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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 14/01/2026, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 284/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
IO RI, EL
PERONE ERNESTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 202/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13203/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 5
e pubblicata il 06/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220005808209000 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello contro la sentenza n. 13203/2023, pronunciata dalla Sez. 5 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, depositata il 06.11.2023, riferita alla cartella di pagamento n.
09720220005808209000, ai fini IMU annualità 2013, chiedendo che, essendo rimasto, dopo il provvedimento di annullamento dell'atto da parte dell'ente impositore, solo un debito (peraltro dovuto ad un errore formale nell'indicazione del Comune) di euro 52,00, le spese fossero poste a carico del Comune di Roma Capitale.
L'ente territoriale appellato ha chiesto il rigetto del gravame.
L'appello è stato deciso all'udienza del 15 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame proposto dal Ricorrente_1 può essere accolto solo entro i limiti e per le ragioni di seguito indicate.
Effettivamente, il giudice di primo grado a fronte della reciproca soccombenza delle parti, che aveva peraltro visto il contribuente destinatario di una richiesta di pagamento per somme non dovute da parte dell'ente territoriale, avrebbe dovuto compensare le spese del giudizio in applicazione della regola dell'art. 92 c.p.c. stante il limitato debito residuo del Ricorrente_1 e non porre integralmente a carico dello stesso le spese di un processo che è stato costretto ad incardinare per resistere alla pretesa impositiva, per la massima parte infondata, del Comune di Roma Capitale.
Le spese, anche del presente grado di giudizio, devono essere integralmente compensate, in considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello come specificato in motivazione;
compensa tra le parti le spese di 1° e 2° grado.
Roma, 15 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Rosaria Giordano dott. Silverio Tafuro
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
IO RI, EL
PERONE ERNESTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 202/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13203/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 5
e pubblicata il 06/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220005808209000 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello contro la sentenza n. 13203/2023, pronunciata dalla Sez. 5 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, depositata il 06.11.2023, riferita alla cartella di pagamento n.
09720220005808209000, ai fini IMU annualità 2013, chiedendo che, essendo rimasto, dopo il provvedimento di annullamento dell'atto da parte dell'ente impositore, solo un debito (peraltro dovuto ad un errore formale nell'indicazione del Comune) di euro 52,00, le spese fossero poste a carico del Comune di Roma Capitale.
L'ente territoriale appellato ha chiesto il rigetto del gravame.
L'appello è stato deciso all'udienza del 15 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame proposto dal Ricorrente_1 può essere accolto solo entro i limiti e per le ragioni di seguito indicate.
Effettivamente, il giudice di primo grado a fronte della reciproca soccombenza delle parti, che aveva peraltro visto il contribuente destinatario di una richiesta di pagamento per somme non dovute da parte dell'ente territoriale, avrebbe dovuto compensare le spese del giudizio in applicazione della regola dell'art. 92 c.p.c. stante il limitato debito residuo del Ricorrente_1 e non porre integralmente a carico dello stesso le spese di un processo che è stato costretto ad incardinare per resistere alla pretesa impositiva, per la massima parte infondata, del Comune di Roma Capitale.
Le spese, anche del presente grado di giudizio, devono essere integralmente compensate, in considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello come specificato in motivazione;
compensa tra le parti le spese di 1° e 2° grado.
Roma, 15 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Rosaria Giordano dott. Silverio Tafuro