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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 08/10/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 298/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Tiziana
Macrì, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. 298 RG per l'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 02.10.2025,
a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. e vertente
tra
nata a [...], il [...] ( ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
Valentia, Via S. Aloe, n. 75,
nata a [...], il [...] ( , ivi residente alla Controparte_1 C.F._2
Fraz. Piscopio, Trav. Via Mesima, n. 8,
entrambe rappresentate e difese dall'Avv. ON Furchì ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Vibo Valentia, Via Jan Palach, n. 35;
-Opponenti-
con sede legale in Verona, Piazzetta Monte, n. 1 (P. IVA , in qualità di Parte_2 P.IVA_1
procuratore di rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Franco ed Controparte_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vibo Valentia, Piazza del Lavoro, n. 3;
-Opposta-
con sede legale in Milano (MI), via Caldera, 21, (C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2
1 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Zeroli del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Corso Monforte, n. 13;
- Opposta costituita-
CONCLUSIONI: come da note scritte conclusive depositate in sostituzione dell'udienza del
02.10.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 509/2020 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia il 20.12.2020 veniva ingiunto alle signore e di pagare, in favore della Parte_1 Controparte_1 Pt_2
la somma di € 131.386,30 oltre interessi, nonché le spese della procedura liquidate in €
[...]
2.135,00, oltre il 15% a titolo di rimborso spese forfettarie, € 406,50 per esborsi, oltre IVA e CPA
come per legge, ed oltre le successive spese occorrende.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, le signore e citavano in Pt_1 CP_1
giudizio la al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: Parte_2
“Piaccia all'Ill.stre Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria eccezione;
IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva ad agire in via monitoria della società opposta;
NEL MERITO:
1. In via principale: Accertare e dichiarare la nullità totale del contratto di fideiussione del 06.09.2002 e successive modifiche per la presenza di condizioni e clausole riproduttive del modello ABI emesse in violazione dell'art. 2 comma 2 l. n. 287/1990;
2. In via subordinata:
- Accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di fideiussione del 06.09.2002 e successive modifiche per la presenza di condizioni e clausole riproduttive del modello ABI emesse in violazione dell'art. 2 comma 2 l. n. 287/1990 e conseguentemente dichiarare nulle e/o annullare tali clausole;
- Accertare e dichiarare la vessatorietà ex art. 33, II° comma del D. Dlgs n. 206/2005 delle clausole di cui al comma 2° ed alle lettere D, F, G, I, L,M,N e R, nonché di quelle di cui alle lettere B e H del contratto 06.09.2002 e successive modifiche e conseguentemente dichiarare la nullità delle stesse ex art. 34 e 36 del D. Dlgs n. 206/2005;
- Accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria per decadenza dall'azione del creditore garantito ex art. 1957 c.c.., per non aver esercitato le proprie istanze nei confronti del debitore e/o garante entro il termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale decorrente dal 28.06.2017 data del Fall. n. 8/2017 del debitore garantito;
2 Per lo effetto:
1. Dichiarare la nullità totale del contratto di fideiussione del 06.09.2002 e successive modifiche e l'assenza di obblighi di pagamento in capo alle opponenti;
2. Dichiarare la nullità di quelle condizioni e clausole riproduttive del modello ABI emesse in violazione dell'art. 2 comma 2 l. n. 287/1990 contenute nel contratto di fideiussione del 06.09.2002 e successive modifiche;
3. Dichiarare la nullità ex art. 34 e 36 del D. Dlgs n. 206/2005 delle clausole di cui al comma 2° ed alle lettere D, F, G, I, L,M,N e R, nonché delle lettere B e H del contratto 06.09.2002 e successive modifiche;
4. Dichiarare la decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c.. in capo al creditore procedente e la conseguente estinzione dell'obbligazione fideiussoria;
5. Revocare, di conseguenza, l'opposto decreto ingiuntivo n. 509/2020; Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore antistatario;
”.
A sostegno deducevano:
di aver prestato sottoscritto contratto di fideiussione in data 06.09.2002 per l'importo iniziale di e
35.000,00, aumentato fino a € 52.000,00 con atto dell'11.05.2006 e successivamente fino a €
143.000,00 con atto del 29.04.2012, a garanzia di obbligazioni assunte dalla Libreria HE s.n.c. di
ON VI e IO NE, derivanti da 2 rapporti di conto corrente;
che, in data
28.06.2017, la Libreria HE s.n.c. di ON VI e IO NE veniva dichiarata fallita e che la ricorrente nel procedimento monitorio – – si era insinuata Controparte_2
tardivamente nel passivo.
Sostenevano, pertanto:
l'inefficacia e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancata prova della legittimazione attiva della che si dichiarava mandataria della società già ricorrente Parte_2 Controparte_2
nel procedimento monitorio;
la nullità totale delle fideiussioni prestate, in quanto riproduttive del modello ABI in violazione dell'art. 2, co. 2, L. 287/1990; la nullità parziale della fideiussione per la presenza di clausole vessatorie violative dei diritti del garante consumatore;
l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria per decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c. .
Con comparsa di costituzione e risposta del 13 dicembre 2021, si costituiva in giudizio
[...]
in qualità di cessionaria del credito vantato dalla nei Controparte_4 Controparte_2
3 confronti della Libreria HE S.n.c. di ON VI e IO NE, unitamente alle relative garanzie, compresa quella delle signore e contestando le deduzioni di parte Pt_1 CP_1
attrice e formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, disatteso ogni contrario
assunto:
In via preliminare, estromettere in qualità di procuratrice di Parte_2 Controparte_5 dal presente procedimento per effetto dell'intervenuta cessione del credito in capo a
[...]
Controparte_3
Sempre via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 509/2020 (R.G.N. 1525/2020); Nel merito ed in via definitiva rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto, e confermare in ogni suo punto il decreto ingiuntivo n. 509/2020 (R.G.N. 1525/2020), oggetto della presente opposizione;
Conseguentemente condannare le RE (C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_3 CP_1
(C.F. ) al pagamento, in favore di nella
[...] CodiceFiscale_4 Controparte_3 sua qualità di cessionaria di della somma di € 131.386,30.- oltre agli interessi Controparte_5 di mora da calcolarsi dal dovuto sino al saldo, dovuta in virtù della garanzia autonoma rilasciata a favore di in relazione ai rapporti di conto corrente sottoscritti con Libreria Controparte_5
HE Di A.VI & D.AN S.n.C.; In via subordinata, nel merito, per la non creduta ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque le RE (C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_3 CP_1
(C.F. ) al pagamento, in favore di della
[...] CodiceFiscale_4 Controparte_3 somma di € 131.386,30.- oltre agli interessi di mora da calcolarsi dal dovuto sino al saldo, dovuta in virtù della garanzia autonoma rilasciata a favore di in relazione ai rapporti Controparte_5 di conto corrente sottoscritti con Libreria HE Di A.VI & D.AN S.n.C.; In via ulteriormente subordinata, e per il non creduto caso di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono, condannare comunque condannare comunque le RE Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ) al pagamento, in CodiceFiscale_3 Controparte_1 CodiceFiscale_4 favore di della somma che il Giudice riterrà dovuta all'esito Controparte_3 dell'espletanda istruttoria in virtù della garanzia autonoma rilasciata a favore di Controparte_5 in relazione ai rapporti di conto corrente sottoscritti con Libreria HE Di A.VI &
[...]
D.AN S.n.C. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”.
All'udienza del 16 dicembre 2021, il Giudice rinviava ad altra data al fine di sottoporre al contraddittorio delle parti l'eccezione di inesistenza della procura conferita da . Parte_2
All'udienza del 18 gennaio 2022, il Giudice si riservava di decidere sull'eccezione di inesistenza/nullità della procura, come formulata da parte attrice, unitamente al merito della controversia;
concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle
4 parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. .
Depositate le memorie di rito, all'udienza del 7 giugno 2022 il Giudice riteneva la causa matura per la decisione e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Dopo diversi rinvii e, divenuto nelle more Questo Giudice titolare del fascicolo, all'udienza del
02.10.2025 le parti depositavano note di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281
sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare il merito della vertenza, occorre preliminarmente pronunciarsi in ordine all'eccezione di inesistenza/nullità della procura rilasciata da sollevata dalle signore Parte_2
e Pt_1 CP_1
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Parte convenuta, in sede di comparsa di costituzione e risposta, ha allegato la procura notarile rilasciata da a (all. 4) e la procura notarile rilasciata da Controparte_2 Parte_2 Pt_2
all'Avv. Lo Cicero (all. 5), che attesta la correttezza e regolarità della procura conferita da
[...]
quest'ultima in favore dell'Avv. Roberto Franco, rientrando tale potere in quelli espressamente attribuiti con la suddetta procura. Irrilevante è la doglianza in merito alla firma “incollata”, poiché la procura ha valore probatorio pieno e può essere contestata solo mediante querela di falso che, nel caso di specie, non è stata proposta.
In virtù di quanto sopra, consegue la regolarità della costituzione in giudizio di Controparte_3
quale cessionaria di con conseguente estromissione di quest'ultima dal
[...] Parte_2
giudizio.
Venendo al merito della questione, la domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
Le fideiussioni omnibus sottoscritte dalle attrici in data 06.09.2002 e aumentate nel tetto massimo con due atti successivi, contengono delle clausole che, per come correttamente rilevato dalle opponenti, riproducono integralmente lo schema predisposto nel 2003 dall'ABI (all. 5 atto di citazione in opp.), poi oggetto del provvedimento n. 55 della Banca d'Italia del 02.05.2005 (all. n. 4
5 atto di citazione in opp.) con cui gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale ABI sono state ritenute in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a) della L. 287/1990 che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza. Nel caso delle fideiussioni bancarie, l'uniformità delle condizioni contrattuali imposte dalle banche è stata considerata una forma di intesa anticoncorrenziale.
Riguardo tale questione, la giurisprudenza si è pronunciata più volte, sostenendo la nullità dei contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate in parte nulle dall' , poiché in contrasto CP_6
con le norme antitrust interne e dell'Unione Europea.
Ciò detto, laddove una fideiussione contenga clausole conformi allo schema predisposto dall'ABI e dichiarate contrarie alla normativa antitrust per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) L. n. 287/1990
dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, si ha nullità delle singole clausole,
e non già dell'intero contratto, ai sensi dell'art. 1419 c.c.
A tale conclusione sono giunte le Sezioni Unite dirimendo così i dubbi sulla validità delle fideiussioni omnibus a garanzia di operazioni bancarie, emesse sulla base dello schema standard predisposto nel
2003 dall'ABI, che contiene alcune clausole la cui contrarietà al diritto della concorrenza è stata accertata nel 2005 da Bankitalia come Garante, prima del passaggio dei poteri all'Agcom.
“Per garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, deve ritenersi che
la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consente di assicurare anche il rispetto degli altri
interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la
garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite, sia la nullità parziale, limitata -
appunto - a tali clausole. Né va tralasciato il rilevo che la nullità parziale è idonea a salvaguardare
il menzionato principio generale di «conservazione» del negozio”.
Agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola
secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se
permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto
accertato dal giudice. Per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale
6 costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673).
Tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione delle garanti, la riproduzione alle lettere B, F e H nel contratto di fideiussione degli artt.
nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per le garanti stesse, imponendo loro maggiori obblighi senza riconoscere alcun corrispondente diritto;
sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, i fideiussori Pt_1
e avrebbero in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo CP_1
legate al debitore principale e, quindi, portatrici di un interesse economico al finanziamento bancario.
Né è emersa o è stata data prova del contrario.
Sicché il contratto di fideiussione, unitamente ai due atti successivi, deve ritenersi valido, ma da esso vanno espunte le clausole di cui alle lettere B), F) e H), siccome riproduttive dello schema ABI 2003.
Con la medesima pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute anche riguardo a quelle ipotesi in cui,
sebbene l'impresa (assicurativa o bancaria), che ha stipulato un contratto a valle con il consumatore,
non abbia partecipato all'intesa a monte, dichiarata nulla dall'autorità di vigilanza, tuttavia detto contratto recepisce, in tutto o in parte, il contenuto dell'intesa vietata. La Corte, al riguardo, ha stabilito che si rende rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che
escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di «intesa» rappresenti
il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente «unilaterali». Da ciò consegue che, allorché
l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità' delle «intese», «non ha inteso dar
rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della
successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva
al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza»
(Cass., n. 827/1999). Il che equivale a dire che anche la combinazione di più atti, sia pure di natura
diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra
gli atti stessi sussista un «collegamento funzionale» - non certo un «collegamento negoziale», come
opina parte della dottrina, attesa la vista possibilità che l'«intesa» a monte possa essere posta in
7 essere, […], anche mediante atti che non rivestono siffatta natura - tale da concretare un meccanismo
di violazione della normativa nazionale ed eurounitaria antitrust. In altri termini, detta violazione è
riscontrabile in ogni caso in cui tra atto a monte e contratto a valle sussista un nesso che faccia
apparire la connessione tra i due atti «funzionale» a produrre un effetto anticoncorrenziale.
La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale
Di conseguenza, “L'accertamento di condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della L. n. 287
del 1990 si applica a tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi
in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta
alla regolazione di quel mercato (Cass., 12/12/2017, n. 29810).
Nel caso di specie, pertanto, non è rilevante la circostanza che il contratto di fideiussione sia stato stipulato anteriormente – 2002 - alla predisposizione dello schema ABI, in quanto comunque ne riproduce fedelmente il contenuto, producendo così l'effetto anticoncorrenziale. Le clausole censurate, peraltro, non sono state oggetto di modifica o rinegoziazione al momento della sottoscrizione dei due atti successivi con i quali è stato aumentato il tetto massimo della garanzia,
datati 11.05.2006 e 29.04.2012, ampiamente successivi alla predisposizione dello schema ABI e alla sua sanzione. Ed ancora, parte opposta non ha negato la partecipazione di all'intesa Controparte_2
in questione, né ha contestato l'illiceità delle clausole, limitandosi, invero, semplicemente ad evidenziare il dato temporale.
Alla luce di quanto sopra, dovendosi considerare valido ed efficace il contratto di fideiussione originariamente sottoscritto dalle signore e ed essendo nulle le clausole Pt_1 CP_1
riproduttive dello schema ABI, in particolare, per quanto di interesse, la lettera F), che derogava ai
8 termini previsti dall'art. 1957 c.c., trova applicazione la disciplina ordinaria sulla decadenza dalla garanzia fideiussoria.
Occorre, pertanto, verificare se il creditore abbia azionato la garanzia nei termini di legge.
Per far ciò, bisogna preliminarmente inquadrare la garanzia prestata dalle opponenti.
Nello specifico, nel contratto di fideiussione viene riportata la dicitura “a prima richiesta”, in virtù
della quale sarebbe sufficiente la mera richiesta di pagamento inviata dal creditore al debitore principale o alternativamente al fideiussore, al fine di interrompere la decadenza di cui all'art. 1957
c.c.
Nondimeno, di recente, la giurisprudenza è intervenuta sul punto statuendo che “Ai fini della
distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo
di una clausola "a prima richiesta" non assume carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare
la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di
garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del
giudice.” (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 31105 del 04.12.2024).
Ed ancora, “la deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno
del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non
solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che,
prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del
debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia
assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio
come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia
a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come
quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi
dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è
finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal
citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia
9 sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre
l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta"
incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà
in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 34678 del
27.12.2024).
Nella fattispecie concreta in esame, andando oltre il mero riferimento testuale “a prima richiesta”, la garanzia prestata dalle opponenti risulta strettamente collegata al contratto da cui traeva causa;
pertanto, ne deriva una responsabilità solidale tra debitore principale e le due garanti nei confronti della banca creditrice . Controparte_2
Ciò posto, l'invio delle raccomandate al debitore principale e ai fideiussori, avvenuto nel luglio 2013,
non è atto idoneo ad interrompere il termine decadenziale di sei mesi, di cui all'art. 1957, considerato che “l'istanza del creditore deve necessariamente essere ‹‹giudiziale››, ossia deve consistere in un
ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad accertare, in via di cognizione o esecutivamente,
secondo le forme e nei modi di legge, l'accertamento ed il soddisfacimento delle pretese del creditore
(Cass., sez. 1, 22/07/1976, n. 2898), indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità
a sortire il risultato sperato (Cass., sez. 2, 29/01/2016, n. 1724; Cass., sez. 3, 20/04/2004, n. 7502;
Cass., sez. 3, 18/05/2001, n. 6823). (Cass. civ., sez. III, ord. n. 25197 del 05.07.2023).
Poiché il primo atto di natura giudiziale esercitato dal creditore è stato il ricorso monitorio, depositato nel 2020, è incorsa nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c. Ne consegue che Controparte_2 Pt_2
e oggi non vantano alcun diritto nei confronti delle signore
[...] Controparte_3 Pt_1
e CP_1
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto delle questioni affrontate e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Tiziana
10 Macrì, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da e D' Parte_1 CP_1
1. preliminarmente, dichiara l'estromissione di dal giudizio;
Parte_2
2. nel merito, accoglie la domanda e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 509/2020 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia il 20.12.2020;
3. condanna parte opposta a corrispondere in favore delle signore e Parte_1 CP_1
le spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 7.052,00, oltre rimborso spese
[...]
generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 08.10.2025
Il Presidente F.F.
Dott.ssa Tiziana Macrì
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Tiziana
Macrì, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. 298 RG per l'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 02.10.2025,
a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. e vertente
tra
nata a [...], il [...] ( ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
Valentia, Via S. Aloe, n. 75,
nata a [...], il [...] ( , ivi residente alla Controparte_1 C.F._2
Fraz. Piscopio, Trav. Via Mesima, n. 8,
entrambe rappresentate e difese dall'Avv. ON Furchì ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Vibo Valentia, Via Jan Palach, n. 35;
-Opponenti-
con sede legale in Verona, Piazzetta Monte, n. 1 (P. IVA , in qualità di Parte_2 P.IVA_1
procuratore di rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Franco ed Controparte_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vibo Valentia, Piazza del Lavoro, n. 3;
-Opposta-
con sede legale in Milano (MI), via Caldera, 21, (C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2
1 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Zeroli del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Corso Monforte, n. 13;
- Opposta costituita-
CONCLUSIONI: come da note scritte conclusive depositate in sostituzione dell'udienza del
02.10.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 509/2020 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia il 20.12.2020 veniva ingiunto alle signore e di pagare, in favore della Parte_1 Controparte_1 Pt_2
la somma di € 131.386,30 oltre interessi, nonché le spese della procedura liquidate in €
[...]
2.135,00, oltre il 15% a titolo di rimborso spese forfettarie, € 406,50 per esborsi, oltre IVA e CPA
come per legge, ed oltre le successive spese occorrende.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, le signore e citavano in Pt_1 CP_1
giudizio la al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: Parte_2
“Piaccia all'Ill.stre Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria eccezione;
IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva ad agire in via monitoria della società opposta;
NEL MERITO:
1. In via principale: Accertare e dichiarare la nullità totale del contratto di fideiussione del 06.09.2002 e successive modifiche per la presenza di condizioni e clausole riproduttive del modello ABI emesse in violazione dell'art. 2 comma 2 l. n. 287/1990;
2. In via subordinata:
- Accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di fideiussione del 06.09.2002 e successive modifiche per la presenza di condizioni e clausole riproduttive del modello ABI emesse in violazione dell'art. 2 comma 2 l. n. 287/1990 e conseguentemente dichiarare nulle e/o annullare tali clausole;
- Accertare e dichiarare la vessatorietà ex art. 33, II° comma del D. Dlgs n. 206/2005 delle clausole di cui al comma 2° ed alle lettere D, F, G, I, L,M,N e R, nonché di quelle di cui alle lettere B e H del contratto 06.09.2002 e successive modifiche e conseguentemente dichiarare la nullità delle stesse ex art. 34 e 36 del D. Dlgs n. 206/2005;
- Accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria per decadenza dall'azione del creditore garantito ex art. 1957 c.c.., per non aver esercitato le proprie istanze nei confronti del debitore e/o garante entro il termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale decorrente dal 28.06.2017 data del Fall. n. 8/2017 del debitore garantito;
2 Per lo effetto:
1. Dichiarare la nullità totale del contratto di fideiussione del 06.09.2002 e successive modifiche e l'assenza di obblighi di pagamento in capo alle opponenti;
2. Dichiarare la nullità di quelle condizioni e clausole riproduttive del modello ABI emesse in violazione dell'art. 2 comma 2 l. n. 287/1990 contenute nel contratto di fideiussione del 06.09.2002 e successive modifiche;
3. Dichiarare la nullità ex art. 34 e 36 del D. Dlgs n. 206/2005 delle clausole di cui al comma 2° ed alle lettere D, F, G, I, L,M,N e R, nonché delle lettere B e H del contratto 06.09.2002 e successive modifiche;
4. Dichiarare la decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c.. in capo al creditore procedente e la conseguente estinzione dell'obbligazione fideiussoria;
5. Revocare, di conseguenza, l'opposto decreto ingiuntivo n. 509/2020; Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore antistatario;
”.
A sostegno deducevano:
di aver prestato sottoscritto contratto di fideiussione in data 06.09.2002 per l'importo iniziale di e
35.000,00, aumentato fino a € 52.000,00 con atto dell'11.05.2006 e successivamente fino a €
143.000,00 con atto del 29.04.2012, a garanzia di obbligazioni assunte dalla Libreria HE s.n.c. di
ON VI e IO NE, derivanti da 2 rapporti di conto corrente;
che, in data
28.06.2017, la Libreria HE s.n.c. di ON VI e IO NE veniva dichiarata fallita e che la ricorrente nel procedimento monitorio – – si era insinuata Controparte_2
tardivamente nel passivo.
Sostenevano, pertanto:
l'inefficacia e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancata prova della legittimazione attiva della che si dichiarava mandataria della società già ricorrente Parte_2 Controparte_2
nel procedimento monitorio;
la nullità totale delle fideiussioni prestate, in quanto riproduttive del modello ABI in violazione dell'art. 2, co. 2, L. 287/1990; la nullità parziale della fideiussione per la presenza di clausole vessatorie violative dei diritti del garante consumatore;
l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria per decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c. .
Con comparsa di costituzione e risposta del 13 dicembre 2021, si costituiva in giudizio
[...]
in qualità di cessionaria del credito vantato dalla nei Controparte_4 Controparte_2
3 confronti della Libreria HE S.n.c. di ON VI e IO NE, unitamente alle relative garanzie, compresa quella delle signore e contestando le deduzioni di parte Pt_1 CP_1
attrice e formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, disatteso ogni contrario
assunto:
In via preliminare, estromettere in qualità di procuratrice di Parte_2 Controparte_5 dal presente procedimento per effetto dell'intervenuta cessione del credito in capo a
[...]
Controparte_3
Sempre via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 509/2020 (R.G.N. 1525/2020); Nel merito ed in via definitiva rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto, e confermare in ogni suo punto il decreto ingiuntivo n. 509/2020 (R.G.N. 1525/2020), oggetto della presente opposizione;
Conseguentemente condannare le RE (C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_3 CP_1
(C.F. ) al pagamento, in favore di nella
[...] CodiceFiscale_4 Controparte_3 sua qualità di cessionaria di della somma di € 131.386,30.- oltre agli interessi Controparte_5 di mora da calcolarsi dal dovuto sino al saldo, dovuta in virtù della garanzia autonoma rilasciata a favore di in relazione ai rapporti di conto corrente sottoscritti con Libreria Controparte_5
HE Di A.VI & D.AN S.n.C.; In via subordinata, nel merito, per la non creduta ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque le RE (C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_3 CP_1
(C.F. ) al pagamento, in favore di della
[...] CodiceFiscale_4 Controparte_3 somma di € 131.386,30.- oltre agli interessi di mora da calcolarsi dal dovuto sino al saldo, dovuta in virtù della garanzia autonoma rilasciata a favore di in relazione ai rapporti Controparte_5 di conto corrente sottoscritti con Libreria HE Di A.VI & D.AN S.n.C.; In via ulteriormente subordinata, e per il non creduto caso di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono, condannare comunque condannare comunque le RE Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ) al pagamento, in CodiceFiscale_3 Controparte_1 CodiceFiscale_4 favore di della somma che il Giudice riterrà dovuta all'esito Controparte_3 dell'espletanda istruttoria in virtù della garanzia autonoma rilasciata a favore di Controparte_5 in relazione ai rapporti di conto corrente sottoscritti con Libreria HE Di A.VI &
[...]
D.AN S.n.C. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”.
All'udienza del 16 dicembre 2021, il Giudice rinviava ad altra data al fine di sottoporre al contraddittorio delle parti l'eccezione di inesistenza della procura conferita da . Parte_2
All'udienza del 18 gennaio 2022, il Giudice si riservava di decidere sull'eccezione di inesistenza/nullità della procura, come formulata da parte attrice, unitamente al merito della controversia;
concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle
4 parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. .
Depositate le memorie di rito, all'udienza del 7 giugno 2022 il Giudice riteneva la causa matura per la decisione e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Dopo diversi rinvii e, divenuto nelle more Questo Giudice titolare del fascicolo, all'udienza del
02.10.2025 le parti depositavano note di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281
sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare il merito della vertenza, occorre preliminarmente pronunciarsi in ordine all'eccezione di inesistenza/nullità della procura rilasciata da sollevata dalle signore Parte_2
e Pt_1 CP_1
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Parte convenuta, in sede di comparsa di costituzione e risposta, ha allegato la procura notarile rilasciata da a (all. 4) e la procura notarile rilasciata da Controparte_2 Parte_2 Pt_2
all'Avv. Lo Cicero (all. 5), che attesta la correttezza e regolarità della procura conferita da
[...]
quest'ultima in favore dell'Avv. Roberto Franco, rientrando tale potere in quelli espressamente attribuiti con la suddetta procura. Irrilevante è la doglianza in merito alla firma “incollata”, poiché la procura ha valore probatorio pieno e può essere contestata solo mediante querela di falso che, nel caso di specie, non è stata proposta.
In virtù di quanto sopra, consegue la regolarità della costituzione in giudizio di Controparte_3
quale cessionaria di con conseguente estromissione di quest'ultima dal
[...] Parte_2
giudizio.
Venendo al merito della questione, la domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
Le fideiussioni omnibus sottoscritte dalle attrici in data 06.09.2002 e aumentate nel tetto massimo con due atti successivi, contengono delle clausole che, per come correttamente rilevato dalle opponenti, riproducono integralmente lo schema predisposto nel 2003 dall'ABI (all. 5 atto di citazione in opp.), poi oggetto del provvedimento n. 55 della Banca d'Italia del 02.05.2005 (all. n. 4
5 atto di citazione in opp.) con cui gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale ABI sono state ritenute in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a) della L. 287/1990 che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza. Nel caso delle fideiussioni bancarie, l'uniformità delle condizioni contrattuali imposte dalle banche è stata considerata una forma di intesa anticoncorrenziale.
Riguardo tale questione, la giurisprudenza si è pronunciata più volte, sostenendo la nullità dei contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate in parte nulle dall' , poiché in contrasto CP_6
con le norme antitrust interne e dell'Unione Europea.
Ciò detto, laddove una fideiussione contenga clausole conformi allo schema predisposto dall'ABI e dichiarate contrarie alla normativa antitrust per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) L. n. 287/1990
dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, si ha nullità delle singole clausole,
e non già dell'intero contratto, ai sensi dell'art. 1419 c.c.
A tale conclusione sono giunte le Sezioni Unite dirimendo così i dubbi sulla validità delle fideiussioni omnibus a garanzia di operazioni bancarie, emesse sulla base dello schema standard predisposto nel
2003 dall'ABI, che contiene alcune clausole la cui contrarietà al diritto della concorrenza è stata accertata nel 2005 da Bankitalia come Garante, prima del passaggio dei poteri all'Agcom.
“Per garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, deve ritenersi che
la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consente di assicurare anche il rispetto degli altri
interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la
garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite, sia la nullità parziale, limitata -
appunto - a tali clausole. Né va tralasciato il rilevo che la nullità parziale è idonea a salvaguardare
il menzionato principio generale di «conservazione» del negozio”.
Agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola
secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se
permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto
accertato dal giudice. Per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale
6 costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673).
Tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione delle garanti, la riproduzione alle lettere B, F e H nel contratto di fideiussione degli artt.
nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per le garanti stesse, imponendo loro maggiori obblighi senza riconoscere alcun corrispondente diritto;
sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, i fideiussori Pt_1
e avrebbero in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo CP_1
legate al debitore principale e, quindi, portatrici di un interesse economico al finanziamento bancario.
Né è emersa o è stata data prova del contrario.
Sicché il contratto di fideiussione, unitamente ai due atti successivi, deve ritenersi valido, ma da esso vanno espunte le clausole di cui alle lettere B), F) e H), siccome riproduttive dello schema ABI 2003.
Con la medesima pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute anche riguardo a quelle ipotesi in cui,
sebbene l'impresa (assicurativa o bancaria), che ha stipulato un contratto a valle con il consumatore,
non abbia partecipato all'intesa a monte, dichiarata nulla dall'autorità di vigilanza, tuttavia detto contratto recepisce, in tutto o in parte, il contenuto dell'intesa vietata. La Corte, al riguardo, ha stabilito che si rende rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che
escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di «intesa» rappresenti
il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente «unilaterali». Da ciò consegue che, allorché
l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità' delle «intese», «non ha inteso dar
rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della
successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva
al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza»
(Cass., n. 827/1999). Il che equivale a dire che anche la combinazione di più atti, sia pure di natura
diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra
gli atti stessi sussista un «collegamento funzionale» - non certo un «collegamento negoziale», come
opina parte della dottrina, attesa la vista possibilità che l'«intesa» a monte possa essere posta in
7 essere, […], anche mediante atti che non rivestono siffatta natura - tale da concretare un meccanismo
di violazione della normativa nazionale ed eurounitaria antitrust. In altri termini, detta violazione è
riscontrabile in ogni caso in cui tra atto a monte e contratto a valle sussista un nesso che faccia
apparire la connessione tra i due atti «funzionale» a produrre un effetto anticoncorrenziale.
La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale
Di conseguenza, “L'accertamento di condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della L. n. 287
del 1990 si applica a tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi
in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta
alla regolazione di quel mercato (Cass., 12/12/2017, n. 29810).
Nel caso di specie, pertanto, non è rilevante la circostanza che il contratto di fideiussione sia stato stipulato anteriormente – 2002 - alla predisposizione dello schema ABI, in quanto comunque ne riproduce fedelmente il contenuto, producendo così l'effetto anticoncorrenziale. Le clausole censurate, peraltro, non sono state oggetto di modifica o rinegoziazione al momento della sottoscrizione dei due atti successivi con i quali è stato aumentato il tetto massimo della garanzia,
datati 11.05.2006 e 29.04.2012, ampiamente successivi alla predisposizione dello schema ABI e alla sua sanzione. Ed ancora, parte opposta non ha negato la partecipazione di all'intesa Controparte_2
in questione, né ha contestato l'illiceità delle clausole, limitandosi, invero, semplicemente ad evidenziare il dato temporale.
Alla luce di quanto sopra, dovendosi considerare valido ed efficace il contratto di fideiussione originariamente sottoscritto dalle signore e ed essendo nulle le clausole Pt_1 CP_1
riproduttive dello schema ABI, in particolare, per quanto di interesse, la lettera F), che derogava ai
8 termini previsti dall'art. 1957 c.c., trova applicazione la disciplina ordinaria sulla decadenza dalla garanzia fideiussoria.
Occorre, pertanto, verificare se il creditore abbia azionato la garanzia nei termini di legge.
Per far ciò, bisogna preliminarmente inquadrare la garanzia prestata dalle opponenti.
Nello specifico, nel contratto di fideiussione viene riportata la dicitura “a prima richiesta”, in virtù
della quale sarebbe sufficiente la mera richiesta di pagamento inviata dal creditore al debitore principale o alternativamente al fideiussore, al fine di interrompere la decadenza di cui all'art. 1957
c.c.
Nondimeno, di recente, la giurisprudenza è intervenuta sul punto statuendo che “Ai fini della
distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo
di una clausola "a prima richiesta" non assume carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare
la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di
garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del
giudice.” (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 31105 del 04.12.2024).
Ed ancora, “la deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno
del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non
solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che,
prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del
debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia
assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio
come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia
a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come
quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi
dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è
finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal
citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia
9 sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre
l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta"
incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà
in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 34678 del
27.12.2024).
Nella fattispecie concreta in esame, andando oltre il mero riferimento testuale “a prima richiesta”, la garanzia prestata dalle opponenti risulta strettamente collegata al contratto da cui traeva causa;
pertanto, ne deriva una responsabilità solidale tra debitore principale e le due garanti nei confronti della banca creditrice . Controparte_2
Ciò posto, l'invio delle raccomandate al debitore principale e ai fideiussori, avvenuto nel luglio 2013,
non è atto idoneo ad interrompere il termine decadenziale di sei mesi, di cui all'art. 1957, considerato che “l'istanza del creditore deve necessariamente essere ‹‹giudiziale››, ossia deve consistere in un
ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad accertare, in via di cognizione o esecutivamente,
secondo le forme e nei modi di legge, l'accertamento ed il soddisfacimento delle pretese del creditore
(Cass., sez. 1, 22/07/1976, n. 2898), indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità
a sortire il risultato sperato (Cass., sez. 2, 29/01/2016, n. 1724; Cass., sez. 3, 20/04/2004, n. 7502;
Cass., sez. 3, 18/05/2001, n. 6823). (Cass. civ., sez. III, ord. n. 25197 del 05.07.2023).
Poiché il primo atto di natura giudiziale esercitato dal creditore è stato il ricorso monitorio, depositato nel 2020, è incorsa nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c. Ne consegue che Controparte_2 Pt_2
e oggi non vantano alcun diritto nei confronti delle signore
[...] Controparte_3 Pt_1
e CP_1
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto delle questioni affrontate e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Tiziana
10 Macrì, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da e D' Parte_1 CP_1
1. preliminarmente, dichiara l'estromissione di dal giudizio;
Parte_2
2. nel merito, accoglie la domanda e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 509/2020 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia il 20.12.2020;
3. condanna parte opposta a corrispondere in favore delle signore e Parte_1 CP_1
le spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 7.052,00, oltre rimborso spese
[...]
generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 08.10.2025
Il Presidente F.F.
Dott.ssa Tiziana Macrì
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