TAR Roma, sez. 1B, sentenza 07/04/2026, n. 6207
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Ordinanza cautelare 8 giugno 2023
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Ordinanza collegiale 18 ottobre 2024
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Ordinanza collegiale 18 novembre 2025
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Sentenza 7 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e difetto di motivazione

    Il provvedimento impugnato indica chiaramente i fatti contestati e le violazioni disciplinari, facendo riferimento alle indagini e alle norme violate. La motivazione non è illogica né arbitraria, considerando la gravità della condotta e la lesione del prestigio dell'istituzione.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per sproporzione della sanzione

    L'Amministrazione ha correttamente applicato l'art. 751, comma 4, TUOM, che consente la sanzione disciplinare di stato per condotte che potrebbero essere punite con la consegna di rigore, qualora ritenute più gravi. Le valutazioni discrezionali dell'Amministrazione in materia di sanzioni disciplinari sono sindacabili solo in caso di palese irragionevolezza o arbitrarietà, non riscontrate in questo caso.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 1393 del d.lgs. 66/2010

    L'obbligo di sospensione del procedimento disciplinare sussiste solo se i fatti sono stati commessi sia nello svolgimento delle funzioni sia in adempimento di obblighi e doveri di servizio. La condotta del ricorrente, consistente nell'aver rivolto frasi ingiuriose al superiore gerarchico, non rientra in tale casistica, mancando il requisito dell'adempimento di doveri di servizio. Inoltre, l'assoluzione penale per particolare tenuità del fatto non impone all'Amministrazione la riapertura del procedimento disciplinare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 07/04/2026, n. 6207
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6207
    Data del deposito : 7 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo