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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/06/2025, n. 1745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1745 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3087/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Arceri Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3087/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in PIAZZA Parte_1 P.IVA_1
DELLA CONCILIAZIONE 1, MILANO presso lo studio dell'avv. RAUL BENASSI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2
VIA SENATO 12, MILANO presso lo studio dell'avv. MARIA MADDALENA ARLENGHI, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in funzione di giudice del rinvio in appello, cosi provvedere a seguito di rinvio: pagina 1 di 7 in tesi, nel merito, in accoglimento del terzo motivo di appello ed in riforma parziale della sentenza impugnata,
- preso atto della sentenza in rinvio n.19396/23 della Suprema Corte di Cassazione, accertare e dichiarare la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle competenze passive applicata dalla banca convenuta nel corso dei rapporti di c/c oggetto di causa anche per il periodo successivo al 1.7.00 e sino alla fine del rapporto bancario;
- condannare conseguentemente banca MPS al pagamento in favore di ex Parte_1 art.2033 c.c., della somma di €.18.179,87, pari alla differenza tra il saldo effettivo del c/c oggetto di causa accertato dal CTU nel presente giudizio di rinvio sulla base del principio di diritto sancito dalla citata sentenza n.19396/23 della Corte regolatrice (€.343.537,32, v., pag.12 CTU in data 5.11.24) ed il saldo del c/c accertato in primo grado e già corrisposto dalla banca appellata in esecuzione della sentenza n.5753/17 del Tribunale di Milano (€.325.357,45), ovvero al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese e compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, di tutti i gradi di giudizio, compreso quello svolto davanti alla Suprema Corte di Cassazione, nonché compreso il presente giudizio di rinvio.
Per : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, emessa ogni è più opportuna pronuncia e declaratoria e respinta ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione,
- confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 5753/2017, per tutti i motivi illustrati in parte narrativa al paragrafo 6 atteso l'orientamento consolidato della Corte d'Appello di Milano contrario a quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione, sez. I civile, n. 19396/2023 (RG n. 26464/2018), pubblicata in data 10/07/2023;
- in subordine, sulla base della ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione, sez. I civile, n.
19396/2023 (RG n. 26464/2018), pubblicata in data 10/07/2023, che ha cassato la sentenza del
Tribunale di Milano n. 5753/2017 riesaminare il materiale probatorio alla luce dei principi enunciati nella predetta ordinanza e statuire di conseguenza;
- in ogni caso, con compensazione delle spese di lite dei due precedenti gradi di merito, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio dinnanzi la Corte d'Appello, per i motivi esposti.
pagina 2 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO aveva agito in giudizio per chiedere l'accertamento dell'illegittima Parte_2 applicazione, nel corso dell'esecuzione dei collegati rapporti di conto corrente n. 11451H (poi 6277Y e
11055W), n. 11421E (poi 6668U e 11187Q) e 11574A (poi 6669Y e 11550F), conclusi nel 1990 ed estinti nel 2006, nonché dei collegati contratti di apertura credito in conto corrente, sconto di effetti e ricevute bancarie ed anticipo fatture conclusi con , dante causa di Controparte_2
e di di addebiti per interessi Controparte_3 Controparte_1 anatocistici, commissioni di massimo scoperto, di interessi, spese e remunerazione non concordate, ovvero di c.m.s. indeterminata nonché di interessi eventualmente usurari (da verificare con formula diversa da quella utilizzata per la rilevazione del TEGM da parte della Banca d'Italia), con condanna dell'istituto di credito convenuto, avente causa da alla restituzione dei maggiori Controparte_4 importi indebitamente addebitati per complessivi € 703.180,72.
Con sentenza n. 5753/2017 il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento della domanda proposta da ha condannato l Parte_1 Controparte_1 pagamento di € 325.357,45 in favore di nonché alla rifusione delle Parte_1 spese liquidate in € 21.387,00 per compensi ed € 1.118,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA e ha posto definitivamente a carico di Controparte_1 le spese delle consulenze tecniche d'ufficio.
[...]
La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile l'appello principale proposto da Parte_1
[... e l'appello incidentale ex artt. 348 bis e ter cpc, ritenendo che non presentassero alcuna ragionevole probabilità di accoglimento.
Avverso tale sentenza e avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Milano ha proposto ricorso per cassazione Parte_1
Con ordinanza n. 19396/23 la Corte di Cassazione, in accoglimento del sesto motivo di ricorso proposto da ha cassato la sentenza del Tribunale di Milano e ha rinviato alla Parte_1
Corte d'Appello di Milano enunciando, mediante richiamo per relationem a quello sancito nelle sentenze n. 9140/2020 e 29420/2020, il seguente principio, al quale la Corte deve uniformarsi: in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, 3° co., del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera del C.I.C.R. del 9.2.2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal 2° co. dell'art. 7 della delibera del C.I.C.R. teso a verificare se le nuove
pagina 3 di 7 pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera).
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato: “Più esattamente il tribunale ha erroneamente affermato che "parte attrice (...) si è limitata a ribadire (...) l'illiceità dell'applicazione degli interessi anatocistici per mancanza di convenzione tra le parti sul punto, non richiesta dall'art. 7 della delibera
C.I.R.C. 9.2.2000 (...) [per il rapporti già in essere al momento dell'entrata in vigore della disposizione richiamata" (cosi sentenza n. 5753/2017, pagg. 8 - 9).
Più esattamente la corte d'appello ha erroneamente assunto che "va confermato, perciò, che in presenza di adeguamento e per il periodo successivo all'entrata in vigore della Delibera, la capitalizzazione degli interessi è legittima se si sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori" (cosi ordinanza del 2.5.2018, pag. 6)”. ha riassunto il giudizio ex art 392 cpc, chiedendo di disporre la remissione Parte_1 della causa in istruttoria per espletare nuova CTU che, partendo dal saldo rettificato alla data del
30.6.00, come accertato in primo grado sulla scorta dei ricalcoli eseguiti dalla Dott.ssa Persona_1 con la CTU in data 13.7.15, provvedesse a rideterminare il (nuovo) saldo effettivo del c/c n.6277Y, poi n.11055W, alla data del 18.12.2006, previa eliminazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle competenze passive, comprese CMS, giorni valuta e spese (dichiarati illegittimi in primo grado con statuizione passata in giudicato) e senza tener conto dell'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie in quanto riferita ed operante solo rispetto all'arco temporale precedente al
2.5.97 (v., pagg.9 e 10 sentenza n.5753 del 19/22.5.2017 del Tribunale di Milano).
Si è costituita , chiedendo: Controparte_1
− in via principale di confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 5753/2017 pubblicata in data 22 maggio 2017 nella parte in cui essa è stata cassata dall'ordinanza di rinvio della Corte di
Cassazione;
− in via subordinata, di operare il ricalcolo del saldo del conto corrente depurato della capitalizzazione trimestrale anche nel periodo successivo al 30/06/2000, tenendo in considerazione la sola consulenza tecnica d'ufficio depositata dalla dr.ssa datata Persona_1
13 luglio 2015 ed effettuando solo ed esclusivamente l'espunzione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi a far data da 30/06/2000 fino alla chiusura del rapporto (in pagina 4 di 7 data 18/12/2006) e non anche – come, viceversa, richiesto dalla controparte – l'espunzione delle competenze passive, comprese CMS, giorni valuta e spese – voci queste già state espunte dalla
CTU.
Con ordinanza del 10.4.2024 è stata disposta CTU sul seguente quesito: “Il ctu, esaminati gli atti e i documenti di causa, tenuto conto dei ricalcoli eseguiti (con espunzione della CMS) nella relazione depositata il 13.7.2015, determini il saldo finale del conto alla data di chiusura dello stesso e
l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla banca, escludendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per tutta la durata del rapporto e ricalcolando, quindi, gli interessi debitori e creditori ai tassi indicati dal giudice di prime cure nell'ordinanza del 17.11.2014”.
Il 7.11.2024 il CTU ha depositato la propria relazione peritale e alla successiva udienza del 27.11.2024, su istanza di entrambe le parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessone dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che la domanda formulata da , volta ad Controparte_1 ottenere la conferma della sentenza del Tribunale di Milano n. 5753/2017 pubblicata in data 22 maggio
2017 nella parte in cui essa è stata cassata dall'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione non può essere accolta in quanto, come è noto, ai sensi dell'art. 384 cpc, la Corte di Cassazione, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Suprema Corte.
Ciò posto, nel caso di specie, avendo la Corte di Cassazione, come si è detto, cassato con l'ordinanza n.
19396/23 la sentenza del Tribunale di Milano n. 5753/2017 e rinviato alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione, questo collegio non può che uniformarsi a quanto stabilito dalla Suprema Corte con la predetta ordinanza.
Ciò premesso, la Corte ritiene di poter condividere pienamente il calcolo effettuato dal CTU sia in quanto eseguito nel rispetto del quesito che risulta aderente ai principi sanciti dalla Suprema Corte con l'ordinanza sopra richiamata sia in quanto non contestato e ritenuto corretto da entrambe le parti.
Ciò posto, avendo il CTU dato atto che il ricalcolo del saldo effettuato ha portato ad accertare “una differenza a favore del correntista di € 343.537,32 (saldo € 0,00 e saldo C.T.U. € 343.537,32)” e CP_1 risultando pacifico tra le parti che ha già corrisposto alla Controparte_1
pagina 5 di 7 controparte la somma di € 325.357,45 in esecuzione della sentenza cassata, la predetta banca va condannata al pagamento in favore di alla sola differenza pari a € 18.179,87. Parte_1
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite dell'intero giudizio, si rammenta che il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., letto alla luce del principio dell'infrazionabilità della domanda, comporta che, nella domanda di condanna alle spese di lite formulata dall'appellante in riassunzione deve ritenersi implicita la richiesta di regolamento anche di quelle di primo grado e dei successivi gradi di giudizio, talché la soccombenza deve essere individuata non avuto riguardo ai singoli segmenti
(grado e fase) del giudizio, ma al processo considerato unitariamente ex post, all'esito della lite decisa
(Cass. 29 settembre 2011, n. 19880), senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito favorevole (Cass. Sez. 6-3, 18 maggio
2021, n. 13356).
Infatti, è unitario e globale il criterio di individuazione della soccombenza, e violerebbe il principio ex art. 91 c.p.c. il giudice che ritesse la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice, in altro grado (Cass. 26921 del 2023; Cass. 17 gennaio 2007, n. 974; Cass. 7 luglio 2006, n. 15557; Cass.
10 settembre 2004, n. 18255).
Tanto premesso è da osservarsi come, nel caso di specie, ricorra, all'esito della disamina del complessivo esito della lite, una prevalente soccombenza di Controparte_1
La liquidazione delle spese avviene come di seguito, per intero e sul valore del decisum:
• quanto al primo grado, in complessivi euro 22.457,00 per compensi, oltre spese generali (15%)
e IVA e C.P.A., come per legge;
• quanto al secondo grado, in complessivi euro 14.239,00 per compensi, oltre spese generali
(15%) e IVA e C.P.A., come per legge;
• quanto al giudizio di legittimità, in complessivi € 10.773,00 per compensi, oltre spese forfetarie
(15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti;
• quanto alla presente fase di riassunzione, in complessivi euro 5.809,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e IVA e C.P.A., come per legge.
Analogamente le spese di CTU di tutti i gradi, come già liquidate, vanno poste a carico della banca.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
pagina 6 di 7 − in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 5753/2017, condanna, per le ragioni di cui in motivazione, al pagamento, in favore Controparte_1 di della ulteriore somma di € 18.179,87; Parte_1
− condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite che liquida:
• quanto al primo grado, in complessivi euro 22.457,00 per compensi, oltre spese generali
(15%) e IVA e C.P.A., come per legge;
• quanto al secondo grado, in complessivi euro 14.239,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e IVA e C.P.A., come per legge;
• quanto al giudizio di legittimità, in complessivi € 10.773,00 per compensi, oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti;
• quanto alla presente fase di riassunzione, in complessivi euro 5.809,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e IVA e C.P.A., come per legge;
− pone le spese di CTU di tutti i gradi, come già liquidate, a carico di Controparte_1
[...]
Così deciso in Milano, il 22.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Alessandra Arceri
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Arceri Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3087/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in PIAZZA Parte_1 P.IVA_1
DELLA CONCILIAZIONE 1, MILANO presso lo studio dell'avv. RAUL BENASSI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2
VIA SENATO 12, MILANO presso lo studio dell'avv. MARIA MADDALENA ARLENGHI, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in funzione di giudice del rinvio in appello, cosi provvedere a seguito di rinvio: pagina 1 di 7 in tesi, nel merito, in accoglimento del terzo motivo di appello ed in riforma parziale della sentenza impugnata,
- preso atto della sentenza in rinvio n.19396/23 della Suprema Corte di Cassazione, accertare e dichiarare la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle competenze passive applicata dalla banca convenuta nel corso dei rapporti di c/c oggetto di causa anche per il periodo successivo al 1.7.00 e sino alla fine del rapporto bancario;
- condannare conseguentemente banca MPS al pagamento in favore di ex Parte_1 art.2033 c.c., della somma di €.18.179,87, pari alla differenza tra il saldo effettivo del c/c oggetto di causa accertato dal CTU nel presente giudizio di rinvio sulla base del principio di diritto sancito dalla citata sentenza n.19396/23 della Corte regolatrice (€.343.537,32, v., pag.12 CTU in data 5.11.24) ed il saldo del c/c accertato in primo grado e già corrisposto dalla banca appellata in esecuzione della sentenza n.5753/17 del Tribunale di Milano (€.325.357,45), ovvero al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese e compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, di tutti i gradi di giudizio, compreso quello svolto davanti alla Suprema Corte di Cassazione, nonché compreso il presente giudizio di rinvio.
Per : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, emessa ogni è più opportuna pronuncia e declaratoria e respinta ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione,
- confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 5753/2017, per tutti i motivi illustrati in parte narrativa al paragrafo 6 atteso l'orientamento consolidato della Corte d'Appello di Milano contrario a quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione, sez. I civile, n. 19396/2023 (RG n. 26464/2018), pubblicata in data 10/07/2023;
- in subordine, sulla base della ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione, sez. I civile, n.
19396/2023 (RG n. 26464/2018), pubblicata in data 10/07/2023, che ha cassato la sentenza del
Tribunale di Milano n. 5753/2017 riesaminare il materiale probatorio alla luce dei principi enunciati nella predetta ordinanza e statuire di conseguenza;
- in ogni caso, con compensazione delle spese di lite dei due precedenti gradi di merito, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio dinnanzi la Corte d'Appello, per i motivi esposti.
pagina 2 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO aveva agito in giudizio per chiedere l'accertamento dell'illegittima Parte_2 applicazione, nel corso dell'esecuzione dei collegati rapporti di conto corrente n. 11451H (poi 6277Y e
11055W), n. 11421E (poi 6668U e 11187Q) e 11574A (poi 6669Y e 11550F), conclusi nel 1990 ed estinti nel 2006, nonché dei collegati contratti di apertura credito in conto corrente, sconto di effetti e ricevute bancarie ed anticipo fatture conclusi con , dante causa di Controparte_2
e di di addebiti per interessi Controparte_3 Controparte_1 anatocistici, commissioni di massimo scoperto, di interessi, spese e remunerazione non concordate, ovvero di c.m.s. indeterminata nonché di interessi eventualmente usurari (da verificare con formula diversa da quella utilizzata per la rilevazione del TEGM da parte della Banca d'Italia), con condanna dell'istituto di credito convenuto, avente causa da alla restituzione dei maggiori Controparte_4 importi indebitamente addebitati per complessivi € 703.180,72.
Con sentenza n. 5753/2017 il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento della domanda proposta da ha condannato l Parte_1 Controparte_1 pagamento di € 325.357,45 in favore di nonché alla rifusione delle Parte_1 spese liquidate in € 21.387,00 per compensi ed € 1.118,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA e ha posto definitivamente a carico di Controparte_1 le spese delle consulenze tecniche d'ufficio.
[...]
La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile l'appello principale proposto da Parte_1
[... e l'appello incidentale ex artt. 348 bis e ter cpc, ritenendo che non presentassero alcuna ragionevole probabilità di accoglimento.
Avverso tale sentenza e avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Milano ha proposto ricorso per cassazione Parte_1
Con ordinanza n. 19396/23 la Corte di Cassazione, in accoglimento del sesto motivo di ricorso proposto da ha cassato la sentenza del Tribunale di Milano e ha rinviato alla Parte_1
Corte d'Appello di Milano enunciando, mediante richiamo per relationem a quello sancito nelle sentenze n. 9140/2020 e 29420/2020, il seguente principio, al quale la Corte deve uniformarsi: in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, 3° co., del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera del C.I.C.R. del 9.2.2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal 2° co. dell'art. 7 della delibera del C.I.C.R. teso a verificare se le nuove
pagina 3 di 7 pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera).
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato: “Più esattamente il tribunale ha erroneamente affermato che "parte attrice (...) si è limitata a ribadire (...) l'illiceità dell'applicazione degli interessi anatocistici per mancanza di convenzione tra le parti sul punto, non richiesta dall'art. 7 della delibera
C.I.R.C. 9.2.2000 (...) [per il rapporti già in essere al momento dell'entrata in vigore della disposizione richiamata" (cosi sentenza n. 5753/2017, pagg. 8 - 9).
Più esattamente la corte d'appello ha erroneamente assunto che "va confermato, perciò, che in presenza di adeguamento e per il periodo successivo all'entrata in vigore della Delibera, la capitalizzazione degli interessi è legittima se si sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori" (cosi ordinanza del 2.5.2018, pag. 6)”. ha riassunto il giudizio ex art 392 cpc, chiedendo di disporre la remissione Parte_1 della causa in istruttoria per espletare nuova CTU che, partendo dal saldo rettificato alla data del
30.6.00, come accertato in primo grado sulla scorta dei ricalcoli eseguiti dalla Dott.ssa Persona_1 con la CTU in data 13.7.15, provvedesse a rideterminare il (nuovo) saldo effettivo del c/c n.6277Y, poi n.11055W, alla data del 18.12.2006, previa eliminazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle competenze passive, comprese CMS, giorni valuta e spese (dichiarati illegittimi in primo grado con statuizione passata in giudicato) e senza tener conto dell'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie in quanto riferita ed operante solo rispetto all'arco temporale precedente al
2.5.97 (v., pagg.9 e 10 sentenza n.5753 del 19/22.5.2017 del Tribunale di Milano).
Si è costituita , chiedendo: Controparte_1
− in via principale di confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 5753/2017 pubblicata in data 22 maggio 2017 nella parte in cui essa è stata cassata dall'ordinanza di rinvio della Corte di
Cassazione;
− in via subordinata, di operare il ricalcolo del saldo del conto corrente depurato della capitalizzazione trimestrale anche nel periodo successivo al 30/06/2000, tenendo in considerazione la sola consulenza tecnica d'ufficio depositata dalla dr.ssa datata Persona_1
13 luglio 2015 ed effettuando solo ed esclusivamente l'espunzione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi a far data da 30/06/2000 fino alla chiusura del rapporto (in pagina 4 di 7 data 18/12/2006) e non anche – come, viceversa, richiesto dalla controparte – l'espunzione delle competenze passive, comprese CMS, giorni valuta e spese – voci queste già state espunte dalla
CTU.
Con ordinanza del 10.4.2024 è stata disposta CTU sul seguente quesito: “Il ctu, esaminati gli atti e i documenti di causa, tenuto conto dei ricalcoli eseguiti (con espunzione della CMS) nella relazione depositata il 13.7.2015, determini il saldo finale del conto alla data di chiusura dello stesso e
l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla banca, escludendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per tutta la durata del rapporto e ricalcolando, quindi, gli interessi debitori e creditori ai tassi indicati dal giudice di prime cure nell'ordinanza del 17.11.2014”.
Il 7.11.2024 il CTU ha depositato la propria relazione peritale e alla successiva udienza del 27.11.2024, su istanza di entrambe le parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessone dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che la domanda formulata da , volta ad Controparte_1 ottenere la conferma della sentenza del Tribunale di Milano n. 5753/2017 pubblicata in data 22 maggio
2017 nella parte in cui essa è stata cassata dall'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione non può essere accolta in quanto, come è noto, ai sensi dell'art. 384 cpc, la Corte di Cassazione, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Suprema Corte.
Ciò posto, nel caso di specie, avendo la Corte di Cassazione, come si è detto, cassato con l'ordinanza n.
19396/23 la sentenza del Tribunale di Milano n. 5753/2017 e rinviato alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione, questo collegio non può che uniformarsi a quanto stabilito dalla Suprema Corte con la predetta ordinanza.
Ciò premesso, la Corte ritiene di poter condividere pienamente il calcolo effettuato dal CTU sia in quanto eseguito nel rispetto del quesito che risulta aderente ai principi sanciti dalla Suprema Corte con l'ordinanza sopra richiamata sia in quanto non contestato e ritenuto corretto da entrambe le parti.
Ciò posto, avendo il CTU dato atto che il ricalcolo del saldo effettuato ha portato ad accertare “una differenza a favore del correntista di € 343.537,32 (saldo € 0,00 e saldo C.T.U. € 343.537,32)” e CP_1 risultando pacifico tra le parti che ha già corrisposto alla Controparte_1
pagina 5 di 7 controparte la somma di € 325.357,45 in esecuzione della sentenza cassata, la predetta banca va condannata al pagamento in favore di alla sola differenza pari a € 18.179,87. Parte_1
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite dell'intero giudizio, si rammenta che il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., letto alla luce del principio dell'infrazionabilità della domanda, comporta che, nella domanda di condanna alle spese di lite formulata dall'appellante in riassunzione deve ritenersi implicita la richiesta di regolamento anche di quelle di primo grado e dei successivi gradi di giudizio, talché la soccombenza deve essere individuata non avuto riguardo ai singoli segmenti
(grado e fase) del giudizio, ma al processo considerato unitariamente ex post, all'esito della lite decisa
(Cass. 29 settembre 2011, n. 19880), senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito favorevole (Cass. Sez. 6-3, 18 maggio
2021, n. 13356).
Infatti, è unitario e globale il criterio di individuazione della soccombenza, e violerebbe il principio ex art. 91 c.p.c. il giudice che ritesse la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice, in altro grado (Cass. 26921 del 2023; Cass. 17 gennaio 2007, n. 974; Cass. 7 luglio 2006, n. 15557; Cass.
10 settembre 2004, n. 18255).
Tanto premesso è da osservarsi come, nel caso di specie, ricorra, all'esito della disamina del complessivo esito della lite, una prevalente soccombenza di Controparte_1
La liquidazione delle spese avviene come di seguito, per intero e sul valore del decisum:
• quanto al primo grado, in complessivi euro 22.457,00 per compensi, oltre spese generali (15%)
e IVA e C.P.A., come per legge;
• quanto al secondo grado, in complessivi euro 14.239,00 per compensi, oltre spese generali
(15%) e IVA e C.P.A., come per legge;
• quanto al giudizio di legittimità, in complessivi € 10.773,00 per compensi, oltre spese forfetarie
(15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti;
• quanto alla presente fase di riassunzione, in complessivi euro 5.809,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e IVA e C.P.A., come per legge.
Analogamente le spese di CTU di tutti i gradi, come già liquidate, vanno poste a carico della banca.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
pagina 6 di 7 − in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 5753/2017, condanna, per le ragioni di cui in motivazione, al pagamento, in favore Controparte_1 di della ulteriore somma di € 18.179,87; Parte_1
− condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite che liquida:
• quanto al primo grado, in complessivi euro 22.457,00 per compensi, oltre spese generali
(15%) e IVA e C.P.A., come per legge;
• quanto al secondo grado, in complessivi euro 14.239,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e IVA e C.P.A., come per legge;
• quanto al giudizio di legittimità, in complessivi € 10.773,00 per compensi, oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti;
• quanto alla presente fase di riassunzione, in complessivi euro 5.809,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e IVA e C.P.A., come per legge;
− pone le spese di CTU di tutti i gradi, come già liquidate, a carico di Controparte_1
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Così deciso in Milano, il 22.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Alessandra Arceri
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