Sentenza 19 aprile 2003
Massime • 1
Quando il giudice pronuncia una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod proc.pen. senza decidere anche sulla violazione amministrativa connessa al reato, non solo restano validi l'accordo delle parti e la sentenza che lo ha recepito, ma rimane ferma anche la competenza del giudice penale, il quale deve pronunciarsi, in via separata, sulla violazione amministrativa; ciò in quanto tale competenza viene meno solo se il procedimento penale sia stato chiuso per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/04/2003, n. 26402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26402 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.
Dott. COCO GIOVANNI SILVIO PRESIDENTE
1. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE CONSIGLIERE
2. Dott. GALBIATI RUGGERO "
3. Dott. PALMIERI ETTORE "
4. Dott. IACOPINO SILVANA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO la Corte d'Appello di Ancona
nei confronti di:
1) REGINI MARUSCA N. IL 18/07/1974;
avverso SENTENZA del 31/05/2002 TRIBUNALE di PESARO Sez. Distaccata di FANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Corte osserva:
Il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Ancona ha proposto ricorso avverso la sentenza 31 maggio 2002 del Tribunale di Pesaro, sez. dist. di Fano, che ha applicato a REGINI MARUSCA, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti per il delitto di cui all'art. 590 cod. pen. Il ricorrente lamenta che il giudice abbia omesso ogni statuizione sulla violazione amministrativa, che pure era stata contestata, di cui all'art. 145 del codice della strada.
Il problema posto all'attenzione di questa Corte riguarda l'ammissibilità, nel procedimento di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., dell'applicazione dell'art. 24, comma 1, della L. 24 novembre 1981 n. 689 secondo cui, se. l'esistenza del reato dipende dall'accertamento di una violazione amministrativa, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione", salvo che il reato sia estinto o difetti una condizione di procedibilità.
Com'è noto su questo problema si era formato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità. Contrasto che è stato risolto dalla sentenza delle sezioni unite di questa Corte in data 21 giugno 2000 n. 20, Cerboni, che ha ritenuto consentita al giudice penale l'affermazione di responsabilità per l'illecito amministrativo anche con la sentenza di applicazione della pena. Secondo la ricostruzione effettuata da questa decisione l'imputato che accetti di patteggiare la pena per il reato "accetta che tutto il fatto reato - e, dunque, anche la violazione non costituente reato che è parte del fatto reato - venga accertato allo stato degli atti".
Per altro verso la sentenza delle sezioni unite fa rilevare come l'art. 24 citato, u.c., preveda il venir meno della competenza del giudice penale solo nel caso di estinzione del reato o di difetto di una condizione di procedibilità; e ciò per la fondamentale ragione che, in tali casi, si prescinde totalmente dall'accertamento del reato mentre, nel caso del patteggiamento, l'accertamento, pur incompleto (allo stato degli atti e nei limiti previsti dall'art.129 c.p.p.), è invece previsto e necessario.
Ammesso dunque che il giudice può, con l'adozione del rito previsto dall'art. 444 c.p.p., nel caso di connessione obiettiva tra reato ed illecito amministrativo, decidere anche sulla violazione non costituente reato ed applicare le sanzioni, anche accessorie, previste dalla legge, ciò non significa peraltro che l'omessa pronunzia sulla violazione amministrativa ponga nel nulla la sentenza che ha recepito l'accordo tra le parti sull'applicazione della pena per il reato contestato.
Il rito speciale infatti riguarda esclusivamente l'applicazione della pena per il reato o per i reati su cui è intervenuto l'accordo tra le parti. La sentenza delle sezioni unite Cerboni si limita infatti ad affermare che, in caso di patteggiamento: il giudice può applicare la sanzione per la connessa violazione amministrativa e non che questa sanzione possa formare oggetto dell'accordo. Ne consegue che se il giudice omette di pronunziarsi sulla sanzione l'accordo rimane valido perché la violazione amministrativa non può riguardarlo.
In questi casi, però, il giudice, sia pure separatamente, dovrà pur sempre pronunziarsi e dovrà farlo perché la vis attractiva non è venuta meno atteso che l'art. 24, u.c., della 1. 24 novembre 1981 n. 689 prevede che cessi la competenza del giudice penale solo se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizionale di procedibilità.
In conclusione e in sintesi: la sentenza di patteggiamento è stata validamente pronunziata ma l'omissione dovrà essere dal giudice di merito sanata con l'adozione della pronunzia omessa sulla violazione amministrativa fino a che permanga la competenza del giudice penale ai sensi dell'art. 24 citato.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
P. Q. M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione penale, rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 aprile 2003. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 19 GIUGNO 2003.