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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/07/2025, n. 3512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3512 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 6231 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per
(Avv. LI VIGNI PIETRO)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA) CP_1
Resistente
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 27/06/2025, per la quale si dà atto che la parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara il diritto della ricorrente all'indennizzo per cessazione dell'attività
commerciale ai sensi dell'art. 1, commi 283-287, L. 145/2018;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro CP_ condanna l al pagamento, in favore della ricorrente, dell'indennizzo mensile nella misura prevista pro tempore dalla normativa vigente, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, e fino al raggiungimento dell'età pensionabile per la pensione di vecchiaia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge;
CP_ Condanna l al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.800 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15 maggio 2023 la ricorrente in epigrafe ha chiesto che venga dichiarato il proprio diritto ad ottenere l'indennizzo previsto dalla L.
145/2018, già richiesto e negato in sede amministrativa. A sostegno della pretesa il ricorrente deduceva: di avere svolto per oltre venticinque anni un'attività di commercio al dettaglio di giornali e riviste presso la Stazione Centrale di Palermo;
di
CP_ avere richiesto all la liquidazione dell'indennizzo per la cessazione dell'attività
CP_ commerciale previsto dall'art. 59, comma 58, legge 449/1997; che l aveva negato la prestazione, non ritenendola liquidabile per carenza del requisito relativo all'esercizio di attività commerciale al minuto/dettaglio. Evidenziava che a trarre in
CP_ inganno l nel rigettare la domanda di pagamento dell'indennizzo citato, sia stato l'errore della Camera di Commercio di Palermo nel codice ATECO frutto di un aggiornamento automatico del 2007, non imputabile alla ricorrente. L'errore è stato rilevato solo dopo la cessazione dell'attività, rendendo impossibile la rettifica.
CP_ L regolarmente citato, si è costituito in giudizio contestando la fondatezza della domanda, affermando che la ricorrente non rientrerebbe tra i soggetti beneficiari
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dell'indennizzo, sostenendo unicamente che l'attività cessata risulterebbe classificata come commercio all'ingrosso (codice ATECO 464920).
La causa, istruita documentalmente e con l'audizione del funzionario responsabile
CP_ del servizio, escusso ex art. 421 cpc su istanza dell disposta la trattazione scritta, veniva trattenuta in deliberazione sulle conclusioni delle parti di cui alle rispettive note.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
L'indennizzo per la cessazione di attività commerciale è stato previsto dal decreto legislativo n. 207/1996 che all'articolo 1 ha disposto: “ Il presente decreto legislativo,
in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 1996, un indennizzo per la
cessazione definitiva dell'attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di
titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad
attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano
attività commerciale su aree pubbliche”. Il successivo art. 59, comma 58, della Legge
449/1997 ha previsto che: “58. A decorrere dal 1° gennaio 1998 la disciplina di cui al
decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è estesa ai soggetti di cui alla legge 3 maggio
1985, n. 204, e successive modificazioni, e alla legge 25 agosto 1991, n. 287, che
facciano valere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1998, i
requisiti di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996. Le prestazioni
sono erogate nei limiti delle disponibilità garantite da relativo gettito contributivo”.
Ciò posto, dall'istruttoria documentale e testimoniale svolta, è emerso che la ricorrente ha esercitato per oltre venticinque anni un'attività di commercio al dettaglio di giornali e riviste presso la Stazione Centrale di Palermo (cfr. doc in atti iscrizione al REC;
autorizzazione comunale;
contratto di locazione commerciale;
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro CP_ verbale di riconsegna dei locali;
iscrizione alla gestione commercianti .
L'errata classificazione ATECO è risultata frutto di un aggiornamento automatico della Camera di Commercio nel 2007, non imputabile alla ricorrente, come
CP_ confermato dal funzionario escusso in udienza. Quest'ultimo ha precisato che
“Nella documentazione presentata dalla ricorrente unitamente alla domanda, in
particolare dalla scheda anagrafica della regione Sicilia, emergeva “attività edicola
all'interno della stazione centrale” quindi un'attività di vendita al minuto mentre nella
dichiarazione di cessazione dell'attività al REA emergeva chiusura attività all'ingrosso”
( cfr. verbale udienza del 7.06.2024). Si evidenzia tuttavia che anche nella stessa dichiarazione di cessazione di attività sebbene a pag. 2 vi sia l'indicazione di cessazione di commercio all'ingrosso di libri, nell'ultima pagina, nella sezione 4
relativa ai “dati dell'attività”, risulta la descrizione “chiusura attività – edicola di
giornali e riviste all'interno della stazione centrale di Palermo (cfr. doc produzione
CP_
”.
Ritenuti, pertanto, sussistenti, alla luce della documentazione prodotta e delle difese dell (che si è limitato a contestare il requisito della vendita all'ingrosso), tutti CP_2
i requisiti previsti dalla normativa per l'accesso all'indennizzo, il ricorso deve essere accolto con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo anche sulle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 27/07/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 6231 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per
(Avv. LI VIGNI PIETRO)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA) CP_1
Resistente
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 27/06/2025, per la quale si dà atto che la parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara il diritto della ricorrente all'indennizzo per cessazione dell'attività
commerciale ai sensi dell'art. 1, commi 283-287, L. 145/2018;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro CP_ condanna l al pagamento, in favore della ricorrente, dell'indennizzo mensile nella misura prevista pro tempore dalla normativa vigente, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, e fino al raggiungimento dell'età pensionabile per la pensione di vecchiaia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge;
CP_ Condanna l al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.800 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15 maggio 2023 la ricorrente in epigrafe ha chiesto che venga dichiarato il proprio diritto ad ottenere l'indennizzo previsto dalla L.
145/2018, già richiesto e negato in sede amministrativa. A sostegno della pretesa il ricorrente deduceva: di avere svolto per oltre venticinque anni un'attività di commercio al dettaglio di giornali e riviste presso la Stazione Centrale di Palermo;
di
CP_ avere richiesto all la liquidazione dell'indennizzo per la cessazione dell'attività
CP_ commerciale previsto dall'art. 59, comma 58, legge 449/1997; che l aveva negato la prestazione, non ritenendola liquidabile per carenza del requisito relativo all'esercizio di attività commerciale al minuto/dettaglio. Evidenziava che a trarre in
CP_ inganno l nel rigettare la domanda di pagamento dell'indennizzo citato, sia stato l'errore della Camera di Commercio di Palermo nel codice ATECO frutto di un aggiornamento automatico del 2007, non imputabile alla ricorrente. L'errore è stato rilevato solo dopo la cessazione dell'attività, rendendo impossibile la rettifica.
CP_ L regolarmente citato, si è costituito in giudizio contestando la fondatezza della domanda, affermando che la ricorrente non rientrerebbe tra i soggetti beneficiari
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dell'indennizzo, sostenendo unicamente che l'attività cessata risulterebbe classificata come commercio all'ingrosso (codice ATECO 464920).
La causa, istruita documentalmente e con l'audizione del funzionario responsabile
CP_ del servizio, escusso ex art. 421 cpc su istanza dell disposta la trattazione scritta, veniva trattenuta in deliberazione sulle conclusioni delle parti di cui alle rispettive note.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
L'indennizzo per la cessazione di attività commerciale è stato previsto dal decreto legislativo n. 207/1996 che all'articolo 1 ha disposto: “ Il presente decreto legislativo,
in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 1996, un indennizzo per la
cessazione definitiva dell'attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di
titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad
attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano
attività commerciale su aree pubbliche”. Il successivo art. 59, comma 58, della Legge
449/1997 ha previsto che: “58. A decorrere dal 1° gennaio 1998 la disciplina di cui al
decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è estesa ai soggetti di cui alla legge 3 maggio
1985, n. 204, e successive modificazioni, e alla legge 25 agosto 1991, n. 287, che
facciano valere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1998, i
requisiti di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996. Le prestazioni
sono erogate nei limiti delle disponibilità garantite da relativo gettito contributivo”.
Ciò posto, dall'istruttoria documentale e testimoniale svolta, è emerso che la ricorrente ha esercitato per oltre venticinque anni un'attività di commercio al dettaglio di giornali e riviste presso la Stazione Centrale di Palermo (cfr. doc in atti iscrizione al REC;
autorizzazione comunale;
contratto di locazione commerciale;
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro CP_ verbale di riconsegna dei locali;
iscrizione alla gestione commercianti .
L'errata classificazione ATECO è risultata frutto di un aggiornamento automatico della Camera di Commercio nel 2007, non imputabile alla ricorrente, come
CP_ confermato dal funzionario escusso in udienza. Quest'ultimo ha precisato che
“Nella documentazione presentata dalla ricorrente unitamente alla domanda, in
particolare dalla scheda anagrafica della regione Sicilia, emergeva “attività edicola
all'interno della stazione centrale” quindi un'attività di vendita al minuto mentre nella
dichiarazione di cessazione dell'attività al REA emergeva chiusura attività all'ingrosso”
( cfr. verbale udienza del 7.06.2024). Si evidenzia tuttavia che anche nella stessa dichiarazione di cessazione di attività sebbene a pag. 2 vi sia l'indicazione di cessazione di commercio all'ingrosso di libri, nell'ultima pagina, nella sezione 4
relativa ai “dati dell'attività”, risulta la descrizione “chiusura attività – edicola di
giornali e riviste all'interno della stazione centrale di Palermo (cfr. doc produzione
CP_
”.
Ritenuti, pertanto, sussistenti, alla luce della documentazione prodotta e delle difese dell (che si è limitato a contestare il requisito della vendita all'ingrosso), tutti CP_2
i requisiti previsti dalla normativa per l'accesso all'indennizzo, il ricorso deve essere accolto con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo anche sulle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 27/07/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro