Ordinanza collegiale 7 novembre 2025
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 13/04/2026, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01086/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02396/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2396 del 2023, proposto da
LL TT, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Currao, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Filippa Morina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NA LA, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
in parte qua della graduatoria per n. 144 posti di operatore socio sanitario (oss) per il bacino della Sicilia orientale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il dott. DR NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con istanza n. 01285019 (doc. 6 della produzione attorea e doc. 3 di parte resistente) la Sig.ra LL TT ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 144 posti per il profilo professionale di Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.), categoria BS, bacino Sicilia Orientale, bandito dall’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Catania con delibera n. 853/2019 (successivamente modificata con delibera n. 891/2019: doc. 3 TT), unitamente a procedura di mobilità volontaria.
2. Il bando prevedeva l’attribuzione di un massimo di 60 punti per le prove d’esame (rispettivamente: prova pratica e orale) e di 40 per i titoli; così ripartiti: massimo 15 punti per i titoli di carriera; 12 per i titoli accademici e di studio (diversi da quelli di ammissione); 5 per pubblicazioni e titoli scientifici; 8 per il curriculum formativo e professionale (doc. 4 TT, pagg. 32 e 33). Per la valutazione dei titoli lo stesso bando rinviava ai criteri fissati dall’art. 11 DPR 220/2001 (doc. 4 cit., pag. 31).
3. Nella graduatoria finale, approvata con delibera n. 1390 del 20 settembre 2023 (doc. 2 TT), la ricorrente si è classificata tra gli idonei non vincitori al 788° posto, con un totale di 50 punti; così distribuiti: 26 per la prova pratica; 24 per la prova orale; 0 per i titoli.
4. Con istanza del 18 aprile 2023, reiterata il 24 maggio 2023 (docc. A e C depositati il 25 settembre 2025), la ricorrente ha chiesto la riforma in autotutela del punteggio assegnato, lamentando il mancato riconoscimento di punti ritenuti spettanti per titoli di studio e professionali e per titoli di carriera. L’Amministrazione ha respinto l’istanza con verbale n. 10 del 6 luglio 2023, confermando la valutazione svolta.
5. Quindi con il ricorso in epigrafe, la Sig.ra TT ha impugnato la predetta delibera n. 1390/2023 -nella parte in cui non l’ha inserita nell’elenco dei vincitori con il punteggio di 57,76- per il motivo che appresso si riporta:
“ Eccesso di potere per violazione di regole fissate nel bando e, in particolare, nell’allegato (A) ”
La ricorrente lamenta, in sintesi, l’omessa valutazione dei seguenti titoli di studio e professionali: a) diploma di scuola media superiore, ulteriore a quello necessario per partecipare alla selezione, per il quale le spetterebbero 0,25 punti; b) partecipazione a due corsi di aggiornamento con accreditamento ECM, per 0,08 punti; c) partecipazione a quattordici corsi di aggiornamento attinenti senza esami finali, per 0,28 punti; nonché del titolo di carriera relativo al servizio prestato per complessivi 143 mesi presso la struttura accreditata “ LL LA ” con la qualifica di “ assistente socio-sanitario ”, per 7,15 punti. La ricorrente ha precisato di aver regolarmente inserito i titoli di carriera nell’apposita sezione della domanda di partecipazione telematica e di aver dichiarato gli altri titoli (di studio e professionali) nel curriculum vitae allegato alla domanda, costituente con essa un unicum e redatto in forma di autocertificazione. Si duole inoltre che, nonostante la sua istanza di autotutela, l’amministrazione non abbia mai esplicitato le ragioni della mancata attribuzione dei punteggi e non abbia attivato il soccorso istruttorio per sanare quello che -in tesi- dovrebbe al più configurarsi quale mero errore formale nell’inserimento dei titoli di studio e professionali, in violazione dei principi di buon andamento e correttezza; tanto a fronte del dispiegamento dell’istituto a beneficio di altri candidati.
6. Si è costituita in giudizio l’ASP di Catania, che, con documenti e memoria depositata il 2 maggio 2025, si è opposta all’accoglimento del ricorso, rilevando come la mancata valutazione dei titoli di studio e dei corsi di aggiornamento sia coerente alla previsione del bando in base alla quale i predetti titoli dovevano essere autocertificati mediante inserimento nelle apposite sezioni della piattaforma informatica, a pena di mancata valutazione, anche se elencati nel curriculum vitae. Quanto ai titoli di carriera, l’ASP ha, invece, eccepito la congruità della motivazione sulla mancata assegnazione dei punti nell’ambito del proprio potere discrezionale, come risulterebbe dalla scheda di valutazione comunicata alla ricorrente (doc. 7 di parte resistente), e osservato altresì che l’istanza di autotutela era stata esaminata e respinta con il menzionato verbale n. 10 del 6 luglio 2023 (doc. 5 di parte resistente).
7. Con successive memorie, la ricorrente ha replicato alle difese dell’Amministrazione, ribadendo di aver correttamente inserito i titoli di carriera nell’apposita sezione della domanda e che, pertanto, la loro mancata valutazione sarebbe del tutto immotivata, non avendo l’ASP mai contestato la loro effettiva sussistenza e valutabilità. Ha inoltre invocato il principio di non contestazione di cui all’art. 64 cod. proc. amm. e insistito sulla doverosità del soccorso istruttorio per i titoli di studio e professionali, trattandosi di errore formale e facilmente emendabile.
8. Con ordinanza n. 3164/2025, questo Tribunale ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti collocati in posizione utile nella graduatoria finale.
9. Con istanza depositata il giorno 11 novembre 2025 il Ministero dell’Interno - Questura di Catania, erroneamente costituitosi in giudizio, ha domandato la cancellazione degli atti depositati nel fascicolo.
10. All’udienza pubblica del 26 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
- Capo I
In limine , in accoglimento dell’istanza del giorno 11 novembre 2025, il collegio dispone la cancellazione dal fascicolo di causa degli atti depositati dal Ministero dell’Interno - Questura di Catania, attesa la manifesta erroneità della costituzione nella controversia in oggetto. Per l’effetto, l’amministrazione statale non figura neppure nell’epigrafe della presente sentenza.
- Capo II
Deve, poi, darsi atto della regolare integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, in esecuzione dell’ordinanza di questo Tribunale n. 3164/2025 secondo le modalità ivi stabilite.
- Capo III
Ancora in via preliminare deve riconoscersi la persistente titolarità in capo alla ricorrente di un interesse concreto e attuale all’impugnativa dell’avversata delibera n. 1390/2023 (di approvazione della graduatoria finale del concorso).
Se è vero, infatti, che -a dispetto di quanto allegato a pag. 2 del ricorso- l’ASP di Catania ha riscontrato l’istanza di riesame in autotutela della ricorrente con verbale n. 10 del 6 luglio 2023 (doc. 5 di parte resistente), nondimeno la disamina dell’atto (che sul punto si limita ad affermare: “ La Commissione prende in esame le richieste dei singoli candidati e procede caso per caso a esaminare le richieste di Revisione dei punteggi. La Commissione procede a confermare i punteggi di tutti i richiedenti ad eccezione del candidato DE AR ”) rivela -come correttamente eccepito dalla deducente a pag. 3 della memoria del 10 febbraio 2026- il difetto di reale motivazione a suffragio della statuizione confermativa. In specie, dal richiamato tenore letterale dell’atto non emerge che, quanto meno rispetto alla posizione della ricorrente, l’amministrazione sia effettivamente entrata nel merito dell’istanza di riesame né che, nel ribadire la sfavorevole valutazione dei titoli, abbia espresso alcuna nuova motivazione rispetto a quella iniziale. L’assenza di una rinnovata ponderazione porta a qualificare il verbale n. 10/2023 -in parte qua - come atto meramente confermativo e, di conseguenza, inidoneo ad assorbire e sostituire quello confermato. Con il corollario che l’interesse al ricorso rinviene ancora il suo radicamento nell’originaria delibera di approvazione della graduatoria: quale persistente, attuale fonte di regolazione del rapporto controverso.
- Capo IV
1) Nel merito, il gravame è parzialmente fondato, nei sensi e nei limiti appresso specificati.
2) Il primo nucleo censorio, che attinge l’omessa attribuzione di punti per titoli di studio -e cioè: un diploma di scuola media superiore, ulteriore a quello necessario per accedere alla selezione; nonché la partecipazione a due corsi di aggiornamento con accreditamento ECM e a quattordici corsi di aggiornamento attinenti senza esami finali- è infondato.
Nel disciplinare le modalità di presentazione della domanda e documentazione dei requisiti mediante sistema informatico, l’allegato A del bando di concorso, prescriveva l’allegazione da parte dei candidati di un curriculum formativo e professionale, utile anche a documentare “ ogni eventuale titolo non dichiarabile attraverso la procedura informatizzata ”; espressamente precisando, però, al contempo che “ i titoli previsti dall’applicazione informatica dovranno essere autocertificati mediante inserimento nelle apposite sezioni, pena la loro mancata valutazione ancorché elencati nel curriculum medesimo ” (doc. 4 di parte ricorrente e doc. 5 dell’ASP di Catania, pag. 26).
L’autocertificazione dei titoli mediante compilazione degli specifici campi dedicati nel modulo informatico era quindi l’unica forma ammessa dalla lex specialis per l’allegazione di tali requisiti. La dichiarazione tramite curriculum si configurava come modalità residuale; circoscritta ai soli titoli non altrimenti documentabili.
Nell’allegazione dei titoli di studio, la ricorrente non si è conformata alle prescrizioni indicate. Nel modulo di domanda ella ha omesso di compilare la specifica sezione ad essi dedicata (come attestato dalla dicitura: “ Nessun titolo accademico o di studio inserito ”: doc. 6 TT, pag. 3), dichiarandone, al contrario, il possesso nel contesto del curriculum vitae (doc. 7 TT, pag. 3 e ss.).
2.1) Tanto chiarito in fatto, la mancata attribuzione di punti per i titoli di studio, quale conseguenza della non corretta allegazione dei requisiti, resiste alle critiche ricorsuali.
Anzitutto, la predetta clausola sull’autocertificazione dei titoli non è oggetto di specifica impugnazione da parte della ricorrente, le cui doglianze si focalizzano soltanto sull’emendabilità dell’errore e sulla mancata attivazione del soccorso istruttorio.
Ad estendere il gravame alla lex specialis non può ritenersi sufficiente la richiesta (di mero stile) nell’epigrafe del ricorso di “ annullamento di ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente ”; ciò in conformità al fermo indirizzo per cui, per radicarne l’impugnazione, non basta il generico richiamo, nell’epigrafe del ricorso, alla richiesta di annullamento di atti o la mera citazione di un atto nel corpo del ricorso stesso, in quanto i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente inseriti nell’oggetto della domanda e a questi devono essere direttamente collegate le specifiche censure; ciò perché solo l’inequivoca indicazione del petitum dell’azione di annullamento consente alle controparti la piena esplicazione del loro diritto di difesa (Cons. Stato, sez. VII, 17 gennaio 2023, n. 579).
Sotto altro profilo, è peraltro noto che il bando di concorso (o di gara) non ha valenza regolamentare, bensì di atto generale. Da tale qualificazione discende che neppure può essere disapplicato dal giudice, ma soltanto annullato a seguito della proposizione di rituale azione demolitoria.
In definitiva, la legittimità e cogenza della prescrizione del bando in oggetto non sono in discussione e restano, dunque, estranee al thema decidendum .
2.2) Da quanto sopra, non è predicabile in specie l’attivazione del soccorso istruttorio.
Il bando, costituendo la lex specialis del concorso, dev’essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l’amministrazione si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (cfr. Cons. Stato sez. V, 16 maggio 2025, n. 4193).
Se ne ricava che, proprio in ossequio agli anzidetti principi, a fronte dell’omessa presentazione da parte della ricorrente della dichiarazione relativa ai titoli di studio nella forma espressamente prescritta a pena di non valutabilità del requisito, non era prospettabile in capo all’amministrazione alcuna discrezionalità. Il riconoscimento della possibilità di emendare l’errore, determinando nella sostanza la disapplicazione della comminatoria di non valutabilità dei titoli non correttamente dichiarati, avrebbe comportato infatti la violazione dell’autovincolo al quale la stessa amministrazione si era assoggettata.
E’ stato del resto affermato in giurisprudenza che: “ Il soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con un altro principio generale, che è quello dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione e che possano incidere sulla posizione di altri candidati (salvo ciò che attenga alla propria identità), con l'effetto che in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente (si tratti di gara o di altro tipo di concorso), l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando. ” (Cons. Stato Sez. V, 23 novembre 2022, n. 10325; T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, 5 maggio 2023, n. 7630; T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 7 giugno 2023, n. 3521).
Di qui, l’infondatezza della doglianza.
3) Quanto all’ulteriore nucleo censorio, con cui la deducente si duole del mancato riconoscimento di punti per titoli di carriera, valgono le considerazioni che seguono.
In proposito la ricorrente, stavolta nel rispetto delle modalità di allegazione dei titoli, ha dichiarato di aver prestato attività lavorativa presso la struttura “ LL LA ” con la qualifica di “ assistente socio-sanitario ”.
Più nel dettaglio, ella ha allegato un periodo di lavoro di 108 mesi (dall’1.11.2010 al 28.10.2019) a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale C del pertinente CCNL e quattro periodi lavorativi (rispettivamente di: 2 mesi, dal 2.5.2005 al 30.6.2005; 16 mesi dall’1.7.2005 al 18.10.2006; 9 mesi, dal 15.1.2007 al 30.9.2007; 8 mesi dal 23.1.2008 al 30.9.2008) a tempo pieno e determinato nella categoria B del medesimo CCNL (doc. 6 TT, pag. 3).
La ricorrente ha, inoltre, documentato che detta struttura è accreditata con il Servizio Sanitario Regionale con decreto n. 2697 del 30 novembre 2007 dell’Assessorato Regionale della Salute e convenzionata fino al 31.12.2019 in virtù di accordo sottoscritto il 19.1.2017 (docc. 6, 8, e A TT).
Ciò posto, la scheda di valutazione elaborata dalla commissione giudicatrice ha giustificato l’attribuzione di zero punti, quanto al primo periodo lavorativo, con la motivazione che il profilo professionale è inferiore alla posizione messa a bando e, quanto ai restanti periodi, con la motivazione che la struttura non era convenzionata con il Servizio Sanitario Regionale (doc. 7 di parte resistente).
Come lamentato dalla ricorrente tali ragioni giustificative entrano in urto, tuttavia, con la lex specialis, benché nei limiti che appresso si espongono.
3.1) Invero, a pag. 31 dell’allegato A del bando è espressamente affermato che “ ai fini della valutazione dei titoli [la commissione esaminatrice] si atterrà ai criteri di cui all’art. 11 del DPR 220/01 ” (doc. 4 TT).
Tale norma dispone a sua volta al comma 1 n. 1) che: “ i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del presente regolamento e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso ”.
L’art. 21 ivi richiamato stabilisce, al comma 3, che: “ Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato, per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza ”.
Di qui, in primo luogo, l’illegittimità del mancato riconoscimento di punti per il periodo di 108 mesi di lavoro a tempo pieno e indeterminato in un profilo professionale immediatamente inferiore a quello in concorso, giacché, in virtù del rinvio operato dalla clausola del bando, tanto vìola il combinato disposto degli artt. 11 e 21 del DPR n. 220/2001, il quale imponeva invece di valutare il predetto periodo per il 25% della sua durata e, quindi, di attribuire, rispetto alla durata così commisurata, un punteggio non superiore al 50% per l’attività prestata nello stesso profilo messo a bando.
Quanto, invece, ai restanti periodi lavorativi, la circostanza che, all’epoca, la struttura sanitaria datrice di lavoro della ricorrente non fosse ancora convenzionata con il Servizio Sanitario (essendo il relativo accordo intervenuto solo a far data dal 19.1.2017) non consentiva, tuttavia, di obliterarne la rilevanza ai fini del punteggio.
L’utilizzo nel citato art. 21 comma 3 DPR 220/2001 della congiunzione disgiuntiva " o " implica che la presenza di uno solo dei due requisiti (e dunque anche soltanto l’accreditamento) sia di per sé sufficiente a rendere il servizio valutabile.
A diversa conclusione non orienta la prescrizione, a pag. 12 del citato allegato A del bando, secondo la quale “ I titoli valutabili con i relativi punteggi sono quelli di cui alla allegata tabella ” (che, a sua volta fa riferimento esclusivo alle strutture “ convenzionate ” con il Servizio Sanitario Nazionale: doc. 4 TT, pagg. 12 e 44). La menzionata prescrizione concerne, infatti, la procedura di mobilità volontaria, contestualmente avviata a quella di concorso per cui è controversia, e non quest’ultima; rispetto alla quale opera pertanto l’integrale rinvio al combinato disposto degli artt. 11 e 21 DPR 220/2001.
Ne consegue che, giacché la struttura “ LL LA ” è accreditata, come detto, in virtù di D.A. n. 2697 del 30/11/2007 dell’Assessorato della Salute pubblicato su GURS Regione Sicilia n. 59 del 21/12/2007, la commissione esaminatrice avrebbe dovuto valorizzare l’attività prestata dalla ricorrente presso tale struttura sotto il vigore del predetto accreditamento, vale a dire: (oltre all’indicato periodo di 108 mesi anche) il periodo di 8 mesi corrente dal 23.1.2008 al 30.9.2008.
Per lo stesso motivo -e a dispetto di quanto preteso dalla ricorrente- non possono viceversa essere valorizzati, quali titoli di carriera, gli ulteriori periodi lavorativi antecedenti alla data dell’accreditamento, per radicale carenza del requisito normativamente prescritto.
4) In definitiva, il ricorso è meritevole di parziale accoglimento limitatamente al mancato riconoscimento di punti per i titoli di carriera corrispondenti:
- al periodo di 108 mesi di attività lavorativa prestata in un profilo professionale immediatamente inferiore a quello di concorso dall’1.11.2010 al 28.10.2019 presso struttura accreditata con il Servizio Sanitario Regionale; il cui punteggio (non superiore al 50% di quello spettante per attività prestata nello stesso profilo professionale) dovrà determinarsi in applicazione del combinato disposto degli artt. 11 e 21 DPR 220/2001, come richiamato nell’allegato A del bando di concorso;
- nonché al periodo di 8 mesi di attività lavorativa nello stesso profilo professionale di quello messo a bando dal 23.1.2008 al 30.9.2008 presso struttura accreditata con il Servizio Sanitario Regionale; il cui punteggio dovrà determinarsi in applicazione del medesimo combinato disposto.
Anche qualora l’applicazione dei criteri di attribuzione del punteggio nei termini indicati non consentisse alla ricorrente di figurare tra i vincitori, ciò non priverebbe comunque il ricorso della necessaria condizione dell’azione stante, comunque, l’interesse della ricorrente a un più favorevole piazzamento tra gli stessi idonei non vincitori; nella prospettiva di possibile scorrimento della graduatoria.
In osservanza dell’effetto conformativo scaturente dalla presente sentenza, l’ASP di Catania dovrà procedere, entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza, alla riforma della graduatoria mediante ricomputo del punteggio spettante alla ricorrente in osservanza dei criteri appena enunciati.
- Capo V
1) In conclusione, il ricorso è in parte respinto e, per il resto, accolto nei sensi e per gli effetti innanzi esposti.
2) La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), disposta la cancellazione dal fascicolo di causa degli atti depositati dal Ministero dell’Interno - Questura di Catania, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI GI, Presidente
Manuela Bucca, Primo Referendario
DR NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR NO | GI GI |
IL SEGRETARIO