CASS
Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/08/2025, n. 29928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29928 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SESTA SEZIONE PENALE AN OL Sent. n. sez. 761/2025 UP - 29/05/2025 R.G.N. 9192/2025 - Relatore - ha pronunciato la seguente Sul ricorso proposto da: udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
1.Il ricorso è fondato in relazione alla sussistenza degli estremi del reato di maltrattamenti. Penale Sent. Sez. 6 Num. 29928 Anno 2025 Presidente: OL AN Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 29/05/2025 È indispensabile, infatti, rispettare la lettera della norma incriminatrice di diritto sostanziale in argomento e non modificarne la portata operativa in termini tali da formulare opzioni applicative fondate su soluzioni che rispondono ad una logica di interpretazione analogica in malam partem, non consentita in materia penale. In tale contesto è significativa la presa di posizione della Corte costituzionale che, nell’esaminare una specifica questione processuale avente ad oggetto l’art. 521 cod. proc. pen., ha evidenziato il rischio che l’esercizio del relativo potere da parte del giudice possa determinare una violazione del principio di tassatività sancito dall’art. 25 Cost., che impone che “in materia penale il possibile significato letterale della legge fissa il limite estremo della sua legittima interpretazione”. Ciò la Consulta ha fatto proprio con riferimento al rapporto tra le due norme incriminatrici previste dagli artt. 572 e 612-bis cod. pen., sottolineando come “il divieto di analogia in malam partem impon(ga) di chiarire se il rapporto affettivo dipanatosi nell’arco di qualche mese e caratterizzato da permanenze non continuative di un partner nell’abitazione dell’altro possa già considerarsi, alla stregua dell’ordinario significato di questa espressione, come una ipotesi di ‘convivenza’ …(e se)… davvero possa sostenersi che la sussistenza di una (tale) relazione consenta di qualificare quest’ultima come persona appartenente alla medesima “famiglia” dell’imputato (…). In difetto di una tale dimostrazione, l’applicazione dell’art. 572 cod. pen. in casi siffatti – in luogo dell’art. 612-bis, secondo comma, cod. pen., che pure contempla espressamente l’ipotesi di condotte commesse a danno di persona 3.Seguendo questa impostazione, la motivazione della sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha sostenuto che il delitto di cui all’art. 572 cod. pen. fosse configurabile per le condotte tenute dall’odierno ricorrente in danno della ex compagna nel periodo in cui era cessata la loro convivenza: periodo con riferimento al quale andrà valutata la possibilità di qualificare i fatti ai sensi dell’art. 612-bis cod. pen., con ogni conseguenza di legge in ordine alla rideterminazione della pena per il reato del capo. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Il Presidente AN OL
1.Il ricorso è fondato in relazione alla sussistenza degli estremi del reato di maltrattamenti. Penale Sent. Sez. 6 Num. 29928 Anno 2025 Presidente: OL AN Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 29/05/2025 È indispensabile, infatti, rispettare la lettera della norma incriminatrice di diritto sostanziale in argomento e non modificarne la portata operativa in termini tali da formulare opzioni applicative fondate su soluzioni che rispondono ad una logica di interpretazione analogica in malam partem, non consentita in materia penale. In tale contesto è significativa la presa di posizione della Corte costituzionale che, nell’esaminare una specifica questione processuale avente ad oggetto l’art. 521 cod. proc. pen., ha evidenziato il rischio che l’esercizio del relativo potere da parte del giudice possa determinare una violazione del principio di tassatività sancito dall’art. 25 Cost., che impone che “in materia penale il possibile significato letterale della legge fissa il limite estremo della sua legittima interpretazione”. Ciò la Consulta ha fatto proprio con riferimento al rapporto tra le due norme incriminatrici previste dagli artt. 572 e 612-bis cod. pen., sottolineando come “il divieto di analogia in malam partem impon(ga) di chiarire se il rapporto affettivo dipanatosi nell’arco di qualche mese e caratterizzato da permanenze non continuative di un partner nell’abitazione dell’altro possa già considerarsi, alla stregua dell’ordinario significato di questa espressione, come una ipotesi di ‘convivenza’ …(e se)… davvero possa sostenersi che la sussistenza di una (tale) relazione consenta di qualificare quest’ultima come persona appartenente alla medesima “famiglia” dell’imputato (…). In difetto di una tale dimostrazione, l’applicazione dell’art. 572 cod. pen. in casi siffatti – in luogo dell’art. 612-bis, secondo comma, cod. pen., che pure contempla espressamente l’ipotesi di condotte commesse a danno di persona 3.Seguendo questa impostazione, la motivazione della sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha sostenuto che il delitto di cui all’art. 572 cod. pen. fosse configurabile per le condotte tenute dall’odierno ricorrente in danno della ex compagna nel periodo in cui era cessata la loro convivenza: periodo con riferimento al quale andrà valutata la possibilità di qualificare i fatti ai sensi dell’art. 612-bis cod. pen., con ogni conseguenza di legge in ordine alla rideterminazione della pena per il reato del capo. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Il Presidente AN OL