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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/10/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali
Composto da:
Dott.ssa Ester Russo Presidente rel.
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata RG 225-1/2025, con ricorrenti in proprio: nato a [...] il [...] e residente a [...]
Lavoro n. 48, codice fiscale;
C.F._1
nata a [...] il [...] e residente a [...] del Lavoro n. 48, codice fiscale;
C.F._2 entrambi rappresentati, difesi ed assistiti ai fini del presente procedimento dall'Avv. Anselmo Sovieni del Foro di Modena (codice fiscale PEC e dall'Avv. C.F._3 Email_1
Nicola Galli (codice fiscale;
PEC , anche in via C.F._4 Email_2 disgiunta tra loro, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Modena, Via Modonella n. 3, giusta procura speciale.
MOTIVI DELLA DECISIONE letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della procedura familiare di liquidazione controllata ai sensi degli artt. 66 e 268 CCII proposto dai debitori;
esaminata la documentazione acquisita;
considerato, in via generale, che: il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo
III CCII, ed in particolare alla disciplina prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità; nel caso di specie, non riscontrandosi criticità, può essere omessa la fissazione dell'udienza, che ai sensi degli artt. 40 e 41 CCII considerato che essa non appare necessaria neanche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, di talchè appare conforme a diritto dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF (v. Cass. n. 20187/17); considerato altresì che, in forza dalla già affermata applicabilità, nei limiti di compatibilità, della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore, dovrà ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;
considerato che, nel caso di specie, i documenti previsti dalla predetta norma sono stati compiutamente allegati;
ritenuta la competenza del Tribunale di Modena ex art 27, commi 2 e 3 CCII;
rilevato che ricorre il presupposto soggettivo considerato che i debitori sono consumatori e non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa e ad altre procedure liquidatorie previste per la crisi o l'insolvenza;
i debitori non sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o altri delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio o per altri delitti compiuti in connessione con
l'esercizio dell'attività di impresa;
è possibile acquisire attivo da distribuire;
considerato che
la relazione dell'OCC allegata al ricorso risponde ai contenuti richiesti dagli artt. 268 comma 3 e 269 comma 2, CCII, posto che contiene una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
contiene altresì l'indicazione delle cause dell'indebitamento, la valutazione in ordine alla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni nonché dà atto della possibilità concreta, nel caso di specie, di acquisire attivo da distribuire ai creditori;
ricorre lo stato di sovraindebitamento per entrambi i debitori.
Ritenuto che l'istanza sia stata legittimamente presentata in modo congiunto da entrambi i ricorrenti nella loro qualità di coniugi conviventi, in applicazione del disposto dell'art 66, c. 1 CCII dettato in tema delle
c.d. procedure familiari che, come chiarito dal disposto dell'art. 65, c. 1 CCII, ricomprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato, di talchè l'applicazione delle disposizioni della predetta norma dettata in ordine alle procedure familiari anche alla liquidazione controllata, appare oggetto di espressa previsione di legge.
Osservato altresi che:
i ricorrenti sono membri della stessa famiglia, in quanto coniugi conviventi in Pozza di Maranello alla via Maestri del lavoro n. 48; Risulta dagli atti che le cause del sovraindebitamento dei coniugi e siano Parte_1 Parte_2 molteplici: la principale di origine comune è costituita dal mutuo fondiario di € 135.000,00 contratto nel 2005 con BPER
Banca per finanziare l'acquisto e l'avvio dell'attività commerciale “Alimentari da Susy” da parte della Pt_2
L'attività, nonostante un avvio corretto, si è interrotta nel 2009 a causa della concorrenza della grande distribuzione, rendendo impossibile il rimborso del mutuo. La banca ha escusso l'ipoteca concessa da madre e nonna del ma la vendita dell'immobile ha lasciato un residuo insoluto pari ad € 37.970 successivamente Pt_1 ceduto a Controparte_1
Il risulta debitore: Pt_1 nei confronti dell' dell'importo complessivo di € 2.778,63 calcolato alla data Controparte_2 del 14 aprile 2025, derivante da cartelle esattoriali relative principalmente al mancato versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio, oltre a residui importi di minore entità dovuti al Comune e CP_3 all' . Controparte_4
Nei confronti di Compass Banca S.p.A., alla data del 25 febbraio 2025, per un importo complessivo erogato di €
6.048,85, il cui piano di rimborso prevede 72 rate mensili da € 136,00 ciascuna, delle quali il debitore ha già versato le prime tre. Il debito residuo, considerando le rate future comprensive di interessi, ammonta a € 9.384,00.
Nei confronti di AT NPL's S.p.A., agente per conto di che ha costituito in mora il Controparte_5 ricorrente per un debito di € 67.675,99 asseritamente contratto dal padre defunto ma che l'istante Persona_1 disconosce ritenendolo inesistente o prescritto.
Per un importo complessivo pari ad euro 79838,62.
La risulta debitrice: Pt_2 nei confronti dell' per l'importo di € 120.834,65, alla data del 14 aprile 2025, Controparte_2 derivante da cartelle esattoriali relative al mancato versamento del diritto camerale e dei contributi previdenziali
INPS maturati anche dopo la cessazione della attività imprenditoriale conclusasi nel 2009 a cagione della mancata cancellazione dell'impresa dal relativo Registro circostanza che ha comportato la maturazione di obblighi contributivi non dovuti, nonostante la fosse stata assunta nelle more come lavoratrice dipendente. Pt_2
Nei confronti di Compass Banca S.p.A. per un debito personale per un importo erogato di € 3.578,76, il cui piano di rimborso prevede 60 rate mensili da € 91,00, delle quali sono state versate le prime tre. Il debito residuo, comprensivo degli interessi, è pari a € 5.187,00.
Per un importo complessivo pari ad euro 126.021,65.
Entrambi i coniugi risultano inoltre debitori comuni: nei confronti di er l'importo di euro 37.970,00, residuo del mutuo fondiario cartolarizzato. Controparte_1
Nei confronti di per l'importo di euro 87.235,46 a titolo di regresso per escussione ipoteca. Parte_3 Nei confronti dello per l'importo di euro 3.647,80 dovuto a titolo di Controparte_6 spese legali per la procedura, compenso fissato a forfait in € 2.500, a cui si aggiunge un rimborso forfettario del
15% (pari a € 375), nonché l'applicazione del 4% per la contribuzione alla Parte_4
e del 22% di IVA.
[...]
Nei confronti di Ortles 21, per l'importo di euro 61.689,21, credito presunto, la cui ricorrenza dovrà essere puntualmente verificata dal nominando Liquidatore.
Per un importo complessivo pari ad euro 190.542,47.
Ricorrono gli ulteriori requisiti soggettivi richiesti.
E difatti, entrambi i ricorrenti sono qualificabili alla stregua di “consumatori” considerato che i debiti dai predetti contratti derivano in via esclusiva da operazioni effettuate al di fuori da qualsiasi contesto imprenditoriale o professionale attualmente in essere.
Il Gestore della crisi ha così concluso in ordine alla diligenza impiegata dai debitori:
“Si ritiene che i coniugi e abbiano assunto le obbligazioni oggetto della presente Parte_1 Parte_2 procedura con un grado di diligenza coerente con le loro condizioni personali, familiari e reddituali del tempo. In particolare, il mutuo fondiario contratto nel 2005, che costituisce la principale fonte del sovraindebitamento, fu stipulato per finanziare l'avvio di un'attività commerciale da parte della Sig.ra in un contesto in cui la Pt_2 giovane coppia, pur con redditi modesti, poteva legittimamente confidare nel successo dell'impresa, anche grazie al supporto familiare e alla solidità dell'azienda rilevata. La decisione di investire in un'attività autonoma non appare imprudente o avventata, ma anzi fondata su valutazioni realistiche e su un progetto imprenditoriale concreto. Anche i successivi debiti personali, come i prestiti con Compass e le obbligazioni verso l'erario, sono stati contratti in un contesto di difficoltà economica progressiva, spesso aggravata da eventi esterni (crisi economica, perdita di lavoro, mancata cancellazione dell'impresa dal Registro delle Imprese) e da una fiducia mal riposta in consulenti contabili. Non emergono, dunque, elementi che facciano ritenere che i ricorrenti abbiano agito con leggerezza o irresponsabilità nell'assumere le obbligazioni, ma piuttosto che abbiano cercato, nei limiti delle loro possibilità, di far fronte agli impegni assunti, fino a quando la situazione non è divenuta oggettivamente insostenibile”.
Quanto alle condizioni personali ed alle spese di mantenimento i coniugi fanno parte di un unico Parte_5 nucleo familiare, come attestato dai certificati di matrimonio e di stato di famiglia, nè risultano conviventi altri familiari o persone a carico.
Le spese mensili di mantenimento della famiglia comprendono:
- Canone di locazione dell'appartamento in cui risiedono per € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese di registrazione e rinnovo del contratto;
- Utenze domestiche (acqua, luce, gas, telefonia, riscaldamento, manutenzione caldaia) stimate in circa € 250,00 mensili;
- Spese per alimentari, igiene, vestiario, farmaci e visite mediche, nonché per gli spostamenti della Sig.ra Pt_2
(che non dispone di un veicolo proprio) stimate in almeno € 1.600,00 mensili;
- Spese per il mantenimento del cane di famiglia, un rottweiler recentemente accolto, pari a circa € 200,00 mensili
(tra alimentazione, cure veterinarie e assicurazione).
Tale ultima spesa già fin d'ora si valuta esosa e non adeguata, considerato il livello del reddito e la mole dei debiti che incombe sul nucleo familiare.
In totale, le spese mensili necessarie al mantenimento del nucleo familiare così come prospettate dal Gestore, ammontano ad € 2.300,00.
Il Gestore nella sua relazione non dà atto dell'attività lavorativa svolta dagli istanti né ricostruisce i rispettivi redditi da lavoro.
I dati relativi sono stati tratti pertanto dalla narrativa del ricorso introduttivo e dalla documentazione fiscale in atti da cui risulta che:
è socio e dipendente a tempo indeterminato di Gester soc. coop. con la qualifica di operaio di terzo livello Pt_1 professionale e percepisce una retribuzione netta pari ad euro 1780,00 mensili.
La è dipendente a tempo indeterminato di con la qualifica di aiuto operaio e percepisce Pt_2 Parte_6 una retribuzione netta mensile pari ad euro 1380,00, per un importo totale pari ad € 3.160,00 mensili, cui andranno dedotti i costi di mantenimento ammontanti a circa 2100,00 euro mensili.
Quanto alla situazione patrimoniale attiva: entrambi i ricorrenti non risultano proprietari di alcun immobile né titolari di diritti reali su beni immobili, come attestato dalle visure catastali negative;
la non possiede alcun veicolo;
Pt_2
Il è intestatario di un solo motoveicolo (uno scooter immatricolato nel 1998) attualmente privo di valore Pt_1 commerciale o collezionistico, per il quale ha avviato le pratiche di demolizione.
I ricorrenti non risultano titolari di titoli, azioni, obbligazioni o altri strumenti finanziari;
i coniugi sono cointestatari di un conto corrente presso Banca Monte dei Paschi di Siena, che al 23 maggio 2025 presentava un saldo attivo di € 2.958,15; il infine è autorizzato a utilizzare anche per esigenze personali, un veicolo aziendale (Citroën Jumpy) di Pt_1 proprietà della società GESTER Soc. Coop..
Considerato che i coniugi non dispongono di alcun bene immobiliare, di titoli o di strumenti Parte_5 finanziari liquidabili a favore dei loro creditori e l'unico attivo immediatamente disponibile è rappresentato dal saldo del conto corrente cointestato, pari a euro 2.958,15, fruiscono di redditi mensili pari a complessivi euro 3160,00 e sostengono spese mensili per circa euro 2100,00, può ritenersi ricorrente la condizione di sovraindebitamento di entrambi, ex art. 2 comma 1 lett. c) CCII, posto che la loro situazione economica attuale non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte, neanche in un'ottica pluriennale.
A fronte della evidenziata circostanza, la proposta di liquidazione controllata si fonda esclusivamente sui futuri redditi da lavoro dipendente dei due ricorrenti.
Il Gestore ha previsto un piano di durata triennale durante il quale verrà destinata alla procedura una quota mensile pari al quinto della retribuzione netta di ciascun coniuge, quanto al € 355,00 e quanto alla Pt_1 Pt_2
€ 275,00, per un totale di € 630,00 mensili.
Tale piano dovrà essere posto all'attenzione del nominando G.d., in uno con la proposta di ripianare parzialmente, con il versamento all'attivo della somma di euro 9000,00 in 36 rate mensili di euro 250,00 ciascuna, l'importo di euro 14.500,00 sborsato dalla nell'anno 2023 per l'acquisto di una Fiat Pt_2
Panda Hybrid, successivamente ceduta alla propria madre ad un prezzo simbolico, operazione quest'ultima che non appare prima facie corretta, considerato che se la gode di ulteriore liquidità, Pt_2 dovrà versarla alla procedura senza condizioni.
Si precisa infine che, secondo quanto accertato dal Gestore, gli istanti non hanno protesti a carico.
Ritenuto opportuno precisare che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCII, con il presente provvedimento dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione, l'una relativa al patrimonio della e una relativa al patrimonio del e pertanto, dovranno essere tenute necessariamente Pt_2 Pt_1 distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente. Inoltre, il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombenti di cui agli artt. 272 e seguenti CCII, chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che – in relazione ad eventuali crediti comuni - gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure;
rilevato che non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
ritenuto che sussistano i presupposti soggettivi per l'apertura della liquidazione controllata, posto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII, i debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Rilevato che, quanto al vaglio in ordine alla “meritevolezza” dell'istante, esso dovrà essere supportato da elementi di prova da acquisirsi nel prosieguo da parte del liquidatore e dovrà essere operato con approfondimenti all'atto della eventuale futura istanza di esdebitazione.
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non dovrà essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché ne costituisce effetto automatico ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;
rilevato infine che la determinazione concreta della quota di reddito disponibile, è demandata dal Collegio al nominando Giudice delegato, che provvederà con separato provvedimento, su istanza motivata del Liquidatore, previa verifica della congruità delle spese indicate e dei giustificativi a sostegno delle stesse (che dovranno essere forniti dal debitore); precisato che il Liquidatore, al fine di verificare le azioni eventualmente esperibili, dovrà adeguatamente considerare tutti gli atti posti in essere dal debitore e di cui al ricorso, onde sottoporli ad autonoma valutazione, anche con riguardo alla eventuale e futura richiesta di esdebitazione;
precisato che le procedure espropriative conclusesi anteriormente (mediante ordinanza di assegnazione o atto equipollente) all'apertura della liquidazione controllata, dovranno cessare a far data dall'apertura della liquidazione controllata, in quanto il creditore assegnatario acquisirà il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio o pensione che matureranno in futuro a favore del debitore e che pertanto, oggetto di assegnazione saranno crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva e si verificherà un effetto traslativo sovrapponibile a quello della cessione volontaria (sul punto, Corte Cost. n. 65/2022); precisato altresì che le quote di stipendio o pensione maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, saranno trasferite solo nel momento in cui verranno ad esistenza e dovranno essere quindi essere incamerate dalla procedura per tutta la sua durata;
laddove il creditore assegnatario o cessionario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, ciò al fine di evitare una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par condicio creditorum e alla necessità di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori;
considerato che: la procedura dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272, c. 3 CCII); conseguentemente le eventuali quote di reddito mensile e la tredicesima dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale;
decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti o i giudizi instaurati, nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, potrà essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII;
rilevato altresì che nel caso in cui non sia concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagarne le relative spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, pur sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura.
Ritenuti ricorrenti tutti i requisiti di legge, dovrà pertanto dichiararsi l'apertura del procedimento di liquidazione controllata. Giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore dovrà essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC.
P.Q.M.
Visti gli artt. 1, 2, 121, 40 e sgg., 268 e sgg. del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dichiara l'apertura delle procedure di liquidazione controllata del patrimonio di: nato a [...] il [...] e residente a [...]
Maestri del Lavoro n. 48, codice fiscale;
C.F._1
nata a [...] il [...] e residente a [...]di Maranello (MO), Parte_2
Via Maestri del Lavoro n. 48, codice fiscale;
C.F._2 entrambi rappresentati, difesi ed assistiti ai fini del presente procedimento dall'Avv. Anselmo
Sovieni del Foro di Modena (codice fiscale PEC C.F._3
e dall'Avv. Nicola Galli (codice fiscale Email_1
; PEC , anche in via disgiunta tra loro, ed C.F._4 Email_2 elettivamente domiciliati presso il loro studio in Modena, Via Modonella n. 3, giusta procura speciale.
Nomina Giudice delegato la Dott.ssa Ester Russo;
nomina Liquidatore l'Avv. Alessandro Pignatti del Foro di Modena;
precisa che:
1) per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
2) per l'accertamento e la soddisfazione dei crediti prededucibili dovrà trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 275bis CCII;
3) giusto il disposto del comma 6 bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII.
AUTORIZZA sin da ora il Liquidatore, ad accedere, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c., alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi.
Ad acquisire:
l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore. A redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione (eventuale) delle quote di reddito e della tredicesima per i tre anni successivi all'apertura della procedura, fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282,
c.1 CCII.
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dalla data di deposito della presente sentenza, della documentazione indicata dall'art. 270 comma 2, lett. c) CCII ove esistente e non già depositata;
ai debitori ed agli eventuali terzi di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore – a semplice richiesta – tutti i beni compresi nel patrimonio da liquidare, avvisando che la presente sentenza costituisce titolo esecutivo.
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.
DEMANDA al GD ogni altro provvedimento, fermo quanto di seguito previsto.
DISPONE che il Liquidatore: inserisca la presente sentenza, limitatamente alla parte dispositiva, sul sito internet del Tribunale di
Modena nella apposita area, documentando l'esecuzione di tale adempimento, nella prima relazione semestrale;
pubblichi la presente sentenza presso il Registro delle Imprese e la trascriva, su presente ordine del
Tribunale, presso i Pubblici Registri dei Beni, immobili e mobili, ove gli stessi siano presenti ed acquisiti all'attivo; notifichi, entro 30 giorni dalla comunicazione, la presente sentenza per estratto al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI, documentando immediatamente l'esecuzione dei predetti adempimenti, deposito nel fascicolo telematico;
provveda, nel medesimo termine, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
completi, entro 90 giorni dalla comunicazione, l'inventario dei beni del debitore;
rediga, nel medesimo termine, il programma di liquidazione dell'attivo, e lo depositi nel fascicolo telematico per la approvazione del Giudice delegato;
provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per le domande di insinuazione, rivendica, restituzione ed analoghe, ad attivare l'esame del passivo della procedura secondo l'art. 273
CCII; depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 31.12.2025) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura in cui dovrà altresì indicare: se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI;
comunichi tale rapporto, una volta vistato dal Giudice, ai debitori, ai creditori e all'OCC; in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo,
l'eventuale istanza del debitore nonché una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, c. 2 CCII per l'esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni;
prenda motivata posizione sulle eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, previa ricezione delle stesse e depositi una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c. 1 CCII;
provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso dell'OCC, ai sensi dell'art. 275, c.
3 CCII (ed allegando all'istanza anche l'eventuale compenso concordato con il debitore); provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
alleghi all'istanza di chiusura, solo nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al debitore presso il domicilio eletto, al Liquidatore ed all'OCC.
Così deciso in Modena alla Camera di consiglio in data 1.10.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Ester Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali
Composto da:
Dott.ssa Ester Russo Presidente rel.
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata RG 225-1/2025, con ricorrenti in proprio: nato a [...] il [...] e residente a [...]
Lavoro n. 48, codice fiscale;
C.F._1
nata a [...] il [...] e residente a [...] del Lavoro n. 48, codice fiscale;
C.F._2 entrambi rappresentati, difesi ed assistiti ai fini del presente procedimento dall'Avv. Anselmo Sovieni del Foro di Modena (codice fiscale PEC e dall'Avv. C.F._3 Email_1
Nicola Galli (codice fiscale;
PEC , anche in via C.F._4 Email_2 disgiunta tra loro, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Modena, Via Modonella n. 3, giusta procura speciale.
MOTIVI DELLA DECISIONE letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della procedura familiare di liquidazione controllata ai sensi degli artt. 66 e 268 CCII proposto dai debitori;
esaminata la documentazione acquisita;
considerato, in via generale, che: il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo
III CCII, ed in particolare alla disciplina prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità; nel caso di specie, non riscontrandosi criticità, può essere omessa la fissazione dell'udienza, che ai sensi degli artt. 40 e 41 CCII considerato che essa non appare necessaria neanche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, di talchè appare conforme a diritto dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF (v. Cass. n. 20187/17); considerato altresì che, in forza dalla già affermata applicabilità, nei limiti di compatibilità, della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore, dovrà ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;
considerato che, nel caso di specie, i documenti previsti dalla predetta norma sono stati compiutamente allegati;
ritenuta la competenza del Tribunale di Modena ex art 27, commi 2 e 3 CCII;
rilevato che ricorre il presupposto soggettivo considerato che i debitori sono consumatori e non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa e ad altre procedure liquidatorie previste per la crisi o l'insolvenza;
i debitori non sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o altri delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio o per altri delitti compiuti in connessione con
l'esercizio dell'attività di impresa;
è possibile acquisire attivo da distribuire;
considerato che
la relazione dell'OCC allegata al ricorso risponde ai contenuti richiesti dagli artt. 268 comma 3 e 269 comma 2, CCII, posto che contiene una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
contiene altresì l'indicazione delle cause dell'indebitamento, la valutazione in ordine alla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni nonché dà atto della possibilità concreta, nel caso di specie, di acquisire attivo da distribuire ai creditori;
ricorre lo stato di sovraindebitamento per entrambi i debitori.
Ritenuto che l'istanza sia stata legittimamente presentata in modo congiunto da entrambi i ricorrenti nella loro qualità di coniugi conviventi, in applicazione del disposto dell'art 66, c. 1 CCII dettato in tema delle
c.d. procedure familiari che, come chiarito dal disposto dell'art. 65, c. 1 CCII, ricomprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato, di talchè l'applicazione delle disposizioni della predetta norma dettata in ordine alle procedure familiari anche alla liquidazione controllata, appare oggetto di espressa previsione di legge.
Osservato altresi che:
i ricorrenti sono membri della stessa famiglia, in quanto coniugi conviventi in Pozza di Maranello alla via Maestri del lavoro n. 48; Risulta dagli atti che le cause del sovraindebitamento dei coniugi e siano Parte_1 Parte_2 molteplici: la principale di origine comune è costituita dal mutuo fondiario di € 135.000,00 contratto nel 2005 con BPER
Banca per finanziare l'acquisto e l'avvio dell'attività commerciale “Alimentari da Susy” da parte della Pt_2
L'attività, nonostante un avvio corretto, si è interrotta nel 2009 a causa della concorrenza della grande distribuzione, rendendo impossibile il rimborso del mutuo. La banca ha escusso l'ipoteca concessa da madre e nonna del ma la vendita dell'immobile ha lasciato un residuo insoluto pari ad € 37.970 successivamente Pt_1 ceduto a Controparte_1
Il risulta debitore: Pt_1 nei confronti dell' dell'importo complessivo di € 2.778,63 calcolato alla data Controparte_2 del 14 aprile 2025, derivante da cartelle esattoriali relative principalmente al mancato versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio, oltre a residui importi di minore entità dovuti al Comune e CP_3 all' . Controparte_4
Nei confronti di Compass Banca S.p.A., alla data del 25 febbraio 2025, per un importo complessivo erogato di €
6.048,85, il cui piano di rimborso prevede 72 rate mensili da € 136,00 ciascuna, delle quali il debitore ha già versato le prime tre. Il debito residuo, considerando le rate future comprensive di interessi, ammonta a € 9.384,00.
Nei confronti di AT NPL's S.p.A., agente per conto di che ha costituito in mora il Controparte_5 ricorrente per un debito di € 67.675,99 asseritamente contratto dal padre defunto ma che l'istante Persona_1 disconosce ritenendolo inesistente o prescritto.
Per un importo complessivo pari ad euro 79838,62.
La risulta debitrice: Pt_2 nei confronti dell' per l'importo di € 120.834,65, alla data del 14 aprile 2025, Controparte_2 derivante da cartelle esattoriali relative al mancato versamento del diritto camerale e dei contributi previdenziali
INPS maturati anche dopo la cessazione della attività imprenditoriale conclusasi nel 2009 a cagione della mancata cancellazione dell'impresa dal relativo Registro circostanza che ha comportato la maturazione di obblighi contributivi non dovuti, nonostante la fosse stata assunta nelle more come lavoratrice dipendente. Pt_2
Nei confronti di Compass Banca S.p.A. per un debito personale per un importo erogato di € 3.578,76, il cui piano di rimborso prevede 60 rate mensili da € 91,00, delle quali sono state versate le prime tre. Il debito residuo, comprensivo degli interessi, è pari a € 5.187,00.
Per un importo complessivo pari ad euro 126.021,65.
Entrambi i coniugi risultano inoltre debitori comuni: nei confronti di er l'importo di euro 37.970,00, residuo del mutuo fondiario cartolarizzato. Controparte_1
Nei confronti di per l'importo di euro 87.235,46 a titolo di regresso per escussione ipoteca. Parte_3 Nei confronti dello per l'importo di euro 3.647,80 dovuto a titolo di Controparte_6 spese legali per la procedura, compenso fissato a forfait in € 2.500, a cui si aggiunge un rimborso forfettario del
15% (pari a € 375), nonché l'applicazione del 4% per la contribuzione alla Parte_4
e del 22% di IVA.
[...]
Nei confronti di Ortles 21, per l'importo di euro 61.689,21, credito presunto, la cui ricorrenza dovrà essere puntualmente verificata dal nominando Liquidatore.
Per un importo complessivo pari ad euro 190.542,47.
Ricorrono gli ulteriori requisiti soggettivi richiesti.
E difatti, entrambi i ricorrenti sono qualificabili alla stregua di “consumatori” considerato che i debiti dai predetti contratti derivano in via esclusiva da operazioni effettuate al di fuori da qualsiasi contesto imprenditoriale o professionale attualmente in essere.
Il Gestore della crisi ha così concluso in ordine alla diligenza impiegata dai debitori:
“Si ritiene che i coniugi e abbiano assunto le obbligazioni oggetto della presente Parte_1 Parte_2 procedura con un grado di diligenza coerente con le loro condizioni personali, familiari e reddituali del tempo. In particolare, il mutuo fondiario contratto nel 2005, che costituisce la principale fonte del sovraindebitamento, fu stipulato per finanziare l'avvio di un'attività commerciale da parte della Sig.ra in un contesto in cui la Pt_2 giovane coppia, pur con redditi modesti, poteva legittimamente confidare nel successo dell'impresa, anche grazie al supporto familiare e alla solidità dell'azienda rilevata. La decisione di investire in un'attività autonoma non appare imprudente o avventata, ma anzi fondata su valutazioni realistiche e su un progetto imprenditoriale concreto. Anche i successivi debiti personali, come i prestiti con Compass e le obbligazioni verso l'erario, sono stati contratti in un contesto di difficoltà economica progressiva, spesso aggravata da eventi esterni (crisi economica, perdita di lavoro, mancata cancellazione dell'impresa dal Registro delle Imprese) e da una fiducia mal riposta in consulenti contabili. Non emergono, dunque, elementi che facciano ritenere che i ricorrenti abbiano agito con leggerezza o irresponsabilità nell'assumere le obbligazioni, ma piuttosto che abbiano cercato, nei limiti delle loro possibilità, di far fronte agli impegni assunti, fino a quando la situazione non è divenuta oggettivamente insostenibile”.
Quanto alle condizioni personali ed alle spese di mantenimento i coniugi fanno parte di un unico Parte_5 nucleo familiare, come attestato dai certificati di matrimonio e di stato di famiglia, nè risultano conviventi altri familiari o persone a carico.
Le spese mensili di mantenimento della famiglia comprendono:
- Canone di locazione dell'appartamento in cui risiedono per € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese di registrazione e rinnovo del contratto;
- Utenze domestiche (acqua, luce, gas, telefonia, riscaldamento, manutenzione caldaia) stimate in circa € 250,00 mensili;
- Spese per alimentari, igiene, vestiario, farmaci e visite mediche, nonché per gli spostamenti della Sig.ra Pt_2
(che non dispone di un veicolo proprio) stimate in almeno € 1.600,00 mensili;
- Spese per il mantenimento del cane di famiglia, un rottweiler recentemente accolto, pari a circa € 200,00 mensili
(tra alimentazione, cure veterinarie e assicurazione).
Tale ultima spesa già fin d'ora si valuta esosa e non adeguata, considerato il livello del reddito e la mole dei debiti che incombe sul nucleo familiare.
In totale, le spese mensili necessarie al mantenimento del nucleo familiare così come prospettate dal Gestore, ammontano ad € 2.300,00.
Il Gestore nella sua relazione non dà atto dell'attività lavorativa svolta dagli istanti né ricostruisce i rispettivi redditi da lavoro.
I dati relativi sono stati tratti pertanto dalla narrativa del ricorso introduttivo e dalla documentazione fiscale in atti da cui risulta che:
è socio e dipendente a tempo indeterminato di Gester soc. coop. con la qualifica di operaio di terzo livello Pt_1 professionale e percepisce una retribuzione netta pari ad euro 1780,00 mensili.
La è dipendente a tempo indeterminato di con la qualifica di aiuto operaio e percepisce Pt_2 Parte_6 una retribuzione netta mensile pari ad euro 1380,00, per un importo totale pari ad € 3.160,00 mensili, cui andranno dedotti i costi di mantenimento ammontanti a circa 2100,00 euro mensili.
Quanto alla situazione patrimoniale attiva: entrambi i ricorrenti non risultano proprietari di alcun immobile né titolari di diritti reali su beni immobili, come attestato dalle visure catastali negative;
la non possiede alcun veicolo;
Pt_2
Il è intestatario di un solo motoveicolo (uno scooter immatricolato nel 1998) attualmente privo di valore Pt_1 commerciale o collezionistico, per il quale ha avviato le pratiche di demolizione.
I ricorrenti non risultano titolari di titoli, azioni, obbligazioni o altri strumenti finanziari;
i coniugi sono cointestatari di un conto corrente presso Banca Monte dei Paschi di Siena, che al 23 maggio 2025 presentava un saldo attivo di € 2.958,15; il infine è autorizzato a utilizzare anche per esigenze personali, un veicolo aziendale (Citroën Jumpy) di Pt_1 proprietà della società GESTER Soc. Coop..
Considerato che i coniugi non dispongono di alcun bene immobiliare, di titoli o di strumenti Parte_5 finanziari liquidabili a favore dei loro creditori e l'unico attivo immediatamente disponibile è rappresentato dal saldo del conto corrente cointestato, pari a euro 2.958,15, fruiscono di redditi mensili pari a complessivi euro 3160,00 e sostengono spese mensili per circa euro 2100,00, può ritenersi ricorrente la condizione di sovraindebitamento di entrambi, ex art. 2 comma 1 lett. c) CCII, posto che la loro situazione economica attuale non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte, neanche in un'ottica pluriennale.
A fronte della evidenziata circostanza, la proposta di liquidazione controllata si fonda esclusivamente sui futuri redditi da lavoro dipendente dei due ricorrenti.
Il Gestore ha previsto un piano di durata triennale durante il quale verrà destinata alla procedura una quota mensile pari al quinto della retribuzione netta di ciascun coniuge, quanto al € 355,00 e quanto alla Pt_1 Pt_2
€ 275,00, per un totale di € 630,00 mensili.
Tale piano dovrà essere posto all'attenzione del nominando G.d., in uno con la proposta di ripianare parzialmente, con il versamento all'attivo della somma di euro 9000,00 in 36 rate mensili di euro 250,00 ciascuna, l'importo di euro 14.500,00 sborsato dalla nell'anno 2023 per l'acquisto di una Fiat Pt_2
Panda Hybrid, successivamente ceduta alla propria madre ad un prezzo simbolico, operazione quest'ultima che non appare prima facie corretta, considerato che se la gode di ulteriore liquidità, Pt_2 dovrà versarla alla procedura senza condizioni.
Si precisa infine che, secondo quanto accertato dal Gestore, gli istanti non hanno protesti a carico.
Ritenuto opportuno precisare che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCII, con il presente provvedimento dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione, l'una relativa al patrimonio della e una relativa al patrimonio del e pertanto, dovranno essere tenute necessariamente Pt_2 Pt_1 distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente. Inoltre, il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombenti di cui agli artt. 272 e seguenti CCII, chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che – in relazione ad eventuali crediti comuni - gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure;
rilevato che non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
ritenuto che sussistano i presupposti soggettivi per l'apertura della liquidazione controllata, posto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII, i debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Rilevato che, quanto al vaglio in ordine alla “meritevolezza” dell'istante, esso dovrà essere supportato da elementi di prova da acquisirsi nel prosieguo da parte del liquidatore e dovrà essere operato con approfondimenti all'atto della eventuale futura istanza di esdebitazione.
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non dovrà essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché ne costituisce effetto automatico ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;
rilevato infine che la determinazione concreta della quota di reddito disponibile, è demandata dal Collegio al nominando Giudice delegato, che provvederà con separato provvedimento, su istanza motivata del Liquidatore, previa verifica della congruità delle spese indicate e dei giustificativi a sostegno delle stesse (che dovranno essere forniti dal debitore); precisato che il Liquidatore, al fine di verificare le azioni eventualmente esperibili, dovrà adeguatamente considerare tutti gli atti posti in essere dal debitore e di cui al ricorso, onde sottoporli ad autonoma valutazione, anche con riguardo alla eventuale e futura richiesta di esdebitazione;
precisato che le procedure espropriative conclusesi anteriormente (mediante ordinanza di assegnazione o atto equipollente) all'apertura della liquidazione controllata, dovranno cessare a far data dall'apertura della liquidazione controllata, in quanto il creditore assegnatario acquisirà il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio o pensione che matureranno in futuro a favore del debitore e che pertanto, oggetto di assegnazione saranno crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva e si verificherà un effetto traslativo sovrapponibile a quello della cessione volontaria (sul punto, Corte Cost. n. 65/2022); precisato altresì che le quote di stipendio o pensione maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, saranno trasferite solo nel momento in cui verranno ad esistenza e dovranno essere quindi essere incamerate dalla procedura per tutta la sua durata;
laddove il creditore assegnatario o cessionario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, ciò al fine di evitare una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par condicio creditorum e alla necessità di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori;
considerato che: la procedura dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272, c. 3 CCII); conseguentemente le eventuali quote di reddito mensile e la tredicesima dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale;
decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti o i giudizi instaurati, nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, potrà essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII;
rilevato altresì che nel caso in cui non sia concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagarne le relative spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, pur sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura.
Ritenuti ricorrenti tutti i requisiti di legge, dovrà pertanto dichiararsi l'apertura del procedimento di liquidazione controllata. Giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore dovrà essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC.
P.Q.M.
Visti gli artt. 1, 2, 121, 40 e sgg., 268 e sgg. del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dichiara l'apertura delle procedure di liquidazione controllata del patrimonio di: nato a [...] il [...] e residente a [...]
Maestri del Lavoro n. 48, codice fiscale;
C.F._1
nata a [...] il [...] e residente a [...]di Maranello (MO), Parte_2
Via Maestri del Lavoro n. 48, codice fiscale;
C.F._2 entrambi rappresentati, difesi ed assistiti ai fini del presente procedimento dall'Avv. Anselmo
Sovieni del Foro di Modena (codice fiscale PEC C.F._3
e dall'Avv. Nicola Galli (codice fiscale Email_1
; PEC , anche in via disgiunta tra loro, ed C.F._4 Email_2 elettivamente domiciliati presso il loro studio in Modena, Via Modonella n. 3, giusta procura speciale.
Nomina Giudice delegato la Dott.ssa Ester Russo;
nomina Liquidatore l'Avv. Alessandro Pignatti del Foro di Modena;
precisa che:
1) per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
2) per l'accertamento e la soddisfazione dei crediti prededucibili dovrà trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 275bis CCII;
3) giusto il disposto del comma 6 bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII.
AUTORIZZA sin da ora il Liquidatore, ad accedere, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c., alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi.
Ad acquisire:
l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore. A redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione (eventuale) delle quote di reddito e della tredicesima per i tre anni successivi all'apertura della procedura, fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282,
c.1 CCII.
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dalla data di deposito della presente sentenza, della documentazione indicata dall'art. 270 comma 2, lett. c) CCII ove esistente e non già depositata;
ai debitori ed agli eventuali terzi di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore – a semplice richiesta – tutti i beni compresi nel patrimonio da liquidare, avvisando che la presente sentenza costituisce titolo esecutivo.
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.
DEMANDA al GD ogni altro provvedimento, fermo quanto di seguito previsto.
DISPONE che il Liquidatore: inserisca la presente sentenza, limitatamente alla parte dispositiva, sul sito internet del Tribunale di
Modena nella apposita area, documentando l'esecuzione di tale adempimento, nella prima relazione semestrale;
pubblichi la presente sentenza presso il Registro delle Imprese e la trascriva, su presente ordine del
Tribunale, presso i Pubblici Registri dei Beni, immobili e mobili, ove gli stessi siano presenti ed acquisiti all'attivo; notifichi, entro 30 giorni dalla comunicazione, la presente sentenza per estratto al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI, documentando immediatamente l'esecuzione dei predetti adempimenti, deposito nel fascicolo telematico;
provveda, nel medesimo termine, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
completi, entro 90 giorni dalla comunicazione, l'inventario dei beni del debitore;
rediga, nel medesimo termine, il programma di liquidazione dell'attivo, e lo depositi nel fascicolo telematico per la approvazione del Giudice delegato;
provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per le domande di insinuazione, rivendica, restituzione ed analoghe, ad attivare l'esame del passivo della procedura secondo l'art. 273
CCII; depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 31.12.2025) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura in cui dovrà altresì indicare: se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI;
comunichi tale rapporto, una volta vistato dal Giudice, ai debitori, ai creditori e all'OCC; in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo,
l'eventuale istanza del debitore nonché una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, c. 2 CCII per l'esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni;
prenda motivata posizione sulle eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, previa ricezione delle stesse e depositi una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c. 1 CCII;
provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso dell'OCC, ai sensi dell'art. 275, c.
3 CCII (ed allegando all'istanza anche l'eventuale compenso concordato con il debitore); provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
alleghi all'istanza di chiusura, solo nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al debitore presso il domicilio eletto, al Liquidatore ed all'OCC.
Così deciso in Modena alla Camera di consiglio in data 1.10.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Ester Russo