Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 2279
CASS
Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Insussistenza del fumus del reato associativo e dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen. per fatti antecedenti a febbraio 2023

    Il Tribunale ha ritenuto provata la sussistenza di un sodalizio criminoso costantemente impegnato nel traffico di stupefacenti, con una gestione che vedeva il ricorrente coinvolto nell'approvvigionamento, nella fissazione di prezzi e modalità di consegna, e anche in funzioni di vedetta e sostituzione di pusher.

  • Rigettato
    Motivazione inadeguata in ordine alla richiesta di riqualificazione dei reati fine come episodi di piccolo spaccio ai sensi dell'art. 73 comma 5, D.P.R.309/1990

    Il giudice a quo ha escluso la lieve entità dei reati, considerando le conversazioni intercettate che indicavano prezzi significativi per la sostanza stupefacente, suggerendo la disponibilità di quantità cospicue e una non minima offensività della condotta.

  • Rigettato
    Presunzione di adeguatezza della misura intramuraria superabile per decorso del tempo e esiguità delle cessioni

    Il Tribunale ha confermato l'ordinanza genetica, ritenendo sussistente il fumus dei reati ascritti al ricorrente, pur basandosi su motivazioni autonome rispetto all'ordinanza cautelare originaria, e ha ritenuto che l'inserimento stabile del ricorrente nel sodalizio criminoso fosse provato.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 2279
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2279
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo