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Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/04/2024, n. 16348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16348 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IL OR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE d'APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Lecce ha riformato parzialmente la sentenza del GUP di Lecce del 2 maggio 2022 con cui OR NI era stata condannata in relazione al reato di rapina aggravata ai danni di un anziano. A seguito della applicazione delle circostanze attenuanti in equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti non 'privilegiate', la pena pecuniaria veniva ridotta. 2. La difesa dell'imputata ha presentato ricorso per cassazione fondato su un unico motivo, incentrato sulla violazione della legge penale (art. 606 lett. b c.p.p.), sulla triade dei vizi motivazionali (art. 606 lett. e c.p.p.) e sulla omessa valutazione di una prova decisiva (ad. 606 lett. d c.p.p.). La Corte d'appello è incorsa nei vizi denunciati per non aver riqualificato il fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Alla base dell'apprensione del denaro vi era la pretesa dell'imputata di essere retribuita pienamente per l'attività di collaboratrice familiare che aveva svolto a favore della persona offesa. La retribuzione che l'anziano intendeva corrispondere era Penale Sent. Sez. 2 Num. 16348 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 09/01/2024 < I inferiore a qualsiasi standard salariare minimo ed era in aperta violazione della dignità della lavoratrice. 3. Con memoria inviata per mail il Procuratore Generale Felicetta Marinelli ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Con lo stesso mezzo, il difensore dell'imputata, Avv. Laura Serafino, ha ribadito le conclusioni del ricorso, chiedendone l'accoglimento. 4. Il ricorso è inammissibile poiché basato su un motivo manifestamente infondato e comunque non consentito. Infatti, le plurime doglianze articolate (si va dalla violazione di legge alla mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, alla omessa valutazione di una prova decisiva) risultano proposte al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, r. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Va ribadito infatti che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. Risultano infatti adeguatamente valorizzate tanto in primo (pg.5) che in secondo grado (pg.4 e 5) le dichiarazioni della persona offesa ed in particolare quei dettagli forniti dalla stessa (l'allontanamento della imputata dal lavoro dopo appena due giorni e poche ore complessive di lavoro;
la preventiva 'ispezione' del portafoglio della vittima con la scoperta del notevole importo ivi detenuto;
la ricomparsa della donna a distanza di qualche giorno con il correo) sostanzialmente ignorati dalla difesa dell'imputata ma di per sé idonei a 'colorare' l'intera vicenda. Essi infatti hanno elevato valore dimostrativo della versione accusatoria poiché smentiscono la tesi, propugnata in ogni grado, che l'azione aggressiva ai danni della persona offesa fosse unicamente diretta al recupero delle somme spettante alla NI in seguito alla attività lavorativa prestata. L'importo prelevato dal taccuino della vittima, del tutto sproporzionato rispetto alla modestia dell'attività lavorativa svolta, unitamente alle modalità violente e minacciose poste in essere non potevano infatti derivare dal convincimento dell'esercizio di un corrispondente diritto che, in quelle forme e dimensioni (€ 800,00 per poche ore di lavoro) non poteva certo ragionevolmente ritenersi integrato. Il ricorso, che pare ignorare tali aspetti, propone una ricostruzione del fatto monca, che non si confronta con la ricostruzione propugnata tanto in primo che in secondo grado, e che costituisce una mera ipotesi alternativa. L'argomento difensivo che ne viene tratto è privo della 2 Il Presidente necessaria specificità e comunque non è consentito in questa sede poiché sottopone la motivazione della sentenza a quelle critiche che, uniche, attengono al giudizio di legittimità (art.606 lett. e, c.p.p.). 5. Da quanto precede deriva l'inammissibilità del ricorso e quindi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 9 gennaio 2024 Il Con *gliere relatore
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Lecce ha riformato parzialmente la sentenza del GUP di Lecce del 2 maggio 2022 con cui OR NI era stata condannata in relazione al reato di rapina aggravata ai danni di un anziano. A seguito della applicazione delle circostanze attenuanti in equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti non 'privilegiate', la pena pecuniaria veniva ridotta. 2. La difesa dell'imputata ha presentato ricorso per cassazione fondato su un unico motivo, incentrato sulla violazione della legge penale (art. 606 lett. b c.p.p.), sulla triade dei vizi motivazionali (art. 606 lett. e c.p.p.) e sulla omessa valutazione di una prova decisiva (ad. 606 lett. d c.p.p.). La Corte d'appello è incorsa nei vizi denunciati per non aver riqualificato il fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Alla base dell'apprensione del denaro vi era la pretesa dell'imputata di essere retribuita pienamente per l'attività di collaboratrice familiare che aveva svolto a favore della persona offesa. La retribuzione che l'anziano intendeva corrispondere era Penale Sent. Sez. 2 Num. 16348 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 09/01/2024 < I inferiore a qualsiasi standard salariare minimo ed era in aperta violazione della dignità della lavoratrice. 3. Con memoria inviata per mail il Procuratore Generale Felicetta Marinelli ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Con lo stesso mezzo, il difensore dell'imputata, Avv. Laura Serafino, ha ribadito le conclusioni del ricorso, chiedendone l'accoglimento. 4. Il ricorso è inammissibile poiché basato su un motivo manifestamente infondato e comunque non consentito. Infatti, le plurime doglianze articolate (si va dalla violazione di legge alla mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, alla omessa valutazione di una prova decisiva) risultano proposte al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, r. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Va ribadito infatti che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. Risultano infatti adeguatamente valorizzate tanto in primo (pg.5) che in secondo grado (pg.4 e 5) le dichiarazioni della persona offesa ed in particolare quei dettagli forniti dalla stessa (l'allontanamento della imputata dal lavoro dopo appena due giorni e poche ore complessive di lavoro;
la preventiva 'ispezione' del portafoglio della vittima con la scoperta del notevole importo ivi detenuto;
la ricomparsa della donna a distanza di qualche giorno con il correo) sostanzialmente ignorati dalla difesa dell'imputata ma di per sé idonei a 'colorare' l'intera vicenda. Essi infatti hanno elevato valore dimostrativo della versione accusatoria poiché smentiscono la tesi, propugnata in ogni grado, che l'azione aggressiva ai danni della persona offesa fosse unicamente diretta al recupero delle somme spettante alla NI in seguito alla attività lavorativa prestata. L'importo prelevato dal taccuino della vittima, del tutto sproporzionato rispetto alla modestia dell'attività lavorativa svolta, unitamente alle modalità violente e minacciose poste in essere non potevano infatti derivare dal convincimento dell'esercizio di un corrispondente diritto che, in quelle forme e dimensioni (€ 800,00 per poche ore di lavoro) non poteva certo ragionevolmente ritenersi integrato. Il ricorso, che pare ignorare tali aspetti, propone una ricostruzione del fatto monca, che non si confronta con la ricostruzione propugnata tanto in primo che in secondo grado, e che costituisce una mera ipotesi alternativa. L'argomento difensivo che ne viene tratto è privo della 2 Il Presidente necessaria specificità e comunque non è consentito in questa sede poiché sottopone la motivazione della sentenza a quelle critiche che, uniche, attengono al giudizio di legittimità (art.606 lett. e, c.p.p.). 5. Da quanto precede deriva l'inammissibilità del ricorso e quindi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 9 gennaio 2024 Il Con *gliere relatore