TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/11/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 20/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3925 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Filippo Iaria, con il quale è elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria, Via Duca D'Aosta n. 217
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Maria Grazia Maida e Amalia Manuela Nucera, con le quali è elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Vittorio Veneto n. 60
Resistente
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_2
dagli Avv.ti Antonella Francesca Paola Micheli e Valeria Grandizio, con le quali
è elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via Matteotti n. 48, presso la locale agenzia CP_2
Resistente 2
, in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Agata Muratore, con la quale è elettivamente domiciliata in Catania (CT), Via Firenze n. 36
Resistente
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/12/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229005721352000, notificata in data 07/07/2022, limitatamente alle pretese creditorie di cui ai seguenti atti: cartelle di pagamento nn.09420110017189572000, 09420110031614478000,
09420120003914112000, 09420120027489713000, 09420140001327155000,
0942014001856138000, 09420150010604700000, 09420150021892165000,
09420170010132479000, 09420170017820852000, 09420190000915842000 e
09420190019244829000; avvisi di addebito nn. 39420120000780104000,
39420120003683320000, 39420130000326003000, 39420130002091783000,
39420140002012215000, 39420140003680450000, 39420140000415140000,
39420150000906104000, 39420150003275172000, 39420160000203024000,
3942016000253246800, 39420180000600155000, 39420180002522730000,
39420180003408755000, 39420190002750963000 e 39420190003352332000, relativi a contributi previdenziali e CP_1 CP_2
A tal fine ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 3 L. n. 335/1995, formulando le seguenti conclusioni: " Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione del
Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nel merito per i motivi di cui in premessa, accogliere il ricorso e per l'effetto emettere sentenza che dichiari la illegittimità e nullità dell'atto di intimazione 3
pagamento impugnato, delle presupposte cartelle esattoriali e dei prodromici avvisi di addebito contestati, con conseguente revoca dello stesso e con ordine di cancellazione a carico delle parti opposte, ed di ogni altro atto annesso, connesso, antecedente, successivo e consequenziale. Con vittorie di spese e competenze difensive da distrarsi ai sensi dell'art.93 cpc in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito, il proprio difetto di legittimazione passiva, la tardività dell'opposizione e la regolare notifica delle cartelle di pagamento e concludendo per il rigetto del ricorso o, in subordine, per la declaratoria di cessata materia del contendere limitatamente alle cartelle di pagamento n. 09420110031614478, n. 09420120027489713, n. 0942014
0001327155, n. 09420140018056138, n. 09420150010604700 e n. 0942015
0021892165.
Con memoria depositata in data 19/09/2023, si è costituito l' CP_2
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, la tardività dell'opposizione e la regolare notifica degli avvisi di addebito, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata in data 22/09/2023, si è costituita
[...]
, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, Controparte_3
l'avvenuta notifica di atti interruttivi della prescrizione e concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente, osserva il giudicante che sussiste la legittimazione passiva dell' e dell' enti titolari del credito, come emerge dal CP_1 CP_2
dettaglio dell'intimazione di pagamento impugnata, nonché di
[...] [..
, ente che ha emesso l'atto impugnato, in relazione ai vizi Controparte_4
dell'atto stesso.
Nel merito, va evidenziato che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Infatti, mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile.
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene un'elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie), tra i quali non è compresa l'intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito, non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
Pertanto, l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria.
Inoltre, lo stesso della riscossione, nel notificare CP_5
l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso, allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento, quali, ad esempio la mancata notifica della cartella o errori nella indicazione degli importi dovuti.
Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, 5
consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Pertanto, il contribuente che lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti dell'ente concessionario, eccependo la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006;
Cass. n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito essenzialmente l'omessa notifica degli atti presupposti e l'estinzione dei crediti sottesi per intervenuta prescrizione.
Orbene, , nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_3
allegato la prova del perfezionamento della notifica con riferimento alle seguenti cartelle di pagamento: n. 09420110031614478000, notificata in data 9/01/2013,
n. 09420120027489713000 notificata in data 13/01/2015, n.
09420140001327155000, notificata in data 28/02/2014, n.
09420150010604700000 notificata in data 19/02/2015, n.
09420150021892165000 notificata in data 27/02/2016, n.
09420190000915842000, notificata in data 14/02/2019, n.
09420190019244829000, notificata in data 19/09/2019.
Invece l' nel costituirsi in giudizio ha allegato degli avvisi di CP_2
addebito impugnati, corredati dalla prova del perfezionamento della notifica: infatti, l'avviso di addebito n. 39420120000780104000 è stato notificato in data
9/01/2013, l'avviso di addebito n. 39420120003683320000 è stato notificato in data 9/01/2013, l'avviso di addebito n. 39420130000326003000 è stato notificato in data 9/04/2013, l'avviso di addebito n. 39420130002091783000 è 6
stato notificato in data 17/12/2013, l'avviso di addebito n.
39420140002012215000 è stato notificato in data 2/10/2015, l'avviso di addebito n. 39420140003680450000 è stato notificato in data 19/02/2015,
l'avviso di addebito n. 39420140000415140000 è stato notificato in data
27/05/2014, l'avviso di addebito n. 39420150000906104000 è stato notificato in data 7/02/2015, l'avviso di addebito n. 39420150003275172000 è stato notificato in data 29/12/2015, l'avviso di addebito n. 39420160000203024000 è stato notificato in data 8/04/2016, l'avviso di addebito n.
3942016000253246800 è stato notificato in data 7/11/2016, l'avviso di addebito n. 39420180000600155000 è stato notificato in data 28/06/2018, l'avviso di addebito n. 39420180002522730000 è stato notificato in data 23/07/2018,
l'avviso di addebito n. 39420180003408755000 è stato notificato in data
14/12/2018, l'avviso di addebito n. 39420190002750963000 è stato notificato in data 19/09/2019, l'avviso di addebito n. 39420190003352332000 è stato notificato in data 16/02/2019.
Orbene, anche con riferimento agli atti per i quali la notifica è stata eseguita mediante restituzione al mittente per compiuta giacenza, ritiene il giudicante che la stessa possa considerarsi provata in quanto l'esecutore ha attestato l'invio della CAD informativa e, in difetto di allegazioni di segno contrario, non vi è ragione di dubitare dell'attestazione effettuata.
Tuttavia, anche in presenza della prova della notifica, l'eventuale intangibilità del credito, che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni dalla notifica della cartella, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.Igs n. 46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come, ad esempio, la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.
Ciò vale, in particolare, quando l'eccezione di prescrizione o della mancata notifica della cartella di pagamento non viene rilevata al fine di proporre un riesame nel merito della pretesa, recuperando un mezzo di 7
opposizione nel merito, ma al solo fine di rilevare e contestare la mancanza del presupposto di legge per procedere con l'azione esecutiva.
Quando il ricorrente non discute il merito della pretesa tributaria, recuperando la facoltà non ottenuta per la mancata notifica della cartella, eccependo soltanto l'estinzione del credito fatto valere dall'amministrazione per la prescrizione della pretesa, l'azione non è soggetta a termini.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione, successiva alla notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, va esaminata.
Nell'eccepire il decorso della prescrizione, parte ricorrente ha invocato la disciplina di cui all'art. 3 comma 9 della legge 335/95, che ha introdotto il termine di prescrizione quinquennale per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore di detta legge.
Ci si era chiesti se, una volta divenuto incontestabile il credito contributivo, per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. 46/99, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge 335/95, ovvero a quello più lungo, decennale, dell'azione nascente dal giudicato contemplato dall'art. 2953 c.c.
Infatti, si discuteva se la decorrenza del termine, pacificamente perentorio, per fare opposizione a cartella di pagamento, di cui all'art. 24 , comma 5 , d.lgs.
26 febbraio 1999 n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producesse soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, oppure determinasse anche l'effetto di rendere applicabile l'art. 2953 c.c.ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve ( quinquennale secondo l'art. 3 commi 9 e 10 , della legge
335 del 1995 ) in quello ordinario decennale .
La Suprema Corte ha escluso tale conversione del termine breve in quello ordinario ( decennale ) ai sensi dell'art. 2953 c.c., affermando che tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo;
al contrario la cartella, avendo natura di atto amministrativo, 8
è priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato, con la conseguenza che il termine, anche nell'ipotesi di ruolo divenuto intangibile, rimane quinquennale
(Cassazione S.U. 23397/2016; Cass. S, VI 7409/2020).
ha dedotto di aver notificato atti interruttivi Controparte_3
della prescrizione;
tuttavia, a tal fine, ha allegato soltanto una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria senza allegre la prova della notifica della stessa.
Pertanto, nessun atto validamente interruttivo della prescrizione risulta allegato.
Orbene, la cartella di pagamento n. 09420110031614478000, è stata notificata in data 9/11/2013, la cartella di pagamento n. 09420120027489713000
è stata notificata in data 13/01/2015, la cartella di pagamento n.
09420140001327155000, notificata in data 28/02/2014, la cartella di pagamento n. 09420150010604700000 notificata in data 19/02/2015, la cartella di pagamento n. 09420150021892165000 notificata in data 27/02/2016, la cartella di pagamento n. 09420190000915842000, è stata notificata in data 14/02/2019, la cartella di pagamento n. 09420190019244829000, è stata notificata in data
19/09/2019, l'avviso di addebito n. 39420120000780104000 è stato notificato in data 9/01/2013, l'avviso di addebito n. 39420120003683320000 è stato notificato in data 9/01/2013, l'avviso di addebito n. 39420130000326003000 è stato notificato in data 9/04/2013, l'avviso di addebito n.
39420130002091783000 è stato notificato in data 17/12/2013, l'avviso di addebito n. 39420140002012215000 è stato notificato in data 2/10/2015,
l'avviso di addebito n. 39420140003680450000 è stato notificato in data
19/02/2015, l'avviso di addebito n. 39420140000415140000 è stato notificato in data 27/05/2014, l'avviso di addebito n. 39420150000906104000 è stato notificato in data 7/02/2015, l'avviso di addebito n. 39420150003275172000 è stato notificato in data 29/12/2015, l'avviso di addebito n.
39420160000203024000 è stato notificato in data 8/04/2016, l'avviso di 9
addebito n. 3942016000253246800 è stato notificato in data 7/11/2016, l'avviso di addebito n. 39420180000600155000 è stato notificato in data 28/06/2018,
l'avviso di addebito n. 39420180002522730000 è stato notificato in data
23/07/2018, l'avviso di addebito n. 39420180003408755000 è stato notificato in data 14/12/2018, l'avviso di addebito n. 39420190002750963000 è stato notificato in data 19/09/2019, l'avviso di addebito n. 39420190003352332000 è stato notificato in data 16/02/2019, mentre l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata in data 7/07/2022.
Pertanto, con riferimento alla cartella di pagamento n.
09420110031614478000, notificata in data 9/01/2013, alla cartella di pagamento n. 09420120027489713000 notificata in data 13/01/2015, alla cartella di pagamento n. 09420140001327155000, notificata in data 28/02/2014, alla cartella di pagamento n. 09420150010604700000 notificata in data 19/02/2015, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, la prescrizione quinquennale era maturata.
Parimenti con riferimento all'avviso di addebito n.
39420120000780104000 notificato in data 9/01/2013, all'avviso di addebito n.
39420120003683320000 notificato in data 9/01/2013, all'avviso di addebito n.
39420130000326003000 notificato in data 9/04/2013, all'avviso di addebito n.
39420130002091783000 notificato in data 17/12/2013, all'avviso di addebito n.
39420140003680450000 notificato in data 19/02/2015, all'avviso di addebito n.
39420140000415140000 notificato in data 27/05/2014, all'avviso di addebito n.
39420150000906104000 è stato notificato in data 7/02/2015, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (7/07/2022) la prescrizione quinquennale era maturata, con conseguente accoglimento dell'opposizione.
Con riferimento agli altri atti, ai fini della valutazione dell'eccezione di prescrizione successiva, occorre tenere conto occorre tener conto di quanto disposto dal D.L. 18/2020 e del successivo D.L. 183/2020. 10
Infatti, l'art. 68 del D.L. n. 18/20 ha disposto che “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159; 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3- sexies, del decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”. Il richiamato art. 12 del D.lgs n. 159/2015 prevede, ai sensi del primo comma, che il periodo di sospensione previsto per i versamenti comporta una corrispondente sospensione, di uguale durata, anche
“dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”; il secondo comma, invece, prevede una specifica proroga dei termini di prescrizione e decadenza, stabilendo espressamente che tali termini, se scadenti entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione (nel caso del COVID, quindi, entro il 31.12.2021),
“sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”; il comma 3 dispone altresì che “L CP_6 11
della non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante CP_3
il periodo di sospensione di cui al comma 1.”.
Il richiamo generico operato dall'art. 68 all'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015, senza distinzione tra i vari commi (diversamente dall'art. 67 del medesimo decreto), implica l'integrale applicazione della norma con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie (cfr. in termini, Trib. Roma, n. 9848/24; Trib.
Roma, n. 14619/24; Trib. Roma, n. 11272/24, Corte di Appello di Roma n.
3012/24). Nondimeno, il riferimento ai “versamenti in scadenza” contenuto nel comma 1 dell'art. 68 non può che essere inteso come relativo a tutto ciò che, essendo già scaduto in quel periodo, avrebbe dovuto essere ancora versato, e non soltanto a quelle obbligazioni che per la prima volta sarebbero pervenute in scadenza esattamente in quell'arco temporale (cfr., in senso conforme, in parte motiva, Cass. n. 960 del 15/01/2025).
Orbene, alla luce di una interpretazione unitaria e coordinata della citata disciplina, si osserva che:
- per le entrate tributarie e non tributarie, poiché i termini per il versamento erano sospesi dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (art. 68, comma
1, D.L. n. 18/2020), e, di conseguenza, in tale periodo, non si poteva procedere alla notifica degli atti della riscossione, trova, in linea generale, applicazione la sospensione dei termini prescrizionali per un corrispondente arco temporale (art. 12, comma 1, D.lgs. n. 159/2015);
- con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'agente della riscossione dall'8 marzo 2020 fino alla data del 31 dicembre 2021, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate sono prorogati di ventiquattro mesi (art. 68, comma 4 bis, lett. b, D.L. n.
18/2020);
- con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, per le quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti, rispetto ai quali i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli agenti 12
della riscossione sarebbero scaduti entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione (tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre
2021), indipendentemente dal momento in cui è stato affidato il carico all'agente della riscossione, opera ex lege la proroga dei termini prescrizionali fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione
(art.12, comma 2, D.lgs. n. 159/2015, come richiamato dal comma 1 dell'art. 68,
D.L. n. 18/2020).
Tale interpretazione è condivisibile sul piano sistematico ed è la più coerente con la ratio sottesa all'intervento normativo, tenuto conto del tenore delle relazioni di accompagnamento dei decreti via via adottati durante la fase emergenziale.
Ed infatti, se, a fronte della crisi e delle difficoltà economiche conseguenti alla pandemia sanitaria, è stato previsto, in favore dei contribuenti, un adeguato periodo di sospensione dei versamenti, e, conseguentemente, una sospensione delle attività di recupero, anche coattivo, relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione in scadenza o già scaduti in precedenza, la disciplina emergenziale non può che essere interpretata in modo da consentire all'ente riscossore di smaltire il notevole arretrato (incolpevolmente) accumulatosi, senza il rischio di incorrere nel decorso del termine prescrizionale, conformemente al più generale principio sancito dall'art. 2935 c.c. (cfr. per analoghe considerazioni, Corte di Appello di Reggio Calabria, n. 15/25; Trib.
Palmi, n. 736/24; Trib. Palmi, n. 486/2024; Corte di Appello di Milano, n.
608/2025).
Questo giudicante ritiene di aderire a tale ricostruzione, anche alla luce di quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione che, con ordinanza n.
960/2025, ha stabilito che: “l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura
Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di 13
contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo
6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_7
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”. 14
Orbene, la cartella di pagamento n. 09420150021892165000 è stata notificata in data 27/02/2016, la cartella di pagamento n.
09420190000915842000 è stata notificata in data 14/02/2019, la cartella di pagamento n. 09420190019244829000, è stata notificata in data 19/09/2019,
l'avviso di addebito n. 39420140002012215000 è stato notificato in data
2/10/2015, l'avviso di addebito n. 39420150003275172000 è stato notificato in data 29/12/2015, l'avviso di addebito n. 39420160000203024000 è stato notificato in data 8/04/2016, l'avviso di addebito n. 3942016000253246800 è stato notificato in data 7/11/2016, l'avviso di addebito n.
39420180000600155000 è stato notificato in data 28/06/2018, l'avviso di addebito n. 39420180002522730000 è stato notificato in data 23/07/2018,
l'avviso di addebito n. 39420180003408755000 è stato notificato in data
14/12/2018, l'avviso di addebito n. 39420190002750963000 è stato notificato in data 19/09/2019, l'avviso di addebito n. 39420190003352332000 è stato notificato in data 16/02/2019
Pertanto, tenendo anche conto della normativa emergenziale, alla data del
7/07/2022, quando è stata notificata l'intimazione di pagamento impugnata, la prescrizione non era ancora maturata.
Infine, con riferimento alle cartelle di pagamento n.
09420110017189572000, n.09420120003914112000,
n.09420140018056138000 n.09420170010132479000,
n.09420170017820852000, nessuno degli enti resistenti ha allegato la prova della notifica.
Tuttavia, l'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva, l'azione che un debitore propone rispetto all' 15
an della pretesa contributiva, ossia rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione
(non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla
Cassa o alla Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc).
Inoltre, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127;
Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019 n. 6166).
Ne discende che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( quale, ad esempio, l'intimazione di pagamento ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99.
Pertanto, la censura di inesistenza della notifica della cartella, nel procedimento in oggetto, rileva in via incidentale, al solo fine del giudizio di tempestività della azione e non, ex sé, al fine di bloccare il procedimento esecutivo.
Infatti, osserva il giudicante che non tutti i principi affermati con riferimento al procedimento tributario possono trovare applicazione in relazione ai giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle per crediti contributivi, in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, dove la mancata notifica di un 16
atto a monte - autonomamente impugnabile - fatta valere a seguito della conoscenza dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria.
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe all'irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta.
Nondimeno, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi.
Pertanto, in ragione delle ontologiche differenze tra il procedimento tributario e il procedimento relativo a contributi previdenziali, non trovano nella specie applicazione i principi sanciti dalla Sentenza selle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 10012 del 15/04/2021 (secondo cui: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo
l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal 17
contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”.
Al contrario, attraverso l'intimazione di pagamento, che non è un atto obbligatorio nell'ambito di una sequenza procedimentale, e che, dunque, alla luce di quanto argomentato, non può qualificarsi come un atto nullo anche in difetto della prova della notifica dell'avviso di addebito presupposto,
l'interessato, ove non abbia ricevuto la notifica dell'atto presupposto, recupera la facoltà impugnatoria dello stesso e la possibilità di far valere l'eccezione di prescrizione.
Orbene, la cartella di pagamento n. 09420110017189572000 riguarda crediti (contributi IVS) relativi all'anno 2007 mentre la cartella di CP_2
pagamento n. 09420120003914112000 riguarda crediti (contributi IVS) CP_2
relativi all'anno 2008 sicché, alla data del 7/07/2022, quando è stata notificata l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, la prescrizione era già maturata, con conseguente accoglimento dell'opposizione
Con riferimento alle cartelle di pagamento n.09420170010132479000, e n.09420170017820852000, relative a crediti 2016 e 2017, tenendo conto CP_1
della normativa emergenziale, la prescrizione non era maturata al momento della notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del perente giudizio, con conseguente rigetto dell'opposizione.
Invece, con riferimento alle cartelle di pagamento n.09420140018056138000, relativa a crediti per la quali non è stata CP_1
provata la notifica, ma anche con riferimento alla cartella di pagamento n.
09420110031614478000, notificata in data 9/11/2013, alla cartella di pagamento n. 09420120027489713000 notificata in data 13/01/2015, alla cartella di pagamento n. 09420140001327155000, notificata in data 28/02/2014, alla 18
cartella di pagamento n. 09420150010604700000 notificata in data 19/02/2015, alla cartella di pagamento n. 09420150021892165000 notificata in data
27/02/2016, tutte relative a crediti , va dichiarata cessata la materia del CP_1
contendere.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, per cui viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: 19
l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo.
Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento, costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass.
SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di 20
contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97,
n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82,
n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass.,
2.5.87, n. 4126;).
Nel caso di specie, l'articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 ha previsto l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.
Orbene, la cartelle di pagamento n.09420140018056138000 relativa a crediti per la quale non è stata provata la notifica, e le cartelle di CP_1
pagamento di pagamento n. 09420110031614478000, notificata in data
9/11/2013, n. 09420120027489713000 notificata in data 13/01/2015, n.
09420140001327155000, notificata in data 28/02/2014, n.
09420150010604700000 notificata in data 19/02/2015, n.
09420150021892165000 notificata in data 27/02/2016, tutte relative a crediti
, rientrerebbero nelle ipotesi di annullamento automatico descritte dal CP_1
summenzionato articolo, in quanto la partita creditoria, essendo di importo inferiore a € 1000. 21
Pertanto, con riferimento alle stesse, va dichiarata cessata la materia del contendere.
In conclusione, dunque, l'opposizione va accolta con riferimento alle cartelle di pagamento n. 09420110017189572000 alla cartella di pagamento n.
09420120003914112000 all'avviso di addebito n. 39420120000780104000
notificato in data 9/01/2013, all'avviso di addebito n. 39420120003683320000
notificato in data 9/01/2013, all'avviso di addebito n. 39420130000326003000
notificato in data 9/04/2013, all'avviso di addebito n. 39420130002091783000
notificato in data 17/12/2013, all'avviso di addebito n. 39420140003680450000
notificato in data 19/02/2015, all'avviso di addebito n. 39420140000415140000
notificato in data 27/05/2014, all'avviso di addebito n. 39420150000906104000
è stato notificato in data 7/02/2015.
L'opposizione va rigettata con riferimento alla cartella di pagamento n.
09420190000915842000 notificata in data 14/02/2019, alla cartella di pagamento n. 09420190019244829000, notificata in data 19/09/2019, all'avviso di addebito n. 39420140002012215000 notificato in data 2/10/2015, all'avviso di addebito n. 39420150003275172000 notificato in data 29/12/2015, all'avviso di addebito n. 39420160000203024000 notificato in data 8/04/2016, all'avviso di addebito n. 3942016000253246800 notificato in data 7/11/2016, all'avviso di addebito n. 39420180000600155000 notificato in data 28/06/2018, all'avviso di addebito n. 39420180002522730000 notificato in data 23/07/2018, all'avviso di addebito n. 39420180003408755000 notificato in data 14/12/2018, all'avviso di addebito n. 39420190002750963000 notificato in data 19/09/2019, all'avviso di addebito n. 39420190003352332000 in data 16/02/2019 e con riferimento alle cartelle di pagamento n.09420170010132479000, e n.09420170017820852000,
Va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento n.09420140018056138000, n. 09420110031614478000, notificata in data 9/11/2013, n. 09420120027489713000 notificata in data
13/01/2015, a n. 09420140001327155000, notificata in data 28/02/2014, n. 22
09420150010604700000 notificata in data 19/02/2015, n.
09420150021892165000 notificata in data 27/02/2016.
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo della controversia e della soccombenza reciproca vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 3925 / 2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n. 09420229005721352000, notificata in data 07/07/2022, con riferimento alla cartella di pagamento n. 09420110017189572000 alla cartella di pagamento n. 09420120003914112000 all'avviso di addebito n.
39420120000780104000 notificato in data 9/01/2013, all'avviso di addebito n.
39420120003683320000 notificato in data 9/01/2013, all'avviso di addebito n.
39420130000326003000 notificato in data 9/04/2013, all'avviso di addebito n.
39420130002091783000 notificato in data 17/12/2013, all'avviso di addebito n.
39420140003680450000 notificato in data 19/02/2015, all'avviso di addebito n.
39420140000415140000 notificato in data 27/05/2014, all'avviso di addebito n.
39420150000906104000 è stato notificato in data 7/02/2015;
- Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento n.09420140018056138000, n. 09420110031614478000, notificata in data 9/11/2013, n. 09420120027489713000 notificata in data 13/01/2015, a n.
09420140001327155000, notificata in data 28/02/2014, n.
09420150010604700000 notificata in data 19/02/2015, n.
09420150021892165000 notificata in data 27/02/2016;
- Rigetta l'opposizione per il resto l'opposizione;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 20/11/2025 23
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 20/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3925 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Filippo Iaria, con il quale è elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria, Via Duca D'Aosta n. 217
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Maria Grazia Maida e Amalia Manuela Nucera, con le quali è elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Vittorio Veneto n. 60
Resistente
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_2
dagli Avv.ti Antonella Francesca Paola Micheli e Valeria Grandizio, con le quali
è elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via Matteotti n. 48, presso la locale agenzia CP_2
Resistente 2
, in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Agata Muratore, con la quale è elettivamente domiciliata in Catania (CT), Via Firenze n. 36
Resistente
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/12/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229005721352000, notificata in data 07/07/2022, limitatamente alle pretese creditorie di cui ai seguenti atti: cartelle di pagamento nn.09420110017189572000, 09420110031614478000,
09420120003914112000, 09420120027489713000, 09420140001327155000,
0942014001856138000, 09420150010604700000, 09420150021892165000,
09420170010132479000, 09420170017820852000, 09420190000915842000 e
09420190019244829000; avvisi di addebito nn. 39420120000780104000,
39420120003683320000, 39420130000326003000, 39420130002091783000,
39420140002012215000, 39420140003680450000, 39420140000415140000,
39420150000906104000, 39420150003275172000, 39420160000203024000,
3942016000253246800, 39420180000600155000, 39420180002522730000,
39420180003408755000, 39420190002750963000 e 39420190003352332000, relativi a contributi previdenziali e CP_1 CP_2
A tal fine ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 3 L. n. 335/1995, formulando le seguenti conclusioni: " Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione del
Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nel merito per i motivi di cui in premessa, accogliere il ricorso e per l'effetto emettere sentenza che dichiari la illegittimità e nullità dell'atto di intimazione 3
pagamento impugnato, delle presupposte cartelle esattoriali e dei prodromici avvisi di addebito contestati, con conseguente revoca dello stesso e con ordine di cancellazione a carico delle parti opposte, ed di ogni altro atto annesso, connesso, antecedente, successivo e consequenziale. Con vittorie di spese e competenze difensive da distrarsi ai sensi dell'art.93 cpc in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito, il proprio difetto di legittimazione passiva, la tardività dell'opposizione e la regolare notifica delle cartelle di pagamento e concludendo per il rigetto del ricorso o, in subordine, per la declaratoria di cessata materia del contendere limitatamente alle cartelle di pagamento n. 09420110031614478, n. 09420120027489713, n. 0942014
0001327155, n. 09420140018056138, n. 09420150010604700 e n. 0942015
0021892165.
Con memoria depositata in data 19/09/2023, si è costituito l' CP_2
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, la tardività dell'opposizione e la regolare notifica degli avvisi di addebito, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata in data 22/09/2023, si è costituita
[...]
, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, Controparte_3
l'avvenuta notifica di atti interruttivi della prescrizione e concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente, osserva il giudicante che sussiste la legittimazione passiva dell' e dell' enti titolari del credito, come emerge dal CP_1 CP_2
dettaglio dell'intimazione di pagamento impugnata, nonché di
[...] [..
, ente che ha emesso l'atto impugnato, in relazione ai vizi Controparte_4
dell'atto stesso.
Nel merito, va evidenziato che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Infatti, mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile.
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene un'elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie), tra i quali non è compresa l'intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito, non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
Pertanto, l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria.
Inoltre, lo stesso della riscossione, nel notificare CP_5
l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso, allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento, quali, ad esempio la mancata notifica della cartella o errori nella indicazione degli importi dovuti.
Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, 5
consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Pertanto, il contribuente che lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti dell'ente concessionario, eccependo la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006;
Cass. n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito essenzialmente l'omessa notifica degli atti presupposti e l'estinzione dei crediti sottesi per intervenuta prescrizione.
Orbene, , nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_3
allegato la prova del perfezionamento della notifica con riferimento alle seguenti cartelle di pagamento: n. 09420110031614478000, notificata in data 9/01/2013,
n. 09420120027489713000 notificata in data 13/01/2015, n.
09420140001327155000, notificata in data 28/02/2014, n.
09420150010604700000 notificata in data 19/02/2015, n.
09420150021892165000 notificata in data 27/02/2016, n.
09420190000915842000, notificata in data 14/02/2019, n.
09420190019244829000, notificata in data 19/09/2019.
Invece l' nel costituirsi in giudizio ha allegato degli avvisi di CP_2
addebito impugnati, corredati dalla prova del perfezionamento della notifica: infatti, l'avviso di addebito n. 39420120000780104000 è stato notificato in data
9/01/2013, l'avviso di addebito n. 39420120003683320000 è stato notificato in data 9/01/2013, l'avviso di addebito n. 39420130000326003000 è stato notificato in data 9/04/2013, l'avviso di addebito n. 39420130002091783000 è 6
stato notificato in data 17/12/2013, l'avviso di addebito n.
39420140002012215000 è stato notificato in data 2/10/2015, l'avviso di addebito n. 39420140003680450000 è stato notificato in data 19/02/2015,
l'avviso di addebito n. 39420140000415140000 è stato notificato in data
27/05/2014, l'avviso di addebito n. 39420150000906104000 è stato notificato in data 7/02/2015, l'avviso di addebito n. 39420150003275172000 è stato notificato in data 29/12/2015, l'avviso di addebito n. 39420160000203024000 è stato notificato in data 8/04/2016, l'avviso di addebito n.
3942016000253246800 è stato notificato in data 7/11/2016, l'avviso di addebito n. 39420180000600155000 è stato notificato in data 28/06/2018, l'avviso di addebito n. 39420180002522730000 è stato notificato in data 23/07/2018,
l'avviso di addebito n. 39420180003408755000 è stato notificato in data
14/12/2018, l'avviso di addebito n. 39420190002750963000 è stato notificato in data 19/09/2019, l'avviso di addebito n. 39420190003352332000 è stato notificato in data 16/02/2019.
Orbene, anche con riferimento agli atti per i quali la notifica è stata eseguita mediante restituzione al mittente per compiuta giacenza, ritiene il giudicante che la stessa possa considerarsi provata in quanto l'esecutore ha attestato l'invio della CAD informativa e, in difetto di allegazioni di segno contrario, non vi è ragione di dubitare dell'attestazione effettuata.
Tuttavia, anche in presenza della prova della notifica, l'eventuale intangibilità del credito, che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni dalla notifica della cartella, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.Igs n. 46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come, ad esempio, la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.
Ciò vale, in particolare, quando l'eccezione di prescrizione o della mancata notifica della cartella di pagamento non viene rilevata al fine di proporre un riesame nel merito della pretesa, recuperando un mezzo di 7
opposizione nel merito, ma al solo fine di rilevare e contestare la mancanza del presupposto di legge per procedere con l'azione esecutiva.
Quando il ricorrente non discute il merito della pretesa tributaria, recuperando la facoltà non ottenuta per la mancata notifica della cartella, eccependo soltanto l'estinzione del credito fatto valere dall'amministrazione per la prescrizione della pretesa, l'azione non è soggetta a termini.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione, successiva alla notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, va esaminata.
Nell'eccepire il decorso della prescrizione, parte ricorrente ha invocato la disciplina di cui all'art. 3 comma 9 della legge 335/95, che ha introdotto il termine di prescrizione quinquennale per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore di detta legge.
Ci si era chiesti se, una volta divenuto incontestabile il credito contributivo, per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. 46/99, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge 335/95, ovvero a quello più lungo, decennale, dell'azione nascente dal giudicato contemplato dall'art. 2953 c.c.
Infatti, si discuteva se la decorrenza del termine, pacificamente perentorio, per fare opposizione a cartella di pagamento, di cui all'art. 24 , comma 5 , d.lgs.
26 febbraio 1999 n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producesse soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, oppure determinasse anche l'effetto di rendere applicabile l'art. 2953 c.c.ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve ( quinquennale secondo l'art. 3 commi 9 e 10 , della legge
335 del 1995 ) in quello ordinario decennale .
La Suprema Corte ha escluso tale conversione del termine breve in quello ordinario ( decennale ) ai sensi dell'art. 2953 c.c., affermando che tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo;
al contrario la cartella, avendo natura di atto amministrativo, 8
è priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato, con la conseguenza che il termine, anche nell'ipotesi di ruolo divenuto intangibile, rimane quinquennale
(Cassazione S.U. 23397/2016; Cass. S, VI 7409/2020).
ha dedotto di aver notificato atti interruttivi Controparte_3
della prescrizione;
tuttavia, a tal fine, ha allegato soltanto una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria senza allegre la prova della notifica della stessa.
Pertanto, nessun atto validamente interruttivo della prescrizione risulta allegato.
Orbene, la cartella di pagamento n. 09420110031614478000, è stata notificata in data 9/11/2013, la cartella di pagamento n. 09420120027489713000
è stata notificata in data 13/01/2015, la cartella di pagamento n.
09420140001327155000, notificata in data 28/02/2014, la cartella di pagamento n. 09420150010604700000 notificata in data 19/02/2015, la cartella di pagamento n. 09420150021892165000 notificata in data 27/02/2016, la cartella di pagamento n. 09420190000915842000, è stata notificata in data 14/02/2019, la cartella di pagamento n. 09420190019244829000, è stata notificata in data
19/09/2019, l'avviso di addebito n. 39420120000780104000 è stato notificato in data 9/01/2013, l'avviso di addebito n. 39420120003683320000 è stato notificato in data 9/01/2013, l'avviso di addebito n. 39420130000326003000 è stato notificato in data 9/04/2013, l'avviso di addebito n.
39420130002091783000 è stato notificato in data 17/12/2013, l'avviso di addebito n. 39420140002012215000 è stato notificato in data 2/10/2015,
l'avviso di addebito n. 39420140003680450000 è stato notificato in data
19/02/2015, l'avviso di addebito n. 39420140000415140000 è stato notificato in data 27/05/2014, l'avviso di addebito n. 39420150000906104000 è stato notificato in data 7/02/2015, l'avviso di addebito n. 39420150003275172000 è stato notificato in data 29/12/2015, l'avviso di addebito n.
39420160000203024000 è stato notificato in data 8/04/2016, l'avviso di 9
addebito n. 3942016000253246800 è stato notificato in data 7/11/2016, l'avviso di addebito n. 39420180000600155000 è stato notificato in data 28/06/2018,
l'avviso di addebito n. 39420180002522730000 è stato notificato in data
23/07/2018, l'avviso di addebito n. 39420180003408755000 è stato notificato in data 14/12/2018, l'avviso di addebito n. 39420190002750963000 è stato notificato in data 19/09/2019, l'avviso di addebito n. 39420190003352332000 è stato notificato in data 16/02/2019, mentre l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata in data 7/07/2022.
Pertanto, con riferimento alla cartella di pagamento n.
09420110031614478000, notificata in data 9/01/2013, alla cartella di pagamento n. 09420120027489713000 notificata in data 13/01/2015, alla cartella di pagamento n. 09420140001327155000, notificata in data 28/02/2014, alla cartella di pagamento n. 09420150010604700000 notificata in data 19/02/2015, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, la prescrizione quinquennale era maturata.
Parimenti con riferimento all'avviso di addebito n.
39420120000780104000 notificato in data 9/01/2013, all'avviso di addebito n.
39420120003683320000 notificato in data 9/01/2013, all'avviso di addebito n.
39420130000326003000 notificato in data 9/04/2013, all'avviso di addebito n.
39420130002091783000 notificato in data 17/12/2013, all'avviso di addebito n.
39420140003680450000 notificato in data 19/02/2015, all'avviso di addebito n.
39420140000415140000 notificato in data 27/05/2014, all'avviso di addebito n.
39420150000906104000 è stato notificato in data 7/02/2015, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (7/07/2022) la prescrizione quinquennale era maturata, con conseguente accoglimento dell'opposizione.
Con riferimento agli altri atti, ai fini della valutazione dell'eccezione di prescrizione successiva, occorre tenere conto occorre tener conto di quanto disposto dal D.L. 18/2020 e del successivo D.L. 183/2020. 10
Infatti, l'art. 68 del D.L. n. 18/20 ha disposto che “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159; 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3- sexies, del decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”. Il richiamato art. 12 del D.lgs n. 159/2015 prevede, ai sensi del primo comma, che il periodo di sospensione previsto per i versamenti comporta una corrispondente sospensione, di uguale durata, anche
“dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”; il secondo comma, invece, prevede una specifica proroga dei termini di prescrizione e decadenza, stabilendo espressamente che tali termini, se scadenti entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione (nel caso del COVID, quindi, entro il 31.12.2021),
“sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”; il comma 3 dispone altresì che “L CP_6 11
della non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante CP_3
il periodo di sospensione di cui al comma 1.”.
Il richiamo generico operato dall'art. 68 all'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015, senza distinzione tra i vari commi (diversamente dall'art. 67 del medesimo decreto), implica l'integrale applicazione della norma con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie (cfr. in termini, Trib. Roma, n. 9848/24; Trib.
Roma, n. 14619/24; Trib. Roma, n. 11272/24, Corte di Appello di Roma n.
3012/24). Nondimeno, il riferimento ai “versamenti in scadenza” contenuto nel comma 1 dell'art. 68 non può che essere inteso come relativo a tutto ciò che, essendo già scaduto in quel periodo, avrebbe dovuto essere ancora versato, e non soltanto a quelle obbligazioni che per la prima volta sarebbero pervenute in scadenza esattamente in quell'arco temporale (cfr., in senso conforme, in parte motiva, Cass. n. 960 del 15/01/2025).
Orbene, alla luce di una interpretazione unitaria e coordinata della citata disciplina, si osserva che:
- per le entrate tributarie e non tributarie, poiché i termini per il versamento erano sospesi dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (art. 68, comma
1, D.L. n. 18/2020), e, di conseguenza, in tale periodo, non si poteva procedere alla notifica degli atti della riscossione, trova, in linea generale, applicazione la sospensione dei termini prescrizionali per un corrispondente arco temporale (art. 12, comma 1, D.lgs. n. 159/2015);
- con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'agente della riscossione dall'8 marzo 2020 fino alla data del 31 dicembre 2021, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate sono prorogati di ventiquattro mesi (art. 68, comma 4 bis, lett. b, D.L. n.
18/2020);
- con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, per le quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti, rispetto ai quali i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli agenti 12
della riscossione sarebbero scaduti entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione (tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre
2021), indipendentemente dal momento in cui è stato affidato il carico all'agente della riscossione, opera ex lege la proroga dei termini prescrizionali fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione
(art.12, comma 2, D.lgs. n. 159/2015, come richiamato dal comma 1 dell'art. 68,
D.L. n. 18/2020).
Tale interpretazione è condivisibile sul piano sistematico ed è la più coerente con la ratio sottesa all'intervento normativo, tenuto conto del tenore delle relazioni di accompagnamento dei decreti via via adottati durante la fase emergenziale.
Ed infatti, se, a fronte della crisi e delle difficoltà economiche conseguenti alla pandemia sanitaria, è stato previsto, in favore dei contribuenti, un adeguato periodo di sospensione dei versamenti, e, conseguentemente, una sospensione delle attività di recupero, anche coattivo, relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione in scadenza o già scaduti in precedenza, la disciplina emergenziale non può che essere interpretata in modo da consentire all'ente riscossore di smaltire il notevole arretrato (incolpevolmente) accumulatosi, senza il rischio di incorrere nel decorso del termine prescrizionale, conformemente al più generale principio sancito dall'art. 2935 c.c. (cfr. per analoghe considerazioni, Corte di Appello di Reggio Calabria, n. 15/25; Trib.
Palmi, n. 736/24; Trib. Palmi, n. 486/2024; Corte di Appello di Milano, n.
608/2025).
Questo giudicante ritiene di aderire a tale ricostruzione, anche alla luce di quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione che, con ordinanza n.
960/2025, ha stabilito che: “l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura
Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di 13
contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo
6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_7
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”. 14
Orbene, la cartella di pagamento n. 09420150021892165000 è stata notificata in data 27/02/2016, la cartella di pagamento n.
09420190000915842000 è stata notificata in data 14/02/2019, la cartella di pagamento n. 09420190019244829000, è stata notificata in data 19/09/2019,
l'avviso di addebito n. 39420140002012215000 è stato notificato in data
2/10/2015, l'avviso di addebito n. 39420150003275172000 è stato notificato in data 29/12/2015, l'avviso di addebito n. 39420160000203024000 è stato notificato in data 8/04/2016, l'avviso di addebito n. 3942016000253246800 è stato notificato in data 7/11/2016, l'avviso di addebito n.
39420180000600155000 è stato notificato in data 28/06/2018, l'avviso di addebito n. 39420180002522730000 è stato notificato in data 23/07/2018,
l'avviso di addebito n. 39420180003408755000 è stato notificato in data
14/12/2018, l'avviso di addebito n. 39420190002750963000 è stato notificato in data 19/09/2019, l'avviso di addebito n. 39420190003352332000 è stato notificato in data 16/02/2019
Pertanto, tenendo anche conto della normativa emergenziale, alla data del
7/07/2022, quando è stata notificata l'intimazione di pagamento impugnata, la prescrizione non era ancora maturata.
Infine, con riferimento alle cartelle di pagamento n.
09420110017189572000, n.09420120003914112000,
n.09420140018056138000 n.09420170010132479000,
n.09420170017820852000, nessuno degli enti resistenti ha allegato la prova della notifica.
Tuttavia, l'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva, l'azione che un debitore propone rispetto all' 15
an della pretesa contributiva, ossia rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione
(non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla
Cassa o alla Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc).
Inoltre, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127;
Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019 n. 6166).
Ne discende che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( quale, ad esempio, l'intimazione di pagamento ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99.
Pertanto, la censura di inesistenza della notifica della cartella, nel procedimento in oggetto, rileva in via incidentale, al solo fine del giudizio di tempestività della azione e non, ex sé, al fine di bloccare il procedimento esecutivo.
Infatti, osserva il giudicante che non tutti i principi affermati con riferimento al procedimento tributario possono trovare applicazione in relazione ai giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle per crediti contributivi, in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, dove la mancata notifica di un 16
atto a monte - autonomamente impugnabile - fatta valere a seguito della conoscenza dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria.
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe all'irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta.
Nondimeno, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi.
Pertanto, in ragione delle ontologiche differenze tra il procedimento tributario e il procedimento relativo a contributi previdenziali, non trovano nella specie applicazione i principi sanciti dalla Sentenza selle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 10012 del 15/04/2021 (secondo cui: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo
l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal 17
contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”.
Al contrario, attraverso l'intimazione di pagamento, che non è un atto obbligatorio nell'ambito di una sequenza procedimentale, e che, dunque, alla luce di quanto argomentato, non può qualificarsi come un atto nullo anche in difetto della prova della notifica dell'avviso di addebito presupposto,
l'interessato, ove non abbia ricevuto la notifica dell'atto presupposto, recupera la facoltà impugnatoria dello stesso e la possibilità di far valere l'eccezione di prescrizione.
Orbene, la cartella di pagamento n. 09420110017189572000 riguarda crediti (contributi IVS) relativi all'anno 2007 mentre la cartella di CP_2
pagamento n. 09420120003914112000 riguarda crediti (contributi IVS) CP_2
relativi all'anno 2008 sicché, alla data del 7/07/2022, quando è stata notificata l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, la prescrizione era già maturata, con conseguente accoglimento dell'opposizione
Con riferimento alle cartelle di pagamento n.09420170010132479000, e n.09420170017820852000, relative a crediti 2016 e 2017, tenendo conto CP_1
della normativa emergenziale, la prescrizione non era maturata al momento della notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del perente giudizio, con conseguente rigetto dell'opposizione.
Invece, con riferimento alle cartelle di pagamento n.09420140018056138000, relativa a crediti per la quali non è stata CP_1
provata la notifica, ma anche con riferimento alla cartella di pagamento n.
09420110031614478000, notificata in data 9/11/2013, alla cartella di pagamento n. 09420120027489713000 notificata in data 13/01/2015, alla cartella di pagamento n. 09420140001327155000, notificata in data 28/02/2014, alla 18
cartella di pagamento n. 09420150010604700000 notificata in data 19/02/2015, alla cartella di pagamento n. 09420150021892165000 notificata in data
27/02/2016, tutte relative a crediti , va dichiarata cessata la materia del CP_1
contendere.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, per cui viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: 19
l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo.
Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento, costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass.
SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di 20
contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97,
n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82,
n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass.,
2.5.87, n. 4126;).
Nel caso di specie, l'articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 ha previsto l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.
Orbene, la cartelle di pagamento n.09420140018056138000 relativa a crediti per la quale non è stata provata la notifica, e le cartelle di CP_1
pagamento di pagamento n. 09420110031614478000, notificata in data
9/11/2013, n. 09420120027489713000 notificata in data 13/01/2015, n.
09420140001327155000, notificata in data 28/02/2014, n.
09420150010604700000 notificata in data 19/02/2015, n.
09420150021892165000 notificata in data 27/02/2016, tutte relative a crediti
, rientrerebbero nelle ipotesi di annullamento automatico descritte dal CP_1
summenzionato articolo, in quanto la partita creditoria, essendo di importo inferiore a € 1000. 21
Pertanto, con riferimento alle stesse, va dichiarata cessata la materia del contendere.
In conclusione, dunque, l'opposizione va accolta con riferimento alle cartelle di pagamento n. 09420110017189572000 alla cartella di pagamento n.
09420120003914112000 all'avviso di addebito n. 39420120000780104000
notificato in data 9/01/2013, all'avviso di addebito n. 39420120003683320000
notificato in data 9/01/2013, all'avviso di addebito n. 39420130000326003000
notificato in data 9/04/2013, all'avviso di addebito n. 39420130002091783000
notificato in data 17/12/2013, all'avviso di addebito n. 39420140003680450000
notificato in data 19/02/2015, all'avviso di addebito n. 39420140000415140000
notificato in data 27/05/2014, all'avviso di addebito n. 39420150000906104000
è stato notificato in data 7/02/2015.
L'opposizione va rigettata con riferimento alla cartella di pagamento n.
09420190000915842000 notificata in data 14/02/2019, alla cartella di pagamento n. 09420190019244829000, notificata in data 19/09/2019, all'avviso di addebito n. 39420140002012215000 notificato in data 2/10/2015, all'avviso di addebito n. 39420150003275172000 notificato in data 29/12/2015, all'avviso di addebito n. 39420160000203024000 notificato in data 8/04/2016, all'avviso di addebito n. 3942016000253246800 notificato in data 7/11/2016, all'avviso di addebito n. 39420180000600155000 notificato in data 28/06/2018, all'avviso di addebito n. 39420180002522730000 notificato in data 23/07/2018, all'avviso di addebito n. 39420180003408755000 notificato in data 14/12/2018, all'avviso di addebito n. 39420190002750963000 notificato in data 19/09/2019, all'avviso di addebito n. 39420190003352332000 in data 16/02/2019 e con riferimento alle cartelle di pagamento n.09420170010132479000, e n.09420170017820852000,
Va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento n.09420140018056138000, n. 09420110031614478000, notificata in data 9/11/2013, n. 09420120027489713000 notificata in data
13/01/2015, a n. 09420140001327155000, notificata in data 28/02/2014, n. 22
09420150010604700000 notificata in data 19/02/2015, n.
09420150021892165000 notificata in data 27/02/2016.
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo della controversia e della soccombenza reciproca vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 3925 / 2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n. 09420229005721352000, notificata in data 07/07/2022, con riferimento alla cartella di pagamento n. 09420110017189572000 alla cartella di pagamento n. 09420120003914112000 all'avviso di addebito n.
39420120000780104000 notificato in data 9/01/2013, all'avviso di addebito n.
39420120003683320000 notificato in data 9/01/2013, all'avviso di addebito n.
39420130000326003000 notificato in data 9/04/2013, all'avviso di addebito n.
39420130002091783000 notificato in data 17/12/2013, all'avviso di addebito n.
39420140003680450000 notificato in data 19/02/2015, all'avviso di addebito n.
39420140000415140000 notificato in data 27/05/2014, all'avviso di addebito n.
39420150000906104000 è stato notificato in data 7/02/2015;
- Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento n.09420140018056138000, n. 09420110031614478000, notificata in data 9/11/2013, n. 09420120027489713000 notificata in data 13/01/2015, a n.
09420140001327155000, notificata in data 28/02/2014, n.
09420150010604700000 notificata in data 19/02/2015, n.
09420150021892165000 notificata in data 27/02/2016;
- Rigetta l'opposizione per il resto l'opposizione;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 20/11/2025 23
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci