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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 02/12/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 02/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3497 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giuseppe Zangari, con il quale è elettivamente domiciliato in Bianco
(RC), Via Antonio Spanò n. 23
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Rossella Quarta, con la quale è elettivamente domiciliato in Locri
(RC), Via G. Matteotti n. 48, presso la sede territoriale dell' CP_2
Resistente
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato
Conclusioni: come in atti e nel verbale dell'odierna udienza 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/10/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che ha prestato attività lavorativa a tempo determinato, con la qualifica di bracciante agricolo, alle dipendenze dell'azienda agricola “RB
ME” con sede in Platì (RC), sui fondi ubicati in località “Bettuccia” e
“Santa Barbara”, negli anni dal 2014 al 2020, per 102 giornate per ciascun anno;
- che ha lavorato dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 16:00 e, nel mese di agosto, dalle ore 07:00 alle ore 15:00, percependo una retribuzione giornaliera di circa € 50,00, seguendo le direttive del datore di lavoro e occupandosi della pulizia e della preparazione del terreno, della piantagione, coltivazione e raccolta degli ortaggi e dei frutti di stagione;
- che, tuttavia, ha appreso di essere stato cancellato dagli elenchi dei lavoratori agricoli per i periodi di lavoro indicati;
- che ha proposto ricorso alla competente Commissione Provinciale
I.N.P.S., rimasto privo di esito;
- che è in possesso dei requisiti legittimanti l'iscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di residenza.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: "Voglia
l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis, nel merito: 1)
Accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso l'azienda di RB ME dal 2014 al 2020 per un totale di 102 giornate per anno o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
2) ritenere e dichiarare che, per il lavoro svolto, il ricorrente ha diritto ad essere iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Platì (RC) per gli anni 2014 fino a 2020 per n. 102 giornate lavorative annuali o per quelli che dovessero risultare in corso di causa;
3) ritenere e dichiarare illegittima, inammissibile, comunque, priva di 3
efficacia giuridica, la cancellazione effettuata dall perché tardiva e, CP_1
comunque, in violazione di legge;
4) condannare l' , in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'Avvocato, procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.".
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo l'infondatezza della domanda proposta e concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa ed escussi i testi indicati nel ricorso introduttivo, all'udienza odierna, nessuno è comparso per l' CP_1
All'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va premesso che, in materia di onere della prova, l'articolo 2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
Di contro, colui che si difende deve dare prova delle proprie eccezioni.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia è la cancellazione dagli elenchi nominativi previsti dal D.Lgs. n.
212 del 1946. 4
Orbene, il presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 del 1946 è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore ha fissato in 51.
Il concetto di subordinazione, nonostante la materia del lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cassazione n. 3975/2001).
Conseguentemente, l'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., a fronte della contestazione dello stesso, grava sul lavoratore: tale prova deve essere puntuale e rigorosa, in applicazione dei principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio.
Ciò premesso, possiamo affermare che parte ricorrente non ha adempiuto all'onere sulla stessa incombente.
A tal fine, osserva il giudicante che anche la documentazione prodotta
(comunicazioni ) assume al più carattere indiziario. Pt_2
Infatti, nel caso in cui venga contestata la non genuinità del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, anche la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n. 10529/1996, n. 9290/2000). 5
La cancellazione delle giornate agricole per gli anni 2014 al 2020 è stata comunicata al ricorrente attraverso raccomandate a.r. che richiamano accertamenti eseguiti dall' ricevute in data 1/10/2021. CP_1
Dinanzi alla contestazione della non genuinità dei rapporti di lavoro denunciati, che ha determinato il disconoscimento delle giornate agricole per gli anni dal 2014 e 2020, parte ricorrente avrebbe avuto l'onere di provare la sussistenza di un vincolo di subordinazione e di tutti gli elementi che connotano la subordinazione per i periodi dedotti in ricorso, quali la sottoposizione al potere direttivo del datore di lavoro, lo svolgimento dell'attività descritta, dietro il corrispettivo di una retribuzione, l'obbligo di rispettare un orario di lavoro.
Tale onere incombe sul ricorrente per il solo fatto della contestazione della genuinità del rapporto di lavoro, formalmente notificata con raccomandata a.r. dall' e opposta per negare la liquidazione delle prestazioni conseguenti CP_1
all'iscrizione, indipendentemente dalle modalità con le quali si è svolto l'accertamento ispettivo eseguito dall' richiamato nei provvedimenti di CP_1
cancellazione notificati al ricorrente.
Tuttavia, nessuno degli elementi della subordinazione è emerso dall'istruttoria processuale, atteso che le dichiarazioni rese dai testi escussi sono vaghe, contraddittorie tra loro e in contrasto con quanto reclamato dalla stessa parte ricorrente nel ricorso introduttivo.
Infatti, il ricorrente, nel ricorso introduttivo, assume di aver lavorato nell'anno 2014 dal 1 ottobre al 31 dicembre, nell'anno 2015 dal 29 luglio al 31 dicembre, nell'anno 2016 dal 25 agosto al 31 dicembre, nell'anno 2018 dal 5 giugno al 31 ottobre, nell'anno 2019 dal 25 agosto al 31 dicembre, nell'anno
2020 dal 25 agosto al 31 ottobre, alle dipendenze dell'azienda agricola di
RB ME, percependo una retribuzione giornaliera pari a € 50,00, occupandosi della pulizia e della preparazione del terreno, della stesura delle ale gocciolanti e della posa del telo pacciamante, della piantagione, della coltivazione e della raccolta degli ortaggi di stagione (DO, melanzane, 6
lattuga, peperoni, zucchine, ER), dei frutti di stagione, delle olive per la produzione dell'olio nonché occasionalmente della pesatura e incassettamento di quanto raccolto, di raccogliere il letame degli animali da riutilizzare come concime portando a volte anche loro da mangiare.
A sostengo di quanto dichiarato, ha allegato unicamente le comunicazioni relative ai rapporti di lavoro e non ha allegato altra documentazione Pt_2
relativa al rapporto stesso.
Inoltre, l'istruttoria processuale non ha confermato quanto reclamato nel ricorso, in quanto le dichiarazioni rese sono vaghe contraddittorie e contrastanti tra loro, in ordine agli elementi della subordinazione.
Infatti il teste , peraltro moglie del ricorrente oltre che Testimone_1
dipendente a sua volta dell'azienda RB ME, ha dichiarato che: “Mio marito lavora come bracciante agricolo, alle dipendenze di RB ME che è il padre;
al momento mio marito non lavora;
ha lavorato alle dipendenze del padre dal 2014 al 2020; ma non ricordo se abbia lavorato anche nel 2017; in quegli anni io lavoravo con mio marito alle dipendenze dell'azienda di
RB ME, che si occupava di allevamento di caprini ovini e bovini, di coltivazione dei terreni;
vi erano. alberi da frutta come mandorle fichi prugne o limoni e ortaggi come DO cetrioli peperoni melanzane;
vi erano anche degli ulivi.”.
Il teste ha riferito in maniera imprecisa e vaga in ordine al periodo in cui il ricorrente avrebbe lavorato, alle giornate lavorative svolte e alle mansioni, dichiarando: “ Il ricorrente ha lavorato ogni anno da luglio/agosto fino a ottobre novembre dicembre;
non ricordo con esattezza per quante giornate lavorasse ogni anno, ma più o meno per 101 giornate;
io lavoravo negli stessi periodi;
io mi occupavo della raccolta delle olive o degli ortaggi a seconda di quello che vi era da fare;
mio marito ci aiutava per la raccolta ma si occupava anche di altri lavori più pesanti come la lavorazione del terreno, la pulizia delle stalle degli animali e raccoglieva il letame degli animali per utilizzarlo come 7
concime, inoltre il ricorrente controllava gli animali al pascolo. In quegli anni lavoravo per l'azienda RB ME insieme ad altri familiari come mio marito e i miei cognati, ossia il fratello e la sorella di mio marito e il marito della sorella;
vi erano inoltre dei dipendenti estranei alla famiglia, ma non ricordo quanti fossero né ricordo dei nomi.
Anche l'esercizio del potere direttivo da parte del datore di lavoro è stato descritto in maniera vaga, laddove il concetto di “dire cosa fare” non corrisponde al vincolo che deve connotare il rapporto di lavoro subordinato, che presuppone una sottoposizione al potere datoriale non emersa dalle dichiarazioni del teste, che ha riferito: “ Ci diceva cosa fare il nostro datore di lavoro
RB ME;
lui era sui terreni quasi tutti i giorni;
i terreni sono collocati in contrada BE e a Santa Barbara, nel comune di Platì, non so se l'azienda è attiva attualmente, ci sono ancora degli animali ma noi dipendenti non stiamo più lavorando, non so se l'azienda sia aperta o chiusa ma noi dipendenti non stiamo andando. Avevamo un orario di lavoro da rispettare: dalle 8:00 alle 16:00 con una pausa pranzo dalle 12:00 alle 13:00; però nel periodo estivo nei mesi di luglio e agosto lavoravamo dalle 7:00 alle 15:00 sempre con una pausa pranzo di un'ore: lavoravamo dal lunedì al venerdì e a volte anche di sabato a seconda die lavori che vi erano da fare;
: ad esempio nel periodo della raccolta delle olive che inizia da settembre/ ottobre e termina ad aprile lavoravamo anche di sabato;
anche io e mio marito ci occupavamo della raccolta delle olive;
si occupavano della raccolta delle olive per tutto il periodo delle olive fino ad aprile i dipendenti, tra cui io e mio marito;
inoltre mio marito si occupava della pesatura delle olive per portale poi al frantoio. percepivamo una retribuzione di € 50,00 al giorno;
ci pagava il sig. RB ME e quando ci pagava dovevamo andare nel suo ufficio a Platì in via Mazzini;
nello stesso ufficio andavamo a prendere la busta paga;
eravamo pagati in contanti;
ci pagava a volte ogni 15 giorni e a volte ogni fine mese, anzi intendo precisare 8
che l'ufficio in via Mazzini non era di proprietà RB ME ma era l'ufficio del nostro consulente del lavoro”.
Peraltro, il teste ha dichiarato che: “Mi sono state cancellate tutte le giornate lavorative svolte per l'azienda RB ME;
ho fatto causa all' avverso la cancellazione, che è ancora in corso;
mio marito non è CP_1
stato chiamato come testimone nella mia causa: per i rapporti di lavoro che mi sono stati cancellati alle dipendenze dell'azienda RB ME ho ricevuto prestazioni come l'indennità di disoccupazione e indennità di malattia”
Ancora il este , cognato del ricorrente (avendo Testimone_2
sposato la sorella , ha riferito che: “Il ricorrente lavorava Persona_1
come bracciante agricolo;
ora non lavora più come bracciante agricolo e non so che lavoro faccia attualmente;
il ricorrente ha lavorato come bracciante agricolo insieme a me dal 2014 al 2016 e poi dal 2018 al 2020; abbiamo lavorato insieme in contrada BE e a Santa Barbara nel comune di Platì presso l'azienda agricola di RB ME, che è il padre di Pt_1
e mio suocero;
nel 2017 mio cognato non ha lavorato
[...] Parte_1
per l'azienda di RB ME;
io invece ho lavorato anche nel 2017;io e il ricorrente facevamo lo stesso lavor o;
ci occupavamo di piantare i prodotti di stagione come DO melanzane cetrioli;
inoltre nell'azienda vi erano anche dei bovini e mio cognato si occupava anche degli animali, Parte_1
pulendo il letame che veniva usato come concime per gli ortaggi e ogni tanto si occupava anche del pascolo degli animali, in base a quello che gli diceva il datore di lavoro RB ME;
il ricorrente lavorava la terra per poi piantare gli ortaggi;
sui terreni vi erano anche alberi di frutti come mandorle pesche;
inoltre vi erano degli ulivi;
il ricorrente si occupava anche della raccolta sia delle olive che dei frutti;
insieme a noi lavorava la signora che è la moglie di mio cognato , mia moglie Testimone_1 Parte_1
; eravamo circa 10 dipendenti e gli altri erano estranei alla Persona_1
famiglia ma non ricordo i loro nomi. Io e il sig. lavoravamo Parte_1 9
più o meno negli stessi periodi dell'anno da agosto a ottobre o da settembre a fine anno;
se ben ricordo nel 2018 abbiamo lavorato da giugno ad ottobre;
lavoravamo sempre più o meno nella fascia temporale che ho indicato e fino a fineanno;
il ricorrente lavorava per 101/102 giornate ogni anno e anche io;
lavoravamo dal lunedì al venerdì. L'orario di lavoro era, nei mesi meno caldi, dalle 8:00 alle 16:00, con una pausa pranzo dalle 12:00 alle 13:00; nei mesi più caldi come ad agosto lavoravamo dalle 7:00 alle 15:00 con una pausa pranzo dalle 11:00 alle 12:00; ci diceva cosa fare il sig. RB ME, che veniva quasi tutti i giorni sui terreni per dirci cosa fare. Percepivamo una retribuzione di circa € 50 al giorno;
eravamo pagati ogni 15 giorni e a volte anche a fine mese;
eravamo pagati in contanti;
ci pagava il sig. RB ME presso gli uffici dell'azienda che si trovavano in via Giuseppe Mazzini a Platì; il sig.
RB ME ci pagava personalmente;
avevamo busta paga”.
Infine, il teste, che è stato generico e vago nella descrizione del rapporto di lavoro e delle fasce temporali in cui il rapporto si sarebbe svolto, che non corrispondono alle fasce temporali indicate nel ricorso, ha dichiarato che: “Mi sono state cancellate tutte le giornate lavorative denunciate per l'azienda
RB ME;
avverso la cancellazione ho fatto causa all' che è CP_1
ancora in corso;
il sig. è stato chiamato come testimone nella Parte_1
mia causa;
con riferimento ai rapporti che mi sono stati cancellati alle dipendenze di RB ME ho percepito negli anni prestazioni come indennità di disoccupazione e indennità di malattia;
sono stato imputato per questa vicenda in un procedimento penale che si è concluso con l'assoluzione; anche il sig. è stato imputato in un procedimento penale per i Parte_1
medesimi fatti ed è stato assolto
Il teste sorella del ricorrente, ha dichiarato che: “Sono Persona_1
la sorella del ricorrente;
mio fratello lavorava come Parte_1
bracciante agricolo;
ora non lavora più come bracciante agricolo e non so se lavora;
Mio fratello ha lavorato come bracciante agricolo dal Parte_1 10
2014 al 2020 ma non ricordo se ha lavorato anche nel 2017; lavorava in
CO BE e a Santa Barbara nel comune di Platì, alle dipendenze di
RB ME che è mio padre;
anche io lavoravo negli stessi periodi alle dipendenze dell'azienda di RB ME, anche se io e mio fratello svolgevamo lavoro diversi;
Mio fratello si occupava di lavori più pesanti;
infatti usava il trattore lavorava la terra la coltivava;
inoltre si occupava di incassettare le olive di pesare le olive, raccoglieva il letame degli animali per usarlo come concime;
infatti vi erano anche degli animali presso i terreni, ossia ovini e bovini e mi sembra caprini ma non ricordo bene;
mio fratello si occupava anche degli animali;
si occupava anche della raccolta delle olive che facevamo tutti insieme ma per lo più il ricorrente pesava le olive e le incassettava;
il periodo delle olive mi sembra che inizi ad ottobre e termini ad aprile;
tutti noi dipendenti ci occupavamo della raccolta delle olive per tutto il periodo;
sui terreni, in base al periodo, vi erano anche gli ortaggi;
poi vi erano le mandorle e le prugne;
il ricorrente si occupava di coltivare tali piante di piantarle e della raccolta. Non ricordo esattamente quanti dipendenti vi fossero in quel periodo oltre me e mio fratello;
ricordo solo i familiari, che erano
, che è un altro mio fratello Parte_1 Persona_2 Tes_2
che è mio marito, che è mia madre,
[...] Persona_3 Tes_1
che è la moglie di;
oltre ai familiari vi erano anche
[...] Parte_1
altri dipendenti dei quali non ricordo i nomi anche se li ricordo fisicamente;
non ricordo però quanti fossero”.
In particolare, il teste, riferendo in maniera generica in ordine ai periodi lavorativi, non ha confermato quanto reclamato nel ricorso, riferendo che: “
Lavoravamo da inizio estate fino a fine anno;
sia io che mio fratello che gli altri dipendenti lavoravamo tutti nello stesso periodo per 102 giornate. Lavoravamo dal lunedì al venerdì; l'orario di lavoro era dalle 7:00 alle 16:00 con la pausa pranzo;
invece nel mese di agosto lavoravamo dalle 7:00 alle 15:00 sempre con un'ora di pausa pranzo. Ci diceva cosa fare il datore di lavoro RB 11
ME che era sui terreni quasi ogni giorno;
io me lo ricordo sempre.
Percepivamo per il lavoro svolto con una retribuzione di € 50,00 al giorno;
venivamo pagati ogni 15 del mese e a volte anche a fine mese;
eravamo pagati in contanti;
ci pagava personalmente il sig. RB ME presso gli uffici in via Mazzini in Platì, dove vi erano gli uffici di RB ME;
avevamo busta paga”.
Nondimeno, il teste ha dichiarato che: “Mi sono state cancellate tutte le giornate lavorative denunciate per l'azienda RB ME;
avverso la cancellazione ho fatto causa all che è ancora in corso;
non so se mio CP_1
fratello sia stato chiamato come testimone nella mia causa;
Parte_1
sono stata imputata in un procedimento penale per i fatti sui quali ho riferito;
anzi non ricordo se sono stata imputata in un procedimento penale per i fatti che ho narrato;
non so se mio fratello sia stato imputato in un Parte_1
procedimento penale per i fatti sui quali ho riferito”.
Infine, in maniera significativa, il teste ha dichiarato che: “ mi è capitato di dare una mano alla mia famiglia per la raccolta delle olive se vi era bisogno anche al di fuori dei periodi dell'anno nei quali ero formalmente assunta come bracciante agricola da mio padre”
Il teste ha dichiarato che: “Non sono parente del ricorrente Tes_3
; ma lo conosco in quanto abbiamo lavorato insieme nel 2019 Parte_1
alle dipendenze di RB ME, che era il titolare di un'azienda agricola;
io ho lavorato per tale azienda solo nel 2019, da fine agosto fino al 31 dicembre per 102 giornate lavorative;
il sig., nel 2019 ha Parte_1
lavorato nello stesso periodo, penso per lo stesso numero di giornate;
Pt_1
è il figlio di RB ME titolare dell'azienda; nel periodo in cui
[...]
ho lavorato vedevo il sig. ogni giorno. L'azienda si occupava Parte_1
di coltivazione di olive di ortaggi come DO EN zucchine SE ER;
inoltre, vi erano degli animali;
ricordo che vi erano ovini caprini e bovini. Io mi occupavo della raccolta delle olive;
a tal fine mettevo le reti;
12
raccoglievo gli ortaggi. Il sig. si occupava di preparare il Parte_1
terreno prima di mettere le reti per le olive, puliva il letame degli animali, metteva gli ortaggi nelle cassette dava da mangiare agli animali o li portava al pascolo;
non lavoravamo fianco a fianco ma lo vedevo lavorare;
ad esempio quando mettevamo le reti lui batteva le piante per far cadere le olive;
l'ho visto portare da mangiare agli animali e anche portare gli animali al pascolo;
insieme al ricorrente faceva lo stesso lavoro per lo più il cognato ME, ma c'erano anche altri ragazzi che li aiutavano;
io vedevo il ricorrente durante la giornata;
ad esempio puliva il letame la mattina ma anche durante la giornata e io lo vedevo lavorare mentre lavoravo;
gli animali erano collocati in una stalla che si vedeva dai terreni sui quali io lavoravo;
l'azienda era divista tra le località di santa barbara e Bettucia e il ricorrente portava gli animali al pascolo tra le due località; le due località non erano vicine;
io lavoravo per lo più a Bettucia ma sono andata anche a Santa Barbara a raccogliere gli ortaggi;
la stalla era a Bettucia;
gli ortaggi erano Santa Barbara dove vi erano solo poche piante di ulivo;
mentre a Bettucia vi erano pochi ortaggi e vi era la maggior parte delle piante di ulivo. Io lavoravo dalle 8:00 alle 16:00 con una pausa pranzo dalle 12:00 alle 13:00; quando faceva caldo iniziavamo alle 7:00
e lavoravamo fino alle 15:00; il sig. aveva lo stesso orario di Parte_1
lavoro; lavoravo dal lunedì al venerdì ; anche il sig. lavorava Parte_1
dal lunedì al venerdì Mi diceva cosa fare RB ME che era il datore di lavoro ma a volte mi diceva cosa fare anche il figlio;
al sig. Parte_1
era il padre RB ME che diceva cosa fare;
il sig. Parte_1
RB ME veniva nell'azienda per dirci cosa fare ma non veniva ogni giorno;
a volte diceva al figlio cosa dovevamo fare, oppure ce lo diceva prima.
Nel 2019 eravamo in molti a lavorare alle dipendenze di RB ME;
non ricordo quanti ma ricordo qualche nome tra cui Testimone_4 [...]
, , , che era la Per_4 CP_3 Persona_5 Testimone_1
moglie di , che era la figlia di RB Parte_1 Persona_1 13
ME; lavoravamo tutti insieme. Percepivo una retribuzione di circa € 50 al giorno;
mi pagava RB ME in contanti, a volte ogni 15 del mese e a volte a fine mese;
avevo busta paga;
penso che anche il sig. Parte_1
percepisse una retribuzione: non ho mai visto il sig. RB ME consegnare dei soldi al sig. ; infatti ci chiamava singolarmente Parte_1
per consegnare la retribuzione”.
Infine, il teste ha dichiarato che: “Mi sono state cancellate le giornate lavorative denunciate per l'azienda RB ME nel 2019; ho fatto causa all' avverso la cancellazione e l'ho vinta;
il sig. non è CP_1 Parte_1
stato chiamato come testimone nella mia causa”.
Orbene, dall'istruttoria processuale non sono emersi gli elementi che devono connotare un rapporto di lavoro subordinato, dinanzi alla contestazione della non genuinità dello stesso, atteso tutte le dichiarazioni sono divergenti tra loro in ordine agli elementi che connotano la subordinazione (quali l'obbligo di rispettare un orario di lavoro, l'ammontare della retribuzione e le modalità di percezione della stessa l'attività svolta dall'azienda e 'attività svolta dal ricorrente) e sono divergenti rispetto a quanto dichiarato dal ricorrente.
Infatti, con riferimento ai periodi nei quali il ricorrente avrebbe lavorato, diversamente da quanto dichiarato nel ricorso, il teste Testimone_1
moglie del ricorrente, ha dichiarato che: “Il ricorrente ha lavorato ogni anno da luglio/agosto fino a ottobre novembre dicembre;
non ricordo con esattezza per quante giornate lavorasse ogni anno, ma più o meno per 101 giornate;
io lavoravo negli stessi periodi”, il teste ha dichiarato che: “Io Testimone_2
e il sig. lavoravamo più o meno negli stessi periodi dell'anno Parte_1
da agosto a ottobre o da settembre a fine anno;
se ben ricordo nel 2018 abbiamo lavorato da giugno ad ottobre;
lavoravamo sempre più o meno nella fascia temporale che ho indicato e fino a fine anno;
il ricorrente lavorava per
101/102 giornate ogni anno e anche io;
lavoravamo dal lunedì al venerdì”, il teste sorella del ricorrente, ha dichiarato che: “Lavoravamo Persona_1 14
da inizio estate fino a fine anno;
sia io che mio fratello che gli altri dipendenti lavoravamo tutti nello stesso periodo per 102 giornate”, mentre il ricorrente ha assunto di aver lavorato nell'anno 2014 dal 1 ottobre al 31 dicembre, nell'anno
2015 dal 29 luglio al 31 dicembre, nell'anno 2016 dal 25 agosto al 31 dicembre;
nell'anno 2018 dal 5 giugno al 31 ottobre;
nell'anno 2019 dal 25 agosto al 31 dicembre;
nell'anno 2020 dal 25 agosto al 31 ottobre.
Nondimeno, larga parte dei testi escussi sono stretti familiari del ricorrente, circostanza che assume rilievo non solo ai fini della valutazione dell'attendibilità, in ragione dello stretto legame familiare, ma anche in relazione al tipo di attività svolta: infatti, dalle dichiarazioni rese dai familiari del ricorrente si evince che la gestione dell'azienda era per lo più familiare, non fondata su rapporti di lavoro subordinati (i cui elementi costitutivi non sono emersi ma, al contrario, sono stati in parte smentiti dall'istruttoria), non limitata non soltanto ai periodi di assunzione ma all'intero anno (infatti il teste Per_1
sorella del ricorrente, ha dichiarato che: “mi è capitato di dare una
[...]
mano alla mia famiglia per la raccolta delle olive se vi era bisogno anche al di fuori dei periodi dell'anno nei quali ero formalmente assunta come bracciante agricola da mio padre”).
Nondimeno, nell'ambito di un quadro probatorio incerto, non può non tenersi conto della circostanza i testi sono stati destinatari di provvedimenti di cancellazione dagli elenchi agricoli per le giornate denunciate per la stessa azienda RB ME.
Orbene, l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. riguarda tutte le persone titolari di un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio, sia in veste di parti principali che di interventori, ai sensi dell'art. 105 dello stesso codice, non solo per fare valere un proprio diritto nei confronti di tutte le parti o di una di esse (intervento principale), ma anche per sostenere le ragioni di alcuna delle parti allorquando ricorra un proprio interesse (intervento adesivo), poiché potrebbero trovarsi nell'alternativa di 15
giurare il falso o di pregiudicare, affermando il vero, un proprio diritto o un proprio interesse di fatto tutelabile in giudizio (Cassazione Civile n. 1369/1989); nel caso di specie, sebbene il confine sia sottile (atteso che i testimoni hanno intrapreso un giudizio nei confronti dell' e hanno subito la cancellazione CP_1
delle giornata agricole indicate per la medesima azienda) non si ravvisa una incapacità a testimoniare.
Infatti, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cassazione civile Sez. 2
- , Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019; Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019, Sez.
3, Sentenza n. 7623 del 18/04/2016).
Nel caso che ci occupa, pur non ravvisandosi un'ipotesi di incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., tuttavia la circostanza che i testimoni abbiano intrapreso azioni giudiziarie nei confronti dell' per le medesime CP_1
ragioni, relativamente agli stessi anni e con riferimento alla medesima azienda, incide sulla valutazione di attendibilità, imposta in ogni caso al giudicante.
Infatti, la sola circostanza che i testimoni abbiano (o abbiano avuto) una causa pendente nei confronti dell' , per le medesime ragioni, avendo subito CP_1
la cancellazione dei rapporti di lavoro denunciati con riferimento alla medesima azienda, o che magari siano stati in posizione di testimonianza reciproca con il 16
ricorrente, a parere di questo giudicante incide sull'attendibilità, avendo i testimoni un interesse concorrente alla prova della sussistenza della realtà aziendale, con un fabbisogno di un certo numero di lavoratori agricoli.
Ed invero, nella specie, in disparte ogni considerazione in ordine all'attendibilità, certamente inficiata dall'interesse alla positiva definizione del giudizio e dai legami familiari che interessano larga parte dei testi, i testi escussi non sono stati precisi nel riferire gli elementi da cui poter desumere la sussistenza di un vincolo di subordinazione, in considerazione delle contraddizioni e imprecisioni emerse dalle dichiarazioni rese, tutte pressoché divergenti tra loro e divergenti rispetto ai fatti dedotti in ricorso.
Ne discende l'integrale rigetto del ricorso.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico della ricorrente, applicando i minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
Infatti, è vero che parte ricorrente ha versato in atti dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
Tuttavia, come evidenziato e ribadito da un condivisibile arresto della
Suprema Corte di Cassazione: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)” ( Cassazione civile, Sez. L - , Sentenza n.
16676 del 04/08/2020) 17
Pertanto, non trova applicazione nel caso di specie il regime di esenzione dalla condanna alla refusione delle spese di lite in caso di soccombenza delineato dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 3497 / 2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso e ogni domanda conseguente;
- Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in €
4638,00, oltre accessori, come per legge.
Locri, 02/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 02/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3497 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giuseppe Zangari, con il quale è elettivamente domiciliato in Bianco
(RC), Via Antonio Spanò n. 23
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Rossella Quarta, con la quale è elettivamente domiciliato in Locri
(RC), Via G. Matteotti n. 48, presso la sede territoriale dell' CP_2
Resistente
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato
Conclusioni: come in atti e nel verbale dell'odierna udienza 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/10/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che ha prestato attività lavorativa a tempo determinato, con la qualifica di bracciante agricolo, alle dipendenze dell'azienda agricola “RB
ME” con sede in Platì (RC), sui fondi ubicati in località “Bettuccia” e
“Santa Barbara”, negli anni dal 2014 al 2020, per 102 giornate per ciascun anno;
- che ha lavorato dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 16:00 e, nel mese di agosto, dalle ore 07:00 alle ore 15:00, percependo una retribuzione giornaliera di circa € 50,00, seguendo le direttive del datore di lavoro e occupandosi della pulizia e della preparazione del terreno, della piantagione, coltivazione e raccolta degli ortaggi e dei frutti di stagione;
- che, tuttavia, ha appreso di essere stato cancellato dagli elenchi dei lavoratori agricoli per i periodi di lavoro indicati;
- che ha proposto ricorso alla competente Commissione Provinciale
I.N.P.S., rimasto privo di esito;
- che è in possesso dei requisiti legittimanti l'iscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di residenza.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: "Voglia
l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis, nel merito: 1)
Accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso l'azienda di RB ME dal 2014 al 2020 per un totale di 102 giornate per anno o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
2) ritenere e dichiarare che, per il lavoro svolto, il ricorrente ha diritto ad essere iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Platì (RC) per gli anni 2014 fino a 2020 per n. 102 giornate lavorative annuali o per quelli che dovessero risultare in corso di causa;
3) ritenere e dichiarare illegittima, inammissibile, comunque, priva di 3
efficacia giuridica, la cancellazione effettuata dall perché tardiva e, CP_1
comunque, in violazione di legge;
4) condannare l' , in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'Avvocato, procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.".
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo l'infondatezza della domanda proposta e concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa ed escussi i testi indicati nel ricorso introduttivo, all'udienza odierna, nessuno è comparso per l' CP_1
All'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va premesso che, in materia di onere della prova, l'articolo 2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
Di contro, colui che si difende deve dare prova delle proprie eccezioni.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia è la cancellazione dagli elenchi nominativi previsti dal D.Lgs. n.
212 del 1946. 4
Orbene, il presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 del 1946 è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore ha fissato in 51.
Il concetto di subordinazione, nonostante la materia del lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cassazione n. 3975/2001).
Conseguentemente, l'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., a fronte della contestazione dello stesso, grava sul lavoratore: tale prova deve essere puntuale e rigorosa, in applicazione dei principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio.
Ciò premesso, possiamo affermare che parte ricorrente non ha adempiuto all'onere sulla stessa incombente.
A tal fine, osserva il giudicante che anche la documentazione prodotta
(comunicazioni ) assume al più carattere indiziario. Pt_2
Infatti, nel caso in cui venga contestata la non genuinità del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, anche la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n. 10529/1996, n. 9290/2000). 5
La cancellazione delle giornate agricole per gli anni 2014 al 2020 è stata comunicata al ricorrente attraverso raccomandate a.r. che richiamano accertamenti eseguiti dall' ricevute in data 1/10/2021. CP_1
Dinanzi alla contestazione della non genuinità dei rapporti di lavoro denunciati, che ha determinato il disconoscimento delle giornate agricole per gli anni dal 2014 e 2020, parte ricorrente avrebbe avuto l'onere di provare la sussistenza di un vincolo di subordinazione e di tutti gli elementi che connotano la subordinazione per i periodi dedotti in ricorso, quali la sottoposizione al potere direttivo del datore di lavoro, lo svolgimento dell'attività descritta, dietro il corrispettivo di una retribuzione, l'obbligo di rispettare un orario di lavoro.
Tale onere incombe sul ricorrente per il solo fatto della contestazione della genuinità del rapporto di lavoro, formalmente notificata con raccomandata a.r. dall' e opposta per negare la liquidazione delle prestazioni conseguenti CP_1
all'iscrizione, indipendentemente dalle modalità con le quali si è svolto l'accertamento ispettivo eseguito dall' richiamato nei provvedimenti di CP_1
cancellazione notificati al ricorrente.
Tuttavia, nessuno degli elementi della subordinazione è emerso dall'istruttoria processuale, atteso che le dichiarazioni rese dai testi escussi sono vaghe, contraddittorie tra loro e in contrasto con quanto reclamato dalla stessa parte ricorrente nel ricorso introduttivo.
Infatti, il ricorrente, nel ricorso introduttivo, assume di aver lavorato nell'anno 2014 dal 1 ottobre al 31 dicembre, nell'anno 2015 dal 29 luglio al 31 dicembre, nell'anno 2016 dal 25 agosto al 31 dicembre, nell'anno 2018 dal 5 giugno al 31 ottobre, nell'anno 2019 dal 25 agosto al 31 dicembre, nell'anno
2020 dal 25 agosto al 31 ottobre, alle dipendenze dell'azienda agricola di
RB ME, percependo una retribuzione giornaliera pari a € 50,00, occupandosi della pulizia e della preparazione del terreno, della stesura delle ale gocciolanti e della posa del telo pacciamante, della piantagione, della coltivazione e della raccolta degli ortaggi di stagione (DO, melanzane, 6
lattuga, peperoni, zucchine, ER), dei frutti di stagione, delle olive per la produzione dell'olio nonché occasionalmente della pesatura e incassettamento di quanto raccolto, di raccogliere il letame degli animali da riutilizzare come concime portando a volte anche loro da mangiare.
A sostengo di quanto dichiarato, ha allegato unicamente le comunicazioni relative ai rapporti di lavoro e non ha allegato altra documentazione Pt_2
relativa al rapporto stesso.
Inoltre, l'istruttoria processuale non ha confermato quanto reclamato nel ricorso, in quanto le dichiarazioni rese sono vaghe contraddittorie e contrastanti tra loro, in ordine agli elementi della subordinazione.
Infatti il teste , peraltro moglie del ricorrente oltre che Testimone_1
dipendente a sua volta dell'azienda RB ME, ha dichiarato che: “Mio marito lavora come bracciante agricolo, alle dipendenze di RB ME che è il padre;
al momento mio marito non lavora;
ha lavorato alle dipendenze del padre dal 2014 al 2020; ma non ricordo se abbia lavorato anche nel 2017; in quegli anni io lavoravo con mio marito alle dipendenze dell'azienda di
RB ME, che si occupava di allevamento di caprini ovini e bovini, di coltivazione dei terreni;
vi erano. alberi da frutta come mandorle fichi prugne o limoni e ortaggi come DO cetrioli peperoni melanzane;
vi erano anche degli ulivi.”.
Il teste ha riferito in maniera imprecisa e vaga in ordine al periodo in cui il ricorrente avrebbe lavorato, alle giornate lavorative svolte e alle mansioni, dichiarando: “ Il ricorrente ha lavorato ogni anno da luglio/agosto fino a ottobre novembre dicembre;
non ricordo con esattezza per quante giornate lavorasse ogni anno, ma più o meno per 101 giornate;
io lavoravo negli stessi periodi;
io mi occupavo della raccolta delle olive o degli ortaggi a seconda di quello che vi era da fare;
mio marito ci aiutava per la raccolta ma si occupava anche di altri lavori più pesanti come la lavorazione del terreno, la pulizia delle stalle degli animali e raccoglieva il letame degli animali per utilizzarlo come 7
concime, inoltre il ricorrente controllava gli animali al pascolo. In quegli anni lavoravo per l'azienda RB ME insieme ad altri familiari come mio marito e i miei cognati, ossia il fratello e la sorella di mio marito e il marito della sorella;
vi erano inoltre dei dipendenti estranei alla famiglia, ma non ricordo quanti fossero né ricordo dei nomi.
Anche l'esercizio del potere direttivo da parte del datore di lavoro è stato descritto in maniera vaga, laddove il concetto di “dire cosa fare” non corrisponde al vincolo che deve connotare il rapporto di lavoro subordinato, che presuppone una sottoposizione al potere datoriale non emersa dalle dichiarazioni del teste, che ha riferito: “ Ci diceva cosa fare il nostro datore di lavoro
RB ME;
lui era sui terreni quasi tutti i giorni;
i terreni sono collocati in contrada BE e a Santa Barbara, nel comune di Platì, non so se l'azienda è attiva attualmente, ci sono ancora degli animali ma noi dipendenti non stiamo più lavorando, non so se l'azienda sia aperta o chiusa ma noi dipendenti non stiamo andando. Avevamo un orario di lavoro da rispettare: dalle 8:00 alle 16:00 con una pausa pranzo dalle 12:00 alle 13:00; però nel periodo estivo nei mesi di luglio e agosto lavoravamo dalle 7:00 alle 15:00 sempre con una pausa pranzo di un'ore: lavoravamo dal lunedì al venerdì e a volte anche di sabato a seconda die lavori che vi erano da fare;
: ad esempio nel periodo della raccolta delle olive che inizia da settembre/ ottobre e termina ad aprile lavoravamo anche di sabato;
anche io e mio marito ci occupavamo della raccolta delle olive;
si occupavano della raccolta delle olive per tutto il periodo delle olive fino ad aprile i dipendenti, tra cui io e mio marito;
inoltre mio marito si occupava della pesatura delle olive per portale poi al frantoio. percepivamo una retribuzione di € 50,00 al giorno;
ci pagava il sig. RB ME e quando ci pagava dovevamo andare nel suo ufficio a Platì in via Mazzini;
nello stesso ufficio andavamo a prendere la busta paga;
eravamo pagati in contanti;
ci pagava a volte ogni 15 giorni e a volte ogni fine mese, anzi intendo precisare 8
che l'ufficio in via Mazzini non era di proprietà RB ME ma era l'ufficio del nostro consulente del lavoro”.
Peraltro, il teste ha dichiarato che: “Mi sono state cancellate tutte le giornate lavorative svolte per l'azienda RB ME;
ho fatto causa all' avverso la cancellazione, che è ancora in corso;
mio marito non è CP_1
stato chiamato come testimone nella mia causa: per i rapporti di lavoro che mi sono stati cancellati alle dipendenze dell'azienda RB ME ho ricevuto prestazioni come l'indennità di disoccupazione e indennità di malattia”
Ancora il este , cognato del ricorrente (avendo Testimone_2
sposato la sorella , ha riferito che: “Il ricorrente lavorava Persona_1
come bracciante agricolo;
ora non lavora più come bracciante agricolo e non so che lavoro faccia attualmente;
il ricorrente ha lavorato come bracciante agricolo insieme a me dal 2014 al 2016 e poi dal 2018 al 2020; abbiamo lavorato insieme in contrada BE e a Santa Barbara nel comune di Platì presso l'azienda agricola di RB ME, che è il padre di Pt_1
e mio suocero;
nel 2017 mio cognato non ha lavorato
[...] Parte_1
per l'azienda di RB ME;
io invece ho lavorato anche nel 2017;io e il ricorrente facevamo lo stesso lavor o;
ci occupavamo di piantare i prodotti di stagione come DO melanzane cetrioli;
inoltre nell'azienda vi erano anche dei bovini e mio cognato si occupava anche degli animali, Parte_1
pulendo il letame che veniva usato come concime per gli ortaggi e ogni tanto si occupava anche del pascolo degli animali, in base a quello che gli diceva il datore di lavoro RB ME;
il ricorrente lavorava la terra per poi piantare gli ortaggi;
sui terreni vi erano anche alberi di frutti come mandorle pesche;
inoltre vi erano degli ulivi;
il ricorrente si occupava anche della raccolta sia delle olive che dei frutti;
insieme a noi lavorava la signora che è la moglie di mio cognato , mia moglie Testimone_1 Parte_1
; eravamo circa 10 dipendenti e gli altri erano estranei alla Persona_1
famiglia ma non ricordo i loro nomi. Io e il sig. lavoravamo Parte_1 9
più o meno negli stessi periodi dell'anno da agosto a ottobre o da settembre a fine anno;
se ben ricordo nel 2018 abbiamo lavorato da giugno ad ottobre;
lavoravamo sempre più o meno nella fascia temporale che ho indicato e fino a fineanno;
il ricorrente lavorava per 101/102 giornate ogni anno e anche io;
lavoravamo dal lunedì al venerdì. L'orario di lavoro era, nei mesi meno caldi, dalle 8:00 alle 16:00, con una pausa pranzo dalle 12:00 alle 13:00; nei mesi più caldi come ad agosto lavoravamo dalle 7:00 alle 15:00 con una pausa pranzo dalle 11:00 alle 12:00; ci diceva cosa fare il sig. RB ME, che veniva quasi tutti i giorni sui terreni per dirci cosa fare. Percepivamo una retribuzione di circa € 50 al giorno;
eravamo pagati ogni 15 giorni e a volte anche a fine mese;
eravamo pagati in contanti;
ci pagava il sig. RB ME presso gli uffici dell'azienda che si trovavano in via Giuseppe Mazzini a Platì; il sig.
RB ME ci pagava personalmente;
avevamo busta paga”.
Infine, il teste, che è stato generico e vago nella descrizione del rapporto di lavoro e delle fasce temporali in cui il rapporto si sarebbe svolto, che non corrispondono alle fasce temporali indicate nel ricorso, ha dichiarato che: “Mi sono state cancellate tutte le giornate lavorative denunciate per l'azienda
RB ME;
avverso la cancellazione ho fatto causa all' che è CP_1
ancora in corso;
il sig. è stato chiamato come testimone nella Parte_1
mia causa;
con riferimento ai rapporti che mi sono stati cancellati alle dipendenze di RB ME ho percepito negli anni prestazioni come indennità di disoccupazione e indennità di malattia;
sono stato imputato per questa vicenda in un procedimento penale che si è concluso con l'assoluzione; anche il sig. è stato imputato in un procedimento penale per i Parte_1
medesimi fatti ed è stato assolto
Il teste sorella del ricorrente, ha dichiarato che: “Sono Persona_1
la sorella del ricorrente;
mio fratello lavorava come Parte_1
bracciante agricolo;
ora non lavora più come bracciante agricolo e non so se lavora;
Mio fratello ha lavorato come bracciante agricolo dal Parte_1 10
2014 al 2020 ma non ricordo se ha lavorato anche nel 2017; lavorava in
CO BE e a Santa Barbara nel comune di Platì, alle dipendenze di
RB ME che è mio padre;
anche io lavoravo negli stessi periodi alle dipendenze dell'azienda di RB ME, anche se io e mio fratello svolgevamo lavoro diversi;
Mio fratello si occupava di lavori più pesanti;
infatti usava il trattore lavorava la terra la coltivava;
inoltre si occupava di incassettare le olive di pesare le olive, raccoglieva il letame degli animali per usarlo come concime;
infatti vi erano anche degli animali presso i terreni, ossia ovini e bovini e mi sembra caprini ma non ricordo bene;
mio fratello si occupava anche degli animali;
si occupava anche della raccolta delle olive che facevamo tutti insieme ma per lo più il ricorrente pesava le olive e le incassettava;
il periodo delle olive mi sembra che inizi ad ottobre e termini ad aprile;
tutti noi dipendenti ci occupavamo della raccolta delle olive per tutto il periodo;
sui terreni, in base al periodo, vi erano anche gli ortaggi;
poi vi erano le mandorle e le prugne;
il ricorrente si occupava di coltivare tali piante di piantarle e della raccolta. Non ricordo esattamente quanti dipendenti vi fossero in quel periodo oltre me e mio fratello;
ricordo solo i familiari, che erano
, che è un altro mio fratello Parte_1 Persona_2 Tes_2
che è mio marito, che è mia madre,
[...] Persona_3 Tes_1
che è la moglie di;
oltre ai familiari vi erano anche
[...] Parte_1
altri dipendenti dei quali non ricordo i nomi anche se li ricordo fisicamente;
non ricordo però quanti fossero”.
In particolare, il teste, riferendo in maniera generica in ordine ai periodi lavorativi, non ha confermato quanto reclamato nel ricorso, riferendo che: “
Lavoravamo da inizio estate fino a fine anno;
sia io che mio fratello che gli altri dipendenti lavoravamo tutti nello stesso periodo per 102 giornate. Lavoravamo dal lunedì al venerdì; l'orario di lavoro era dalle 7:00 alle 16:00 con la pausa pranzo;
invece nel mese di agosto lavoravamo dalle 7:00 alle 15:00 sempre con un'ora di pausa pranzo. Ci diceva cosa fare il datore di lavoro RB 11
ME che era sui terreni quasi ogni giorno;
io me lo ricordo sempre.
Percepivamo per il lavoro svolto con una retribuzione di € 50,00 al giorno;
venivamo pagati ogni 15 del mese e a volte anche a fine mese;
eravamo pagati in contanti;
ci pagava personalmente il sig. RB ME presso gli uffici in via Mazzini in Platì, dove vi erano gli uffici di RB ME;
avevamo busta paga”.
Nondimeno, il teste ha dichiarato che: “Mi sono state cancellate tutte le giornate lavorative denunciate per l'azienda RB ME;
avverso la cancellazione ho fatto causa all che è ancora in corso;
non so se mio CP_1
fratello sia stato chiamato come testimone nella mia causa;
Parte_1
sono stata imputata in un procedimento penale per i fatti sui quali ho riferito;
anzi non ricordo se sono stata imputata in un procedimento penale per i fatti che ho narrato;
non so se mio fratello sia stato imputato in un Parte_1
procedimento penale per i fatti sui quali ho riferito”.
Infine, in maniera significativa, il teste ha dichiarato che: “ mi è capitato di dare una mano alla mia famiglia per la raccolta delle olive se vi era bisogno anche al di fuori dei periodi dell'anno nei quali ero formalmente assunta come bracciante agricola da mio padre”
Il teste ha dichiarato che: “Non sono parente del ricorrente Tes_3
; ma lo conosco in quanto abbiamo lavorato insieme nel 2019 Parte_1
alle dipendenze di RB ME, che era il titolare di un'azienda agricola;
io ho lavorato per tale azienda solo nel 2019, da fine agosto fino al 31 dicembre per 102 giornate lavorative;
il sig., nel 2019 ha Parte_1
lavorato nello stesso periodo, penso per lo stesso numero di giornate;
Pt_1
è il figlio di RB ME titolare dell'azienda; nel periodo in cui
[...]
ho lavorato vedevo il sig. ogni giorno. L'azienda si occupava Parte_1
di coltivazione di olive di ortaggi come DO EN zucchine SE ER;
inoltre, vi erano degli animali;
ricordo che vi erano ovini caprini e bovini. Io mi occupavo della raccolta delle olive;
a tal fine mettevo le reti;
12
raccoglievo gli ortaggi. Il sig. si occupava di preparare il Parte_1
terreno prima di mettere le reti per le olive, puliva il letame degli animali, metteva gli ortaggi nelle cassette dava da mangiare agli animali o li portava al pascolo;
non lavoravamo fianco a fianco ma lo vedevo lavorare;
ad esempio quando mettevamo le reti lui batteva le piante per far cadere le olive;
l'ho visto portare da mangiare agli animali e anche portare gli animali al pascolo;
insieme al ricorrente faceva lo stesso lavoro per lo più il cognato ME, ma c'erano anche altri ragazzi che li aiutavano;
io vedevo il ricorrente durante la giornata;
ad esempio puliva il letame la mattina ma anche durante la giornata e io lo vedevo lavorare mentre lavoravo;
gli animali erano collocati in una stalla che si vedeva dai terreni sui quali io lavoravo;
l'azienda era divista tra le località di santa barbara e Bettucia e il ricorrente portava gli animali al pascolo tra le due località; le due località non erano vicine;
io lavoravo per lo più a Bettucia ma sono andata anche a Santa Barbara a raccogliere gli ortaggi;
la stalla era a Bettucia;
gli ortaggi erano Santa Barbara dove vi erano solo poche piante di ulivo;
mentre a Bettucia vi erano pochi ortaggi e vi era la maggior parte delle piante di ulivo. Io lavoravo dalle 8:00 alle 16:00 con una pausa pranzo dalle 12:00 alle 13:00; quando faceva caldo iniziavamo alle 7:00
e lavoravamo fino alle 15:00; il sig. aveva lo stesso orario di Parte_1
lavoro; lavoravo dal lunedì al venerdì ; anche il sig. lavorava Parte_1
dal lunedì al venerdì Mi diceva cosa fare RB ME che era il datore di lavoro ma a volte mi diceva cosa fare anche il figlio;
al sig. Parte_1
era il padre RB ME che diceva cosa fare;
il sig. Parte_1
RB ME veniva nell'azienda per dirci cosa fare ma non veniva ogni giorno;
a volte diceva al figlio cosa dovevamo fare, oppure ce lo diceva prima.
Nel 2019 eravamo in molti a lavorare alle dipendenze di RB ME;
non ricordo quanti ma ricordo qualche nome tra cui Testimone_4 [...]
, , , che era la Per_4 CP_3 Persona_5 Testimone_1
moglie di , che era la figlia di RB Parte_1 Persona_1 13
ME; lavoravamo tutti insieme. Percepivo una retribuzione di circa € 50 al giorno;
mi pagava RB ME in contanti, a volte ogni 15 del mese e a volte a fine mese;
avevo busta paga;
penso che anche il sig. Parte_1
percepisse una retribuzione: non ho mai visto il sig. RB ME consegnare dei soldi al sig. ; infatti ci chiamava singolarmente Parte_1
per consegnare la retribuzione”.
Infine, il teste ha dichiarato che: “Mi sono state cancellate le giornate lavorative denunciate per l'azienda RB ME nel 2019; ho fatto causa all' avverso la cancellazione e l'ho vinta;
il sig. non è CP_1 Parte_1
stato chiamato come testimone nella mia causa”.
Orbene, dall'istruttoria processuale non sono emersi gli elementi che devono connotare un rapporto di lavoro subordinato, dinanzi alla contestazione della non genuinità dello stesso, atteso tutte le dichiarazioni sono divergenti tra loro in ordine agli elementi che connotano la subordinazione (quali l'obbligo di rispettare un orario di lavoro, l'ammontare della retribuzione e le modalità di percezione della stessa l'attività svolta dall'azienda e 'attività svolta dal ricorrente) e sono divergenti rispetto a quanto dichiarato dal ricorrente.
Infatti, con riferimento ai periodi nei quali il ricorrente avrebbe lavorato, diversamente da quanto dichiarato nel ricorso, il teste Testimone_1
moglie del ricorrente, ha dichiarato che: “Il ricorrente ha lavorato ogni anno da luglio/agosto fino a ottobre novembre dicembre;
non ricordo con esattezza per quante giornate lavorasse ogni anno, ma più o meno per 101 giornate;
io lavoravo negli stessi periodi”, il teste ha dichiarato che: “Io Testimone_2
e il sig. lavoravamo più o meno negli stessi periodi dell'anno Parte_1
da agosto a ottobre o da settembre a fine anno;
se ben ricordo nel 2018 abbiamo lavorato da giugno ad ottobre;
lavoravamo sempre più o meno nella fascia temporale che ho indicato e fino a fine anno;
il ricorrente lavorava per
101/102 giornate ogni anno e anche io;
lavoravamo dal lunedì al venerdì”, il teste sorella del ricorrente, ha dichiarato che: “Lavoravamo Persona_1 14
da inizio estate fino a fine anno;
sia io che mio fratello che gli altri dipendenti lavoravamo tutti nello stesso periodo per 102 giornate”, mentre il ricorrente ha assunto di aver lavorato nell'anno 2014 dal 1 ottobre al 31 dicembre, nell'anno
2015 dal 29 luglio al 31 dicembre, nell'anno 2016 dal 25 agosto al 31 dicembre;
nell'anno 2018 dal 5 giugno al 31 ottobre;
nell'anno 2019 dal 25 agosto al 31 dicembre;
nell'anno 2020 dal 25 agosto al 31 ottobre.
Nondimeno, larga parte dei testi escussi sono stretti familiari del ricorrente, circostanza che assume rilievo non solo ai fini della valutazione dell'attendibilità, in ragione dello stretto legame familiare, ma anche in relazione al tipo di attività svolta: infatti, dalle dichiarazioni rese dai familiari del ricorrente si evince che la gestione dell'azienda era per lo più familiare, non fondata su rapporti di lavoro subordinati (i cui elementi costitutivi non sono emersi ma, al contrario, sono stati in parte smentiti dall'istruttoria), non limitata non soltanto ai periodi di assunzione ma all'intero anno (infatti il teste Per_1
sorella del ricorrente, ha dichiarato che: “mi è capitato di dare una
[...]
mano alla mia famiglia per la raccolta delle olive se vi era bisogno anche al di fuori dei periodi dell'anno nei quali ero formalmente assunta come bracciante agricola da mio padre”).
Nondimeno, nell'ambito di un quadro probatorio incerto, non può non tenersi conto della circostanza i testi sono stati destinatari di provvedimenti di cancellazione dagli elenchi agricoli per le giornate denunciate per la stessa azienda RB ME.
Orbene, l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. riguarda tutte le persone titolari di un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio, sia in veste di parti principali che di interventori, ai sensi dell'art. 105 dello stesso codice, non solo per fare valere un proprio diritto nei confronti di tutte le parti o di una di esse (intervento principale), ma anche per sostenere le ragioni di alcuna delle parti allorquando ricorra un proprio interesse (intervento adesivo), poiché potrebbero trovarsi nell'alternativa di 15
giurare il falso o di pregiudicare, affermando il vero, un proprio diritto o un proprio interesse di fatto tutelabile in giudizio (Cassazione Civile n. 1369/1989); nel caso di specie, sebbene il confine sia sottile (atteso che i testimoni hanno intrapreso un giudizio nei confronti dell' e hanno subito la cancellazione CP_1
delle giornata agricole indicate per la medesima azienda) non si ravvisa una incapacità a testimoniare.
Infatti, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cassazione civile Sez. 2
- , Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019; Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019, Sez.
3, Sentenza n. 7623 del 18/04/2016).
Nel caso che ci occupa, pur non ravvisandosi un'ipotesi di incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., tuttavia la circostanza che i testimoni abbiano intrapreso azioni giudiziarie nei confronti dell' per le medesime CP_1
ragioni, relativamente agli stessi anni e con riferimento alla medesima azienda, incide sulla valutazione di attendibilità, imposta in ogni caso al giudicante.
Infatti, la sola circostanza che i testimoni abbiano (o abbiano avuto) una causa pendente nei confronti dell' , per le medesime ragioni, avendo subito CP_1
la cancellazione dei rapporti di lavoro denunciati con riferimento alla medesima azienda, o che magari siano stati in posizione di testimonianza reciproca con il 16
ricorrente, a parere di questo giudicante incide sull'attendibilità, avendo i testimoni un interesse concorrente alla prova della sussistenza della realtà aziendale, con un fabbisogno di un certo numero di lavoratori agricoli.
Ed invero, nella specie, in disparte ogni considerazione in ordine all'attendibilità, certamente inficiata dall'interesse alla positiva definizione del giudizio e dai legami familiari che interessano larga parte dei testi, i testi escussi non sono stati precisi nel riferire gli elementi da cui poter desumere la sussistenza di un vincolo di subordinazione, in considerazione delle contraddizioni e imprecisioni emerse dalle dichiarazioni rese, tutte pressoché divergenti tra loro e divergenti rispetto ai fatti dedotti in ricorso.
Ne discende l'integrale rigetto del ricorso.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico della ricorrente, applicando i minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
Infatti, è vero che parte ricorrente ha versato in atti dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
Tuttavia, come evidenziato e ribadito da un condivisibile arresto della
Suprema Corte di Cassazione: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)” ( Cassazione civile, Sez. L - , Sentenza n.
16676 del 04/08/2020) 17
Pertanto, non trova applicazione nel caso di specie il regime di esenzione dalla condanna alla refusione delle spese di lite in caso di soccombenza delineato dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 3497 / 2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso e ogni domanda conseguente;
- Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in €
4638,00, oltre accessori, come per legge.
Locri, 02/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci