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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/09/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2335/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2335/2021 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 528/2021 del 29/03/2021, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2 [...]
, nato a [...] il [...], C.F. e Parte_3 C.F._3 Parte_4 nato a [...] l'[...], C.F. , con il patrocinio dell'avv. DANIELE C.F._4 CASSÌ, giusta procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO
con sede in Roma, via Piemonte n. 38, P.I. rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 (già , con sede in San Donato Controparte_2 CP_3 Milanese, Via dell'Unione Europea n. 6°- 6B, C.F. , con il patrocinio dell'avv. IVANA P.IVA_2 DI PIETRO, e domicilio eletto presso il suo studio, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/03/2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. sulle seguenti loro conclusioni:
OPPONENTI
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
[…] ii.) nel merito, accertare e dichiarare la nullità assoluta e integrale, ai sensi dell'art. 1418 c.c., delle fideiussioni in causa e, per l'effetto, annullare e/o privare di qualsivoglia efficacia giuridica il provvedimento monitorio opposto nei confronti degli asseriti fideiussori;
iii.) in subordine, nel merito, accertare e dichiarare la nullità assoluta parziale, ex art. 1419 c.c., della fideiussione del 06.10.2010 e, per l'effetto, accertare la liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1957 c.c.;
pagina 1 di 8 iv.) in subordine, in ordine al rapporto di c/c n. 13264,23 nel merito accertare e dichiarare, per il periodo compreso tra lo 11.10.2010 ed il 23.12.2012 la violazione della forma scritta ad substantiam e la conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 117 comma VII Tub;
v.) Sempre nel merito, accertare e dichiarare, con riferimento al c/c in parola, per il periodo compreso tra il 24.12.2012 alla chiusura/passaggio a sofferenza l'illegittima ed unilaterale variazione in peius delle condizioni economiche in violazione dell'art. 118 TUB;
vi.) accertare e dichiarare la mancata prova di tutti gli ulteriori addebiti sul rapporto di c/c n. 13264,23 relativi a c/anticipi non prodotti dalla banca con conseguente espunzione di tutti gli addebiti di interessi, oneri e commissioni, a titolo di eccezione riconvenzionale;
vii.) in ordine al rapporto di c/anticipi n. 63035010,45, nel merito, accertare e dichiarare la mancata prova dell'asserito credito reclamato con conseguente espunzione di tutti gli addebiti di interessi, oneri e commissioni, a titolo di eccezione riconvenzionale;
viii.) in subordine, sempre in ordine al rapporto di c/anticipi n. 63035010,45 accertare e dichiarare la violazione della forma scritta ad substantiam ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117 TUB;
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.”.
OPPOSTA
“Piaccia al Tribunale adito, Contrariis reiectis,
[…]
- sempre preliminarmente, dire e ritenere inammissibile l'opposizione avversaria per i motivi meglio illustrati in narrativa (v. par.
1.1 in relazione all'applicabilità della sanzione della nullità alla fideiussione suppostamente conforme al modulo ABI;
v. par.
2.2 in relazione all'asserito illegittimo ricorso allo jus variandi;
v. par.
2.3 in relazione all'eccezione di espunzione di addebiti);
- nel merito, senza recesso da quanto sin qui eccepito in via preliminare, dire e ritenere infondate in fatto e in diritto le domande avversarie tutte formulate in seno all'atto introduttivo del presente giudizio e, per l'effetto, rigettare la svolta opposizione al D.I. n. 528/2021 Tribunale di Ragusa conseguentemente confermandolo;
in subordine accertare e dichiarare l'inadempimento degli opponenti rispetto agli obblighi di pagamento sugli stessi gravanti in forza delle obbligazioni contrattuali oggetto della pretesa monitoria e per l'effetto condannare gli stessi al pagamento della somma riportata nel decreto ingiuntivo, oltre interessi per come ivi analiticamente specificati e riportati (o di quell'altra maggiore o minor somma che verrà determinata all'esito di un eventuale ricalcolo).
[…] Col favore delle spese e dei compensi e degli onorari di giudizio.”.
pagina 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 528/2021 del 29/03/2021, il Tribunale di Ragusa ha ingiunto a
[...]
, , e , di pagare in favore di Parte_5 Parte_3 Parte_4 Parte_2 [...]
rappresentata da la somma di €. 363.113,05, oltre interessi come da Controparte_1 CP_3 domanda e spese del procedimento di ingiunzione ivi liquidate. Più in particolare, nel ricorso monitorio si deduceva che l'importo in questione veniva richiesto, quanto ad €. 165.298,89, “quale saldo passivo
[…] del conto corrente n. 13264,23 […] (v. contratto di c/c dell'11.10.2010 – doc. 3; v. estratto conto certificato conforme alle scritture contabili ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 385/1993 – doc. 4; v. contratto di credito del 28.12.2012 – doc. 5; v. estratti conto dall'inizio alla cessazione del rapporto – doc. 6);”, e quanto ad €.197.814,16, quale somma “rinveniente dal rapporto di anticipazioni di crediti su fatture n. 63035010,45 […] (v. contratto del 19.10.2010 – doc. 7; v. estratto conto certificato conforme alle scritture contabili ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 385/1993 – doc. 8; v. estratti liquidazione e competenze dal 09.01.2013 al 03.10.2016 – doc. 9);”; si precisava altresì che entrambi i rapporti richiamati (di “conto corrente” e di “anticipazioni di crediti su fatture”), erano intercorsi fra e Controparte_4 Parte_6
e che tuttavia, da un lato, aveva ceduto i relativi crediti a
[...] Controparte_4
giusta contratto di cessione del 20/12/2017 (vd. estratto conto alla data di Controparte_1 cessione dei crediti, e G.U. n. 151 del 23/12/2017 – doc. nn. 13 e 14), e dall'altro, che il decreto ingiuntivo in questione veniva chiesto nei confronti di , , Parte_5 Parte_3 [...]
e , tutti quali fideiussori della debitrice principale Parte_4 Parte_2 Parte_6 (che era stata dichiarata fallita – vd. doc. n. 15), e ciò, giusta dichiarazione
[...] fideiussoria omnibus dai medesimi resa in data 06/10/2010 (vd. doc. n. 10). Avverso tale decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione tutti i soggetti ingiunti eccependo, in particolare: la conformità della predetta loro dichiarazione fideiussoria allo schema contrattuale predisposto dall'ABI e dichiarato dalla NC d'IT in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990 (cfr. provv. NC d'IT n. 55 del 02/05/2005 – all. n. 3), con conseguente nullità assoluta ex art. 1418 c.c. o, in subordine, nullità parziale ex art. 1419 c.c. (ovvero limitata alle clausole di cui ai nn. 2, 6 e 8) della medesima dichiarazione fideiussoria, e conseguente riviviscenza ed applicazione (nell'ipotesi di nullità parziale) dell'art. 1957 c.c. e della causa di decadenza ivi prevista;
la circostanza per cui, in relazione al rapporto di conto corrente n. 13264,23, “l'apertura di credito, di fatto, è stata concessa alla società correntista sin dall'avvio del rapporto in esame avvenuto in data 11.10.2010”, e che risulta altresì riscontrabile “la variabilità del tasso debitore e, in alcuni trimestri, l'applicazione, con la medesima ricorrenza, di ben tre diversi tassi debitori e un tasso debitore per extra fido oltre il valore indicato in contratto - c.d. ius variandi - in violazione dell'art. 118 TUB.”, con la conseguenza che “il rapporto in esame dovrà essere riliquidato per il periodo compreso tra il 11.10.2010 ed il 23.12.2012 data della successiva pattuizione prodotta dalla banca) al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB, azzerando gli addebiti non previsti contrattualmente.”, ed altresì che il medesimo “per tutto il periodo successivo alla data del 24.12.2012, venga opportunamente riliquidato, tramite la sostituzione del tasso e delle condizioni illegittimamente applicate dalla banca a titolo di ius variandi, con il tasso e le condizioni contrattualmente pattuite”; l'ulteriore circostanza per cui, sempre in relazione al medesimo rapporto di conto corrente n. 13264,23, sarebbe riscontrabile “l'addebito di competenze relative ad ulteriori rapporti di anticipazione codificati, rispettivamente, con il n. 63035310.54, il n. 63035210.51e n. 63035110.48, non azionati in sede monitoria […] per un importo pari ad €. 61.644,74.”, con la conseguenza che, “atteso che controparte, in uno al ricorso monitorio, non ha prodotto alcun estratto conto e lettera contratto relativa ai citati addebiti, gli odierni opponenti formulano apposita eccezione riconvenzionale ex art. 36 c.p.c. richiedendo l'espunzione di tutti gli oneri a qualsiasi tipo addebitati a valere su tale rapporto c/c in parola.”; da ultimo, e in relazione al rapporto di anticipazioni di crediti su fatture n. 63035010,45, si evidenziava che “atteso il mancato deposito degli estratti conto relativi al conto anticipi, nonché degli estratti di liquidazione per l'intero pagina 3 di 8 periodo, appare pacifico che la banca non ha in alcun modo provato la sorte capitale di € 197.814,16, reclamata in uno al ricorso monitorio la quale dovrà essere integralmente rigettata.”, ed altresì che
“atteso che la banca, allo stato, non ha prodotto alcuna pattuizione specifica recanti le condizioni economiche, si rileva la violazione della forma scritta ad substantiam ex art. 117 TUB in relazione alle anticipazioni”. Nel giudizio così introdotto si costituiva rappresentata da Controparte_1 [...] (già , contestando l'opposizione proposta ed evidenziando, fra l'altro: Controparte_2 CP_3 la validità ed efficacia della garanzia fideiussoria prestata dai soggetti ingiunti;
in relazione al rapporto di conto corrente n. 13264,23, la sussistenza della del prova del credito ingiunto a tale titolo, posto che
“l'apertura di credito può essere concessa dalla banca anche verbalmente, per facta concludentia, nel caso in cui vi sia già un sottostante contratto di conto corrente concluso per iscritto, come imposto dall'art. 117 del Testo Unico NCrio e, nel sottostante contratto di conto corrente, vi sia una previsione anche generale ma sufficientemente precisa di quella che sarà la regolamentazione della (anche eventuale) futura concessione di credito.”, e posto altresì che “In relazione al contestato ricorso illegittimo allo jus variandi da parte della gli opponenti non hanno allegato specificamente le CP_4 circostanze poste alla base delle loro deduzioni, ovvero quando e come la abbia fatto illegittimo CP_4 ricorso allo jus variandi, se le asserite variazioni siano state peggiorative, e quali importi sarebbero oggetto di illegittima applicazione a fronte di una asserita difforme previsione contrattuale.”; in relazione all'eccezione riconvenzionale ex adverso proposta, la genericità ed astrattezza della medesima, nonché la sua infondatezza, atteso che “controparte supporta le proprie allegazioni con una perizia di parte che non esplicita il modo in cui avrebbe accertato gli addebiti di competenze provenienti da altri rapporti, né il metodo di calcolo attraverso cui avrebbe quantificato come non dovuti gli importi di Euro 61.644,74”; infine, ed in relazione al rapporto di anticipazioni di crediti su fatture n. 63035010,45, anche la sussistenza della prova del credito ingiunto a tale titolo, evidenziandosi che “nemmeno la ha dubitato della debenza della sorte capitale, Parte_6 muovendo in sede fallimentare solo eccezioni attinenti gli interessi, per effetto delle quali il credito cristallizzato nello stato passivo ammonta ad Euro 195.389,97”, che “Prive di pregio devono giudicarsi le risultanze della perizia di parte avversaria”, e che “Dirimente è infine la ricognizione del debito sottoscritta dal legale rappresentante della in bonis, nonché dai Sigg.ri Parte_6 [...]
, , e odierni opponenti (doc. 7).”. Parte_5 Parte_3 Parte_4 Parte_2 Ciò posto, l'opposizione proposta è solo in parte fondata, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. In primo luogo, sono infondati i rilievi degli opponenti volti a far valere la nullità, assoluta o parziale, della dichiarazione fideiussoria da loro stessi resa, per conformità della medesima allo schema contrattuale predisposto dall'ABI e dichiarato dalla NC d'IT in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990. Ed infatti, a prescindere dal fatto che deve ritenersi ormai pacifico che l'eccepita nullità possa in astratto configurarsi solo come nullità parziale (ovvero limitata alle singole clausole di cui infra), e non totale (cfr. Cass. S.U. 30/12/2021 n. 41994, secondo cui “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE , sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell' art. 1419 c.c. , in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”), vero è che con il richiamato provvedimento n. 55 del 02/05/2005 la NC d'IT ha dichiarato che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”, ed è vero altresì che “il provvedimento pagina 4 di 8 dell'Autorità Garante è stato ritenuto costituire prova privilegiata dell'illecito antitrust nel giudizio di nullità ex art. 33 L. 287/1990 per le fideiussioni omnibus che si collocano nel periodo (ottobre 2002 - maggio 2005) esaminato dal provvedimento stesso (Cass. 5 febbraio 2019 n. 13846), includendo anche i contratti “a valle”, che costituiscano l'applicazione delle intese illecite concluse “a monte”, stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa distorsiva della concorrenza da parte della NC d'IT (Cass. 12 dicembre 2017 n. 29810)” (Trib. Milano, 09/10/2023 n. 7745). Tuttavia, nella fattispecie in esame, la garanzia fideiussoria di che trattasi è stata sottoscritta in data 06/10/2010 e, dunque, in un periodo diverso e successivo rispetto a quello interessato dal predetto provvedimento della NC d'IT, la cui istruttoria (per come si è detto) ha coperto l'arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 e il maggio 2005. Ne segue che il suddetto provvedimento amministrativo, di per sé solo, non può costituire nel presente giudizio prova idonea dell'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla dichiarazione fideiussoria resa dagli opponenti. In altri termini, la circostanza per cui la fideiussione omnibus per cui è causa sia stata stipulata nell'ottobre 2010, inquadra la presente controversia tra i giudizi cd. “stand alone”, nei quali gli opponenti, chiamati a dar prova dei fatti costitutivi della domanda esercitata, non possono giovarsi – come nei giudizi cd. “follow on actions” – dell'accertamento dell'intesa illecita quale contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato (cfr. App. Milano, 9/8/2023 n. 2538; App. Milano, 19/9/2023 n. 2684; Trib. Milano, 03/02/2023 n. 896; Trib. Milano, 14/2/2023 n. 1171; Trib. Napoli, 01/08/2023 n. 7965). D'altro canto, “Il rilievo che la fideiussione […] non può essere ricompresa nell'ambito dei contratti di garanzia ricaduti sotto la scure del provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente […], valevole come prova cd. privilegiata, determina la riespansione dell'ordinario onere probatorio di parte, che impone all'attore - come è richiesto per tutte le azioni stand-alone, quale quella proposta - ex art. 2697 c.c. l'allegazione, anzitutto, e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della I. 287 / 1990, ossia della conformità del contratto di fideiussione allo schema censurato dall'ABI, dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale nel periodo di sottoscrizione del contratto impugnato nonché specificamente dell'uniforme applicazione da parte degli istituti di credito delle clausole contestate e del collegamento esistente tra il contratto di fideiussione e l'intesa vietata, con l'opportuna rappresentazione delle modalità per cui l'intesa abbia concretamente leso la libertà economica.” (Trib. Napoli, 22/05/2023 n. 5264). Ne consegue che gli opponenti, non potendosi avvalere della particolare efficacia probatoria del più volte citato provvedimento della NC d'IT, avrebbero dovuto allegare e dimostrare gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio e, fra questi, anche l'esistenza a monte di un'intesa anticoncorrenziale, mediante la produzione di un considerevole numero di contratti fideiussori assimilabili a quello oggetto di contestazione. Un siffatto onere probatorio, tuttavia, non è stato assolto nella fattispecie che ci occupa, i medesimi opponenti essendosi limitati a depositare solamente cinque dichiarazioni fideiussorie, delle quali peraltro solamente due presumibilmente conformi a quella per cui è causa. Ne consegue altresì che non può essere accolta né l'eccezione principale di nullità totale della suddetta fideiussione, né l'eccezione subordinata di nullità parziale della fideiussione medesima.
In secondo luogo, ed in considerazione della suesposta infondatezza anche dell'eccezione di nullità parziale della dichiarazione fideiussoria in esame con riferimento, in particolare, all'art. 6 della medesima, secondo cui “I diritti derivanti alla NC dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato.”, deve chiaramente intendersi superata ed assorbita l'eccezione di decadenza dell'opposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c.. pagina 5 di 8 Posta infatti la validità della suddetta clausola contrattuale, e dunque la non applicabilità dell'art. 1957 c.c., l'opposta ben poteva agire nei confronti degli opponenti anche oltre il termine semestrale ivi previsto.
Nel prosieguo della loro opposizione, gli opponenti hanno altresì eccepito che nonostante l'opposta avesse prodotto, a sostegno del credito derivante dal rapporto di conto corrente n. 13264,23, oltre al contratto di apertura del conto corrente in questione datato “11/10/2010” e a tutti gli estratti conto a partire da tale data sino alla chiusura del rapporto, anche un contratto di concessione di apertura di credito sul conto corrente medesimo datato “28/12/2012”, “l'apertura di credito, di fatto, è stata concessa alla società correntista sin dall'avvio del rapporto in esame avvenuto in data 11.10.2010”; tale circostanza, in particolare, sarebbe evincibile sia dagli stessi estratti conto, da cui risultano anche nel periodo antecedente al 28/12/2012, addebiti a titolo di “corrispettivo su accordato”, sia dal contratto di apertura di credito del 28/12/2012, ove risulta pattuito: “[…] è stato deliberato di 1) confermarvi la linea di credito già concessa dell'importo di Euro 50.000,00 […]”; per quanto evidenziato, quindi, gli opponenti chiedevano: “il rapporto in esame dovrà essere riliquidato per il periodo compreso tra il 11.10.2010 ed il 23.12.2012 data della successiva pattuizione prodotta dalla banca) al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB, azzerando gli addebiti non previsti contrattualmente.”. La descritta eccezione non può essere accolta. È stato infatti chiarito che “In tema di disciplina della forma dei contratti bancari, l'articolo 117, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993 stabilisce che il Cicr, mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta. Ne discende che, in forza della delibera del Cicr del 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità.” (Cass., sez. I, 24/07/2023 n. 22009). Ed inoltre, “Il contratto di apertura di credito, se già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve a sua volta, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, essere stipulato per iscritto a pena di nullità e, conseguentemente, qualora non diversamente pattuito, ad esso si applicano le condizioni contrattuali del conto principale.” (Cass., sez. III, 19/11/2024 n. 29794). Orbene, deve ritenersi che il contratto di apertura del conto corrente n. 13264,23, dell'11/10/2010 (vd. doc. n. 3 del fascicolo monitorio) prevedesse e disciplinasse l'apertura di credito concessa sul medesimo conto corrente, ciò evincendosi dalla sezione del medesimo intitolata “Condizioni giuridiche
– Sezione AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE” (vd. pag. 36, e in particolare gli artt. “
1 - Apertura di credito”, “2 – Maturazione degli interessi”, e “3 – Interessi e “corrispettivo sull'accordato” (CA)”). Inoltre, per quanto in precedenza esposto, poiché nel contratto in questione, relativo al rapporto di conto corrente principale, non era “diversamente pattuito”, deve altresì ritenersi che al rapporto secondario di apertura di credito ivi concessa, potessero applicarsi le condizioni di cui al predetto rapporto di conto corrente principale.
Né, del resto, può accogliersi l'ulteriore rilievo degli opponenti, volto a contestare, sempre in relazione al medesimo rapporto di conto corrente n. 13264,23 e alla collegata apertura di credito, “la variabilità del tasso debitore e, in alcuni trimestri, l'applicazione, con la medesima ricorrenza, di ben tre diversi tassi debitori e un tasso debitore per extra fido oltre il valore indicato in contratto - c.d. ius variandi - in violazione dell'art. 118 TUB”, ed a richiedere per conseguenza che “per tutto il periodo successivo alla data del 24.12.2012, venga opportunamente riliquidato, tramite la sostituzione del tasso e delle condizioni illegittimamente applicate dalla banca a titolo di ius variandi, con il tasso e le condizioni contrattualmente pattuite”. La doglianza è infondata, essendo gli stessi opponenti ad evidenziare, con specifico riferimento al contratto di apertura di credito sul predetto conto corrente, del 24/12/2012, che “Detta apertura di
pagina 6 di 8 credito viene concessa al tasso variabile pari all'Euribor 3 mesi media mese in corso maggiorata dello spread di 5 punti, ed un tasso extra fido del 13% nominale.”. In altri termini, i medesimi lamentano una “variabilità del tasso debitore” pur esplicitamente pattuita nel contratto in questione, o comunque non allegano né tanto meno dimostrano le motivazioni per le quali tale pretesa “applicazione […] di ben tre diversi tassi debitori e un tasso debitore per extra fido oltre il valore indicato in contratto” sarebbe la conseguenza di un illegittimo esercizio dello ius variandi (anch'esso comunque contrattualmente previsto) piuttosto che la conseguenza della naturale e contrattualmente prevista variabilità del tasso di interesse debitore.
Da ultimo, e sempre in relazione al medesimo rapporto di conto corrente n. 13264,23, gli opponenti hanno eccepito “l'addebito di competenze relative ad ulteriori rapporti di anticipazione codificati, rispettivamente, con il n. 63035310.54, il n. 63035210.51e n. 63035110.48, non azionati in sede monitoria […] per un importo pari ad €. 61.644,74.”, con la conseguenza che, “atteso che controparte, in uno al ricorso monitorio, non ha prodotto alcun estratto conto e lettera contratto relativa ai citati addebiti, gli odierni opponenti formulano apposita eccezione riconvenzionale ex art. 36 c.p.c. richiedendo l'espunzione di tutti gli oneri a qualsiasi tipo addebitati a valere su tale rapporto c/c in parola”. L'eccezione riconvenzionale non può essere accolta. Invero, gli opponenti giustificano la propria richiesta di espunzione di tali ulteriori importi rinviando non direttamente agli estratti conto relativi al conto corrente in questione, ma rimandando alla valutazione e alla rielaborazione, necessariamente di parte, che dei medesimi estratti conto avrebbe operato il proprio tecnico di fiducia. Ne discende, dunque, che l'eccezione in questione deve essere rigettata, gli opponenti non avendo dimostrato gli elementi costitutivi della stessa.
Resta, infine, da esaminare la contestazione sollevata dagli opponenti in relazione al rapporto di anticipazioni di crediti su fatture n. 63035010,45. Rispetto a questo, in particolare, hanno evidenziato che “atteso il mancato deposito degli estratti conto relativi al conto anticipi, nonché degli estratti di liquidazione per l'intero periodo, appare pacifico che la banca non ha in alcun modo provato la sorte capitale di € 197.814,16, reclamata in uno al ricorso monitorio la quale dovrà essere integralmente rigettata.”, ed altresì che “atteso che la banca, allo stato, non ha prodotto alcuna pattuizione specifica recanti le condizioni economiche, si rileva la violazione della forma scritta ad substantiam ex art. 117 TUB in relazione alle anticipazioni.”. Va evidenziato che l'opposta, a sostegno della pretesa creditoria in questione, ha unicamente prodotto, oltre all'estratto conto certificato conforme ex art. 50 TUB e ad “estratti liquidazione e competenze” – che di per sé non rilevano nella presente fase del giudizio (a cognizione non più sommaria) – anche un
“Contratto “Quadro” anticipi valutari e finanziamenti in euro e valuta”, sottoscritto in data 11/10/2010, in seno al quale, però, si rinvia ad un “Contratto Specifico” da stipularsi per ogni singola richiesta di anticipazione e/o finanziamento (vd. doc. n. 7 del fascicolo monitorio). Posto dunque che l'opposta non ha prodotto alcun “Contratto Specifico”, relativamente alle singole anticipazioni in ragione delle quali sostiene di avere richiesto l'importo ingiunto in parte qua, dovrebbe ritenersi che la stessa non abbia dato prova della relativa pretesa creditoria. Giova tuttavia osservare che, per come dedotto e dimostrato dalla stessa opposta in sede di comparsa di costituzione e risposta, i medesimi opponenti, già in data 07/10/2013, avevano sottoscritto una proposta di rientro formulata dal rappresentante legale della società debitrice principale (oltre che fideiussore ed odierno opponente), in seno alla quale si indicata e dava atto, fra l'altro, della seguente esposizione, nei confronti di : “- Anticipo Import Euro 195.389,97” (vd. all. n. 7 della Controparte_4 comparsa di costituzione e risposta). È del tutto evidente che tale proposta di rientro, in quanto sottoscritta anche dagli opponenti, valga quale loro ricognizione del debito in questione, sia pure nei limiti dell'importo ivi indicato (€. 195.389,97). pagina 7 di 8 Come è noto, “La ricognizione di debito […] determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto.” (Cass., sez. III, 10/12/2024, n. 31818). Conseguentemente, per effetto di tale ricognizione del debito contenuta nella richiamata proposta di rientro, e della conseguente inversione dell'onere della prova, spettava agli opponenti (sia pure nei limiti dell'importo riconosciuto, di €. 195.389,97), dimostrare l'esistenza di un fatto estintivo, impeditivo o modificativo del diritto di credito fatto valere dall'opposta in relazione al rapporto di anticipazioni di crediti su fatture n. 63035010,45. Gli opponenti, tuttavia, non hanno assolto a tale onere probatorio, essendosi limitati ad eccepire che non vi fosse la prova dell'esistenza del credito ingiunto a tale titolo, circostanza quest'ultima che però doveva ritenersi già raggiunta e superata in ragione dell'intervenuta ricognizione del debito. Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, poiché il credito ingiunto (nella misura di
€.197.814,16) in forza del rapporto di anticipazioni di crediti su fatture n. 63035010,45, è stato riconosciuto dagli opponenti nei limiti del minor importo di €.195.389,97, il medesimo deve ritenersi non provato solo per la relativa differenza (di €. 2.424,19). Conseguentemente, si impone la revoca del decreto ingiuntivo, dovendosi detrarre dalla somma complessivamente ingiunta (di €. 363.113,05) tanto in forza del rapporto di conto corrente n. 13264,23 quanto in forza del rapporto di anticipazioni di crediti su fatture n. 63035010,45, il suddetto importo di
€.2.424,19, con conseguente condanna degli opponenti, in solido, al pagamento, nei confronti dell'opposta, di €.360.688,86 (€. 363.113,05 - €. 2.424,19 = €. 360.688,86), oltre interessi come richiesti nel ricorso monitorio. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, secondo lo scaglione di valore del DM n. 55/2014 corrispondente all'importo oggetto di condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2335/2021 R.G. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 528/2021 del 29/03/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa nel procedimento n. 841/2021 R.G. CONDANNA gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore della parte opposta dell'importo di €. 360.688,86, oltre interessi come richiesti nel ricorso monitorio. CONDANNA gli opponenti al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese di lite, che si liquidano in €. 20.000,00 per compenso, oltre a rimborso, spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 16/09/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2335/2021 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 528/2021 del 29/03/2021, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2 [...]
, nato a [...] il [...], C.F. e Parte_3 C.F._3 Parte_4 nato a [...] l'[...], C.F. , con il patrocinio dell'avv. DANIELE C.F._4 CASSÌ, giusta procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO
con sede in Roma, via Piemonte n. 38, P.I. rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 (già , con sede in San Donato Controparte_2 CP_3 Milanese, Via dell'Unione Europea n. 6°- 6B, C.F. , con il patrocinio dell'avv. IVANA P.IVA_2 DI PIETRO, e domicilio eletto presso il suo studio, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/03/2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. sulle seguenti loro conclusioni:
OPPONENTI
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
[…] ii.) nel merito, accertare e dichiarare la nullità assoluta e integrale, ai sensi dell'art. 1418 c.c., delle fideiussioni in causa e, per l'effetto, annullare e/o privare di qualsivoglia efficacia giuridica il provvedimento monitorio opposto nei confronti degli asseriti fideiussori;
iii.) in subordine, nel merito, accertare e dichiarare la nullità assoluta parziale, ex art. 1419 c.c., della fideiussione del 06.10.2010 e, per l'effetto, accertare la liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1957 c.c.;
pagina 1 di 8 iv.) in subordine, in ordine al rapporto di c/c n. 13264,23 nel merito accertare e dichiarare, per il periodo compreso tra lo 11.10.2010 ed il 23.12.2012 la violazione della forma scritta ad substantiam e la conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 117 comma VII Tub;
v.) Sempre nel merito, accertare e dichiarare, con riferimento al c/c in parola, per il periodo compreso tra il 24.12.2012 alla chiusura/passaggio a sofferenza l'illegittima ed unilaterale variazione in peius delle condizioni economiche in violazione dell'art. 118 TUB;
vi.) accertare e dichiarare la mancata prova di tutti gli ulteriori addebiti sul rapporto di c/c n. 13264,23 relativi a c/anticipi non prodotti dalla banca con conseguente espunzione di tutti gli addebiti di interessi, oneri e commissioni, a titolo di eccezione riconvenzionale;
vii.) in ordine al rapporto di c/anticipi n. 63035010,45, nel merito, accertare e dichiarare la mancata prova dell'asserito credito reclamato con conseguente espunzione di tutti gli addebiti di interessi, oneri e commissioni, a titolo di eccezione riconvenzionale;
viii.) in subordine, sempre in ordine al rapporto di c/anticipi n. 63035010,45 accertare e dichiarare la violazione della forma scritta ad substantiam ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117 TUB;
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.”.
OPPOSTA
“Piaccia al Tribunale adito, Contrariis reiectis,
[…]
- sempre preliminarmente, dire e ritenere inammissibile l'opposizione avversaria per i motivi meglio illustrati in narrativa (v. par.
1.1 in relazione all'applicabilità della sanzione della nullità alla fideiussione suppostamente conforme al modulo ABI;
v. par.
2.2 in relazione all'asserito illegittimo ricorso allo jus variandi;
v. par.
2.3 in relazione all'eccezione di espunzione di addebiti);
- nel merito, senza recesso da quanto sin qui eccepito in via preliminare, dire e ritenere infondate in fatto e in diritto le domande avversarie tutte formulate in seno all'atto introduttivo del presente giudizio e, per l'effetto, rigettare la svolta opposizione al D.I. n. 528/2021 Tribunale di Ragusa conseguentemente confermandolo;
in subordine accertare e dichiarare l'inadempimento degli opponenti rispetto agli obblighi di pagamento sugli stessi gravanti in forza delle obbligazioni contrattuali oggetto della pretesa monitoria e per l'effetto condannare gli stessi al pagamento della somma riportata nel decreto ingiuntivo, oltre interessi per come ivi analiticamente specificati e riportati (o di quell'altra maggiore o minor somma che verrà determinata all'esito di un eventuale ricalcolo).
[…] Col favore delle spese e dei compensi e degli onorari di giudizio.”.
pagina 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 528/2021 del 29/03/2021, il Tribunale di Ragusa ha ingiunto a
[...]
, , e , di pagare in favore di Parte_5 Parte_3 Parte_4 Parte_2 [...]
rappresentata da la somma di €. 363.113,05, oltre interessi come da Controparte_1 CP_3 domanda e spese del procedimento di ingiunzione ivi liquidate. Più in particolare, nel ricorso monitorio si deduceva che l'importo in questione veniva richiesto, quanto ad €. 165.298,89, “quale saldo passivo
[…] del conto corrente n. 13264,23 […] (v. contratto di c/c dell'11.10.2010 – doc. 3; v. estratto conto certificato conforme alle scritture contabili ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 385/1993 – doc. 4; v. contratto di credito del 28.12.2012 – doc. 5; v. estratti conto dall'inizio alla cessazione del rapporto – doc. 6);”, e quanto ad €.197.814,16, quale somma “rinveniente dal rapporto di anticipazioni di crediti su fatture n. 63035010,45 […] (v. contratto del 19.10.2010 – doc. 7; v. estratto conto certificato conforme alle scritture contabili ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 385/1993 – doc. 8; v. estratti liquidazione e competenze dal 09.01.2013 al 03.10.2016 – doc. 9);”; si precisava altresì che entrambi i rapporti richiamati (di “conto corrente” e di “anticipazioni di crediti su fatture”), erano intercorsi fra e Controparte_4 Parte_6
e che tuttavia, da un lato, aveva ceduto i relativi crediti a
[...] Controparte_4
giusta contratto di cessione del 20/12/2017 (vd. estratto conto alla data di Controparte_1 cessione dei crediti, e G.U. n. 151 del 23/12/2017 – doc. nn. 13 e 14), e dall'altro, che il decreto ingiuntivo in questione veniva chiesto nei confronti di , , Parte_5 Parte_3 [...]
e , tutti quali fideiussori della debitrice principale Parte_4 Parte_2 Parte_6 (che era stata dichiarata fallita – vd. doc. n. 15), e ciò, giusta dichiarazione
[...] fideiussoria omnibus dai medesimi resa in data 06/10/2010 (vd. doc. n. 10). Avverso tale decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione tutti i soggetti ingiunti eccependo, in particolare: la conformità della predetta loro dichiarazione fideiussoria allo schema contrattuale predisposto dall'ABI e dichiarato dalla NC d'IT in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990 (cfr. provv. NC d'IT n. 55 del 02/05/2005 – all. n. 3), con conseguente nullità assoluta ex art. 1418 c.c. o, in subordine, nullità parziale ex art. 1419 c.c. (ovvero limitata alle clausole di cui ai nn. 2, 6 e 8) della medesima dichiarazione fideiussoria, e conseguente riviviscenza ed applicazione (nell'ipotesi di nullità parziale) dell'art. 1957 c.c. e della causa di decadenza ivi prevista;
la circostanza per cui, in relazione al rapporto di conto corrente n. 13264,23, “l'apertura di credito, di fatto, è stata concessa alla società correntista sin dall'avvio del rapporto in esame avvenuto in data 11.10.2010”, e che risulta altresì riscontrabile “la variabilità del tasso debitore e, in alcuni trimestri, l'applicazione, con la medesima ricorrenza, di ben tre diversi tassi debitori e un tasso debitore per extra fido oltre il valore indicato in contratto - c.d. ius variandi - in violazione dell'art. 118 TUB.”, con la conseguenza che “il rapporto in esame dovrà essere riliquidato per il periodo compreso tra il 11.10.2010 ed il 23.12.2012 data della successiva pattuizione prodotta dalla banca) al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB, azzerando gli addebiti non previsti contrattualmente.”, ed altresì che il medesimo “per tutto il periodo successivo alla data del 24.12.2012, venga opportunamente riliquidato, tramite la sostituzione del tasso e delle condizioni illegittimamente applicate dalla banca a titolo di ius variandi, con il tasso e le condizioni contrattualmente pattuite”; l'ulteriore circostanza per cui, sempre in relazione al medesimo rapporto di conto corrente n. 13264,23, sarebbe riscontrabile “l'addebito di competenze relative ad ulteriori rapporti di anticipazione codificati, rispettivamente, con il n. 63035310.54, il n. 63035210.51e n. 63035110.48, non azionati in sede monitoria […] per un importo pari ad €. 61.644,74.”, con la conseguenza che, “atteso che controparte, in uno al ricorso monitorio, non ha prodotto alcun estratto conto e lettera contratto relativa ai citati addebiti, gli odierni opponenti formulano apposita eccezione riconvenzionale ex art. 36 c.p.c. richiedendo l'espunzione di tutti gli oneri a qualsiasi tipo addebitati a valere su tale rapporto c/c in parola.”; da ultimo, e in relazione al rapporto di anticipazioni di crediti su fatture n. 63035010,45, si evidenziava che “atteso il mancato deposito degli estratti conto relativi al conto anticipi, nonché degli estratti di liquidazione per l'intero pagina 3 di 8 periodo, appare pacifico che la banca non ha in alcun modo provato la sorte capitale di € 197.814,16, reclamata in uno al ricorso monitorio la quale dovrà essere integralmente rigettata.”, ed altresì che
“atteso che la banca, allo stato, non ha prodotto alcuna pattuizione specifica recanti le condizioni economiche, si rileva la violazione della forma scritta ad substantiam ex art. 117 TUB in relazione alle anticipazioni”. Nel giudizio così introdotto si costituiva rappresentata da Controparte_1 [...] (già , contestando l'opposizione proposta ed evidenziando, fra l'altro: Controparte_2 CP_3 la validità ed efficacia della garanzia fideiussoria prestata dai soggetti ingiunti;
in relazione al rapporto di conto corrente n. 13264,23, la sussistenza della del prova del credito ingiunto a tale titolo, posto che
“l'apertura di credito può essere concessa dalla banca anche verbalmente, per facta concludentia, nel caso in cui vi sia già un sottostante contratto di conto corrente concluso per iscritto, come imposto dall'art. 117 del Testo Unico NCrio e, nel sottostante contratto di conto corrente, vi sia una previsione anche generale ma sufficientemente precisa di quella che sarà la regolamentazione della (anche eventuale) futura concessione di credito.”, e posto altresì che “In relazione al contestato ricorso illegittimo allo jus variandi da parte della gli opponenti non hanno allegato specificamente le CP_4 circostanze poste alla base delle loro deduzioni, ovvero quando e come la abbia fatto illegittimo CP_4 ricorso allo jus variandi, se le asserite variazioni siano state peggiorative, e quali importi sarebbero oggetto di illegittima applicazione a fronte di una asserita difforme previsione contrattuale.”; in relazione all'eccezione riconvenzionale ex adverso proposta, la genericità ed astrattezza della medesima, nonché la sua infondatezza, atteso che “controparte supporta le proprie allegazioni con una perizia di parte che non esplicita il modo in cui avrebbe accertato gli addebiti di competenze provenienti da altri rapporti, né il metodo di calcolo attraverso cui avrebbe quantificato come non dovuti gli importi di Euro 61.644,74”; infine, ed in relazione al rapporto di anticipazioni di crediti su fatture n. 63035010,45, anche la sussistenza della prova del credito ingiunto a tale titolo, evidenziandosi che “nemmeno la ha dubitato della debenza della sorte capitale, Parte_6 muovendo in sede fallimentare solo eccezioni attinenti gli interessi, per effetto delle quali il credito cristallizzato nello stato passivo ammonta ad Euro 195.389,97”, che “Prive di pregio devono giudicarsi le risultanze della perizia di parte avversaria”, e che “Dirimente è infine la ricognizione del debito sottoscritta dal legale rappresentante della in bonis, nonché dai Sigg.ri Parte_6 [...]
, , e odierni opponenti (doc. 7).”. Parte_5 Parte_3 Parte_4 Parte_2 Ciò posto, l'opposizione proposta è solo in parte fondata, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. In primo luogo, sono infondati i rilievi degli opponenti volti a far valere la nullità, assoluta o parziale, della dichiarazione fideiussoria da loro stessi resa, per conformità della medesima allo schema contrattuale predisposto dall'ABI e dichiarato dalla NC d'IT in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990. Ed infatti, a prescindere dal fatto che deve ritenersi ormai pacifico che l'eccepita nullità possa in astratto configurarsi solo come nullità parziale (ovvero limitata alle singole clausole di cui infra), e non totale (cfr. Cass. S.U. 30/12/2021 n. 41994, secondo cui “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE , sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell' art. 1419 c.c. , in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”), vero è che con il richiamato provvedimento n. 55 del 02/05/2005 la NC d'IT ha dichiarato che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”, ed è vero altresì che “il provvedimento pagina 4 di 8 dell'Autorità Garante è stato ritenuto costituire prova privilegiata dell'illecito antitrust nel giudizio di nullità ex art. 33 L. 287/1990 per le fideiussioni omnibus che si collocano nel periodo (ottobre 2002 - maggio 2005) esaminato dal provvedimento stesso (Cass. 5 febbraio 2019 n. 13846), includendo anche i contratti “a valle”, che costituiscano l'applicazione delle intese illecite concluse “a monte”, stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa distorsiva della concorrenza da parte della NC d'IT (Cass. 12 dicembre 2017 n. 29810)” (Trib. Milano, 09/10/2023 n. 7745). Tuttavia, nella fattispecie in esame, la garanzia fideiussoria di che trattasi è stata sottoscritta in data 06/10/2010 e, dunque, in un periodo diverso e successivo rispetto a quello interessato dal predetto provvedimento della NC d'IT, la cui istruttoria (per come si è detto) ha coperto l'arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 e il maggio 2005. Ne segue che il suddetto provvedimento amministrativo, di per sé solo, non può costituire nel presente giudizio prova idonea dell'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla dichiarazione fideiussoria resa dagli opponenti. In altri termini, la circostanza per cui la fideiussione omnibus per cui è causa sia stata stipulata nell'ottobre 2010, inquadra la presente controversia tra i giudizi cd. “stand alone”, nei quali gli opponenti, chiamati a dar prova dei fatti costitutivi della domanda esercitata, non possono giovarsi – come nei giudizi cd. “follow on actions” – dell'accertamento dell'intesa illecita quale contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato (cfr. App. Milano, 9/8/2023 n. 2538; App. Milano, 19/9/2023 n. 2684; Trib. Milano, 03/02/2023 n. 896; Trib. Milano, 14/2/2023 n. 1171; Trib. Napoli, 01/08/2023 n. 7965). D'altro canto, “Il rilievo che la fideiussione […] non può essere ricompresa nell'ambito dei contratti di garanzia ricaduti sotto la scure del provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente […], valevole come prova cd. privilegiata, determina la riespansione dell'ordinario onere probatorio di parte, che impone all'attore - come è richiesto per tutte le azioni stand-alone, quale quella proposta - ex art. 2697 c.c. l'allegazione, anzitutto, e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della I. 287 / 1990, ossia della conformità del contratto di fideiussione allo schema censurato dall'ABI, dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale nel periodo di sottoscrizione del contratto impugnato nonché specificamente dell'uniforme applicazione da parte degli istituti di credito delle clausole contestate e del collegamento esistente tra il contratto di fideiussione e l'intesa vietata, con l'opportuna rappresentazione delle modalità per cui l'intesa abbia concretamente leso la libertà economica.” (Trib. Napoli, 22/05/2023 n. 5264). Ne consegue che gli opponenti, non potendosi avvalere della particolare efficacia probatoria del più volte citato provvedimento della NC d'IT, avrebbero dovuto allegare e dimostrare gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio e, fra questi, anche l'esistenza a monte di un'intesa anticoncorrenziale, mediante la produzione di un considerevole numero di contratti fideiussori assimilabili a quello oggetto di contestazione. Un siffatto onere probatorio, tuttavia, non è stato assolto nella fattispecie che ci occupa, i medesimi opponenti essendosi limitati a depositare solamente cinque dichiarazioni fideiussorie, delle quali peraltro solamente due presumibilmente conformi a quella per cui è causa. Ne consegue altresì che non può essere accolta né l'eccezione principale di nullità totale della suddetta fideiussione, né l'eccezione subordinata di nullità parziale della fideiussione medesima.
In secondo luogo, ed in considerazione della suesposta infondatezza anche dell'eccezione di nullità parziale della dichiarazione fideiussoria in esame con riferimento, in particolare, all'art. 6 della medesima, secondo cui “I diritti derivanti alla NC dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato.”, deve chiaramente intendersi superata ed assorbita l'eccezione di decadenza dell'opposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c.. pagina 5 di 8 Posta infatti la validità della suddetta clausola contrattuale, e dunque la non applicabilità dell'art. 1957 c.c., l'opposta ben poteva agire nei confronti degli opponenti anche oltre il termine semestrale ivi previsto.
Nel prosieguo della loro opposizione, gli opponenti hanno altresì eccepito che nonostante l'opposta avesse prodotto, a sostegno del credito derivante dal rapporto di conto corrente n. 13264,23, oltre al contratto di apertura del conto corrente in questione datato “11/10/2010” e a tutti gli estratti conto a partire da tale data sino alla chiusura del rapporto, anche un contratto di concessione di apertura di credito sul conto corrente medesimo datato “28/12/2012”, “l'apertura di credito, di fatto, è stata concessa alla società correntista sin dall'avvio del rapporto in esame avvenuto in data 11.10.2010”; tale circostanza, in particolare, sarebbe evincibile sia dagli stessi estratti conto, da cui risultano anche nel periodo antecedente al 28/12/2012, addebiti a titolo di “corrispettivo su accordato”, sia dal contratto di apertura di credito del 28/12/2012, ove risulta pattuito: “[…] è stato deliberato di 1) confermarvi la linea di credito già concessa dell'importo di Euro 50.000,00 […]”; per quanto evidenziato, quindi, gli opponenti chiedevano: “il rapporto in esame dovrà essere riliquidato per il periodo compreso tra il 11.10.2010 ed il 23.12.2012 data della successiva pattuizione prodotta dalla banca) al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB, azzerando gli addebiti non previsti contrattualmente.”. La descritta eccezione non può essere accolta. È stato infatti chiarito che “In tema di disciplina della forma dei contratti bancari, l'articolo 117, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993 stabilisce che il Cicr, mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta. Ne discende che, in forza della delibera del Cicr del 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità.” (Cass., sez. I, 24/07/2023 n. 22009). Ed inoltre, “Il contratto di apertura di credito, se già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve a sua volta, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, essere stipulato per iscritto a pena di nullità e, conseguentemente, qualora non diversamente pattuito, ad esso si applicano le condizioni contrattuali del conto principale.” (Cass., sez. III, 19/11/2024 n. 29794). Orbene, deve ritenersi che il contratto di apertura del conto corrente n. 13264,23, dell'11/10/2010 (vd. doc. n. 3 del fascicolo monitorio) prevedesse e disciplinasse l'apertura di credito concessa sul medesimo conto corrente, ciò evincendosi dalla sezione del medesimo intitolata “Condizioni giuridiche
– Sezione AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE” (vd. pag. 36, e in particolare gli artt. “
1 - Apertura di credito”, “2 – Maturazione degli interessi”, e “3 – Interessi e “corrispettivo sull'accordato” (CA)”). Inoltre, per quanto in precedenza esposto, poiché nel contratto in questione, relativo al rapporto di conto corrente principale, non era “diversamente pattuito”, deve altresì ritenersi che al rapporto secondario di apertura di credito ivi concessa, potessero applicarsi le condizioni di cui al predetto rapporto di conto corrente principale.
Né, del resto, può accogliersi l'ulteriore rilievo degli opponenti, volto a contestare, sempre in relazione al medesimo rapporto di conto corrente n. 13264,23 e alla collegata apertura di credito, “la variabilità del tasso debitore e, in alcuni trimestri, l'applicazione, con la medesima ricorrenza, di ben tre diversi tassi debitori e un tasso debitore per extra fido oltre il valore indicato in contratto - c.d. ius variandi - in violazione dell'art. 118 TUB”, ed a richiedere per conseguenza che “per tutto il periodo successivo alla data del 24.12.2012, venga opportunamente riliquidato, tramite la sostituzione del tasso e delle condizioni illegittimamente applicate dalla banca a titolo di ius variandi, con il tasso e le condizioni contrattualmente pattuite”. La doglianza è infondata, essendo gli stessi opponenti ad evidenziare, con specifico riferimento al contratto di apertura di credito sul predetto conto corrente, del 24/12/2012, che “Detta apertura di
pagina 6 di 8 credito viene concessa al tasso variabile pari all'Euribor 3 mesi media mese in corso maggiorata dello spread di 5 punti, ed un tasso extra fido del 13% nominale.”. In altri termini, i medesimi lamentano una “variabilità del tasso debitore” pur esplicitamente pattuita nel contratto in questione, o comunque non allegano né tanto meno dimostrano le motivazioni per le quali tale pretesa “applicazione […] di ben tre diversi tassi debitori e un tasso debitore per extra fido oltre il valore indicato in contratto” sarebbe la conseguenza di un illegittimo esercizio dello ius variandi (anch'esso comunque contrattualmente previsto) piuttosto che la conseguenza della naturale e contrattualmente prevista variabilità del tasso di interesse debitore.
Da ultimo, e sempre in relazione al medesimo rapporto di conto corrente n. 13264,23, gli opponenti hanno eccepito “l'addebito di competenze relative ad ulteriori rapporti di anticipazione codificati, rispettivamente, con il n. 63035310.54, il n. 63035210.51e n. 63035110.48, non azionati in sede monitoria […] per un importo pari ad €. 61.644,74.”, con la conseguenza che, “atteso che controparte, in uno al ricorso monitorio, non ha prodotto alcun estratto conto e lettera contratto relativa ai citati addebiti, gli odierni opponenti formulano apposita eccezione riconvenzionale ex art. 36 c.p.c. richiedendo l'espunzione di tutti gli oneri a qualsiasi tipo addebitati a valere su tale rapporto c/c in parola”. L'eccezione riconvenzionale non può essere accolta. Invero, gli opponenti giustificano la propria richiesta di espunzione di tali ulteriori importi rinviando non direttamente agli estratti conto relativi al conto corrente in questione, ma rimandando alla valutazione e alla rielaborazione, necessariamente di parte, che dei medesimi estratti conto avrebbe operato il proprio tecnico di fiducia. Ne discende, dunque, che l'eccezione in questione deve essere rigettata, gli opponenti non avendo dimostrato gli elementi costitutivi della stessa.
Resta, infine, da esaminare la contestazione sollevata dagli opponenti in relazione al rapporto di anticipazioni di crediti su fatture n. 63035010,45. Rispetto a questo, in particolare, hanno evidenziato che “atteso il mancato deposito degli estratti conto relativi al conto anticipi, nonché degli estratti di liquidazione per l'intero periodo, appare pacifico che la banca non ha in alcun modo provato la sorte capitale di € 197.814,16, reclamata in uno al ricorso monitorio la quale dovrà essere integralmente rigettata.”, ed altresì che “atteso che la banca, allo stato, non ha prodotto alcuna pattuizione specifica recanti le condizioni economiche, si rileva la violazione della forma scritta ad substantiam ex art. 117 TUB in relazione alle anticipazioni.”. Va evidenziato che l'opposta, a sostegno della pretesa creditoria in questione, ha unicamente prodotto, oltre all'estratto conto certificato conforme ex art. 50 TUB e ad “estratti liquidazione e competenze” – che di per sé non rilevano nella presente fase del giudizio (a cognizione non più sommaria) – anche un
“Contratto “Quadro” anticipi valutari e finanziamenti in euro e valuta”, sottoscritto in data 11/10/2010, in seno al quale, però, si rinvia ad un “Contratto Specifico” da stipularsi per ogni singola richiesta di anticipazione e/o finanziamento (vd. doc. n. 7 del fascicolo monitorio). Posto dunque che l'opposta non ha prodotto alcun “Contratto Specifico”, relativamente alle singole anticipazioni in ragione delle quali sostiene di avere richiesto l'importo ingiunto in parte qua, dovrebbe ritenersi che la stessa non abbia dato prova della relativa pretesa creditoria. Giova tuttavia osservare che, per come dedotto e dimostrato dalla stessa opposta in sede di comparsa di costituzione e risposta, i medesimi opponenti, già in data 07/10/2013, avevano sottoscritto una proposta di rientro formulata dal rappresentante legale della società debitrice principale (oltre che fideiussore ed odierno opponente), in seno alla quale si indicata e dava atto, fra l'altro, della seguente esposizione, nei confronti di : “- Anticipo Import Euro 195.389,97” (vd. all. n. 7 della Controparte_4 comparsa di costituzione e risposta). È del tutto evidente che tale proposta di rientro, in quanto sottoscritta anche dagli opponenti, valga quale loro ricognizione del debito in questione, sia pure nei limiti dell'importo ivi indicato (€. 195.389,97). pagina 7 di 8 Come è noto, “La ricognizione di debito […] determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto.” (Cass., sez. III, 10/12/2024, n. 31818). Conseguentemente, per effetto di tale ricognizione del debito contenuta nella richiamata proposta di rientro, e della conseguente inversione dell'onere della prova, spettava agli opponenti (sia pure nei limiti dell'importo riconosciuto, di €. 195.389,97), dimostrare l'esistenza di un fatto estintivo, impeditivo o modificativo del diritto di credito fatto valere dall'opposta in relazione al rapporto di anticipazioni di crediti su fatture n. 63035010,45. Gli opponenti, tuttavia, non hanno assolto a tale onere probatorio, essendosi limitati ad eccepire che non vi fosse la prova dell'esistenza del credito ingiunto a tale titolo, circostanza quest'ultima che però doveva ritenersi già raggiunta e superata in ragione dell'intervenuta ricognizione del debito. Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, poiché il credito ingiunto (nella misura di
€.197.814,16) in forza del rapporto di anticipazioni di crediti su fatture n. 63035010,45, è stato riconosciuto dagli opponenti nei limiti del minor importo di €.195.389,97, il medesimo deve ritenersi non provato solo per la relativa differenza (di €. 2.424,19). Conseguentemente, si impone la revoca del decreto ingiuntivo, dovendosi detrarre dalla somma complessivamente ingiunta (di €. 363.113,05) tanto in forza del rapporto di conto corrente n. 13264,23 quanto in forza del rapporto di anticipazioni di crediti su fatture n. 63035010,45, il suddetto importo di
€.2.424,19, con conseguente condanna degli opponenti, in solido, al pagamento, nei confronti dell'opposta, di €.360.688,86 (€. 363.113,05 - €. 2.424,19 = €. 360.688,86), oltre interessi come richiesti nel ricorso monitorio. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, secondo lo scaglione di valore del DM n. 55/2014 corrispondente all'importo oggetto di condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2335/2021 R.G. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 528/2021 del 29/03/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa nel procedimento n. 841/2021 R.G. CONDANNA gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore della parte opposta dell'importo di €. 360.688,86, oltre interessi come richiesti nel ricorso monitorio. CONDANNA gli opponenti al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese di lite, che si liquidano in €. 20.000,00 per compenso, oltre a rimborso, spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 16/09/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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