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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 6592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6592 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25519/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrate, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25519/2018 RG avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
( ), ( ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Gerardo De Tata Parte_3 C.F._2
( ), presso lo studio del quale, in Benevento, via Nicola Giustiniani n. 21, sono C.F._3 elettivamente domiciliati
OPPONENTI
E
), in persona del legale rappresentante p. Controparte_1 P.IVA_2
t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Trezza, presso lo studio del quale, in Salerno, lungomare
Trieste n. 84, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 15.4.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ed i di lei garanti, e , hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 proposto opposizione avverso il decreto n. 4331/2018 con il quale questo Tribunale ha loro ingiunto di pagare, in solido, in favore di la somma di euro 241.631,93 (oltre Controparte_1 interessi al tasso dell'8,12% dal 9.5.2017 al saldo ed oltre spese del procedimento monitorio) quale pagina 1 di 10 saldo debitore del conto corrente n. 4557/3712 e del conto anticipi 280039. Gli opponenti hanno dedotto:
1) la mancanza di certezza in ordine alle somme dovute, confermata dal fatto che, a fronte di un ricorso presentato per l'importo di euro 320.302,83, il decreto ingiuntivo è stato poi emesso per la ridotta somma di euro 241.631,93 (circostanza che conferma l'inattendibilità del documento ex art. 50 t.u.b. depositato in sede monitoria);
2) la mancanza di forma scritta quanto al contratto “di apertura di conto corrente n. 05/01/01/365” (p.
5 dell'atto di citazione) con conseguente nullità dello stesso ai sensi dell'art. 117 t.u.b.;
3) la violazione del divieto di anatocismo non risultando rispettato il principio di reciprocità cui fa riferimento l'art. 6 della delibera CICR del 9.2.2000 e dovendo ritenersi “illegittimo il criterio di calcolo per così dire “elastico”, che in sostanza si accresce in proporzione geometrica quando si tratta di calcolare la capitalizzazione trimestrale a favore della banca (capitalizzazione degli interessi passivi), ed invece, si annulla completamente, quando si deve quantificare l'anatocismo in favore del cliente (capitalizzazione degli interessi attivi)” (pp. 8 e 9 dell'atto di citazione);
4) che “la banca ingiungente, ha effettuato la capitalizzazione trimestrale anche con riferimento alla
Commissione di Massimo Scoperto” (p. 10 dell'atto di citazione) la quale ultima, non considerabile quale componente del tasso di interesse (come confermato dalla mancata valutazione della stessa da parte della Banca d'LI ai fini delle rilevazioni del “teg”), è peraltro “nulla” in quanto non pattuita dalle parti;
5) che la “clausola - valuta d'uso - deve ritenersi invalida per indeterminatezza ai sensi dell'art. 1346
c.c. e va applicata a tutte le operazioni di valuta di un giorno, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1282
c.c., i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto” e che “Il cosiddetto “gioco delle valute” si traduce, anch'esso, in un addebito di interessi passivi ultralegali, con la applicabilità della disciplina di cui all'art. 1284 c.c. Ne deriva la nullità anche della clausola contrattuale che regola le valute applicabili sul conto corrente in riferimento agli accrediti ed addebiti” (p. 12 dell'atto di citazione);
6) che “Interessi ultralegali, C.M.S., spese per operazioni, spese fisse di chiusura, spese assicurative, spese di revisione/rinnovo fido, giorni di perdita di valuta sulle operazioni di prelevamento e di versamento, interessi anatocistici calcolati su detti oneri e riferiti a singoli trimestri, pertanto illegali, costituiscono il costo effettivo sopportato dal cliente per il credito, costo che viene espresso in una percentuale annua media, riferita all'intera durata del rapporto” (pp. 12 e 13 dell'atto di citazione);
7) che illegittima (ai sensi degli artt. 1938 e 1956 c.c.) deve considerarsi la “fideiussione omnibus rilasciata a favore della società, in quanto volta a garantire crediti non specificati analiticamente” e pagina 2 di 10 che “La garanzia de qua soggiace pertanto, alla regola inderogabile che sancisce la liberazione del fideiussore tutte le volte in cui il creditore pur sapendo che le condizioni patrimoniali sono diventate tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento della prestazione, ha concesso credito al fideiuvato senza autorizzazione del fideiussore, esponendo il patrimonio di costui al rischio di una aggressione, quantitativamente maggiore nel caso di incapienza della sfera patrimoniale del debitore”
(p. 13 dell'atto di citazione), dovendo considerarsi illegittima pure una fideiussione prestata per un importo massimo garantito sproporzionato “rispetto alle circostanze del caso”. ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo: Controparte_1
a) che il e la hanno concluso con la banca un contratto autonomo di garanzia Pt_2 Parte_3
(art. 7 del contratto) e che i garanti (coniugi) non sono estranei alla compagine della Parte_1 essendone stato il in realtà, amministratore. Peraltro, secondo la banca, non è dato Pt_2 comprendere quale sarebbe il pregiudizio subito dai garanti “tenuti a pagare “im-meditamente” alla banca un credito di importo di gran lunga minore di quello massimo garantito” (p. 4 della comparsa di costituzione e risposta);
b) che la documentazione depositata nel fascicolo monitorio (in relazione alla quale alcuna specifica contestazione è stata sollevata dagli opponenti) consente l'emissione del decreto ingiuntivo ed è rappresentativa delle operazioni risultanti dagli estratti conto che non sono stati impugnati;
c) che sin dalla fase monitoria è stata documentata la conclusione del contratto n. 4557/3712;
d) che il contratto di conto corrente è stato concluso nel 1997 (e, pertanto, ben prima della delibera
CICR del 9.2.2000) e che, secondo quanto risulta dall'elaborato del proprio consulente depositato già in sede monitoria, il credito oggetto di ingiunzione è stato già depurato dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto, assegnato il termine per l'esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione e, successivamente, concessi i termini previsti dall'art. 183, co. 6 c.p.c. è stato nominato c.t.U. Depositato l'elaborato del consulente, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni che, mutato il Giudice istruttore, si è tenuta il 28.5.2024 allorquando la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini minimi per il deposito degli scritti conclusionali. Con provvedimento depositato il 29.7.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di sottoporre alle parti la questione oggetto del rilievo officioso sul quale di seguito ci si soffermerà ed è stata fissata nuova udienza per la precisazione delle conclusioni per il giorno 15.10.2024 allorquando la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione e poi rimessa sul ruolo al fine di conseguire dal nominato consulente chiarimenti in ordine all'elaborato già depositato, nonchè elaborato integrativo pagina 3 di 10 secondo le modalità indicate nel provvedimento in data 4.2.2025. La causa è stata da ultimo trattenuta in decisione all'udienza del 15.4.2025.
2. L'opposizione è fondata, sì che il decreto ingiuntivo deve essere revocato, ferma la condanna degli opponenti nella misura indicata in dispositivo (nel senso della necessità -anche in caso di revoca del decreto ingiuntivo- di esaminare nel merito la domanda proposta dal creditore si vedano, tra le tante,
Cass., sez. 1, sent. 8 marzo 2012, n. 3649; Cass., sez. 3, sent. 27 gennaio 2009, n. 1954; Cass., sez. 3, sent. 19 gennaio 2007, n. 1184).
2.1. Il motivo di opposizione sopra indicato al n. 1) non è fondato. Il documento depositato ai sensi dell'art. 50 t.u.b. risulta, infatti, conforme a quello cui fa riferimento la norma da ultimo citata (gli stessi opponenti, in verità, non hanno sollevato alcuna specifica contestazione con riferimento a tale profilo). Peraltro, ferme le risultanze di tale documento, è ben possibile (secondo quanto si dirà) procedere, alla luce della documentazione depositata, alla complessiva ricostruzione del rapporto dare- avere tra le parti secondo quanto è del resto conforme alla natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (tra le tante, Cass., sez. 1, sent. 8 marzo 2012, n. 3649; Cass., sez. 3, sent. 27 gennaio 2009,
n. 1954; Cass., sez. 3, sent. 19 gennaio 2007, n. 1184).
2.2. I motivi di opposizione sopra indicati ai numeri da 2) a 6) possono essere esaminati congiuntamente.
2.2.1. Secondo quanto emerge (anche) dagli scritti conclusionali, il contrasto tra le parti sussiste con riferimento (nella sostanza) al solo motivo di opposizione sopra indicato al n. 2) (il quale, a dispetto del dato formale richiamato, deve, in realtà, intendersi formulato con riferimento al contratto relativo al conto anticipi n. 280039). Gli opponenti, infatti, ritengono debba essere accolto il calcolo contenuto nella prima relazione depositata dal c.t.U. (elaborata sul presupposto della mancata documentazione -e, pertanto, della nullità- del contratto di conto anticipi n. 2800397) con conseguente accertamento di un proprio credito per euro 244.604,88 in relazione al conto corrente di corrispondenza n. 3712 e di un proprio debito di euro 250.000,00 derivante dal conto anticipi n. 2800397; l'opposta, invece, ha chiesto di accogliere l'ipotesi dal c.t.U. fomulata alla lettera B) del secondo elaborato peritale (fondato sulla sostanziale unitarietà -quale prospettata dal consulente della banca- dei due rapporti oggetto di causa - con conseguente applicazione, al conto anticipi, delle condizioni contrattuali pattuite per il conto corrente di corrispondenza, ovvero, di quelle più favorevoli effettivamente praticate) depositato il giorno 11.4.2025 con conseguente accertamento di un debito della banca verso la correntista pari ad euro 182.639,99 quanto al conto n. 3712 e di un credito della banca verso gli opponenti pari ad euro
250.000,00 derivante dal conto anticipi n. 2800397).
pagina 4 di 10 2.2.1.1. Ebbene, premesso che (per le ragioni di seguito meglio illustrate) all'esito del deposito degli elaborati del c.t.U. il decreto ingiuntivo deve essere revocato (anche nell'ipotesi più favorevole alla banca sussisterebbe, infatti, un credito dell'odierna opposta diverso rispetto a quello indicato nel decreto ingiuntivo), questo Giudice, sulla scorta di condivisa giurisprudenza di legittimità (Cass., sez.
1, ord. 5 maggio 2022, n. 14321 cui sono riferiti i passaggi motivazionali di seguito ritrascritti), ritiene di dovere accertare, “in punto di fatto”, se le parti, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, abbiano inteso concludere un contratto di conto anticipi “separato ed a sè stante” rispetto al contratto di conto corrente di corrispondenza, “oppure se li abbiano voluti come mezzi allo scopo di un'unitaria operazione finanziaria”. Infatti, come osservato dalla richiamata decisione della Suprema Corte, nella prassi bancaria tali due conti possono essere dalle parti configurati “come avvinti da nessi funzionali reciproci” (nel qual caso “il saldo passivo del c.d. conto per anticipo fatture non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile, rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, onde non si giustifica la pretesa creditoria di nessuna delle parti del rapporto, ove fondata su di uno solo di detti conti”), ovvero come “del tutto indipendenti”, atteggiandosi la linea di credito in modo del tutto autonomo, come un ordinario finanziamento concesso dalla banca.
Tenuto conto del distinto atteggiarsi dei rapporti nella prassi bancaria, il giudice è pertanto, “in prima battuta e quale premessa logica alla decisione sul dovuto”, tenuto ad accertare “sulla base delle allegazioni e delle prove offerte dalle parti”, quale sia il concreto rapporto di collegamento tra i rapporti oggetto del giudizio.
Tanto detto in via generale, non può non rilevarsi come, già sotto il profilo delle allegazioni, la parte opposta (cui occorre dar atto di aver redatto le proprie difese in tempo ben anteriore rispetto al precedente di legittimità richiamato) non abbia offerto alcun elemento idoneo a valutare (la valutazione presupponendo, infatti, una allegazione che risulti, poi, suffragata da prove) quale sia stato il concreto atteggiarsi del collegamento tra i due rapporti. Solo a partire dalle osservazioni alla prima bozza della relazione del c.t.U., infatti, la banca ha prospettato l'unitarietà di tali rapporti, ma una tale prospettazione non può che essere valutata come tardiva (con conseguente mancata necessità di esaminare il merito delle valutazioni espresse dal c.t.U. nel senso dell'autonomia dei due rapporti -p. 9 del primo elaborato depositato).
2.2.1.2. Fermo il carattere assorbente delle considerazioni che precedono, sempre con riferimento al motivo di opposizione sopra richiamato al n. 2) non può non osservarsi come non sia possible
(nonostante quanto -nella sostanza- richiesto dall'opposta) ritenere rispettato il requisito della forma scritta richiesto per il contratto di conto anticipi alla luce della formalizzazione del contratto di conto pagina 5 di 10 corrente n. 3712 ovvero della produzione dei documenti modificativi qui prodotti dalla banca quali documenti 12-1-a e 12-1-b.
Per un verso, infatti, se è vero che l'art. 117, co. 1, t.u.b. (pacificamente applicabile anche al conto c.d.
“anticipi”) non può non essere letto alla luce -pure- del secondo comma del medesimo articolo 117 (ai sensi del quale il CICR “può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma”), dell'art. 10 della delibera CICR del 4 marzo 2003 (“La Banca
d'LI può individuare forme diverse da quella scritta per le operazioni e i servizi effettuati sulla base di contratti redatti per iscritto, nonché per le operazioni e i servizi, oggetto di pubblicità ai sensi della presente delibera, che hanno carattere occasionale ovvero comportano oneri di importo contenuto per il cliente”) e delle Istruzioni di Banca d'LI in materia di trasparenza bancaria (le quali, alla sezione
III, paragrafo 2, prevedono che “La forma scritta non è obbligatoria per: a) le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di contratti redatti per iscritto” precisando pure, alla nota 2, che “L'esenzione dalla forma scritta si ha, ad esempio, per le operazioni regolate in conto corrente. Restano comunque soggette all'obbligo di forma scritta le integrazioni di un contratto precedentemente concluso”), resta il fatto che: a) come chiarito dalla Suprema Corte, l'intento (risultante dalle disposizioni appena richiamate) di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta “una radicale soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel «contratto madre» delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il
«contratto figlio» (Cass. 22 novembre 2017, n. 27836)” (Cass., sez. 1, ord. 13 gennaio 2022, n. 926; conforme, tra le altre, Cass., sez. 1, ord. 23 ottobre 2019, n. 27201); b) dal documento prodotto quanto al contratto (asseritamente “madre”) relativo al conto n. 3712 non è possibile desumere tutte le condizioni economiche applicabili al “contratto figlio”.
Per altro verso, i documenti 12-1-a e 12-1-b sono delle mere modifiche di precedenti pattuizioni (non provate, quanto al conto anticipi n. 2800397) che (come nella sostanza osservato dal c.t.U. sin dal primo elaborato) non consentono di desumere il complessivo assetto delle pattuizioni concordate dalle parti con riferimento al rapporto da ultimo richiamato (sul punto si vedano pure le considerazioni svolte alle pagine 7-13 del secondo elaborato depositato dal c.t.U.).
2.3. Con riferimento ai motivi di opposizione sopra riportati ai numeri 3, 4, 5 e 6, ritiene questo
Giudice di aderire alle conclusioni cui (all'esito di compiute indagini e valutazioni rese in modo conforme alle norme -come interpretate dalla giurisprudenza- vigenti, esenti da vizi logici e non oggetto di puntuali censure dalle parti) è pervenuto il c.t.U. (il quale -pagine 6 e 7 del primo elaborato- ha, tra l'altro, ritenuto violata la disciplina in materia di anatocismo, applicate commissioni di massimo scoperto non pattuite e non rispettata la disciplina delle valute). pagina 6 di 10 2.4. Ne discende che gli opponenti devono essere condannati al pagamento, in favore di
[...]
della somma di euro 5.395,22, oltre interessi al tasso dell'8,12% dal Controparte_1
9.5.2017 al saldo secondo quanto ritenuto dal c.t.U. nel primo elaborato depositato.
3. Con riferimento al motivo di opposizione sopra riportato al n. 7) e con riferimento a tutte le ulteriori questioni prospettate in ordine alle garanzie occorre osservare quanto segue.
3.1. Preliminarmente, le garanzie prestate dal e dalla devono essere qualificate come Pt_2 Parte_3 fideiussioni omnibus.
Come noto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la causa concreta del negozio autonomo va ravvisata nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico della mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nella fideiussione è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale “attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante” (Cass., sez. 3, sent. 22 novembre 2019, n. 30509). Ne discende che l'obbligazione del garante autonomo è sempre distinta da quella del debitore principale, in quanto tesa ad indennizzare il creditore mediante il tempestivo versamento di una somma predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione (tra le tante, Cass., sez. 6-3, ord. 31 marzo 2021, n. 8874; Cass., sez. 6-3, ord. 3 dicembre 2020, n. 27619; Cass., sez. 3, sent. 19 febbraio 2019, n. 4717). Mentre, quindi, il fideiussore è un vicario del debitore, l'obbligazione del garante autonomo è (appunto) autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, risultando qualitativamente diversa da quella garantita “perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale” (Cass., sez. 3, sent. 22 novembre 2019, n. 30509), ma ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
Ebbene, premesso che non è possibile attribuire valore dirimente al (pur rilevante) dato letterale impiegato dalle parti (a riguardo, tra le altre, Cass., sez. 6-3, ord. 8 novembre 2022, n. 32786) che hanno fatto riferimento ad una “fideiussione”, il documento contrattuale prodotto sin dalla fase monitoria consente di ritenere che, mediante le garanzie prestate dagli odierni opponenti, sia stato tutelato l'interesse della banca all'esatto adempimento della medesima prestazione principale (si veda, in particolare, l'art. 1 della fideiussione che individua l'oggetto della garanzia). Nè, come preteso dall'opposta, la qualificazione in termini di contratto autonomo di garanzia può farsi discendere, in quanto tale, dall'art. 7 del contratto il quale prevede l'obbligo per il fideiussore di pagare
“immediatamente” alla banca “a semplice richiesta scritta” quanto dovuto per capitale, interessi, spese e tasse senza prevedere preclusioni quanto alla facoltà di sollevare eccezioni;
una simile clausola, infatti, non assume rilievo decisivo ai fini della qualificazione del contratto “dovendosi in ogni caso pagina 7 di 10 accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e
l'obbligazione di garanzia” (Cass., sez. 1, sent. 4 dicembre 2024, n. 31105).
3.2. Così qualificati i contratti conclusi dal e dalla i motivi di opposizione (peraltro Pt_2 Parte_3 non riproposti in sede di precisazione delle conclusioni) a riguardo svolti nell'atto introduttivo del presente giudizio non possono essere accolti.
In primis, non è dato comprendere il senso della doglianza relativa alla prestazione di garanzia relativamente a “crediti non specificati analiticamente”. Premesso che il contratto fa riferimento alla prestazione di garanzia per “l'adempimento delle obbligazioni verso codesta dipendenti da CP_1 operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi, non può non osservarsi che la fideiussione conclusa è, appunto, una garanzia omnibus e, pertanto, secondo il modello affermatosi sul mercato, destinata -appunto- ad operare anche con riferimento a rapporti ancora non in essere (e, quindi, non analiticamente individuabili).
Nè può ritenersi violato l'art. 1938 c.c. (norma pur richiamata nell'atto introduttivo del presente giudizio) atteso che le fideiussioni recano espressa indicazione dell'importo massimo garantito (euro
350.000,00) o può ravvisarsi la violazione dell'art. 1956 c.c. atteso che gli opponenti hanno a riguardo svolto una contestazione quanto mai generica senza premurarsi di allegare puntualmente (prima ancora che provare) la concessione di credito alla debitrice principale nonostante le cattive condizioni patrimoniali della stessa (condizioni peraltro ben note al per le ragioni alla luce delle quali Pt_2 deve, come si dirà, escludersene la natura di garante-consumatore).
Da ultimo, come condivisibilmente osservato dall'opposta, non è dato comprendere quale sarebbe il pregiudizio sofferto dagli opponenti a fronte della prospettata prestazione di una garanzia per una somma “aumentata di tre volte l'importo massimo garantito”; ove pure una simile circostanza fosse conforme al vero (e di tanto, in realtà, non v'è traccia nel documento prodotto sin dalla fase monitoria), infatti, l'obbligazione dei garanti non potrebbe che essere contenuta entro, appunto, il “massimo garantito”.
3.3. Anche la doglianza (svolta ben oltre il termine previsto dall'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.) relativa alla pretesa violazione dell'art. 2, l. n. 287/90 risulta infondata.
Gli opponenti non solo non hanno depositato il provvedimento di Banca d'LI n. 55/2005 (avente, peraltro, efficacia di prova privilegiata in ordine all'esistenza, a monte, di un'intesa restrittiva della pagina 8 di 10 concorrenza per un periodo non comprensivo di quello -novembre 2006- cui vanno ricondotte le garanzie qui in esame), ma, neppure, hanno tentato in alcun modo di provare l'esistenza (si ribadisce, per un periodo corrispondente a quello di conclusione delle fideiussioni omnibus in base alle quali è stato emesso il decreto ingiuntivo) dell'intesa restrittiva della concorrenza a monte.
Ne discende l'infondatezza della doglianza, senza necessità di esaminare il profilo (pur prospettato dall'opposta) della tardiva proposizione di eccezione di violazione dell'art. 1957 c.c.
3.4. Da ultimo, con riferimento alla questione doverosamente (tra le tante, Corte di giustizia, 9 aprile
2024, C-582/21, FY c. Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej; Corte di giustizia, 4 giugno 2015, C-
497/13, rilevata d'ufficio con provvedimento depositato il 29.7.2024, richiamata la Parte_4 giurisprudenza relativa ai presupposti in presenza dei quali è possibile considerare il garante consumatore (tra le tante, Cass., S. U., ord. 27 febbraio 2023, n. 5868, Cass., sez. 6-1, ord. 24 gennaio
2020, n. 1666, Corte di giustizia, ord. 14 aprile 2016, C-534/15, Corte di giustizia, Persona_1 ord. 19 novembre 2015, C-74/15, ), deve escludersi la possibilità di qualificare il Persona_2 quale consumatore essendo lo stesso, al tempo della sottoscrizione della fideiussione omnibus, Pt_2 socio al 100% della Consulting s.r.l. (successivamente, . Parte_1
Quanto alla deve invece ritenersi che la stessa abbia prestato la garanzia in qualità di Parte_3 consumatrice non risultando offerti elementi alla luce dei quali (stante la giurisprudenza da ultimo richiamata) la garanzia possa ritenersi riconducibile all'esercizio di un'attività professionale/imprenditoriale dalla stessa svolta. Una simile qualificazione non consente tuttavia di ritenere maturata la decadenza (nei confronti di tale sola garante) ai sensi dell'art. 1957 c.c. atteso che
(in disparte la questione della tempestiva proposizione dell'eccezione -in senso stretto- di violazione di tale norma -a fronte del principio di effettività della tutela giudiziale quale risultante dagli art. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ben potrebbe ritenersi tempestiva l'eccezione sollevata in tempo immediatamente successivo al provvedimento mediante il quale il giudice -colmando l'asimmetria anche processuale esistente tra le parti- abbia rilevato d'ufficio la questione relativa alla possibile natura di consumatore del garante) la banca (a fronte del rilievo officioso) ha: i) dedotto di avere richiesto, sia pur in via stragiudiziale, il pagamento alla entro il termine di sei mesi (la pattuizione di un obbligo di pagare “a prima Parte_3 richiesta” consente di ritenere che la richiesta idonea a ritenere non maturata la decadenza ex art. 1957
c.c. sia anche una richiesta non giudiziale); ii) documentato di avere, in data 13.3.2017 (e, pertanto, nel rispetto del termine previsto dall'art. 1957 c.c.) richiesto il pagamento (anche alla delle Parte_3 somme dovute (se è vero che il documento C-06 all'uopo prodotto dalla banca non prova l'effettiva pagina 9 di 10 spedizione -e ricezione- della raccomandata, è tuttavia anche vero che tanto la spedizione quanto la ricezione devono ritenersi provate in quanto non specificamente contestate dalla garante).
4.
Considerato che
le operazioni rimesse al consulente nominato dal Tribunale hanno comportato l'accertamento di plurime violazioni denunziate dagli opponenti, le spese di c.t.U. (liquidate con decreti depositati il 15.11.2021 e l'8.5.2025) devono essere poste in via integrale e definitiva carico della banca.
5.
Considerato che
gli opponenti devono (sia pur in misura estremamente ridotta rispetto a quanto richiesto in sede monitoria) ritenersi soccombenti, a carico degli stessi devono essere poste le spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi di cognizione ordinaria di valore sino ad euro 26.000,00 (tenuto conto delle somme oggetto di effettiva condanna) aumentati del 25% in considerazione dell'attività effettivamente svolta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 4331/2018 di questo Tribunale;
2) condanna , e al pagamento, Parte_1 Parte_2 Parte_3 in solido, in favore di in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., della somma di euro 5.395,22, oltre interessi al tasso dell'8,12% dal 9.5.2017 al saldo;
3) pone le spese di c.t.U. come già liquidate con separati provvedimenti, in via definitiva ed integrale, a carico di in persona del legale rappresentante p. Controparte_1
t.;
4) condanna , e al pagamento, Parte_1 Parte_2 Parte_3 in solido, in favore di in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., delle spese del presente giudizio che liquida in euro 6.346,25, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 30 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrate, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25519/2018 RG avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
( ), ( ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Gerardo De Tata Parte_3 C.F._2
( ), presso lo studio del quale, in Benevento, via Nicola Giustiniani n. 21, sono C.F._3 elettivamente domiciliati
OPPONENTI
E
), in persona del legale rappresentante p. Controparte_1 P.IVA_2
t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Trezza, presso lo studio del quale, in Salerno, lungomare
Trieste n. 84, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 15.4.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ed i di lei garanti, e , hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 proposto opposizione avverso il decreto n. 4331/2018 con il quale questo Tribunale ha loro ingiunto di pagare, in solido, in favore di la somma di euro 241.631,93 (oltre Controparte_1 interessi al tasso dell'8,12% dal 9.5.2017 al saldo ed oltre spese del procedimento monitorio) quale pagina 1 di 10 saldo debitore del conto corrente n. 4557/3712 e del conto anticipi 280039. Gli opponenti hanno dedotto:
1) la mancanza di certezza in ordine alle somme dovute, confermata dal fatto che, a fronte di un ricorso presentato per l'importo di euro 320.302,83, il decreto ingiuntivo è stato poi emesso per la ridotta somma di euro 241.631,93 (circostanza che conferma l'inattendibilità del documento ex art. 50 t.u.b. depositato in sede monitoria);
2) la mancanza di forma scritta quanto al contratto “di apertura di conto corrente n. 05/01/01/365” (p.
5 dell'atto di citazione) con conseguente nullità dello stesso ai sensi dell'art. 117 t.u.b.;
3) la violazione del divieto di anatocismo non risultando rispettato il principio di reciprocità cui fa riferimento l'art. 6 della delibera CICR del 9.2.2000 e dovendo ritenersi “illegittimo il criterio di calcolo per così dire “elastico”, che in sostanza si accresce in proporzione geometrica quando si tratta di calcolare la capitalizzazione trimestrale a favore della banca (capitalizzazione degli interessi passivi), ed invece, si annulla completamente, quando si deve quantificare l'anatocismo in favore del cliente (capitalizzazione degli interessi attivi)” (pp. 8 e 9 dell'atto di citazione);
4) che “la banca ingiungente, ha effettuato la capitalizzazione trimestrale anche con riferimento alla
Commissione di Massimo Scoperto” (p. 10 dell'atto di citazione) la quale ultima, non considerabile quale componente del tasso di interesse (come confermato dalla mancata valutazione della stessa da parte della Banca d'LI ai fini delle rilevazioni del “teg”), è peraltro “nulla” in quanto non pattuita dalle parti;
5) che la “clausola - valuta d'uso - deve ritenersi invalida per indeterminatezza ai sensi dell'art. 1346
c.c. e va applicata a tutte le operazioni di valuta di un giorno, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1282
c.c., i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto” e che “Il cosiddetto “gioco delle valute” si traduce, anch'esso, in un addebito di interessi passivi ultralegali, con la applicabilità della disciplina di cui all'art. 1284 c.c. Ne deriva la nullità anche della clausola contrattuale che regola le valute applicabili sul conto corrente in riferimento agli accrediti ed addebiti” (p. 12 dell'atto di citazione);
6) che “Interessi ultralegali, C.M.S., spese per operazioni, spese fisse di chiusura, spese assicurative, spese di revisione/rinnovo fido, giorni di perdita di valuta sulle operazioni di prelevamento e di versamento, interessi anatocistici calcolati su detti oneri e riferiti a singoli trimestri, pertanto illegali, costituiscono il costo effettivo sopportato dal cliente per il credito, costo che viene espresso in una percentuale annua media, riferita all'intera durata del rapporto” (pp. 12 e 13 dell'atto di citazione);
7) che illegittima (ai sensi degli artt. 1938 e 1956 c.c.) deve considerarsi la “fideiussione omnibus rilasciata a favore della società, in quanto volta a garantire crediti non specificati analiticamente” e pagina 2 di 10 che “La garanzia de qua soggiace pertanto, alla regola inderogabile che sancisce la liberazione del fideiussore tutte le volte in cui il creditore pur sapendo che le condizioni patrimoniali sono diventate tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento della prestazione, ha concesso credito al fideiuvato senza autorizzazione del fideiussore, esponendo il patrimonio di costui al rischio di una aggressione, quantitativamente maggiore nel caso di incapienza della sfera patrimoniale del debitore”
(p. 13 dell'atto di citazione), dovendo considerarsi illegittima pure una fideiussione prestata per un importo massimo garantito sproporzionato “rispetto alle circostanze del caso”. ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo: Controparte_1
a) che il e la hanno concluso con la banca un contratto autonomo di garanzia Pt_2 Parte_3
(art. 7 del contratto) e che i garanti (coniugi) non sono estranei alla compagine della Parte_1 essendone stato il in realtà, amministratore. Peraltro, secondo la banca, non è dato Pt_2 comprendere quale sarebbe il pregiudizio subito dai garanti “tenuti a pagare “im-meditamente” alla banca un credito di importo di gran lunga minore di quello massimo garantito” (p. 4 della comparsa di costituzione e risposta);
b) che la documentazione depositata nel fascicolo monitorio (in relazione alla quale alcuna specifica contestazione è stata sollevata dagli opponenti) consente l'emissione del decreto ingiuntivo ed è rappresentativa delle operazioni risultanti dagli estratti conto che non sono stati impugnati;
c) che sin dalla fase monitoria è stata documentata la conclusione del contratto n. 4557/3712;
d) che il contratto di conto corrente è stato concluso nel 1997 (e, pertanto, ben prima della delibera
CICR del 9.2.2000) e che, secondo quanto risulta dall'elaborato del proprio consulente depositato già in sede monitoria, il credito oggetto di ingiunzione è stato già depurato dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto, assegnato il termine per l'esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione e, successivamente, concessi i termini previsti dall'art. 183, co. 6 c.p.c. è stato nominato c.t.U. Depositato l'elaborato del consulente, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni che, mutato il Giudice istruttore, si è tenuta il 28.5.2024 allorquando la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini minimi per il deposito degli scritti conclusionali. Con provvedimento depositato il 29.7.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di sottoporre alle parti la questione oggetto del rilievo officioso sul quale di seguito ci si soffermerà ed è stata fissata nuova udienza per la precisazione delle conclusioni per il giorno 15.10.2024 allorquando la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione e poi rimessa sul ruolo al fine di conseguire dal nominato consulente chiarimenti in ordine all'elaborato già depositato, nonchè elaborato integrativo pagina 3 di 10 secondo le modalità indicate nel provvedimento in data 4.2.2025. La causa è stata da ultimo trattenuta in decisione all'udienza del 15.4.2025.
2. L'opposizione è fondata, sì che il decreto ingiuntivo deve essere revocato, ferma la condanna degli opponenti nella misura indicata in dispositivo (nel senso della necessità -anche in caso di revoca del decreto ingiuntivo- di esaminare nel merito la domanda proposta dal creditore si vedano, tra le tante,
Cass., sez. 1, sent. 8 marzo 2012, n. 3649; Cass., sez. 3, sent. 27 gennaio 2009, n. 1954; Cass., sez. 3, sent. 19 gennaio 2007, n. 1184).
2.1. Il motivo di opposizione sopra indicato al n. 1) non è fondato. Il documento depositato ai sensi dell'art. 50 t.u.b. risulta, infatti, conforme a quello cui fa riferimento la norma da ultimo citata (gli stessi opponenti, in verità, non hanno sollevato alcuna specifica contestazione con riferimento a tale profilo). Peraltro, ferme le risultanze di tale documento, è ben possibile (secondo quanto si dirà) procedere, alla luce della documentazione depositata, alla complessiva ricostruzione del rapporto dare- avere tra le parti secondo quanto è del resto conforme alla natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (tra le tante, Cass., sez. 1, sent. 8 marzo 2012, n. 3649; Cass., sez. 3, sent. 27 gennaio 2009,
n. 1954; Cass., sez. 3, sent. 19 gennaio 2007, n. 1184).
2.2. I motivi di opposizione sopra indicati ai numeri da 2) a 6) possono essere esaminati congiuntamente.
2.2.1. Secondo quanto emerge (anche) dagli scritti conclusionali, il contrasto tra le parti sussiste con riferimento (nella sostanza) al solo motivo di opposizione sopra indicato al n. 2) (il quale, a dispetto del dato formale richiamato, deve, in realtà, intendersi formulato con riferimento al contratto relativo al conto anticipi n. 280039). Gli opponenti, infatti, ritengono debba essere accolto il calcolo contenuto nella prima relazione depositata dal c.t.U. (elaborata sul presupposto della mancata documentazione -e, pertanto, della nullità- del contratto di conto anticipi n. 2800397) con conseguente accertamento di un proprio credito per euro 244.604,88 in relazione al conto corrente di corrispondenza n. 3712 e di un proprio debito di euro 250.000,00 derivante dal conto anticipi n. 2800397; l'opposta, invece, ha chiesto di accogliere l'ipotesi dal c.t.U. fomulata alla lettera B) del secondo elaborato peritale (fondato sulla sostanziale unitarietà -quale prospettata dal consulente della banca- dei due rapporti oggetto di causa - con conseguente applicazione, al conto anticipi, delle condizioni contrattuali pattuite per il conto corrente di corrispondenza, ovvero, di quelle più favorevoli effettivamente praticate) depositato il giorno 11.4.2025 con conseguente accertamento di un debito della banca verso la correntista pari ad euro 182.639,99 quanto al conto n. 3712 e di un credito della banca verso gli opponenti pari ad euro
250.000,00 derivante dal conto anticipi n. 2800397).
pagina 4 di 10 2.2.1.1. Ebbene, premesso che (per le ragioni di seguito meglio illustrate) all'esito del deposito degli elaborati del c.t.U. il decreto ingiuntivo deve essere revocato (anche nell'ipotesi più favorevole alla banca sussisterebbe, infatti, un credito dell'odierna opposta diverso rispetto a quello indicato nel decreto ingiuntivo), questo Giudice, sulla scorta di condivisa giurisprudenza di legittimità (Cass., sez.
1, ord. 5 maggio 2022, n. 14321 cui sono riferiti i passaggi motivazionali di seguito ritrascritti), ritiene di dovere accertare, “in punto di fatto”, se le parti, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, abbiano inteso concludere un contratto di conto anticipi “separato ed a sè stante” rispetto al contratto di conto corrente di corrispondenza, “oppure se li abbiano voluti come mezzi allo scopo di un'unitaria operazione finanziaria”. Infatti, come osservato dalla richiamata decisione della Suprema Corte, nella prassi bancaria tali due conti possono essere dalle parti configurati “come avvinti da nessi funzionali reciproci” (nel qual caso “il saldo passivo del c.d. conto per anticipo fatture non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile, rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, onde non si giustifica la pretesa creditoria di nessuna delle parti del rapporto, ove fondata su di uno solo di detti conti”), ovvero come “del tutto indipendenti”, atteggiandosi la linea di credito in modo del tutto autonomo, come un ordinario finanziamento concesso dalla banca.
Tenuto conto del distinto atteggiarsi dei rapporti nella prassi bancaria, il giudice è pertanto, “in prima battuta e quale premessa logica alla decisione sul dovuto”, tenuto ad accertare “sulla base delle allegazioni e delle prove offerte dalle parti”, quale sia il concreto rapporto di collegamento tra i rapporti oggetto del giudizio.
Tanto detto in via generale, non può non rilevarsi come, già sotto il profilo delle allegazioni, la parte opposta (cui occorre dar atto di aver redatto le proprie difese in tempo ben anteriore rispetto al precedente di legittimità richiamato) non abbia offerto alcun elemento idoneo a valutare (la valutazione presupponendo, infatti, una allegazione che risulti, poi, suffragata da prove) quale sia stato il concreto atteggiarsi del collegamento tra i due rapporti. Solo a partire dalle osservazioni alla prima bozza della relazione del c.t.U., infatti, la banca ha prospettato l'unitarietà di tali rapporti, ma una tale prospettazione non può che essere valutata come tardiva (con conseguente mancata necessità di esaminare il merito delle valutazioni espresse dal c.t.U. nel senso dell'autonomia dei due rapporti -p. 9 del primo elaborato depositato).
2.2.1.2. Fermo il carattere assorbente delle considerazioni che precedono, sempre con riferimento al motivo di opposizione sopra richiamato al n. 2) non può non osservarsi come non sia possible
(nonostante quanto -nella sostanza- richiesto dall'opposta) ritenere rispettato il requisito della forma scritta richiesto per il contratto di conto anticipi alla luce della formalizzazione del contratto di conto pagina 5 di 10 corrente n. 3712 ovvero della produzione dei documenti modificativi qui prodotti dalla banca quali documenti 12-1-a e 12-1-b.
Per un verso, infatti, se è vero che l'art. 117, co. 1, t.u.b. (pacificamente applicabile anche al conto c.d.
“anticipi”) non può non essere letto alla luce -pure- del secondo comma del medesimo articolo 117 (ai sensi del quale il CICR “può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma”), dell'art. 10 della delibera CICR del 4 marzo 2003 (“La Banca
d'LI può individuare forme diverse da quella scritta per le operazioni e i servizi effettuati sulla base di contratti redatti per iscritto, nonché per le operazioni e i servizi, oggetto di pubblicità ai sensi della presente delibera, che hanno carattere occasionale ovvero comportano oneri di importo contenuto per il cliente”) e delle Istruzioni di Banca d'LI in materia di trasparenza bancaria (le quali, alla sezione
III, paragrafo 2, prevedono che “La forma scritta non è obbligatoria per: a) le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di contratti redatti per iscritto” precisando pure, alla nota 2, che “L'esenzione dalla forma scritta si ha, ad esempio, per le operazioni regolate in conto corrente. Restano comunque soggette all'obbligo di forma scritta le integrazioni di un contratto precedentemente concluso”), resta il fatto che: a) come chiarito dalla Suprema Corte, l'intento (risultante dalle disposizioni appena richiamate) di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta “una radicale soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel «contratto madre» delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il
«contratto figlio» (Cass. 22 novembre 2017, n. 27836)” (Cass., sez. 1, ord. 13 gennaio 2022, n. 926; conforme, tra le altre, Cass., sez. 1, ord. 23 ottobre 2019, n. 27201); b) dal documento prodotto quanto al contratto (asseritamente “madre”) relativo al conto n. 3712 non è possibile desumere tutte le condizioni economiche applicabili al “contratto figlio”.
Per altro verso, i documenti 12-1-a e 12-1-b sono delle mere modifiche di precedenti pattuizioni (non provate, quanto al conto anticipi n. 2800397) che (come nella sostanza osservato dal c.t.U. sin dal primo elaborato) non consentono di desumere il complessivo assetto delle pattuizioni concordate dalle parti con riferimento al rapporto da ultimo richiamato (sul punto si vedano pure le considerazioni svolte alle pagine 7-13 del secondo elaborato depositato dal c.t.U.).
2.3. Con riferimento ai motivi di opposizione sopra riportati ai numeri 3, 4, 5 e 6, ritiene questo
Giudice di aderire alle conclusioni cui (all'esito di compiute indagini e valutazioni rese in modo conforme alle norme -come interpretate dalla giurisprudenza- vigenti, esenti da vizi logici e non oggetto di puntuali censure dalle parti) è pervenuto il c.t.U. (il quale -pagine 6 e 7 del primo elaborato- ha, tra l'altro, ritenuto violata la disciplina in materia di anatocismo, applicate commissioni di massimo scoperto non pattuite e non rispettata la disciplina delle valute). pagina 6 di 10 2.4. Ne discende che gli opponenti devono essere condannati al pagamento, in favore di
[...]
della somma di euro 5.395,22, oltre interessi al tasso dell'8,12% dal Controparte_1
9.5.2017 al saldo secondo quanto ritenuto dal c.t.U. nel primo elaborato depositato.
3. Con riferimento al motivo di opposizione sopra riportato al n. 7) e con riferimento a tutte le ulteriori questioni prospettate in ordine alle garanzie occorre osservare quanto segue.
3.1. Preliminarmente, le garanzie prestate dal e dalla devono essere qualificate come Pt_2 Parte_3 fideiussioni omnibus.
Come noto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la causa concreta del negozio autonomo va ravvisata nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico della mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nella fideiussione è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale “attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante” (Cass., sez. 3, sent. 22 novembre 2019, n. 30509). Ne discende che l'obbligazione del garante autonomo è sempre distinta da quella del debitore principale, in quanto tesa ad indennizzare il creditore mediante il tempestivo versamento di una somma predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione (tra le tante, Cass., sez. 6-3, ord. 31 marzo 2021, n. 8874; Cass., sez. 6-3, ord. 3 dicembre 2020, n. 27619; Cass., sez. 3, sent. 19 febbraio 2019, n. 4717). Mentre, quindi, il fideiussore è un vicario del debitore, l'obbligazione del garante autonomo è (appunto) autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, risultando qualitativamente diversa da quella garantita “perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale” (Cass., sez. 3, sent. 22 novembre 2019, n. 30509), ma ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
Ebbene, premesso che non è possibile attribuire valore dirimente al (pur rilevante) dato letterale impiegato dalle parti (a riguardo, tra le altre, Cass., sez. 6-3, ord. 8 novembre 2022, n. 32786) che hanno fatto riferimento ad una “fideiussione”, il documento contrattuale prodotto sin dalla fase monitoria consente di ritenere che, mediante le garanzie prestate dagli odierni opponenti, sia stato tutelato l'interesse della banca all'esatto adempimento della medesima prestazione principale (si veda, in particolare, l'art. 1 della fideiussione che individua l'oggetto della garanzia). Nè, come preteso dall'opposta, la qualificazione in termini di contratto autonomo di garanzia può farsi discendere, in quanto tale, dall'art. 7 del contratto il quale prevede l'obbligo per il fideiussore di pagare
“immediatamente” alla banca “a semplice richiesta scritta” quanto dovuto per capitale, interessi, spese e tasse senza prevedere preclusioni quanto alla facoltà di sollevare eccezioni;
una simile clausola, infatti, non assume rilievo decisivo ai fini della qualificazione del contratto “dovendosi in ogni caso pagina 7 di 10 accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e
l'obbligazione di garanzia” (Cass., sez. 1, sent. 4 dicembre 2024, n. 31105).
3.2. Così qualificati i contratti conclusi dal e dalla i motivi di opposizione (peraltro Pt_2 Parte_3 non riproposti in sede di precisazione delle conclusioni) a riguardo svolti nell'atto introduttivo del presente giudizio non possono essere accolti.
In primis, non è dato comprendere il senso della doglianza relativa alla prestazione di garanzia relativamente a “crediti non specificati analiticamente”. Premesso che il contratto fa riferimento alla prestazione di garanzia per “l'adempimento delle obbligazioni verso codesta dipendenti da CP_1 operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi, non può non osservarsi che la fideiussione conclusa è, appunto, una garanzia omnibus e, pertanto, secondo il modello affermatosi sul mercato, destinata -appunto- ad operare anche con riferimento a rapporti ancora non in essere (e, quindi, non analiticamente individuabili).
Nè può ritenersi violato l'art. 1938 c.c. (norma pur richiamata nell'atto introduttivo del presente giudizio) atteso che le fideiussioni recano espressa indicazione dell'importo massimo garantito (euro
350.000,00) o può ravvisarsi la violazione dell'art. 1956 c.c. atteso che gli opponenti hanno a riguardo svolto una contestazione quanto mai generica senza premurarsi di allegare puntualmente (prima ancora che provare) la concessione di credito alla debitrice principale nonostante le cattive condizioni patrimoniali della stessa (condizioni peraltro ben note al per le ragioni alla luce delle quali Pt_2 deve, come si dirà, escludersene la natura di garante-consumatore).
Da ultimo, come condivisibilmente osservato dall'opposta, non è dato comprendere quale sarebbe il pregiudizio sofferto dagli opponenti a fronte della prospettata prestazione di una garanzia per una somma “aumentata di tre volte l'importo massimo garantito”; ove pure una simile circostanza fosse conforme al vero (e di tanto, in realtà, non v'è traccia nel documento prodotto sin dalla fase monitoria), infatti, l'obbligazione dei garanti non potrebbe che essere contenuta entro, appunto, il “massimo garantito”.
3.3. Anche la doglianza (svolta ben oltre il termine previsto dall'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.) relativa alla pretesa violazione dell'art. 2, l. n. 287/90 risulta infondata.
Gli opponenti non solo non hanno depositato il provvedimento di Banca d'LI n. 55/2005 (avente, peraltro, efficacia di prova privilegiata in ordine all'esistenza, a monte, di un'intesa restrittiva della pagina 8 di 10 concorrenza per un periodo non comprensivo di quello -novembre 2006- cui vanno ricondotte le garanzie qui in esame), ma, neppure, hanno tentato in alcun modo di provare l'esistenza (si ribadisce, per un periodo corrispondente a quello di conclusione delle fideiussioni omnibus in base alle quali è stato emesso il decreto ingiuntivo) dell'intesa restrittiva della concorrenza a monte.
Ne discende l'infondatezza della doglianza, senza necessità di esaminare il profilo (pur prospettato dall'opposta) della tardiva proposizione di eccezione di violazione dell'art. 1957 c.c.
3.4. Da ultimo, con riferimento alla questione doverosamente (tra le tante, Corte di giustizia, 9 aprile
2024, C-582/21, FY c. Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej; Corte di giustizia, 4 giugno 2015, C-
497/13, rilevata d'ufficio con provvedimento depositato il 29.7.2024, richiamata la Parte_4 giurisprudenza relativa ai presupposti in presenza dei quali è possibile considerare il garante consumatore (tra le tante, Cass., S. U., ord. 27 febbraio 2023, n. 5868, Cass., sez. 6-1, ord. 24 gennaio
2020, n. 1666, Corte di giustizia, ord. 14 aprile 2016, C-534/15, Corte di giustizia, Persona_1 ord. 19 novembre 2015, C-74/15, ), deve escludersi la possibilità di qualificare il Persona_2 quale consumatore essendo lo stesso, al tempo della sottoscrizione della fideiussione omnibus, Pt_2 socio al 100% della Consulting s.r.l. (successivamente, . Parte_1
Quanto alla deve invece ritenersi che la stessa abbia prestato la garanzia in qualità di Parte_3 consumatrice non risultando offerti elementi alla luce dei quali (stante la giurisprudenza da ultimo richiamata) la garanzia possa ritenersi riconducibile all'esercizio di un'attività professionale/imprenditoriale dalla stessa svolta. Una simile qualificazione non consente tuttavia di ritenere maturata la decadenza (nei confronti di tale sola garante) ai sensi dell'art. 1957 c.c. atteso che
(in disparte la questione della tempestiva proposizione dell'eccezione -in senso stretto- di violazione di tale norma -a fronte del principio di effettività della tutela giudiziale quale risultante dagli art. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ben potrebbe ritenersi tempestiva l'eccezione sollevata in tempo immediatamente successivo al provvedimento mediante il quale il giudice -colmando l'asimmetria anche processuale esistente tra le parti- abbia rilevato d'ufficio la questione relativa alla possibile natura di consumatore del garante) la banca (a fronte del rilievo officioso) ha: i) dedotto di avere richiesto, sia pur in via stragiudiziale, il pagamento alla entro il termine di sei mesi (la pattuizione di un obbligo di pagare “a prima Parte_3 richiesta” consente di ritenere che la richiesta idonea a ritenere non maturata la decadenza ex art. 1957
c.c. sia anche una richiesta non giudiziale); ii) documentato di avere, in data 13.3.2017 (e, pertanto, nel rispetto del termine previsto dall'art. 1957 c.c.) richiesto il pagamento (anche alla delle Parte_3 somme dovute (se è vero che il documento C-06 all'uopo prodotto dalla banca non prova l'effettiva pagina 9 di 10 spedizione -e ricezione- della raccomandata, è tuttavia anche vero che tanto la spedizione quanto la ricezione devono ritenersi provate in quanto non specificamente contestate dalla garante).
4.
Considerato che
le operazioni rimesse al consulente nominato dal Tribunale hanno comportato l'accertamento di plurime violazioni denunziate dagli opponenti, le spese di c.t.U. (liquidate con decreti depositati il 15.11.2021 e l'8.5.2025) devono essere poste in via integrale e definitiva carico della banca.
5.
Considerato che
gli opponenti devono (sia pur in misura estremamente ridotta rispetto a quanto richiesto in sede monitoria) ritenersi soccombenti, a carico degli stessi devono essere poste le spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi di cognizione ordinaria di valore sino ad euro 26.000,00 (tenuto conto delle somme oggetto di effettiva condanna) aumentati del 25% in considerazione dell'attività effettivamente svolta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 4331/2018 di questo Tribunale;
2) condanna , e al pagamento, Parte_1 Parte_2 Parte_3 in solido, in favore di in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., della somma di euro 5.395,22, oltre interessi al tasso dell'8,12% dal 9.5.2017 al saldo;
3) pone le spese di c.t.U. come già liquidate con separati provvedimenti, in via definitiva ed integrale, a carico di in persona del legale rappresentante p. Controparte_1
t.;
4) condanna , e al pagamento, Parte_1 Parte_2 Parte_3 in solido, in favore di in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., delle spese del presente giudizio che liquida in euro 6.346,25, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 30 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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