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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 03/12/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Trapani
Verbale udienza cartolare
Proc. n. 469/2025
Il giudice dott. Carlo Di Rosa dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposto l'udienza cartolare del 28.11.2025 con termine per il deposito di note scritte di trattazione della causa;
verificata la regolarità della comunicazione alle parti costituite del predetto provvedimento;
dato atto, altresì, che le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni specificandole nella nota ex art.127 ter cpc.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 469 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avvocato Piera Stabile del foro di Trapani Parte_1
attore
CONTRO
Tribunale di Trapani Sezione Civile
rappresentato e difesa dall'Avv. Carmela Lo Bue del foro di Trapani CP_1
Convenuto
Conclusioni come da verbale
Affermava parte attrice che con atto di compravendita in Notaio del 21 Persona_1 luglio 2022 n. 47785 del Rep. e n. 19646 di Raccolta, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Trapani in data 01/08/2022, al n. 16216 R. G. e n. 13580 R. P., registrato a Trapani il 25/07/2022 al n. 5488 Serie IT, il SI acquistava dai CP_1
SIi (c. f. c. f. c. Controparte_2 CP_3 C.F._1 Parte_2
f. c. f. e c. f. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
la quota pari a 28/30 dell'immobile sito in Castellammare Del Golfo C.F._4 nella via Del Progresso n. 9, censito al catasto dei fabbricati del citato Comune al foglio 92
(ex 90/C) particella 1802/sub. 3 piano terra. Il prezzo della compravendita è stato convenuto dalle parti in euro 7.000,00. Tuttavia, gli alienanti procedevano alla vendita del citato immobile in violazione del diritto di prelazione per la quota pari a 13/30, spetta alla SIa
n. q. di coerede nei cui confronti, quale titolare del relativo diritto, non Parte_1
è stata effettuata la notificazione prevista per legge (c.d. denuntiatio)
Ed invero, l'immobile per cui è causa era così pervenuto ai venditori Controparte_4
, madre dell'attrice, proprietaria indivisa della quota di 20/30 di cui 15/30 per averla
[...] acquistata in virtù di atto di compravendita in Notaio del 26/03/2015, n. Persona_1
41220 del repertorio, registrato a Trapani il 30/03/2015, al n. 1569, trascritto il 30/03/2015 ai nn. 5966/4815, in regime di comunione dei beni con il di Lei marito;
5/30 per Persona_2 successione legittima al marito signor , giusta denunzia di successione n. Persona_2
162673, vol. 88888, presentata in data 07/06/2019. I SIi , CP_3 Pt_2
e fratelli dell'attrice, erano invece proprietari della quota di 2/30 ciascuno Pt_3 Pt_4 per successione legittima al di loro padre signor , giusta la citata denunzia di Persona_2 successione n. 162673, vol. 88888, presentata in data 07/06/2019. Ne consegue che la SIa
è anch'essa proprietaria della quota di 2/30 per successione legittima al Parte_1 padre con dichiarazione unilaterale recettizia del 18/07/2023; successivamente, Persona_2 dichiarava formalmente al SI la volontà di esercitare il diritto di riscatto CP_1 successorio alla medesima riconosciuto dalla vigente normativa. Nel medesimo atto la dichiarante s i impegna va altresì a provvedere al pagamento della quota da riscattare pari, come detto, a 13/30 , per l'importo pari ad euro 3.250,00 atteso che la vendita della quota di
28/30 era stata convenuta in euro 7.000,00.
Concludeva chiedendo l'esistenza, in capo all'attrice, del diritto di prelazione ex art. 732 c.c. sulla quota pari a 13/30 dell'immobile sito in Castellammare Del Golfo nella via Del
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Progresso n. 9, censito al catasto dei fabbricati del citato Comune al foglio 92 (ex 90/C) particella 1802/sub. 3 piano terra che, giusto atto di compravendita in Notaio
[...]
del 21 luglio 2022 n. 47785 del Rep. e n. 19646 di Raccolta, è stato venduto al Per_1
SI . - Conseguentemente, previo pagamento del prezzo pattuito nella CP_1 citata vendita pari a 3.250,00, trasferire all'attrice la quota ereditari a pari a 13/30 del predetto bene.
Si costituiva tardivamente il convenuto, il quale con contestando i fatti storici in diritto eccepiva che l'azione esercitata dall'attore ovvero la richiesta di esercizio di prelazione ex art.732 cc in realtà doveva rientrare nell'ipotesi di comunione (ereditaria) dei beni immobile e pertanto il convenuto aveva diritto di partecipare alla divisione dell'asse ereditario;
concludeva chiedendo il rigetto della domanda non ricorrendone i presupposti.
Il fascicolo veniva istruito con la copiosa documentazione versata dalle, nonché con la produzione del verbale negativo di conciliazione;
al 28 novembre 2025 la causa veniva discussa e decisa ex art.281 sexies cpc.
Preliminarmente si dà atto che l'attore ha rispettato la condizione di procedibilità stante la convocazione del convenuto innanzi al mediatore così come risulta dal relativo verbale negativo del 25.01.2024 in atti prodotto.
Nel merito si osserva che parte attrice ha evocato in giudizio, ex art. 732 cc, il convenuto per il riconoscimento del proprio diritto di prelazione, in relazione alla compravendita sopra indicata.
Si può ricordare come la prelazione ereditaria sia disciplinata dall'art. 732 c.c. che riconosce al coerede il diritto di essere preferiti rispetto ai terzi acquirenti per la vendita di un bene caduto in successione. In particolare, il diritto di prelazione investe i coeredi del venditore intenzionato ad alienare la propria quota ereditaria, o parte di essa, ad un soggetto estraneo alla comunione.
Il mancato rispetto della prelazione comporta la facoltà in capo ai coeredi pretermessi di riscattare la quota alienata dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura la comunione ereditaria (c.d. retratto successorio).
Il termine, si rammenta, è di sessanta giorni dall'ultima delle notificazioni, qualora ci si trovi in presenza di più coeredi ed il prelazionario dovrà ricevere tutte le informazioni utili, ovvero le condizioni di vendita, per poter decidere se esercitare o meno il proprio diritto, subentrando al terzo acquirente.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Nel caso di specie non risulta che le parti venditrici – coeredi- abbiano notificato all'odierno attore le condizioni di vendita della quota ereditaria, riconoscendogli così la facoltà di esercitare il riscatto successorio. Né risulta dagli atti versati che i coeredi abbiano disposto la divisione dei beni facenti parte dell'asse ereditario.
Infatti, occorre chiarire come il diritto di prelazione sancito all'articolo 732 c.c, attribuisca ai coeredi una prelazione legale sulla quota di eredità e non già sui singoli beni. Tale diritto sussiste solo fino a che non è perfezionata una divisione ereditaria. Una volta che però sia stata fatta la divisione ai coeredi, assegnatari dei diritti attribuiti con la divisione, non spetterà alcun diritto di prelazione per il caso di vendita od alienazione dei beni e dei diritti stessi.
Recentemente, con la sentenza n. 1654 del 22/01/2019 il giudice di legittimità ha chiarito la portata dell'art.732 cc. affermando che “Il principio secondo cui il diritto di prelazione costituisce diritto personalissimo, insuscettibile di trasferirsi sia dal lato attivo che da quello passivo, ai successivi titolari delle quote ereditarie (diversi dagli originari coeredi), lungi dal costituire affermazione isolata nella giurisprudenza di questa Corte (come infondatamente sostenuto dal ricorrente), risponde ad un indirizzo consolidato che si giustifica sul piano dogmatico in base al fatto che la previsione del retratto successorio costituisce una deroga alla libera disponibilità della quota in costanza di comunione (art. 1103 c.c.) e pertanto la relativa previsione va intesa in senso letterale, non potendo il diritto essere esercitato da o verso i soggetti diversi dai primi coeredi, benché la quota abbia ad oggetto diritti a contenuto patrimoniale, per loro natura, liberamente disponibili (Cass.
5374/1993; Cass. 4777/1983; Cass. 4925/1980; Cass. 4078/1978; Cass. 3557/1975; Cass.
309/1974; Cass. 674/1974).” Gli quindi, hanno chiarito che il diritto di prelazione Parte_5 ereditaria – essendo una limitazione alla libera circolazione dei beni, principio che il nostro ordinamento tende a tutelare – va inteso in senso restrittivo e vincola solo i diretti eredi del defunto, ipotesi che ricorre nel caso di specie.
La domanda di parte attrice va pertanto accolta, disponendo l'inefficacia, parziale e nei limiti della quota 13/30, sull'immobile sito in Castellammare Del Golfo nella via Del
Progresso n. 9, censito al catasto dei fabbricati del citato Comune al foglio 92 (ex 90/C) particella 1802/sub. 3 piano terra, dell'atto pubblico a rogito del Notaio Persona_1 del 21 luglio 2022 n. 47785 del Rep. e n. 19646 di Raccolta, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Trapani in data 01/08/2022, al n. 16216 R. G. e n. 13580 R. P., registrato a Trapani il 25/07/2022 al n. 5488 Serie IT, nonché il pagamento a favore del convenuto del relativo prezzo di vendita pari a €.3.500,00- .
Stante l'ammissione della parte attrice al patrocinio a spese dello stato con delibera del COA di Trapani n. 4/2024, le spese di lite saranno liquidate con separato provvedimento.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
PQM
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda di prelazione ereditaria proposta dell'attore nei Parte_1
confronti di della quota 13/30 sull'immobile sito in Castellammare Del CP_1
Golfo nella via Del Progresso n. 9, censito al catasto dei fabbricati del citato Comune al foglio 92 (ex 90/C) particella 1802/sub. 3 piano terra ed a tal fine dichiara l'inefficacia, parziale e nei limiti della quota, dell'atto pubblico di compravendita a rogito del Notaio
del 21 luglio 2022 n. 47785 del Rep. e n. 19646 di Raccolta, trascritto Persona_1 presso la conservatoria dei registri immobiliari di Trapani in data 01/08/2022, al n. 16216 R.
G. e n. 13580 R. P., registrato a Trapani il 25/07/2022 al n. 5488 Serie IT;
- dichiara trasferito, la quota pari a 13/30 dell'immobile sito in Castellammare Del Golfo nella via Del Progresso n. 9, censito al catasto dei fabbricati del citato Comune al foglio 92
(ex 90/C) particella 1802/sub. 3 piano terra, in favore, nata in Parte_1
Castellammare Del Golfo (TP) il 6 luglio1964, con esonero del Conservatore dell'Ufficio di
Pubblicità Immobiliare di Trapani da ogni responsabilità;
- dispone a carico di il pagamento della somma di €.3.250,00 quale Parte_1 prezzo della compravendita dell'immobile di cui all'atto pubblico dichiarato inefficace a favore di;
CP_1
Così deciso in Trapani, in data 03/12/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Verbale udienza cartolare
Proc. n. 469/2025
Il giudice dott. Carlo Di Rosa dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposto l'udienza cartolare del 28.11.2025 con termine per il deposito di note scritte di trattazione della causa;
verificata la regolarità della comunicazione alle parti costituite del predetto provvedimento;
dato atto, altresì, che le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni specificandole nella nota ex art.127 ter cpc.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 469 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avvocato Piera Stabile del foro di Trapani Parte_1
attore
CONTRO
Tribunale di Trapani Sezione Civile
rappresentato e difesa dall'Avv. Carmela Lo Bue del foro di Trapani CP_1
Convenuto
Conclusioni come da verbale
Affermava parte attrice che con atto di compravendita in Notaio del 21 Persona_1 luglio 2022 n. 47785 del Rep. e n. 19646 di Raccolta, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Trapani in data 01/08/2022, al n. 16216 R. G. e n. 13580 R. P., registrato a Trapani il 25/07/2022 al n. 5488 Serie IT, il SI acquistava dai CP_1
SIi (c. f. c. f. c. Controparte_2 CP_3 C.F._1 Parte_2
f. c. f. e c. f. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
la quota pari a 28/30 dell'immobile sito in Castellammare Del Golfo C.F._4 nella via Del Progresso n. 9, censito al catasto dei fabbricati del citato Comune al foglio 92
(ex 90/C) particella 1802/sub. 3 piano terra. Il prezzo della compravendita è stato convenuto dalle parti in euro 7.000,00. Tuttavia, gli alienanti procedevano alla vendita del citato immobile in violazione del diritto di prelazione per la quota pari a 13/30, spetta alla SIa
n. q. di coerede nei cui confronti, quale titolare del relativo diritto, non Parte_1
è stata effettuata la notificazione prevista per legge (c.d. denuntiatio)
Ed invero, l'immobile per cui è causa era così pervenuto ai venditori Controparte_4
, madre dell'attrice, proprietaria indivisa della quota di 20/30 di cui 15/30 per averla
[...] acquistata in virtù di atto di compravendita in Notaio del 26/03/2015, n. Persona_1
41220 del repertorio, registrato a Trapani il 30/03/2015, al n. 1569, trascritto il 30/03/2015 ai nn. 5966/4815, in regime di comunione dei beni con il di Lei marito;
5/30 per Persona_2 successione legittima al marito signor , giusta denunzia di successione n. Persona_2
162673, vol. 88888, presentata in data 07/06/2019. I SIi , CP_3 Pt_2
e fratelli dell'attrice, erano invece proprietari della quota di 2/30 ciascuno Pt_3 Pt_4 per successione legittima al di loro padre signor , giusta la citata denunzia di Persona_2 successione n. 162673, vol. 88888, presentata in data 07/06/2019. Ne consegue che la SIa
è anch'essa proprietaria della quota di 2/30 per successione legittima al Parte_1 padre con dichiarazione unilaterale recettizia del 18/07/2023; successivamente, Persona_2 dichiarava formalmente al SI la volontà di esercitare il diritto di riscatto CP_1 successorio alla medesima riconosciuto dalla vigente normativa. Nel medesimo atto la dichiarante s i impegna va altresì a provvedere al pagamento della quota da riscattare pari, come detto, a 13/30 , per l'importo pari ad euro 3.250,00 atteso che la vendita della quota di
28/30 era stata convenuta in euro 7.000,00.
Concludeva chiedendo l'esistenza, in capo all'attrice, del diritto di prelazione ex art. 732 c.c. sulla quota pari a 13/30 dell'immobile sito in Castellammare Del Golfo nella via Del
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Progresso n. 9, censito al catasto dei fabbricati del citato Comune al foglio 92 (ex 90/C) particella 1802/sub. 3 piano terra che, giusto atto di compravendita in Notaio
[...]
del 21 luglio 2022 n. 47785 del Rep. e n. 19646 di Raccolta, è stato venduto al Per_1
SI . - Conseguentemente, previo pagamento del prezzo pattuito nella CP_1 citata vendita pari a 3.250,00, trasferire all'attrice la quota ereditari a pari a 13/30 del predetto bene.
Si costituiva tardivamente il convenuto, il quale con contestando i fatti storici in diritto eccepiva che l'azione esercitata dall'attore ovvero la richiesta di esercizio di prelazione ex art.732 cc in realtà doveva rientrare nell'ipotesi di comunione (ereditaria) dei beni immobile e pertanto il convenuto aveva diritto di partecipare alla divisione dell'asse ereditario;
concludeva chiedendo il rigetto della domanda non ricorrendone i presupposti.
Il fascicolo veniva istruito con la copiosa documentazione versata dalle, nonché con la produzione del verbale negativo di conciliazione;
al 28 novembre 2025 la causa veniva discussa e decisa ex art.281 sexies cpc.
Preliminarmente si dà atto che l'attore ha rispettato la condizione di procedibilità stante la convocazione del convenuto innanzi al mediatore così come risulta dal relativo verbale negativo del 25.01.2024 in atti prodotto.
Nel merito si osserva che parte attrice ha evocato in giudizio, ex art. 732 cc, il convenuto per il riconoscimento del proprio diritto di prelazione, in relazione alla compravendita sopra indicata.
Si può ricordare come la prelazione ereditaria sia disciplinata dall'art. 732 c.c. che riconosce al coerede il diritto di essere preferiti rispetto ai terzi acquirenti per la vendita di un bene caduto in successione. In particolare, il diritto di prelazione investe i coeredi del venditore intenzionato ad alienare la propria quota ereditaria, o parte di essa, ad un soggetto estraneo alla comunione.
Il mancato rispetto della prelazione comporta la facoltà in capo ai coeredi pretermessi di riscattare la quota alienata dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura la comunione ereditaria (c.d. retratto successorio).
Il termine, si rammenta, è di sessanta giorni dall'ultima delle notificazioni, qualora ci si trovi in presenza di più coeredi ed il prelazionario dovrà ricevere tutte le informazioni utili, ovvero le condizioni di vendita, per poter decidere se esercitare o meno il proprio diritto, subentrando al terzo acquirente.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Nel caso di specie non risulta che le parti venditrici – coeredi- abbiano notificato all'odierno attore le condizioni di vendita della quota ereditaria, riconoscendogli così la facoltà di esercitare il riscatto successorio. Né risulta dagli atti versati che i coeredi abbiano disposto la divisione dei beni facenti parte dell'asse ereditario.
Infatti, occorre chiarire come il diritto di prelazione sancito all'articolo 732 c.c, attribuisca ai coeredi una prelazione legale sulla quota di eredità e non già sui singoli beni. Tale diritto sussiste solo fino a che non è perfezionata una divisione ereditaria. Una volta che però sia stata fatta la divisione ai coeredi, assegnatari dei diritti attribuiti con la divisione, non spetterà alcun diritto di prelazione per il caso di vendita od alienazione dei beni e dei diritti stessi.
Recentemente, con la sentenza n. 1654 del 22/01/2019 il giudice di legittimità ha chiarito la portata dell'art.732 cc. affermando che “Il principio secondo cui il diritto di prelazione costituisce diritto personalissimo, insuscettibile di trasferirsi sia dal lato attivo che da quello passivo, ai successivi titolari delle quote ereditarie (diversi dagli originari coeredi), lungi dal costituire affermazione isolata nella giurisprudenza di questa Corte (come infondatamente sostenuto dal ricorrente), risponde ad un indirizzo consolidato che si giustifica sul piano dogmatico in base al fatto che la previsione del retratto successorio costituisce una deroga alla libera disponibilità della quota in costanza di comunione (art. 1103 c.c.) e pertanto la relativa previsione va intesa in senso letterale, non potendo il diritto essere esercitato da o verso i soggetti diversi dai primi coeredi, benché la quota abbia ad oggetto diritti a contenuto patrimoniale, per loro natura, liberamente disponibili (Cass.
5374/1993; Cass. 4777/1983; Cass. 4925/1980; Cass. 4078/1978; Cass. 3557/1975; Cass.
309/1974; Cass. 674/1974).” Gli quindi, hanno chiarito che il diritto di prelazione Parte_5 ereditaria – essendo una limitazione alla libera circolazione dei beni, principio che il nostro ordinamento tende a tutelare – va inteso in senso restrittivo e vincola solo i diretti eredi del defunto, ipotesi che ricorre nel caso di specie.
La domanda di parte attrice va pertanto accolta, disponendo l'inefficacia, parziale e nei limiti della quota 13/30, sull'immobile sito in Castellammare Del Golfo nella via Del
Progresso n. 9, censito al catasto dei fabbricati del citato Comune al foglio 92 (ex 90/C) particella 1802/sub. 3 piano terra, dell'atto pubblico a rogito del Notaio Persona_1 del 21 luglio 2022 n. 47785 del Rep. e n. 19646 di Raccolta, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Trapani in data 01/08/2022, al n. 16216 R. G. e n. 13580 R. P., registrato a Trapani il 25/07/2022 al n. 5488 Serie IT, nonché il pagamento a favore del convenuto del relativo prezzo di vendita pari a €.3.500,00- .
Stante l'ammissione della parte attrice al patrocinio a spese dello stato con delibera del COA di Trapani n. 4/2024, le spese di lite saranno liquidate con separato provvedimento.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
PQM
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda di prelazione ereditaria proposta dell'attore nei Parte_1
confronti di della quota 13/30 sull'immobile sito in Castellammare Del CP_1
Golfo nella via Del Progresso n. 9, censito al catasto dei fabbricati del citato Comune al foglio 92 (ex 90/C) particella 1802/sub. 3 piano terra ed a tal fine dichiara l'inefficacia, parziale e nei limiti della quota, dell'atto pubblico di compravendita a rogito del Notaio
del 21 luglio 2022 n. 47785 del Rep. e n. 19646 di Raccolta, trascritto Persona_1 presso la conservatoria dei registri immobiliari di Trapani in data 01/08/2022, al n. 16216 R.
G. e n. 13580 R. P., registrato a Trapani il 25/07/2022 al n. 5488 Serie IT;
- dichiara trasferito, la quota pari a 13/30 dell'immobile sito in Castellammare Del Golfo nella via Del Progresso n. 9, censito al catasto dei fabbricati del citato Comune al foglio 92
(ex 90/C) particella 1802/sub. 3 piano terra, in favore, nata in Parte_1
Castellammare Del Golfo (TP) il 6 luglio1964, con esonero del Conservatore dell'Ufficio di
Pubblicità Immobiliare di Trapani da ogni responsabilità;
- dispone a carico di il pagamento della somma di €.3.250,00 quale Parte_1 prezzo della compravendita dell'immobile di cui all'atto pubblico dichiarato inefficace a favore di;
CP_1
Così deciso in Trapani, in data 03/12/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
Tribunale di Trapani Sezione Civile