sentenza, a donare l'immobile ai figli Per_1
e in parti uguali. Le imposte e il compenso del Notaio saranno a carico di
[...] Persona_2 entrambi i coniugi e comunque qualsivoglia onere relativo alla suddetta cessione sarà a carico di entrambi. 4) Con la sottoscrizione del presente accordo dichiarano di null'altro avere a pretendere reciprocamente in ragione del rapporto di coniugio salvo quando sopra previsto.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Sig.ri e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio in TE IL il 15.03.1986;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TE IL perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge .
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato Dott Nicola Latour. Così deciso in Milano, il 3.12.2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Nicola Latour Dott.sa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG