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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 2279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2279 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA IC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/07/2025 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette/sentite le conclusioni del PG PIETRO MOLINO Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore l'avvocato CAPUZZI ROCCO insiste nell'accoglimento del ricorso. Deposi.ia in Cancelleria Oggi, 2 1 CE% 20g Penale Sent. Sez. 3 Num. 2279 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 21/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22/07/2025, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha confermato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere applicata a LA RA in relazione alla contestazione provvisoria dei reati di cui agli artt. 74, commi 1 ,2 e 4, D.P.R.309/1990, aggravato dall'art. 416 bis 1 cod. pen. (capo 37), e 73 D.P.R.309/1990 in relazione a plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente, contestati nei capi A, B, C e D. 2. VV suddetta ordinanza ricorre per cassazione l'indagato LA RA, affidando il ricorso a due motivi. 2.1. Con ilAorrrro motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo di cui all'art. 74 D.p.r.309/1990 contestato provvisoriamente nel capo 37. Al riguardo, richiama quanto affermato dal giudice per le indagini preliminari, precipuamente alla pag. 164 dell'ordinanza applicativa, ove si legge che il capo e promotore dell'organizzazione camorristica, ER SC, ha riferito che fino agli inizi del febbraio 2023, l'organizzazione non era interessata all'attività di spaccio di stupefacenti, e che egli aveva cominciato ad occuparsi di tale attività illecita solo successivamente. Pertanto, l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti svolta nei mesi antecedenti al febbraio 2023 deve essere considerata attività autonoma degli spacciatori, svolta "in proprio" e non in esecuzione di un programma organizzato. Ne segue che, almeno per quei fatti contestati al ricorrente in epoca antecedente a tale momento, non solo non sussiste il fumus del reato associativo contestato, ma non può essere contestata neanche l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen. Evidenzia a supporto della tesi difensiva che dalle intercettazioni a carico del ricorrente, protratte per oltre sei mesi, sono emersi solo quattro episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish tra il 2021 e gli inizi del 2022, proprio nel periodo in cui l'ER non gestiva il traffico di stupefacenti. Il ricorrente ha pertanto svolto l'attività illecita isolatamente, al di fuori della consorteria criminale. Quanto alla presunta attività di "vedetta", afferma di essersi limitato a segnalare la presenza degli agenti in due sole occasioni per favorire un amico, PP De ON, in ragione dei rapporti personali. Il giudice a quo, nell'effettuare il riesame dell'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, non ha vagliato le suddette doglianze. Inoltre, la motivazione è inadeguata anche in ordine alla richiesta di riqualificazione dei reati fine come episodi di piccolo spaccio, ai sensi dell'art. 73 comma 5, D.P.R.309/1990. 2.2. Anche sotto il profilo delle esigenze cautelari, il giudice a quo non ha considerato che la presunzione di adeguatezza della misura intramuraria, essendo di natura relativa, poteva essere superata in ragione della sussistenza di fattori di valenza positiva, quali ad esempio, il decorso del tempo silente di tre anni dal compimento dei reati fine contestati, in cui non sono state contestate condotte illecite, potendo essere applicate misure meno afflittive, anche in 1 ragione del numero esiguo delle cessioni dello stupefacente, fornito da un unico approvvigionatore che è ristretto in carcere. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il prOrl'o motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di misure cautelari personali, infatti, allorché, come nel caso in disamina, venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza degli indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame ha infatti, come mezzo d'impugnazione, la precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti enumerati dall'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. La motivazione della decisione del tribunale del riesame , dal punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi al modello delineato dalla citata norma, che si ispira al modulo di cui alli art. 546 cod.proc.pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, del 22/03/2000, Audino). 2.Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali dell'ordinanza impugnata è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo il Tribunale preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuto alla conferma dell'ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo il quale, con motivazione congrua e logica, ha argomentato la sussistenza del fumus dei reati ascritti al ricorrente, sia pure per ragioni diverse da quelle enunciate nella motivazione dell'ordinanza cautelare impugnata, sviluppando un iter 2 argomentativo autonomo (in tal senso, si richiama Sez.5, n. 40061 del 12/07/2019 Cc. (dep. 30/09/2019) Rv. 278314, la quale ha ribadito che il riesame di una misura cautelare personale è un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo e che pertanto il tribunale può annullare o riformare in senso favorevole all'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto di impugnazione, così come può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dell'ordinanza cautelare). Il giudice a quo ha infatti evidenziato la sussistenza di un sodalizio criminoso costantemente impegnato anche nel traffico di sostanza stupefacente, facente capo a SC ER, appartenente a un clan camorristico, e che dalle intercettazioni è emerso che la gestione di tale 44ts' attività in in una prima fase era stata dall'ER--alla gestione di CA LI e di RO Chianese, i quali si occupavano dell'approvvigionamento, confezionamento e distribuzione della sostanza stupefacente, nonché delle attività dirette a garantire l'esclusiva nel territorio. In seguito all'arresto di CA LI, l'ER aveva affidato la gestione dell'attività di spaccio a PP De ON, spostando la base operativa del gruppo presso l'abitazione di quest'ultimo. L'attività di spaccio veniva svolta, nella fase operativa, da alcuni partecipi, tra cui LA RA, a cui era affidato il compito di rifornire di grossi quantitativi di stupefacenti alcuni soggetti e di coadiuvare la gestione della piazza di spaccio anche con funzioni di vedetta, segnalando la presenza delle forze dell'ordine. Il giudice ha evidenziato che nel corso delle indagini si è proceduto in una sola occasione al sequestro delfa sostanza stupefacente, sebbene dalle conversazioni intercettate, dal contenuto inequivoco, sono emerse numerose cessioni, la cui frequenza è di per sé sintomatica dell'esistenza della stabile organizzazione. Tanto premesso, con riferimento specifico alla posizione del ricorrente, il giudice del riesame ha evidenziato che il RA era preposto a mantenere i rapporti con gli spacciatori, alcuni dei quali non organici al sodalizio, a cui forniva grossi quantitativi di sostanza stupefacente, concordando con costoro prezzi e modalità di consegna. Il giudice a quo ha analizzato, in particolare, i contenuti delle conversazioni captate, riportandone, nel quadro di una articolata ricostruzione fattuale, i passi salienti ed evidenziandone la significazione dimostrativa, e G--- specificatamente richiamato le intercettazioni telefoniche intercorse tra il RA e gli spacciatori, ove gli interlocutori facevano ricorso a espressioni criptiche univocamente riconducibili alle richieste di cessione di sostanza stupefacente e alla fissazione del prezzo. Dalle conversazioni telefoniche richiamate, è emerso che il RA interfacciandosi con il De ON, svolgeva anche il ruolo di vedetta, segnalando la presenza delle auto appartenentit alle forze di polizia e che in talune occasioni, ha sostituito il pusher di turno nella piazza di spaccio, collaborando anche nella vendita della sostanza stupefacente. Ed è d'altronde appena il caso di sottolineare che l'interpretazione dei contenuti delle conversazioni intercettate e delle espressioni usate dagli interlocutori è questione di fatto, che è rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità ove le relative valutazioni siano motivate, come nel caso in disamina, 3 in conformità ai criteri di logica e alle massime di esperienza (Sez. 5 n. 47892 del 17/11/2003, Serino). Pertanto, il giudice a quo ha ritenuto che dalle suddette conversazioni emerga in modo evidente l'inserimento stabile del ricorrente nel sodalizio criminoso in epoca anteriore e successiva al periodo di gestione dell'attività di spaccio da parte del De ON PP, che era subentrato a CA LI su ordine di ER, e la partecipazione al gruppo criminale finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti, quale struttura collaterale del clan camorristico capeggiato dall'ER. Quanto alla richiesta di qualificazione dei reati fine contestati ai capi A, B, C e D, il giudice a quo ha escluso che si possa configurare l'ipotesi della lieve entità, pur non essendo stato effettuato nei confronti del ricorrente alcun sequestro di sostanza stupefacente, in quanto dalle conversazioni intercettate, diffusamente richiamante in motivazione, si coglie l'indicazione del prezzo della sostanza stupefacente pattuita, corrispondente a euro 500 oppure euro 450, inferendo da tale elemento che il ricorrente avesse la disponibilità di quantità cospicue di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana. A fronte di tale valutazione, immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, non viene dup«e in rilievo, nella fattispecie, il principio secondo cui la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Rv. 284149 - 02). Si richiama al riguardo il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l'ipotesi della lieve entità può essere ravvisata solo laddove l' offensività penale della condotta sia minima, secondo quanto si desume sia dal dato qualitativo e quantitativo che dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010; Sez. U, n.51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 - 02). ~34 Lee, ?
lette/sentite le conclusioni del PG PIETRO MOLINO Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore l'avvocato CAPUZZI ROCCO insiste nell'accoglimento del ricorso. Deposi.ia in Cancelleria Oggi, 2 1 CE% 20g Penale Sent. Sez. 3 Num. 2279 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 21/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22/07/2025, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha confermato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere applicata a LA RA in relazione alla contestazione provvisoria dei reati di cui agli artt. 74, commi 1 ,2 e 4, D.P.R.309/1990, aggravato dall'art. 416 bis 1 cod. pen. (capo 37), e 73 D.P.R.309/1990 in relazione a plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente, contestati nei capi A, B, C e D. 2. VV suddetta ordinanza ricorre per cassazione l'indagato LA RA, affidando il ricorso a due motivi. 2.1. Con ilAorrrro motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo di cui all'art. 74 D.p.r.309/1990 contestato provvisoriamente nel capo 37. Al riguardo, richiama quanto affermato dal giudice per le indagini preliminari, precipuamente alla pag. 164 dell'ordinanza applicativa, ove si legge che il capo e promotore dell'organizzazione camorristica, ER SC, ha riferito che fino agli inizi del febbraio 2023, l'organizzazione non era interessata all'attività di spaccio di stupefacenti, e che egli aveva cominciato ad occuparsi di tale attività illecita solo successivamente. Pertanto, l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti svolta nei mesi antecedenti al febbraio 2023 deve essere considerata attività autonoma degli spacciatori, svolta "in proprio" e non in esecuzione di un programma organizzato. Ne segue che, almeno per quei fatti contestati al ricorrente in epoca antecedente a tale momento, non solo non sussiste il fumus del reato associativo contestato, ma non può essere contestata neanche l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen. Evidenzia a supporto della tesi difensiva che dalle intercettazioni a carico del ricorrente, protratte per oltre sei mesi, sono emersi solo quattro episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish tra il 2021 e gli inizi del 2022, proprio nel periodo in cui l'ER non gestiva il traffico di stupefacenti. Il ricorrente ha pertanto svolto l'attività illecita isolatamente, al di fuori della consorteria criminale. Quanto alla presunta attività di "vedetta", afferma di essersi limitato a segnalare la presenza degli agenti in due sole occasioni per favorire un amico, PP De ON, in ragione dei rapporti personali. Il giudice a quo, nell'effettuare il riesame dell'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, non ha vagliato le suddette doglianze. Inoltre, la motivazione è inadeguata anche in ordine alla richiesta di riqualificazione dei reati fine come episodi di piccolo spaccio, ai sensi dell'art. 73 comma 5, D.P.R.309/1990. 2.2. Anche sotto il profilo delle esigenze cautelari, il giudice a quo non ha considerato che la presunzione di adeguatezza della misura intramuraria, essendo di natura relativa, poteva essere superata in ragione della sussistenza di fattori di valenza positiva, quali ad esempio, il decorso del tempo silente di tre anni dal compimento dei reati fine contestati, in cui non sono state contestate condotte illecite, potendo essere applicate misure meno afflittive, anche in 1 ragione del numero esiguo delle cessioni dello stupefacente, fornito da un unico approvvigionatore che è ristretto in carcere. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il prOrl'o motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di misure cautelari personali, infatti, allorché, come nel caso in disamina, venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza degli indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame ha infatti, come mezzo d'impugnazione, la precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti enumerati dall'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. La motivazione della decisione del tribunale del riesame , dal punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi al modello delineato dalla citata norma, che si ispira al modulo di cui alli art. 546 cod.proc.pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, del 22/03/2000, Audino). 2.Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali dell'ordinanza impugnata è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo il Tribunale preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuto alla conferma dell'ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo il quale, con motivazione congrua e logica, ha argomentato la sussistenza del fumus dei reati ascritti al ricorrente, sia pure per ragioni diverse da quelle enunciate nella motivazione dell'ordinanza cautelare impugnata, sviluppando un iter 2 argomentativo autonomo (in tal senso, si richiama Sez.5, n. 40061 del 12/07/2019 Cc. (dep. 30/09/2019) Rv. 278314, la quale ha ribadito che il riesame di una misura cautelare personale è un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo e che pertanto il tribunale può annullare o riformare in senso favorevole all'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto di impugnazione, così come può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dell'ordinanza cautelare). Il giudice a quo ha infatti evidenziato la sussistenza di un sodalizio criminoso costantemente impegnato anche nel traffico di sostanza stupefacente, facente capo a SC ER, appartenente a un clan camorristico, e che dalle intercettazioni è emerso che la gestione di tale 44ts' attività in in una prima fase era stata dall'ER--alla gestione di CA LI e di RO Chianese, i quali si occupavano dell'approvvigionamento, confezionamento e distribuzione della sostanza stupefacente, nonché delle attività dirette a garantire l'esclusiva nel territorio. In seguito all'arresto di CA LI, l'ER aveva affidato la gestione dell'attività di spaccio a PP De ON, spostando la base operativa del gruppo presso l'abitazione di quest'ultimo. L'attività di spaccio veniva svolta, nella fase operativa, da alcuni partecipi, tra cui LA RA, a cui era affidato il compito di rifornire di grossi quantitativi di stupefacenti alcuni soggetti e di coadiuvare la gestione della piazza di spaccio anche con funzioni di vedetta, segnalando la presenza delle forze dell'ordine. Il giudice ha evidenziato che nel corso delle indagini si è proceduto in una sola occasione al sequestro delfa sostanza stupefacente, sebbene dalle conversazioni intercettate, dal contenuto inequivoco, sono emerse numerose cessioni, la cui frequenza è di per sé sintomatica dell'esistenza della stabile organizzazione. Tanto premesso, con riferimento specifico alla posizione del ricorrente, il giudice del riesame ha evidenziato che il RA era preposto a mantenere i rapporti con gli spacciatori, alcuni dei quali non organici al sodalizio, a cui forniva grossi quantitativi di sostanza stupefacente, concordando con costoro prezzi e modalità di consegna. Il giudice a quo ha analizzato, in particolare, i contenuti delle conversazioni captate, riportandone, nel quadro di una articolata ricostruzione fattuale, i passi salienti ed evidenziandone la significazione dimostrativa, e G--- specificatamente richiamato le intercettazioni telefoniche intercorse tra il RA e gli spacciatori, ove gli interlocutori facevano ricorso a espressioni criptiche univocamente riconducibili alle richieste di cessione di sostanza stupefacente e alla fissazione del prezzo. Dalle conversazioni telefoniche richiamate, è emerso che il RA interfacciandosi con il De ON, svolgeva anche il ruolo di vedetta, segnalando la presenza delle auto appartenentit alle forze di polizia e che in talune occasioni, ha sostituito il pusher di turno nella piazza di spaccio, collaborando anche nella vendita della sostanza stupefacente. Ed è d'altronde appena il caso di sottolineare che l'interpretazione dei contenuti delle conversazioni intercettate e delle espressioni usate dagli interlocutori è questione di fatto, che è rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità ove le relative valutazioni siano motivate, come nel caso in disamina, 3 in conformità ai criteri di logica e alle massime di esperienza (Sez. 5 n. 47892 del 17/11/2003, Serino). Pertanto, il giudice a quo ha ritenuto che dalle suddette conversazioni emerga in modo evidente l'inserimento stabile del ricorrente nel sodalizio criminoso in epoca anteriore e successiva al periodo di gestione dell'attività di spaccio da parte del De ON PP, che era subentrato a CA LI su ordine di ER, e la partecipazione al gruppo criminale finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti, quale struttura collaterale del clan camorristico capeggiato dall'ER. Quanto alla richiesta di qualificazione dei reati fine contestati ai capi A, B, C e D, il giudice a quo ha escluso che si possa configurare l'ipotesi della lieve entità, pur non essendo stato effettuato nei confronti del ricorrente alcun sequestro di sostanza stupefacente, in quanto dalle conversazioni intercettate, diffusamente richiamante in motivazione, si coglie l'indicazione del prezzo della sostanza stupefacente pattuita, corrispondente a euro 500 oppure euro 450, inferendo da tale elemento che il ricorrente avesse la disponibilità di quantità cospicue di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana. A fronte di tale valutazione, immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, non viene dup«e in rilievo, nella fattispecie, il principio secondo cui la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Rv. 284149 - 02). Si richiama al riguardo il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l'ipotesi della lieve entità può essere ravvisata solo laddove l' offensività penale della condotta sia minima, secondo quanto si desume sia dal dato qualitativo e quantitativo che dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010; Sez. U, n.51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 - 02). ~34 Lee, ?