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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/02/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente rel
Dott.ssa Silvana Ferriero Consigliere
Dott.ssa Antonio Rizzuti Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 789/2022 del Ruolo Generale Contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25.09.2024 e vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso, in forza di Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Anna Maria Stanganello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Vibo Valentia, alla Via Alcide De Gasperi, n. 61 bis;
= APPELLANTE =
E
, c.f. , in persona della dott.ssa , in forza di CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 procura a rogito Notaio di Trieste del 23.2.2022 (rep. 100224; racc. 18051) e del Persona_1
Dott. nato a [...] il [...] e procura a rogito Notaio di Trieste Persona_2 Persona_1 del 30.5.2019 (rep. 97182; racc. 16368), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Roberto Franco, con domicilio digitale eletto all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
- APPELLATA =
E
Controparte_3
- APPELLATO CONTUMACE = Conclusioni:
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ill.ma Corte adita, disattesa e respinta ogni eventuale e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto riformare la sentenza impugnata accogliendo in toto la domanda dell'odierno appellante e così statuire:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
296/2022 emessa dal Tribunale di Vibo Valentia, Dott.ssa Passarelli Giuseppina;
R.G. 701/2011, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
1) Accertare e dichiarare che l'incidente de è avvenuto per esclusiva colpa, imprudenza, negligenza del sig. ; Controparte_3
2) condannare gli appellati in solido al risarcimento dei danni in favore dell'istante nella misura di
€ 139.386,00 per le lesioni subite, o di quella somma maggiore o minore, il tutto entro la competenza del Giudice adito, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo;
3) in subordine, condannare gli appellati in solido al risarcimento dei danni, in favore dell'istante, per come quantificati dal CTU dott.ssa Persona_3
4) condannare gli appellati in solido al pagamento delle spese di Ctu sostenute in primo grado;
5) disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Tribunale per tutti i motivi esposti nel presente atto;
6)condannare gli appellati in solido al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”
Per l'appellata Controparte_1
“la Corte d'Appello adita voglia, in via principale, accertare e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondato, per i motivi esposti, l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 296/2022 (R.G. 701/2011), pubblicata in data 14.4.2022 e notificata
[...] in data 21.4.2022, con tutte le conseguenze di legge e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
quindi, condannare l'appellante alla rifusione delle spese e compensi del presente grado di giudizio. In via subordinata: nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la corresponsabilità dell'attore nella causazione del sinistro in applicazione dell'art. 2054 c.c., con ogni conseguente effetto. In via istruttoria ma subordinata all'eventuale accoglimento dell'appello in ordine all'an debeatur: stante l'inattendibilità delle conclusioni della CTU per i motivi esposti, disporre la rinnovazione della perizia medico - legale svolta in primo grado”.
FATTO E DIRITTO § 1. Il giudizio di primo e di secondo grado
1.1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, e la per sentirli Controparte_3 Controparte_1 condannare, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni fisici subiti in conseguenza del sinistro occorso in Pizzo Calabro in data 22.08.2008, alle ore 02:00 circa, allorquando, mentre transitava in una via non meglio specificata alla guida della propria bicicletta, veniva investito dall'autovettura
Porche, tg DF696FR, assicurata di proprietà e condotta da , cadendo CP_1 Controparte_3 rovinosamente a terra.
Dolendosi di aver subito gravi lesioni personali, a seguito delle quali veniva trasportato presso l'ospedale di Vibo Valentia per poi essere trasferito presso il reparto di Neurochirurgia di Cosenza, ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 139.386,00 o di quella ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di lite.
, nonostante la ritualità della notifica, è rimasto contumace. Controparte_3
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 28.10.2011, si è costituita in giudizio la la quale, in via principale, ha chiesto il rigetto della domanda attorea Controparte_1 poiché non provata né in fatto né in diritto;
in via subordinata, nell'ipotesi in cui fosse accertata la responsabilità esclusiva o concorrente del , ha chiesto di respingere la domanda CP_3 avversaria perché sproporzionata rispetto ai danni subiti, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa, istruita mediante produzione documentale, prova testimoniale e C.T.U. medico-legale, è stata dichiarata interrotta all'udienza del 16.11.2017, a seguito della morte del difensore dell'assicurazione convenuta per poi essere tempestivamente riassunta con ricorso depositato in data 30.10.2018 da parte attrice, la quale si è riportata alle conclusioni già rassegnate con l'atto di citazione.
Si è costituita in giudizio la riportandosi integralmente alle richieste, difese, Controparte_1 eccezioni e deduzioni già avanzate nell'atto di costituzione dal precedente difensore nonché alla documentazione già in atti.
Precisate le conclusioni all'udienza del 01.10.2021, la causa è stata decisa con sentenza n.
296/2022, pubblicata in data 14.04.2022, notificata in data 21.04.2022, con la quale il Tribunale di
Vibo Valentia ha così statuito:
“- rigetta la domanda proposta dall'attore;
- condanna l'attore a rifondere le spese del presente giudizio in favore della Parte_1
che si liquidano in complessivi Euro 4.835,00 per competenze professionali, oltre Controparte_1 al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, IVA e CPA come per legge;
- nulla si dispone in merito alle spese tra l'attore e il convenuto , poiché Controparte_3 rimasto contumace.
- pone definitivamente le spese di CTU, per come liquidate con precedente e separato decreto, a carico di parte attorea.”.
In estrema sintesi, il Tribunale ha ritenuto la domanda infondata nel merito poiché l'attore non ha fornito la prova dell'an e del quantum debeatur della pretesa risarcitoria.
Più nel dettaglio, ha affermato: a) che la genericità della descrizione della dinamica del sinistro sotto il profilo delle coordinate spazio-temporali, non è stata colmata dalla documentazione in atti né dalle dichiarazioni testimoniali, le quali si appalesano lacunose rispetto ai fatti per come prospettati in citazione e non possono essere verificate in assenza di fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi e i mezzi coinvolti nel sinistro;
b) la contumacia del convenuto non Controparte_3
è argomento dirimente poiché la mancata costituzione in giudizio non equivale a mancata contestazione di un fatto produttivo di conseguenze dannose e non esonera il danneggiato dall'onere di provare il fatto costitutivo della propria pretesa;
c) il modulo CID in atti, sottoscritto solo da
, ha un limitato valore probatorio a maggior ragione se si consideri che dallo Controparte_3 stesso non emergono precise indicazioni sul tratto di strada in cui si è verificato il sinistro, sulla presenza di eventuali testimoni e feriti e sul punto d'impatto tra i due mezzi coinvolti;
d) la CTU, sebbene dalla stessa sia emerso che “…la patologia è verosimilmente da porre in relazione con
l'evento traumatico subito a seguito dell'incidente”, non involge alcuna dimostrazione della fenomenologia di quel fatto e delle sue modalità di verificazione sotto il profilo dinamico, temporale e spaziale e, comunque, non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.
1.2. Avverso tale sentenza ha proposto appello affidato a un unico motivo di Parte_1 gravame.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.10.2022, si è costituita in giudizio la per chiedere il rigetto del gravame. Controparte_1
Indi, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti mediante il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.09.2024, la Corte, con ordinanza del 03.10.2024, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art 190 cpc.
Nel termine assegnato entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di il quale, seppur Controparte_3 ritualmente citato con atto di citazione notificato il 21.5.2022, non ha inteso costituirsi.
2.2. Sempre in via preliminare va precisato che l'appello si pone al limite dell'ammissibilità ex art
342 cpc perché manca la specifica indicazione dell'errore commesso dal giudice, delle norme violate e della loro rilevanza ai fini di una decisione di segno contrario. Ad ogni modo, dalla lettura complessiva dell'atto d'appello si arguisce che l'appellante rimprovera al giudice di non avere valutato in modo complessivo le risultanze probatorie (prova testimoniale, CTU e modulo CID sottoscritto dal proprietario-conducente dell'auto assicurata) e di avere giudicato erroneamente lacunosa la prova testimoniale, omettendo finanche di considerare che la lacunosità, ove sussistente, va imputata allo stesso giudice per non avere esercitato il potere- dovere di fare domande a chiarimento ai testi proprio per superare la lacunosità del loro narrato.
Più nel dettaglio, l'appellante sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice in sentenza in relazione all'omessa specificazione delle coordinate spazio - temporali del sinistro, che dalle dichiarazioni rese dai testi e , è emersa Testimone_1 Testimone_2 la prova della dinamica del sinistro, e cioè che lo stesso si è verificato ad agosto del 2008, intorno alle ore 02:00 di notte, sulla SS18 - direzione Pizzo, nei pressi di alcuni villaggi turistici. Non solo, il teste ha confermato che l'incidente, contrariamente a quanto sostenuto dal Tes_1
Tribunale, è avvenuto in una zona illuminata da lampioni.
L'appellante contesta, altresì, la sentenza nella parte in cui il Tribunale, analizzando le dichiarazioni rese dal teste ha affermato che “Il teste ha riferito solo genericamente dell'intervento Tes_2 successivo di molte persone, senza fornire ulteriori indicazioni a riguardo, anche su eventuali nominativi delle stesse. Nel modulo CID allegato in atti non è, invece, indicata la presenza di testimoni e sul luogo dell'incidente non sono intervenute le Forze dell'ordine”. Rappresenta che, al contrario di quanto statuito, il predetto teste non era tenuto a ricordare né a chiedere i nominativi delle persone occorse sul luogo dell'incidente.
Contesta, ancora, la sentenza nella parte in cui il primo giudice, in relazione alle dichiarazioni rese dal teste ha ritenuto le stesse generiche poiché il teste, pur facendovi riferimento, non Tes_1 ha indicato il nome del villaggio turistico nei pressi del quale si è verificato l'incidente. A tal proposito afferma che entrambi i testi escussi hanno affermato che il sinistro è avvento vicino a un villaggio turistico di cui non erano tenuti a ricordare il nome e, all'uopo, richiama Cass.
18896/2015.
L'appellante contesta, altresì, la sentenza laddove il Tribunale ha affermato che “Dal narrato non è stato possibile riscontrare il tipo di bici danneggiata e se l'attore era munito di casco protettivo.
Preme, inoltre, evidenziare che in atti mancano foto raffiguranti lo stato dei luoghi ed i mezzi coinvolti nel sinistro, in particolare il tipo di bici utilizzata dall'attore e se fosse munita di luci anteriori e posteriori, le quali avrebbero consentito al Giudice di verificare la rispondenza di quanto dichiarato in sede di esame testimoniale e descritto dall'attore nei propri scritti difensivi”.
Rappresenta che a) il teste ha dichiarato di aver visto accesa la luce anteriore della Tes_2 bicicletta e non anche quella posteriore perché veniva dal senso contrario mentre il teste ha affermato di aver visto accese sia la luce anteriore che quella posteriore della Tes_1 bicicletta;
b) che si trattava di una bici normale;
c) controparte non ha mai sollevato questioni sul casco protettivo. L'appellante contesta, altresì, la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha così statuito: “Assume parimenti limitato valore sul piano probatorio il modulo CID allegato in atti e firmato dal solo
[...]
, non anche dall'attore e dal quale non emerge alcuna indicazione sul preciso Controparte_3 tratto di strada ove è avvenuto l'incidente, sulla presenza di eventuali testimoni e di feriti, essendo sul punto del tutto generico anche nel segnalare a livello grafico i punti di impatto tra i due mezzi coinvolti”.
Afferma che il modello CID non è stato firmato dal danneggiato poiché lo stesso, a causa della gravità delle lesioni, è entrato in coma e dall'ospedale di Vibo Valentia è stato trasferito a Cosenza
e sottoposto a intervento chirurgico e che, comunque, la sua incompletezza non è a lui imputabile.
Afferma, infine, che i testi escussi non sono stati allegati a sospetto ex art 256 c.p.c. né controparte si è opposta all'ammissione della CTU dalla quale è emerso che i danni sono causalmente dipesi dall'incidente.
Infine, con riguardo alla CTU, afferma che nella specie è stata disposta in ragione del fatto che il
Tribunale ha ritenuto valide ed esaustive le prove testimoniali.
2.3. L'appello nel complesso è infondato.
In primis, è necessario puntualizzare che la dinamica del sinistro è stata descritta nell'atto introduttivo in termini alquanto generici;
l'attore, infatti, si è limitato ad affermare che “in data
22.08.2008 ore 2:00 circa, il sig. a bordo della propria bicicletta, transitava in Pizzo Pt_1
Calabro; l'odierno istante veniva investito dall'autovettura Porche Tg. DF696FR, di proprietà e condotta dal sig. ”, senza, tuttavia, chiarire in alcun modo l'esatta modalità del Controparte_3 sinistro per cui è causa, il luogo esatto in cui si è verificato, le condotte tenute nell'occorso da entrambi i conducenti e le ragioni fattuali e giuridiche per le quali la responsabilità del sinistro debba essere imputata in via esclusiva al conducente dell'autovettura investitrice. .Come ha opportunamente messo in evidenza il giudice di primo grado il deficit assertivo non è stato colmato dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio. E, difatti, esclusa la violazione delle norme procedimentali sulle modalità di assunzione della prova orale, poiché dai verbali di causa risulta che i testi non si sono limitati a confermare la veridicità dei capitoli di prova, ma hanno risposto alle domande a chiarimento formulate dal giudice o dalle parti
(da qui l'inconferenza dei principi affermati da Cass. 17981/2020), le deposizioni dei testi complessivamente considerate non valgono a fugare i dubbi sulla loro attendibilità e, in ultima analisi, a confermare l'effettiva verificazione del sinistro e la presenza di testi sul luogo del sinistro, rimasto comunque non identificato (secondo l'attore l'incidente si sarebbe verificato in Pizzo
Calabro mentre secondo i testi il sinistro sarebbe avvenuto fuori dal centro abitato sulla SS 18 in prossimità di non meglio specificati villaggi turistici).
In buona sostanza, la ricostruzione dei fatti operata dai testi, per quanto più particolareggiata rispetto a quella contenuta nell'atto introduttivo, avendo riferito che l'autovettura aveva Per_4 tamponato la bicicletta che viaggiava sul margine destro della SS 18 in un tratto rettilineo e illuminato, non dimostra in modo tranquillante l'effettivo accadimento del sinistro con le modalità da essi indicate stante l'assoluta mancanza di riscontri oggettivi, pur necessari in considerazione della laconicità del loro narrato in punto di circostanze di tempo e di luogo in cui sarebbe avvenuto il sinistro, dei rispettivi angoli di visuale del tratto di strada in cui si è verificato il sinistro senza considerare che le dichiarazioni dei testi non sono perfettamente sovrapponibili (es. un teste ha riferito che il ciclista è caduto a terra e che l'altro teste ha riferito che è uscito fuori strada).
In relazione alla mancanza di riscontri il Tribunale ha correttamente puntualizzato a) che l'attore non ha prodotto le fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi e i mezzi coinvolti;
b) che il modulo
Cid sottoscritto solo dall'assicurato non fornisce alcuna informazione significativa mancando l'indicazione del luogo sinistro, del punto d'urto tra i mezzi e dei danni da essi riportati. Peraltro, a differenza di quanto assume parte appellante, il Tribunale ha correttamente affermato che la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo CID, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, c. 3, c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (cfr. Cass.
25770/2019).
A tanto deve qui aggiungersi che depongono a sfavore della tesi attorea le ulteriori circostanze dedotte dalla compagnia di assicurazione fin dal primo grado, da ritenere ammesse, perché non specificatamente contestate dall'attore, e cioè che a) la del convenuto, visionata dal Per_4 fiduciario della compagnia di assicurazione, non presentava all'atto dell'ispezione alcun danno alla carrozzeria (cfr foto in atti); b) la medesima compagnia non ha potuto visionare la bicicletta dell'attore perché venduta. La mancata rilevazione di danni sull'autovettura assicurata mal si concilia con le gravissime lesioni riportare dall'attore, non essendo verosimile che, malgrado l'intensità dell'urto con la bicicletta, desumibile dal gravissimo trauma cranico riportato dal conducente, l'autovettura non abbia riportato alcun danno. La circostanza, poi, che l'attore non abbia consentito l'ispezione della bicicletta e, dunque, il rilevamento delle tracce dell'urto, non può che ridondare a suo carico siccome gravato dell'onere di dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda risarcitoria.
Occorre, inoltre, prendere atto del mancato intervento delle forze dell'ordine, obbligatorio in caso di sinistro con feriti;
la circostanza, ancorché non imputabile al danneggiato, è tuttavia alquanto singolare e desta perplessità, non spiegandosi la ragione per la quale le numerose persone che secondo i testi sarebbero accorse subito dopo il sinistro e i sanitari del 118 non abbiano avvisato l'autorità di pubblica sicurezza. E', tuttavia, un fatto che la mancanza dei rilievi fotografici e planimetrici demandati alle forze dell'ordine non ha consentito al giudice di acquisire elementi oggettivi per valutare l'effettiva verificazione del sinistro e, in seconda battuta, le condotte di guida tenute dai conducenti dei mezzi coinvolti nello scontro così impedendo a monte l'applicabilità della presunzione di pari responsabilità ex art 2054, comma 2, cc.
§ 3 Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 10.03.2014, n. 55, aggiornati con D.M. 147/2022 con riferimento alle cause di valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000) 1 ridotti della metà in ragione della non particolare complessità della controversia e inclusa la fase di trattazione ineludibile anche nel giudizio d'appello (Cass. 30219/2023).
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto che sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 296/2022 del Tribunale di Vibo Valentia, pubblicata in data 14.04.2022, notificata in data 21.04.2022, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che Parte_1 Controparte_1 si liquidano in € 4.966,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
3. Dà atto che ricorrono i presupposti per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto n data 14.2.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Carmela Ruberto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 10984/2021: Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al
"disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente rel
Dott.ssa Silvana Ferriero Consigliere
Dott.ssa Antonio Rizzuti Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 789/2022 del Ruolo Generale Contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25.09.2024 e vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso, in forza di Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Anna Maria Stanganello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Vibo Valentia, alla Via Alcide De Gasperi, n. 61 bis;
= APPELLANTE =
E
, c.f. , in persona della dott.ssa , in forza di CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 procura a rogito Notaio di Trieste del 23.2.2022 (rep. 100224; racc. 18051) e del Persona_1
Dott. nato a [...] il [...] e procura a rogito Notaio di Trieste Persona_2 Persona_1 del 30.5.2019 (rep. 97182; racc. 16368), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Roberto Franco, con domicilio digitale eletto all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
- APPELLATA =
E
Controparte_3
- APPELLATO CONTUMACE = Conclusioni:
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ill.ma Corte adita, disattesa e respinta ogni eventuale e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto riformare la sentenza impugnata accogliendo in toto la domanda dell'odierno appellante e così statuire:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
296/2022 emessa dal Tribunale di Vibo Valentia, Dott.ssa Passarelli Giuseppina;
R.G. 701/2011, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
1) Accertare e dichiarare che l'incidente de è avvenuto per esclusiva colpa, imprudenza, negligenza del sig. ; Controparte_3
2) condannare gli appellati in solido al risarcimento dei danni in favore dell'istante nella misura di
€ 139.386,00 per le lesioni subite, o di quella somma maggiore o minore, il tutto entro la competenza del Giudice adito, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo;
3) in subordine, condannare gli appellati in solido al risarcimento dei danni, in favore dell'istante, per come quantificati dal CTU dott.ssa Persona_3
4) condannare gli appellati in solido al pagamento delle spese di Ctu sostenute in primo grado;
5) disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Tribunale per tutti i motivi esposti nel presente atto;
6)condannare gli appellati in solido al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”
Per l'appellata Controparte_1
“la Corte d'Appello adita voglia, in via principale, accertare e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondato, per i motivi esposti, l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 296/2022 (R.G. 701/2011), pubblicata in data 14.4.2022 e notificata
[...] in data 21.4.2022, con tutte le conseguenze di legge e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
quindi, condannare l'appellante alla rifusione delle spese e compensi del presente grado di giudizio. In via subordinata: nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la corresponsabilità dell'attore nella causazione del sinistro in applicazione dell'art. 2054 c.c., con ogni conseguente effetto. In via istruttoria ma subordinata all'eventuale accoglimento dell'appello in ordine all'an debeatur: stante l'inattendibilità delle conclusioni della CTU per i motivi esposti, disporre la rinnovazione della perizia medico - legale svolta in primo grado”.
FATTO E DIRITTO § 1. Il giudizio di primo e di secondo grado
1.1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, e la per sentirli Controparte_3 Controparte_1 condannare, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni fisici subiti in conseguenza del sinistro occorso in Pizzo Calabro in data 22.08.2008, alle ore 02:00 circa, allorquando, mentre transitava in una via non meglio specificata alla guida della propria bicicletta, veniva investito dall'autovettura
Porche, tg DF696FR, assicurata di proprietà e condotta da , cadendo CP_1 Controparte_3 rovinosamente a terra.
Dolendosi di aver subito gravi lesioni personali, a seguito delle quali veniva trasportato presso l'ospedale di Vibo Valentia per poi essere trasferito presso il reparto di Neurochirurgia di Cosenza, ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 139.386,00 o di quella ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di lite.
, nonostante la ritualità della notifica, è rimasto contumace. Controparte_3
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 28.10.2011, si è costituita in giudizio la la quale, in via principale, ha chiesto il rigetto della domanda attorea Controparte_1 poiché non provata né in fatto né in diritto;
in via subordinata, nell'ipotesi in cui fosse accertata la responsabilità esclusiva o concorrente del , ha chiesto di respingere la domanda CP_3 avversaria perché sproporzionata rispetto ai danni subiti, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa, istruita mediante produzione documentale, prova testimoniale e C.T.U. medico-legale, è stata dichiarata interrotta all'udienza del 16.11.2017, a seguito della morte del difensore dell'assicurazione convenuta per poi essere tempestivamente riassunta con ricorso depositato in data 30.10.2018 da parte attrice, la quale si è riportata alle conclusioni già rassegnate con l'atto di citazione.
Si è costituita in giudizio la riportandosi integralmente alle richieste, difese, Controparte_1 eccezioni e deduzioni già avanzate nell'atto di costituzione dal precedente difensore nonché alla documentazione già in atti.
Precisate le conclusioni all'udienza del 01.10.2021, la causa è stata decisa con sentenza n.
296/2022, pubblicata in data 14.04.2022, notificata in data 21.04.2022, con la quale il Tribunale di
Vibo Valentia ha così statuito:
“- rigetta la domanda proposta dall'attore;
- condanna l'attore a rifondere le spese del presente giudizio in favore della Parte_1
che si liquidano in complessivi Euro 4.835,00 per competenze professionali, oltre Controparte_1 al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, IVA e CPA come per legge;
- nulla si dispone in merito alle spese tra l'attore e il convenuto , poiché Controparte_3 rimasto contumace.
- pone definitivamente le spese di CTU, per come liquidate con precedente e separato decreto, a carico di parte attorea.”.
In estrema sintesi, il Tribunale ha ritenuto la domanda infondata nel merito poiché l'attore non ha fornito la prova dell'an e del quantum debeatur della pretesa risarcitoria.
Più nel dettaglio, ha affermato: a) che la genericità della descrizione della dinamica del sinistro sotto il profilo delle coordinate spazio-temporali, non è stata colmata dalla documentazione in atti né dalle dichiarazioni testimoniali, le quali si appalesano lacunose rispetto ai fatti per come prospettati in citazione e non possono essere verificate in assenza di fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi e i mezzi coinvolti nel sinistro;
b) la contumacia del convenuto non Controparte_3
è argomento dirimente poiché la mancata costituzione in giudizio non equivale a mancata contestazione di un fatto produttivo di conseguenze dannose e non esonera il danneggiato dall'onere di provare il fatto costitutivo della propria pretesa;
c) il modulo CID in atti, sottoscritto solo da
, ha un limitato valore probatorio a maggior ragione se si consideri che dallo Controparte_3 stesso non emergono precise indicazioni sul tratto di strada in cui si è verificato il sinistro, sulla presenza di eventuali testimoni e feriti e sul punto d'impatto tra i due mezzi coinvolti;
d) la CTU, sebbene dalla stessa sia emerso che “…la patologia è verosimilmente da porre in relazione con
l'evento traumatico subito a seguito dell'incidente”, non involge alcuna dimostrazione della fenomenologia di quel fatto e delle sue modalità di verificazione sotto il profilo dinamico, temporale e spaziale e, comunque, non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.
1.2. Avverso tale sentenza ha proposto appello affidato a un unico motivo di Parte_1 gravame.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.10.2022, si è costituita in giudizio la per chiedere il rigetto del gravame. Controparte_1
Indi, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti mediante il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.09.2024, la Corte, con ordinanza del 03.10.2024, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art 190 cpc.
Nel termine assegnato entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di il quale, seppur Controparte_3 ritualmente citato con atto di citazione notificato il 21.5.2022, non ha inteso costituirsi.
2.2. Sempre in via preliminare va precisato che l'appello si pone al limite dell'ammissibilità ex art
342 cpc perché manca la specifica indicazione dell'errore commesso dal giudice, delle norme violate e della loro rilevanza ai fini di una decisione di segno contrario. Ad ogni modo, dalla lettura complessiva dell'atto d'appello si arguisce che l'appellante rimprovera al giudice di non avere valutato in modo complessivo le risultanze probatorie (prova testimoniale, CTU e modulo CID sottoscritto dal proprietario-conducente dell'auto assicurata) e di avere giudicato erroneamente lacunosa la prova testimoniale, omettendo finanche di considerare che la lacunosità, ove sussistente, va imputata allo stesso giudice per non avere esercitato il potere- dovere di fare domande a chiarimento ai testi proprio per superare la lacunosità del loro narrato.
Più nel dettaglio, l'appellante sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice in sentenza in relazione all'omessa specificazione delle coordinate spazio - temporali del sinistro, che dalle dichiarazioni rese dai testi e , è emersa Testimone_1 Testimone_2 la prova della dinamica del sinistro, e cioè che lo stesso si è verificato ad agosto del 2008, intorno alle ore 02:00 di notte, sulla SS18 - direzione Pizzo, nei pressi di alcuni villaggi turistici. Non solo, il teste ha confermato che l'incidente, contrariamente a quanto sostenuto dal Tes_1
Tribunale, è avvenuto in una zona illuminata da lampioni.
L'appellante contesta, altresì, la sentenza nella parte in cui il Tribunale, analizzando le dichiarazioni rese dal teste ha affermato che “Il teste ha riferito solo genericamente dell'intervento Tes_2 successivo di molte persone, senza fornire ulteriori indicazioni a riguardo, anche su eventuali nominativi delle stesse. Nel modulo CID allegato in atti non è, invece, indicata la presenza di testimoni e sul luogo dell'incidente non sono intervenute le Forze dell'ordine”. Rappresenta che, al contrario di quanto statuito, il predetto teste non era tenuto a ricordare né a chiedere i nominativi delle persone occorse sul luogo dell'incidente.
Contesta, ancora, la sentenza nella parte in cui il primo giudice, in relazione alle dichiarazioni rese dal teste ha ritenuto le stesse generiche poiché il teste, pur facendovi riferimento, non Tes_1 ha indicato il nome del villaggio turistico nei pressi del quale si è verificato l'incidente. A tal proposito afferma che entrambi i testi escussi hanno affermato che il sinistro è avvento vicino a un villaggio turistico di cui non erano tenuti a ricordare il nome e, all'uopo, richiama Cass.
18896/2015.
L'appellante contesta, altresì, la sentenza laddove il Tribunale ha affermato che “Dal narrato non è stato possibile riscontrare il tipo di bici danneggiata e se l'attore era munito di casco protettivo.
Preme, inoltre, evidenziare che in atti mancano foto raffiguranti lo stato dei luoghi ed i mezzi coinvolti nel sinistro, in particolare il tipo di bici utilizzata dall'attore e se fosse munita di luci anteriori e posteriori, le quali avrebbero consentito al Giudice di verificare la rispondenza di quanto dichiarato in sede di esame testimoniale e descritto dall'attore nei propri scritti difensivi”.
Rappresenta che a) il teste ha dichiarato di aver visto accesa la luce anteriore della Tes_2 bicicletta e non anche quella posteriore perché veniva dal senso contrario mentre il teste ha affermato di aver visto accese sia la luce anteriore che quella posteriore della Tes_1 bicicletta;
b) che si trattava di una bici normale;
c) controparte non ha mai sollevato questioni sul casco protettivo. L'appellante contesta, altresì, la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha così statuito: “Assume parimenti limitato valore sul piano probatorio il modulo CID allegato in atti e firmato dal solo
[...]
, non anche dall'attore e dal quale non emerge alcuna indicazione sul preciso Controparte_3 tratto di strada ove è avvenuto l'incidente, sulla presenza di eventuali testimoni e di feriti, essendo sul punto del tutto generico anche nel segnalare a livello grafico i punti di impatto tra i due mezzi coinvolti”.
Afferma che il modello CID non è stato firmato dal danneggiato poiché lo stesso, a causa della gravità delle lesioni, è entrato in coma e dall'ospedale di Vibo Valentia è stato trasferito a Cosenza
e sottoposto a intervento chirurgico e che, comunque, la sua incompletezza non è a lui imputabile.
Afferma, infine, che i testi escussi non sono stati allegati a sospetto ex art 256 c.p.c. né controparte si è opposta all'ammissione della CTU dalla quale è emerso che i danni sono causalmente dipesi dall'incidente.
Infine, con riguardo alla CTU, afferma che nella specie è stata disposta in ragione del fatto che il
Tribunale ha ritenuto valide ed esaustive le prove testimoniali.
2.3. L'appello nel complesso è infondato.
In primis, è necessario puntualizzare che la dinamica del sinistro è stata descritta nell'atto introduttivo in termini alquanto generici;
l'attore, infatti, si è limitato ad affermare che “in data
22.08.2008 ore 2:00 circa, il sig. a bordo della propria bicicletta, transitava in Pizzo Pt_1
Calabro; l'odierno istante veniva investito dall'autovettura Porche Tg. DF696FR, di proprietà e condotta dal sig. ”, senza, tuttavia, chiarire in alcun modo l'esatta modalità del Controparte_3 sinistro per cui è causa, il luogo esatto in cui si è verificato, le condotte tenute nell'occorso da entrambi i conducenti e le ragioni fattuali e giuridiche per le quali la responsabilità del sinistro debba essere imputata in via esclusiva al conducente dell'autovettura investitrice. .Come ha opportunamente messo in evidenza il giudice di primo grado il deficit assertivo non è stato colmato dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio. E, difatti, esclusa la violazione delle norme procedimentali sulle modalità di assunzione della prova orale, poiché dai verbali di causa risulta che i testi non si sono limitati a confermare la veridicità dei capitoli di prova, ma hanno risposto alle domande a chiarimento formulate dal giudice o dalle parti
(da qui l'inconferenza dei principi affermati da Cass. 17981/2020), le deposizioni dei testi complessivamente considerate non valgono a fugare i dubbi sulla loro attendibilità e, in ultima analisi, a confermare l'effettiva verificazione del sinistro e la presenza di testi sul luogo del sinistro, rimasto comunque non identificato (secondo l'attore l'incidente si sarebbe verificato in Pizzo
Calabro mentre secondo i testi il sinistro sarebbe avvenuto fuori dal centro abitato sulla SS 18 in prossimità di non meglio specificati villaggi turistici).
In buona sostanza, la ricostruzione dei fatti operata dai testi, per quanto più particolareggiata rispetto a quella contenuta nell'atto introduttivo, avendo riferito che l'autovettura aveva Per_4 tamponato la bicicletta che viaggiava sul margine destro della SS 18 in un tratto rettilineo e illuminato, non dimostra in modo tranquillante l'effettivo accadimento del sinistro con le modalità da essi indicate stante l'assoluta mancanza di riscontri oggettivi, pur necessari in considerazione della laconicità del loro narrato in punto di circostanze di tempo e di luogo in cui sarebbe avvenuto il sinistro, dei rispettivi angoli di visuale del tratto di strada in cui si è verificato il sinistro senza considerare che le dichiarazioni dei testi non sono perfettamente sovrapponibili (es. un teste ha riferito che il ciclista è caduto a terra e che l'altro teste ha riferito che è uscito fuori strada).
In relazione alla mancanza di riscontri il Tribunale ha correttamente puntualizzato a) che l'attore non ha prodotto le fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi e i mezzi coinvolti;
b) che il modulo
Cid sottoscritto solo dall'assicurato non fornisce alcuna informazione significativa mancando l'indicazione del luogo sinistro, del punto d'urto tra i mezzi e dei danni da essi riportati. Peraltro, a differenza di quanto assume parte appellante, il Tribunale ha correttamente affermato che la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo CID, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, c. 3, c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (cfr. Cass.
25770/2019).
A tanto deve qui aggiungersi che depongono a sfavore della tesi attorea le ulteriori circostanze dedotte dalla compagnia di assicurazione fin dal primo grado, da ritenere ammesse, perché non specificatamente contestate dall'attore, e cioè che a) la del convenuto, visionata dal Per_4 fiduciario della compagnia di assicurazione, non presentava all'atto dell'ispezione alcun danno alla carrozzeria (cfr foto in atti); b) la medesima compagnia non ha potuto visionare la bicicletta dell'attore perché venduta. La mancata rilevazione di danni sull'autovettura assicurata mal si concilia con le gravissime lesioni riportare dall'attore, non essendo verosimile che, malgrado l'intensità dell'urto con la bicicletta, desumibile dal gravissimo trauma cranico riportato dal conducente, l'autovettura non abbia riportato alcun danno. La circostanza, poi, che l'attore non abbia consentito l'ispezione della bicicletta e, dunque, il rilevamento delle tracce dell'urto, non può che ridondare a suo carico siccome gravato dell'onere di dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda risarcitoria.
Occorre, inoltre, prendere atto del mancato intervento delle forze dell'ordine, obbligatorio in caso di sinistro con feriti;
la circostanza, ancorché non imputabile al danneggiato, è tuttavia alquanto singolare e desta perplessità, non spiegandosi la ragione per la quale le numerose persone che secondo i testi sarebbero accorse subito dopo il sinistro e i sanitari del 118 non abbiano avvisato l'autorità di pubblica sicurezza. E', tuttavia, un fatto che la mancanza dei rilievi fotografici e planimetrici demandati alle forze dell'ordine non ha consentito al giudice di acquisire elementi oggettivi per valutare l'effettiva verificazione del sinistro e, in seconda battuta, le condotte di guida tenute dai conducenti dei mezzi coinvolti nello scontro così impedendo a monte l'applicabilità della presunzione di pari responsabilità ex art 2054, comma 2, cc.
§ 3 Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 10.03.2014, n. 55, aggiornati con D.M. 147/2022 con riferimento alle cause di valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000) 1 ridotti della metà in ragione della non particolare complessità della controversia e inclusa la fase di trattazione ineludibile anche nel giudizio d'appello (Cass. 30219/2023).
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto che sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 296/2022 del Tribunale di Vibo Valentia, pubblicata in data 14.04.2022, notificata in data 21.04.2022, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che Parte_1 Controparte_1 si liquidano in € 4.966,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
3. Dà atto che ricorrono i presupposti per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto n data 14.2.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Carmela Ruberto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 10984/2021: Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al
"disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione.